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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1637/2022 r.g.
tra
(di seguito ), in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 4.6.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 7.6.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2022 R.G., vertente tra
(di seguito ), in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte P.IVA_2
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025, qui richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2022 del 28.6.2022, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore della il pagamento della somma di € Controparte_1
729.360,26, oltre accessori, chiedendo la revoca del decreto.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto in ragione dell'insufficienza della documentazione contabile posta a sostegno della domanda di pagamento nonché della formulazione letterale delle norme invocate dall'opposta, che non riconoscerebbero un diritto di credito;
vinte le spese.
Si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo la conferma del d.i.; vinte le spese, in distrazione.
Istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente, la causa è stata decisa ex artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In coerenza con l'indirizzo interpretativo affermatosi in questo Tribunale per fattispecie assimilabili a quella odierna, il decidente ritiene che nel caso sia in esame sussista il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Più in particolare, portata assorbente assume l'art. 4, comma 5 bis, d.l. 19 maggio 2020, n.
34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da Covid-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un
4 massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno [2020 o 2021], ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate … di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle Regioni e le Province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati”.
Orbene, secondo i principi dettati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 18/2023, “la norma non attribuisce un diritto soggettivo al ristoro, prevedendo […] la 'possibilità' delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscerlo, salvaguardando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale. L'Amministrazione è quindi titolare di un potere discrezionale di valutare il se del ristoro e, ove ammesso, il quantum, con la conseguenza che la struttura accreditata ha un mero interesse legittimo a vedersi riconoscere fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art 8-quinquies, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502”.
Ed invero, il suddetto ristoro trae origine da “un provvedimento autoritativo della pubblica
Amministrazione, e non direttamente nella legge, che fa salvo un margine di discrezionalità in capo alla che deve riconoscere il ristoro dei costi fissi comunque sostenuti ed Pt_3 iscritti a bilancio 2020 nel periodo di crisi Covid-19, quando le entrate per prestazioni sanitarie avevano subito una contrazione per effetto della sospensione delle attività” (Cons.
Stato sent. n. 18 cit.).
Pertanto, la situazione giuridica soggettiva della struttura accreditata è declassata al rango di mero interesse legittimo con conseguente devoluzione della cognizione di tale pretesa economica al giudice amministrativo.
Sul punto, si rammenta che l'art 7 c.p.a. dispone che: “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
5 comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche Amministrazioni”.
Infine, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, essendo radicalmente mancante la potestas iudicandi dell'autorità giudiziaria ordinaria;
sicché il decreto ingiuntivo va dichiarato nullo (arg. tra tante Cass. n. 15891/2022).
4. La novità della questione e l'arresto giurisprudenziale intervenuto in corso di causa nella materia trattata costituiscono eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo n.
463/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Crotone, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
6
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1637/2022 r.g.
tra
(di seguito ), in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte P.IVA_2
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 4.6.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note tempestivamente depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 7.6.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2022 R.G., vertente tra
(di seguito ), in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Giulia Ferrante e Giuseppe Lammirato opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudia Parise e Roberto Previte P.IVA_2
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.6.2025, qui richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.
3 att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 463/2022 del 28.6.2022, con cui il Tribunale di Crotone ha ingiunto, in favore della il pagamento della somma di € Controparte_1
729.360,26, oltre accessori, chiedendo la revoca del decreto.
Ha dedotto l'infondatezza del credito ingiunto in ragione dell'insufficienza della documentazione contabile posta a sostegno della domanda di pagamento nonché della formulazione letterale delle norme invocate dall'opposta, che non riconoscerebbero un diritto di credito;
vinte le spese.
Si è costituita in giudizio parte opposta, chiedendo la conferma del d.i.; vinte le spese, in distrazione.
Istruita documentalmente ed assegnata allo scrivente, la causa è stata decisa ex artt. 281- sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. In coerenza con l'indirizzo interpretativo affermatosi in questo Tribunale per fattispecie assimilabili a quella odierna, il decidente ritiene che nel caso sia in esame sussista il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Più in particolare, portata assorbente assume l'art. 4, comma 5 bis, d.l. 19 maggio 2020, n.
34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da Covid-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un
4 massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno [2020 o 2021], ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate … di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle Regioni e le Province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati”.
Orbene, secondo i principi dettati dal Consiglio di Stato con sentenza n. 18/2023, “la norma non attribuisce un diritto soggettivo al ristoro, prevedendo […] la 'possibilità' delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di riconoscerlo, salvaguardando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale. L'Amministrazione è quindi titolare di un potere discrezionale di valutare il se del ristoro e, ove ammesso, il quantum, con la conseguenza che la struttura accreditata ha un mero interesse legittimo a vedersi riconoscere fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'art 8-quinquies, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502”.
Ed invero, il suddetto ristoro trae origine da “un provvedimento autoritativo della pubblica
Amministrazione, e non direttamente nella legge, che fa salvo un margine di discrezionalità in capo alla che deve riconoscere il ristoro dei costi fissi comunque sostenuti ed Pt_3 iscritti a bilancio 2020 nel periodo di crisi Covid-19, quando le entrate per prestazioni sanitarie avevano subito una contrazione per effetto della sospensione delle attività” (Cons.
Stato sent. n. 18 cit.).
Pertanto, la situazione giuridica soggettiva della struttura accreditata è declassata al rango di mero interesse legittimo con conseguente devoluzione della cognizione di tale pretesa economica al giudice amministrativo.
Sul punto, si rammenta che l'art 7 c.p.a. dispone che: “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
5 comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche Amministrazioni”.
Infine, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, essendo radicalmente mancante la potestas iudicandi dell'autorità giudiziaria ordinaria;
sicché il decreto ingiuntivo va dichiarato nullo (arg. tra tante Cass. n. 15891/2022).
4. La novità della questione e l'arresto giurisprudenziale intervenuto in corso di causa nella materia trattata costituiscono eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Tribunale Amministrativo
Regionale territorialmente competente e, per l'effetto, dichiara nullo il decreto ingiuntivo n.
463/2022 emesso dal Tribunale di Crotone;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Crotone, il 7 giugno 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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