Ordinanza cautelare 21 ottobre 2010
Ordinanza presidenziale 5 novembre 2020
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 01057/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
contro
La Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;
nei confronti
S.I.F.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
della d.g.r. 2 marzo 2010, n. 466, con la quale è stato approvato il progetto "Integrazione tra le piattaforme SIFA e SPM per il trattamento delle acque e dei rifiuti liquidi. Progetto per il revamping e l'ottimizzazione energetica della piattaforma d'incenerimento SG31" come modifica non sostanziale ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e del d. lgs n. 59/2005 e le opere edilizie sono state autorizzate in variante allo strumento urbanistico;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 luglio 2010:
delle deliberazioni della Giunta regionale 2.3.2010, n. 517, e 23.3.2010, n. 1210;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Veneto e di S.I.F.A. S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 867/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 25.1.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO