Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Beatrice Ragusa Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore lette le note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1244/2024, avente ad oggetto il reclamo ex art. 630,
III comma, c.p.c. avverso l'ordinanza d.d. 16.05.2024 emessa dal Giudice dell'Esecuzione
(dott. Giuseppe Scimè) sub R.G.E. n. 559/2023 e vertente t r a
(c.f. ) con gli Avv.ti Nicola Piazza e Stefania Piazza;
Parte_1 P.IVA_1
RECLAMANTE
e
(C.F. ), con l'Avv. Davide Lo Giudice;
Controparte_1 C.F._1
RECLAMATO
Nonché
(C.F. , P. Iva , terzo pignorato;
Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
RECLAMATO - CONTUMACE
***
1
Per la reclamante - in riforma dell'ordinanza reclamata, dichiarare Parte_1
l'inefficacia ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. dell'atto di pignoramento presso terzi
notificato ad in data 16.6.2023 e la conseguente estinzione della procedura Parte_1
esecutiva presso terzi n.r.g.es 559\2023 e, per l'effetto, ordinare al terzo pignorato
[...]
di liberare l'importo di € 42.000 vincolato a fronte della presente procedura. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi all'intera procedura esecutiva n.r.g.es.
559/2023.
Per il reclamato : Controparte_1
-Rigettare il reclamo per essere inammissibile ed improponibile ex art. 623, 624 e 630 cpc!
- In via subordinata, rigettare il reclamo per essere infondato.
-Condannare parte avversa al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore antistatario.
***
Il presente procedimento concerne il reclamo contro l'ordinanza emessa dal G.E. il
16.5.2024 (sub R.G.E. n. 559/2023), incardinato ex art. 630, III comma, c.p.c., ai sensi del quale il Collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Agrigento (n. 673/2023 del
5.5.2023) che ha condannato al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
di € 28.031,67, oltre interessi e spese legali. Sulla base di questo titolo esecutivo giudiziale,
il creditore ha agito esecutivamente, con atto di pignoramento presso terzi, citando la
Banca esecutata a comparire all'udienza ex art. 543 c.p.c. del 5.7.2023.
Il giorno successivo, 6.7.2023, il Presidente della Terza Sezione della Corte d'Appello di
Palermo, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale
di Agrigento, sospensione poi confermata dal Collegio all'esito dell'udienza di comparizione delle parti fissata per il 20.7.2023.
2 L'efficacia esecutiva del titolo risulta quindi pacificamente sospesa ma, a prescindere da questa circostanza, ha eccepito dinnanzi al Giudice dell'esecuzione Parte_1
l'inefficacia del pignoramento presso terzi sulla base del quinto comma dell'art. 543 c.p.c.,
prima sottoforma di istanza al Giudice dell'esecuzione ex art. 486 c.p.c. e poi mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il citato art. 543, V comma, c.p.c. impone al creditore procedente di notificare, al debitore e al terzo pignorato, l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del medesimo (causa tipica di estinzione del procedimento esecutivo). Nel caso in esame, è pacifico che il non ha provveduto a CP_1
eseguire questa notificazione.
Il Giudice dell'esecuzione, tuttavia, ha omesso di pronunciarsi sull'eccepita inefficacia del pignoramento sia a seguito dell'istanza ex art. 486 c.p.c. formulata da sia a Parte_1
seguito del conseguente ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. In
entrambe le sedi, con le ordinanze del 15.11.2023 e del 16.5.2024, il G.E. si è limitato a prendere atto della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo disposta dalla Corte di
Appello di Palermo.
ha quindi proposto il presente reclamo contro l'ultima ordinanza del Parte_1
16.05.2024 (emessa a seguito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.),
invocando la disposizione di cui all'art. 630, III comma, c.p.c., a norma del quale “Contro
l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo
da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel
termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con
l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede
in camera di consiglio con sentenza”.
Il reclamato , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo in Controparte_1
quanto non ricorrerebbero i presupposti di cui all'art. 630, III comma, c.p.c. L'eccezione è destituita di fondamento in quanto il rimedio esperito da è pacificamente Parte_1
3 ammesso non solo nel caso in cui il Giudice dell'esecuzione abbia disposto l'estinzione tipica della procedura esecutiva, ma anche quando l'istanza di estinzione sia stata rigettata o il giudice abbia omesso di pronunciarsi su di essa (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10238 del 30/03/2022, Rv. 664566 - 01), come nel caso in esame.
In secondo luogo, il reclamato ha affermato che il reclamo sarebbe comunque CP_1
inammissibile in quanto, alla luce della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale, l'intera procedura esecutiva sarebbe sospesa ex art. 623 c.p.c. e la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento sarà effettuato solo in caso di revoca della sospensione stessa.
A seguito del rilievo d'ufficio di questo Tribunale (ordinanza del 23.12.2024), la reclamante ha qui integrato il contraddittorio nei confronti della terza pignorata,
[...]
rimasta contumace. Controparte_2
La causa, istruita con produzioni documentali, è giunta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Il reclamo è fondato.
Nel momento in cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale (6.7.2023) si era già verificata la causa di inefficacia del pignoramento prevista dall'art. 543, V comma c.p.c., in quanto la notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo del medesimo non era avvenuta entro la data indicata nel pignoramento stesso, ossia 5.7.2023
(fatto incontestato). Di conseguenza, si era già verificata la causa di estinzione tipica della procedura esecutiva (inefficacia del pignoramento).
Di contro, ove si aderisse alla tesi del reclamato, secondo cui la procedura deve ritenersi tuttora sospesa, si configurerebbe un'immotivata rimessione in termini a vantaggio del creditore pignorante il quale, pur non avendo notificato l'avviso di iscrizione a ruolo,
beneficerebbe del perdurante vincolo gravante sui crediti pignorati sino (quantomeno) alla definizione del giudizio di appello avverso il titolo giudiziale.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo,
secondo il pertinente scaglione di valore, con applicazione dei valori minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) e con esclusione della fase 3 stante l'assenza di attività
istruttoria diversa dalla produzione documentale. Nulla invece da statuire sulle spese in relazione al terzo pignorato contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c. dell'atto di pignoramento presso terzi notificato ad in data 16.6.2023; per l'effetto, dichiara Parte_1
l'estinzione della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. 559/2023 e ordina al terzo pignorato lo svincolo delle somme pignorate;
Controparte_2
2) condanna il reclamato a rifondere alla reclamante le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in euro 174,00 per spese esenti ed euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
3) nulla sulle spese di lite in relazione al terzo pignorato contumace. Controparte_2
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio del 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
5