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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2605 R. G. 2021
PROMOSSA DA
CF. , el.te dom.to in via Parte_1 C.F._1
Crescenzio, 20 presso l'avv. Saverio Cosi che lo rapp.ta e difende
-opponente -
NEI CONFRONTI DI
( – già in persona della Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , e Controparte_2
per essa, quale mandataria, ( ) in persona Controparte_3 P.IVA_2
della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_2
difesa dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S.
[...]
NA 5° è elettivamente domiciliata
-opposta–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha ingiunto a CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di €. 14.163,00 indicata nel monitorio, oltre accessori.
A sostegno della domanda la società ricorrente ha premesso che l'originario credito trae origine da un contratto di finanziamento acceso con la SPA FIDITALIA. Ha addotto, inoltre, la ricorrente che, nonostante plurime sollecitazioni orali e scritte,
l'opponente non ha mai versato il dovuto alla creditrice.
Con il DI n. 415/2021 il Tribunale di Velletri ha ingiunto all'opponente di pagare € CP_ 14.163,00 a , oltre a interessi e spese.
L'opponente ha proposto opposizione eccependo: la mancata sottoscrizione del CP contratto azionato, la carenza di legittimazione attiva di e la prescrizione del credito.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con espletamento di CTU grafologica e rinviata all'udienza del 06/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
pagina 2 di 6 Dall'istruttoria esperita e dalla consulenza del CTU, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire è emerso che le firme apposte sul contratto di finanziamento sono tutte riconducibili alla mano del . Parte_1
Il credito di è provato, in quanto essa: 1) ha prodotto il titolo, ovverosia il CP_1
contratto (doc. 3 monitorio); 2) ha allegato l'inadempimento dell'opponente, il quale non lo ha contestato né ha dato prova di aver adempiuto. Sul punto sono cristalline le Sezioni Unite nell'affermare che: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez.
Un., 30/10/2001, n. 13533).
La produzione del contratto è già di per sé sufficiente per la prova del credito,. Il prestito finalizzato, infatti è un 'finanziamento a piano di ammortamento prestabilito', ove il soggetto finanziato conosce già ab origine l'esposizione debitoria, il numero e l'importo delle rate da pagare in restituzione: pertanto non si rende necessaria alcuna documentazione ulteriore (cfr. in giurisprudenza, fra le altre, è stato prodotto l'e/c del rapporto (doc. 6 monitorio). Spettava all'opponente dimostrare di aver correttamente adempiuto, ma non lo ha fatto.
Contrariamente a quanto sostiene parte debitrice, ha dato prova di aver CP_1
comunicato la cessione all'opponente (doc.
4-5 monitorio). L'avviso della cessione ex art. 1264 cc, infatti, è stato recapitato all'indirizzo del debitore principale (Via
Nettunense 133, Marino, RM) il quale: è riportato nel contratto, è il luogo in cui il debitore ha ritirato il DI opposto. Nessuna norma impone la notifica ex art. 1264 cc.
Comunque si deve rilevare che la notifica ex art. 1264 cc ha l'unica funzione di evitare il pagamento con effetto solutorio nell'ipotesi che il ceduto paghi alla pagina 3 di 6 cedente dopo la notifica ex art. 1264 cc (ex multis: Cass. 3184/2016, Cass.
15364/2011, Cass. 20548/2004, Cass. 1510/2001) e non ha alcuna rilevanza per l'efficacia dell'intervenuta cessione e ai fini della legittimazione attiva del (nuovo) creditore. La notifica ex art. 1264 cc può essere fatta anche con il ricorso per DI;
Va inoltre precisato che per giurisprudenza costante la notificazione della cessione
è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione (ex multis
Cass. 10200/2021 1770/2014 e Cass. 14610/2004). Con la notifica del DI la parte opponente è a conoscenza che il suo creditore è e perciò potrà pagare CP_1
all'opposta con la certezza di estinguere il proprio debito (Cass., 5997/2006, Trib.
Roma, 20/04/2017, Trib. Trani, 6/12/2017).
La titolarità attiva è stata dimostrata da , come dimostrato dalla copiosa CP_1
documentazione in atti (da ultimo Cass. 39230/2021 e la copiosa giurisprudenza).
Gli elementi offerti da (i quali peraltro confermano la sua natura di creditore CP_1
“apparente”) sono: - la produzione del contratto di cessione dei crediti (doc. 3 monitorio e doc. 11 memoria 183 c.2 cpc); - il relativo estratto dell'elenco dei crediti ceduti omissato per ragioni di privacy dal quale emerge che il credito oggetto di causa rientra nel perimetro della cessione(doc. 6 comparsa); - la comunicazione della cessione ex art. 1264 cc con contestuale intimazione di pagamento (docc.4/5 monitorio); - la dichiarazione di cessione da parte della cedente (doc. 4 p. 2 monitorio) - la produzione del contratto di finanziamento (doc.
