Ordinanza presidenziale 24 novembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 11/05/2026, n. 8682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8682 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04847/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4847 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina e Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Determina n. -OMISSIS- di prot. datata -OMISSIS-, a firma del Comandante, Col. -OMISSIS-, notificata in data 16.12.2022, con la quale si rigetta il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa specificamente qui impugnata, del ‘Rimprovero' irrogata dal Comandante della Compagnia Carabinieri -OMISSIS-, con provvedimento n. di prot. -OMISSIS- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Comando Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. DO BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui l’amministrazione gli ha inflitto la sanzione di corpo del rimprovero per violazione dell’art. 732 del d.P.R. n. 90/2010.
La sanzione irrogata è stata inflitta perché il ricorrente “ non si asteneva a pronunciare con privato cittadino parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro a salvaguardia del prestigio della Forza Armata rappresentata ”.
In particolare, in data 31 luglio 2022, durante il servizio presso la Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, il ricorrente riceveva una telefonata con cui una cittadina rappresentava la presenza sulla Salaria di un uomo alto e robusto fermo a bordo strada in evidente stato confusionale e, probabilmente, affetto da disturbi psichici.
A fronte di ciò, il ricorrente contestava alla segnalante di non essersi fermata per verificare le condizioni dell’uomo e di volere “ scaricare ” l’intervento sui Carabinieri, nonostante la segnalante gli avesse opposto di essere in auto con la madre anziana e, perciò, di non essersi sentita sicura a fermarsi per verificare le condizioni del soggetto.
2. Avverso il provvedimento sanzionatorio, il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ VIOLAZIONE DI LEGGE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - ECCESSO DI POTERE - INGIUSTIZIA MANIFESTA. ”;
Con il primo mezzo, parte ricorrente ritiene che la sanzione irrogata sia irragionevole, in quanto egli si sarebbe limitato a contestare alla segnalante di non essersi personalmente attivata per verificare le condizioni dell’uomo.
In sostanza, la sanzione poggerebbe sull’inesistenza del fatto contestato ovvero sulla ritenuta mancanza di disvalore della condotta tenuta.
- “ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA- IRRAGIOGIONEVOLAZZA DEL PROVEDDIMENTO ”.
Con il secondo mezzo, il ricorrente ritiene che non corrisponda all’accaduto la contestazione per cui egli “ non si asteneva dal pronunciare ... parole e discorsi non confacenti alla dignità e decoro. ”.
- “ Eccesso di potere – violazione dell’art. 3 L. 241/90 - Insufficienti motivazioni - Manifesta illogicità e irragionevolezza ”.
Con il terzo motivo, parte ricorrente censura il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico, ritenendolo non congruamente motivato.
Il comportamento del ricorrente non potrebbe rientrare nel disposto di cui all’art. 732, non avendo egli proferito frasi sconvenienti ovvero non confacenti al decoro e alla dignità del personale militare operante.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria di stile.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti considerazioni.
6. In via preliminare, rileva il Collegio che secondo la condivisibile giurisprudenza “ le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione irrogata sono inammissibili allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851, n. 850 del 2024 e n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 3869 e n. 2053 del 2020), secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che il collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi, l’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851 del 2024 cit. e n. 1632 del 2023 cit.; sez. IV, n. 2107 del 2020). ” (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 23 aprile 2026, n. 3201).
In sostanza, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo in ipotesi di eccesso di potere per manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento ( ex multis Consiglio di Stato sez. I, 7/01/2025, n. 6; T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 12/09/2025, n. 2646; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 12/08/2025, n. 15508; T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia sez. I, 16/04/2025, n. 170; T.A.R. Catania Sicilia sez. III, 14/04/2025, n. 1210; Consiglio di Stato sez. III, 24/03/2025, n. 2379).
6.1 Nei predetti limiti di sindacato, il Collegio ritiene che la sanzione disciplinare sia stata legittimata irrogata al ricorrente, atteso che egli, a fronte di una segnalazione di un cittadino avente un obiettivo carattere di serietà, ha tenuto, senza giustificato motivo, un atteggiamento colpevolizzante della segnalante e ha utilizzato un linguaggio brusco che non è stato irragionevolmente valorizzato dall’amministrazione al fine di considerare la sussistenza dell’illecito contestato.
Infatti, dalla trascrizione della telefonata emerge che il ricorrente si è rifiutato di prendere atto della segnalazione, scaricando, per così dire, le conseguenze del mancato intervento a carico della cittadina che, opportunamente, si era rivolta ai Carabinieri, atteso che la situazione dalla medesima descritta avrebbe necessitato perlomeno la valutazione di un intervento, stante la pericolosità della situazione descritta.
In sintesi, il ricorrente, pur non avendo pronunciato improperi, ha tuttavia utilizzato un linguaggio brusco e aggressivo non confacente al proprio ruolo, per ciò solo integrando la violazione divisata dall’art. 732 del d.P.R. n. 90/2010.
In detto contesto, il fatto contestato appare pertanto sussistente e non irragionevolmente sussunto dall’amministrazione nell’alveo delle condotte violative delle disposizioni comportamentali compendiate nell’art. 732, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 90/2010.
Peraltro, deve anche osservarsi che la sanzione irrogata risulta proporzionata all’illecito accertato, atteso che l’art. 1360, comma 1, del d. lgs. n. 66/2010 assume che con il rimprovero sono sanzionate, tra l’altro, “ le lievi trasgressioni alle norme di disciplina e del servizio ”, quale non irragionevolmente è quella addebitata al ricorrente.
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del costituito Ministero della Difesa, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF
Antonietta Giudice, Primo Referendario
DO BR, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DO BR | LA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.