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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 25/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa FE UE
RI, all'esito della discussione svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 1652 del Ruolo Generale del 2024
TRA
Curatela della società “ ”, in Parte_1 Parte_2 persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Fodale ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Libertà n.
40
Attrice
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata a Controparte_1
Controparte_2
Convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del Fallimento della società “ ” ha Parte_2 convenuto in giudizio la rappresentando che: Controparte_1
- con sentenza n. 11 del 2020, il Tribunale di Trapani ha dichiarato il fallimento della “ ”; Parte_2
- con domanda d'insinuazione tardiva l' ha chiesto l'ammissione al CP_3 passivo della complessiva somma di € 357.286,14 da tale ente corrisposta in ragione di un sinistro sul lavoro verificatosi in data 18.4.2016 e che aveva coinvolto due lavoratori della società (uno dei quali è deceduto in seguito al sinistro); R.G. n. 1652/2024
- in particolare, in seno alla suddetta domanda, l' precisava che il CP_3
Tribunale di Trapani sez. GIP con sentenza dell'11.4.2019, a seguito giudizio abbreviato, ha accertato la responsabilità penale del legale rappresentante della società, , per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose con Parte_3 condanna dello stesso alla pena di un anno di reclusione ed al risarcimento CP_ della somma di €356.715,00 in favore dell' evidenziando tuttavia che il nulla avrebbe corrisposto al detto ente, ciò determinando l'interesse Pt_3 ad agire avverso la curatela;
- il G.D. ammetteva al passivo fallimentare le somme richieste dall' sul CP_3 presupposto della responsabilità della società, e quindi della curatela fallimentare, ex artt. 10 e 11 T.U. 30.6.1965 n. 1124, nonché ex artt. 1916, CP_ 2043,2049,2050, 2051, 2087 cc. per le indennità erogate dall'
- al momento del sinistro summenzionato, la aveva in Parte_2 essere una polizza assicurativa con la (n. Controparte_4
000005009023069058) e che, nonostante l'apertura della pratica presso detta compagnia assicurativa (giusta denuncia di sinistro n. 500008216000014), quest'ultima non avrebbe provveduto a liquidare alcun importo.
Parte attrice – rappresentando il fallimento dei tentativi stragiudiziali di definizione della controversia (anche in sede di mediazione obbligatoria, cui parte convenuta non ha aderito) – ha chiesto al Tribunale di: “- Ritenere e dichiarare la sussistenza della copertura assicurativa a carico della convenuta ed il correlativo diritto della curatela a essere tenuta indenne da quanto a quest'ultima richiesto per il sinistro e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa convenuta al pagamento in favore della curatela della somma di € 357.286,14 oltre accessori di legge.
In subordine - con qualunque motivazione e statuizione condannare e dire tenuta la compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 357.286,14 per il sinistro Controparte_1 denunciato”.
Seppur regolarmente citata, (società subentrata a Controparte_1 [...]
non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia. CP_2
*****
Preliminarmente va rilevato che parte attrice ha documentato l'intervenuta ammissione al passivo del credito fatto valere dall' – derivante dalle prestazioni CP_3 erogate in conseguenza del summenzionato sinistro sul lavoro - per la complessiva somma di € 357.286,14 (cfr. all. 3 e 4 fascicolo parte attrice).
2 R.G. n. 1652/2024
CP_ Risulta, dunque, provata la sussistenza della posta creditoria fatta valere dall' ex artt. 10 e 11 T.U. 30.6.1965 n. 1124, ed ammessa al passivo del fallimento della
[...]
, con conseguente cristallizzazione dell'obbligo della Parte_2 Parte_2
CP_ curatela di corrispondere all' la somma di € 357.286,14.
A monte, poi, costituisce dato certo ed inconfutabile in questa sede che in data
18.12.2020 si sia verificato il sinistro puntualmente richiamato dall'odierna attrice CP_ (nonché dall' in seno alla domanda di ammissione tardiva al passivo) in quanto fatto accertato con sentenza penale passata in giudicato (cfr. all. 5).
Parte attrice, a sostegno della domanda in questa sede proposta, ha altresì offerto la prova dell'esistenza di copertura assicurativa per i sinistri del tipo di quello in concreto verificatosi, in forza della polizza n. 000005009023069058 stipulata in data 22.6.2015 dalla con società incorporata nella Parte_2 Controparte_4
, cui è subentrata la odierna convenuta (cfr. Controparte_2 CP_1 all. 6), con allegazione anche di documentazione attestante la tempestiva denunzia del sinistro alla suddetta compagnia assicurativa (cfr. all. 8 e 9).
In particolare, dalla documentazione allegata si evince che la citata polizza garantiva, trai vari eventi, la copertura assicurativa sia per la responsabilità verso i terzi (RCT), sia per la responsabilità verso i prestatori d'opera (RCO), - con previsione per ciascuna di un “massimale sinistro” di € 1.000.000,00 e “massimale persone” di € 500.000,00 – nel cui ambito applicativo rientrano certamente le fattispecie di infortunio sul lavoro (pure espressamente richiamate all'art. 54 delle condizioni generali di assicurazione). Va, CP_ peraltro, evidenziata la pattuita estensione della garanzia nelle ipotesi di rivalsa con la previsione che in tal caso, ai fini della garanzia RCO, ai prestatori di lavoro
(come definiti a pag. 6 delle condizioni generali di contratto, cui rientrano certamente i soggetti danneggiati dal sinistro in oggetto) sono finanche equiparati i titolari e soci dell'impresa assicurata e familiari coadiuvanti.
È, inoltre, parimenti provato che l'infortunio di e la morte di CP_5 Per_1
sono occorsi in data 18.4.2016 e quindi nel periodo di operatività della
[...] menzionata polizza assicurativa (valida sino al 15.6.2016).
Conseguentemente, in virtù di quanto previsto dall'art. 1917 c.c., e quindi dell'obbligo della compagnia assicurativa di tenere indenne l'assicurato di quanto questi è tenuto a pagare al terzo, considerata la contumacia della compagnia assicurativa convenuta ed in assenza di elementi ulteriori dai quali inferire un eventuale pagamento, anche solo
3 R.G. n. 1652/2024
parziale, già eseguito dalla compagnia assicurativa convenuta, la domanda di manleva formulata dalla curatela attrice deve ritenersi fondata e va accolta, con conseguente condanna di al pagamento della somma di euro 357.286,14, oltre CP_1 interessi dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'Erario stante l'ammissione della curatela al Patrocinio a spese dello Stato, come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 357.286,14, oltre interessi dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in complessivi € 18.420,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 25.11.2025
Il Giudice
FE UE RI
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