Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3624 del Registro Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Via Delle Croci, n. 2/G, presso lo studio dell'avv. Giulio Bonanno, che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Palermo, Via Delle Croci, n. 2/G, presso lo studio dell'avv. Bruno Gattuso, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 31/07/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
- i figli minori restano affidati ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la dimora materna, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con se i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con se un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21:00; nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- il sig. verserà alla sig.ra entro e non oltre il giorno cinque di ogni CP_1 Parte_1 mese, l'assegno di mantenimento pari ad € 340,00 (da dividersi in € 170,00 per ciascun figlio), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno agli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
- Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% …”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 31/07/2024, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/11/2011- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo, al n. 99 - P. II – Serie A - Anno 2011).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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