2 monitorio) e del rendiconto analitico integrale del rapporto (doc. 6 monitorio). La titolarità del rapporto può essere offerta con ogni mezzo di prova (Cass.
10200/2021) e, in particolare sono ex sé sufficienti a dimostrare la titolarità attiva la dichiarazione di cessione della cedente e il possesso del contratto.
Parte opponente lamenta l'usura senza minimamente preoccuparsi di delineare il thema decidendum con sufficiente precisione. L'eccezione è inammissibile, in quanto il debitore impedisce di fatto alla banca di prendere compitamente posizione pagina 4 di 6 con asserzioni generiche e del tutto contrarie ai normali principi di riparto dell'onere probatorio (e allegatorio) ex art. 2697 cc (Sez. Un. 19597/2020). Ad ogni buon conto, tutti i tassi pattuiti nel contratto sono inferiori al TSU (TAN
0,00% TAEG 0,54% TSU 16,81%), come peraltro, confermato dal medesimo perito incaricato da parte opponente (p.1 perizia controparte):
Quanto, infine, all'eccezione di anatocismo, si deve rilevare che nel contratto oggetto di causa non vi è stata alcuna capitalizzazione di interessi. È ormai pacifico che l'ammortamento alla francese (doc. 3 monitorio) non comporta alcuna capitalizzazione di interessi vietata. Non c'è dunque alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché, appunto, gli interessi son calcolati sul solo capitale, dopo ogni pagamento della rata: è evidente, quindi, che non c'è mai generazione di interessi su interessi (sul punto si veda la recentissima Cass., Sez. Un. 29/5/2024, n. 15130:
“Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”, sicché “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”. Non c'è dunque alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché, appunto, gli interessi son calcolati dopo ogni pagamento della rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo in cui la rata si riferisce e non c'è mai generazione di interessi su interessi.
Da ultimo si precisa che lo stesso consulente di parte opponente nella perizia allegata alla citazione non rileva anatocismo.
pagina 5 di 6 Pertanto, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il D.i. n. 415/2021 emesso dal tribunale di Velletri.
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il D.i. n. 415/2021 emesso dal tribunale di Velletri.
-pone le spese della CTU a carico della parte opponente;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA
e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2605 R. G. 2021
PROMOSSA DA
CF. , el.te dom.to in via Parte_1 C.F._1
Crescenzio, 20 presso l'avv. Saverio Cosi che lo rapp.ta e difende
-opponente -
NEI CONFRONTI DI
( – già in persona della Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , e Controparte_2
per essa, quale mandataria, ( ) in persona Controparte_3 P.IVA_2
della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_2
difesa dall'avv. Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S.
[...]
NA 5° è elettivamente domiciliata
-opposta–
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha ingiunto a CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di €. 14.163,00 indicata nel monitorio, oltre accessori.
A sostegno della domanda la società ricorrente ha premesso che l'originario credito trae origine da un contratto di finanziamento acceso con la SPA FIDITALIA. Ha addotto, inoltre, la ricorrente che, nonostante plurime sollecitazioni orali e scritte,
l'opponente non ha mai versato il dovuto alla creditrice.
Con il DI n. 415/2021 il Tribunale di Velletri ha ingiunto all'opponente di pagare € CP_ 14.163,00 a , oltre a interessi e spese.
L'opponente ha proposto opposizione eccependo: la mancata sottoscrizione del CP contratto azionato, la carenza di legittimazione attiva di e la prescrizione del credito.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con espletamento di CTU grafologica e rinviata all'udienza del 06/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
pagina 2 di 6 Dall'istruttoria esperita e dalla consulenza del CTU, alle cui conclusioni si ritiene di poter aderire è emerso che le firme apposte sul contratto di finanziamento sono tutte riconducibili alla mano del . Parte_1
Il credito di è provato, in quanto essa: 1) ha prodotto il titolo, ovverosia il CP_1
contratto (doc. 3 monitorio); 2) ha allegato l'inadempimento dell'opponente, il quale non lo ha contestato né ha dato prova di aver adempiuto. Sul punto sono cristalline le Sezioni Unite nell'affermare che: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez.
Un., 30/10/2001, n. 13533).
La produzione del contratto è già di per sé sufficiente per la prova del credito,. Il prestito finalizzato, infatti è un 'finanziamento a piano di ammortamento prestabilito', ove il soggetto finanziato conosce già ab origine l'esposizione debitoria, il numero e l'importo delle rate da pagare in restituzione: pertanto non si rende necessaria alcuna documentazione ulteriore (cfr. in giurisprudenza, fra le altre, è stato prodotto l'e/c del rapporto (doc. 6 monitorio). Spettava all'opponente dimostrare di aver correttamente adempiuto, ma non lo ha fatto.
Contrariamente a quanto sostiene parte debitrice, ha dato prova di aver CP_1
comunicato la cessione all'opponente (doc.
4-5 monitorio). L'avviso della cessione ex art. 1264 cc, infatti, è stato recapitato all'indirizzo del debitore principale (Via
Nettunense 133, Marino, RM) il quale: è riportato nel contratto, è il luogo in cui il debitore ha ritirato il DI opposto. Nessuna norma impone la notifica ex art. 1264 cc.
Comunque si deve rilevare che la notifica ex art. 1264 cc ha l'unica funzione di evitare il pagamento con effetto solutorio nell'ipotesi che il ceduto paghi alla pagina 3 di 6 cedente dopo la notifica ex art. 1264 cc (ex multis: Cass. 3184/2016, Cass.
15364/2011, Cass. 20548/2004, Cass. 1510/2001) e non ha alcuna rilevanza per l'efficacia dell'intervenuta cessione e ai fini della legittimazione attiva del (nuovo) creditore. La notifica ex art. 1264 cc può essere fatta anche con il ricorso per DI;
Va inoltre precisato che per giurisprudenza costante la notificazione della cessione
è un atto a forma libera e, come tale, può essere effettuata anche nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione (ex multis
Cass. 10200/2021 1770/2014 e Cass. 14610/2004). Con la notifica del DI la parte opponente è a conoscenza che il suo creditore è e perciò potrà pagare CP_1
all'opposta con la certezza di estinguere il proprio debito (Cass., 5997/2006, Trib.
Roma, 20/04/2017, Trib. Trani, 6/12/2017).
La titolarità attiva è stata dimostrata da , come dimostrato dalla copiosa CP_1
documentazione in atti (da ultimo Cass. 39230/2021 e la copiosa giurisprudenza).
Gli elementi offerti da (i quali peraltro confermano la sua natura di creditore CP_1
“apparente”) sono: - la produzione del contratto di cessione dei crediti (doc. 3 monitorio e doc. 11 memoria 183 c.2 cpc); - il relativo estratto dell'elenco dei crediti ceduti omissato per ragioni di privacy dal quale emerge che il credito oggetto di causa rientra nel perimetro della cessione(doc. 6 comparsa); - la comunicazione della cessione ex art. 1264 cc con contestuale intimazione di pagamento (docc.4/5 monitorio); - la dichiarazione di cessione da parte della cedente (doc. 4 p. 2 monitorio) - la produzione del contratto di finanziamento (doc.
2 monitorio) e del rendiconto analitico integrale del rapporto (doc. 6 monitorio). La titolarità del rapporto può essere offerta con ogni mezzo di prova (Cass.
10200/2021) e, in particolare sono ex sé sufficienti a dimostrare la titolarità attiva la dichiarazione di cessione della cedente e il possesso del contratto.
Parte opponente lamenta l'usura senza minimamente preoccuparsi di delineare il thema decidendum con sufficiente precisione. L'eccezione è inammissibile, in quanto il debitore impedisce di fatto alla banca di prendere compitamente posizione pagina 4 di 6 con asserzioni generiche e del tutto contrarie ai normali principi di riparto dell'onere probatorio (e allegatorio) ex art. 2697 cc (Sez. Un. 19597/2020). Ad ogni buon conto, tutti i tassi pattuiti nel contratto sono inferiori al TSU (TAN
0,00% TAEG 0,54% TSU 16,81%), come peraltro, confermato dal medesimo perito incaricato da parte opponente (p.1 perizia controparte):
Quanto, infine, all'eccezione di anatocismo, si deve rilevare che nel contratto oggetto di causa non vi è stata alcuna capitalizzazione di interessi. È ormai pacifico che l'ammortamento alla francese (doc. 3 monitorio) non comporta alcuna capitalizzazione di interessi vietata. Non c'è dunque alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché, appunto, gli interessi son calcolati sul solo capitale, dopo ogni pagamento della rata: è evidente, quindi, che non c'è mai generazione di interessi su interessi (sul punto si veda la recentissima Cass., Sez. Un. 29/5/2024, n. 15130:
“Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”, sicché “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”. Non c'è dunque alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché, appunto, gli interessi son calcolati dopo ogni pagamento della rata;
quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo in cui la rata si riferisce e non c'è mai generazione di interessi su interessi.
Da ultimo si precisa che lo stesso consulente di parte opponente nella perizia allegata alla citazione non rileva anatocismo.
pagina 5 di 6 Pertanto, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il D.i. n. 415/2021 emesso dal tribunale di Velletri.
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico della parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il D.i. n. 415/2021 emesso dal tribunale di Velletri.
-pone le spese della CTU a carico della parte opponente;
-condanna la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA
e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 10/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
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