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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2827/2023
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Pietro Nenni n. 15, piano 2°, codice fiscale elettivamente domiciliata C.F._1 in RO IA (CS) alla via Pietro Mancini n.9, presso e nello Studio Legale dell'Avv.
Giovanni Franco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2023 esponeva che in data 23 gennaio Parte_1
2023 aveva presentato all' domanda per ottenere, ricorrendone i presupposti, l'assegno CP_2
sociale.
Che a seguito di rigetto della domanda da parte dell'istituto, aveva presentato ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro.
Evidenziando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, compreso quello dello stato di bisogno, adiva il Tribunale per vedersi riconosciuta la prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che dalla documentazione in suo possesso non CP_2 poteva ritenersi sussistente lo stato di bisogno, poiché dalla verifica dei redditi dell'ex coniuge risultava che quest'ultimo fosse in grado di mantenere l'ex moglie senza necessità di intervento dell'istituto.
Deduceva, inoltre, che le condizioni di separazione erano state mutate poco prima dell'invio della domanda per l'ottenimento della prestazione.
All'odierna udienza la causa viene decisa. ***
Il ricorso, nel merito, è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'assegno sociale rappresenta una prestazione di carattere assistenziale a favore di cittadini italiani e stranieri che si trovino in particolari condizioni di indigenza e che abbiano un reddito inferiore al limite normativamente previsto di anno in anno.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio
2009).
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Nel caso di specie, nella documentazione prodotta da parte ricorrente trovano pieno riscontro le asserzioni relative alla sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti per il riconoscimento della misura assistenziale dell'assegno sociale.
Diversamente, a nulla rileva, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, l'eventuale richiesta di assegno di mantenimento: “La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina dettata dalla Legge Legge 335/95, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. (…)in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito” (Cass. Ordinanza n° 14513/2020).
Del resto tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte che, per quanto rileva, ha dichiarato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.” (cfr. Cass. n. 24954 del 2021). Pertanto, la dimostrazione dello stato di bisogno (peraltro non contestato dall'istituto se non attraverso il richiamo al reddito dell'ex coniuge) non può subire condizionamenti per effetto del meccanismo deduttivo invocato dall'Ente convenuto attinente alla presunzione di autosufficienza economica della ricorrente in virtù del presunto versamento dell'assegno di mantenimento, o della modifica dello stesso, stante l'irrilevanza della stessa come innanzi esposto.
Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'ammissione a patrocinio a spese dello stato della ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale con le decorrenze di legge a far data dalla domanda amministrativa presentata in data 23.1.2023, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme CP_2 corrispondenti, oltre interessi legali;
b) spese compensate.
Castrovillari, 25-2-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2827/2023
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Pietro Nenni n. 15, piano 2°, codice fiscale elettivamente domiciliata C.F._1 in RO IA (CS) alla via Pietro Mancini n.9, presso e nello Studio Legale dell'Avv.
Giovanni Franco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2023 esponeva che in data 23 gennaio Parte_1
2023 aveva presentato all' domanda per ottenere, ricorrendone i presupposti, l'assegno CP_2
sociale.
Che a seguito di rigetto della domanda da parte dell'istituto, aveva presentato ricorso amministrativo, rimasto privo di riscontro.
Evidenziando la sussistenza di tutti i requisiti previsti, compreso quello dello stato di bisogno, adiva il Tribunale per vedersi riconosciuta la prestazione richiesta.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che dalla documentazione in suo possesso non CP_2 poteva ritenersi sussistente lo stato di bisogno, poiché dalla verifica dei redditi dell'ex coniuge risultava che quest'ultimo fosse in grado di mantenere l'ex moglie senza necessità di intervento dell'istituto.
Deduceva, inoltre, che le condizioni di separazione erano state mutate poco prima dell'invio della domanda per l'ottenimento della prestazione.
All'odierna udienza la causa viene decisa. ***
Il ricorso, nel merito, è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'assegno sociale rappresenta una prestazione di carattere assistenziale a favore di cittadini italiani e stranieri che si trovino in particolari condizioni di indigenza e che abbiano un reddito inferiore al limite normativamente previsto di anno in anno.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, quindi, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:
- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio
2009).
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Nel caso di specie, nella documentazione prodotta da parte ricorrente trovano pieno riscontro le asserzioni relative alla sussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti per il riconoscimento della misura assistenziale dell'assegno sociale.
Diversamente, a nulla rileva, secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione, l'eventuale richiesta di assegno di mantenimento: “La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina dettata dalla Legge Legge 335/95, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. (…)in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito” (Cass. Ordinanza n° 14513/2020).
Del resto tale principio è stato ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte che, per quanto rileva, ha dichiarato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.” (cfr. Cass. n. 24954 del 2021). Pertanto, la dimostrazione dello stato di bisogno (peraltro non contestato dall'istituto se non attraverso il richiamo al reddito dell'ex coniuge) non può subire condizionamenti per effetto del meccanismo deduttivo invocato dall'Ente convenuto attinente alla presunzione di autosufficienza economica della ricorrente in virtù del presunto versamento dell'assegno di mantenimento, o della modifica dello stesso, stante l'irrilevanza della stessa come innanzi esposto.
Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'ammissione a patrocinio a spese dello stato della ricorrente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'assegno sociale con le decorrenze di legge a far data dalla domanda amministrativa presentata in data 23.1.2023, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle somme CP_2 corrispondenti, oltre interessi legali;
b) spese compensate.
Castrovillari, 25-2-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone