Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/05/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi
Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 1097 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale e vertente
Tra
, rapp.to e difeso, giusta procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Francescopaolo De Rosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano
(NA) alla Via Giovanni Della Rocca n. 25 II;
-attore-
E
quale impresa designata per la Controparte_1
Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del notaio Persona_1 in Treviso, rep. 186905 del 18.12.14, dall'avv.
[...]
Giuseppe Bonito ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via
Campane n. 18 presso il suo studio -convenuta-
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d'udienza del 28.2.2025.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in epigrafe indicato, deduceva che in data 6.04.2020 alle ore 21.30 circa, in
Gragnano (NA), nel mentre percorreva a piedi la Via San Felice, in salita verso la via S. Giuseppe e la frazione Caprile, improvvisamente giungeva a forte velocità dall'opposto senso di marcia, in discesa e in senso vietato, un'auto di colore scuro che gli attingeva alla gamba destra, investendolo e facendolo cadere al suolo;
che l'auto si era allontanata senza che fosse possibile identificarla;
che a causa dell'incidente riportava gravi lesioni personali e, pertanto, alle ore 3.00 circa del 7.04.2020 i suoi familiari chiedevano l'intervento dell'ambulanza del 118 e dei
Carabinieri della Sezione Radiomobile che provvedevano a sentirlo a sommarie informazioni e a redigere l'annotazione di servizio;
che a nulla era valsa la richiesta di risarcimento indirizzata alla nella qualità indicata in epigrafe, ed alla CP_1
Consap.
Ciò posto conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
nella qualità di impresa designata dal FGVS Controparte_2 per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., e chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto nella causazione del sinistro, la condanna della predetta assicurazione al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_2 costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, previa eccezione di carenza di legittimazione passiva della compagnia convenuta, di improcedibilità e/o improponibilità della domanda ex art. artt.
2 ARTT. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005 e di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del fatto e della causa petendi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., raccolta la prova orale ed espletata ctu sulla persona dell'attore, la causa all'udienza del 28.2.2025 veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
Inoltre, occorre rigettare l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c.,
3 vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alla controparte, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
Sempre in limine litis, deve essere rilevata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice inoltrato regolare richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 287, co.1, d.lgs 209/05 (corredata dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 145 e 148 D.lgs 209/05), alla e comunicata per conoscenza alla Consap, in CP_2 data 24.06.2020, a mezzo PEC in atti allegata.
Infine, riguardo alla legittimazione passiva della Controparte_1 quale F.G.V.S., trova il suo fondamento nell'art. 283 lett.
[...]
b) D.lg. 209/2005, ai sensi del quale: “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: (…) b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
(…) Nei casi di cui al comma 1, lettere b) (…) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose” ed è provata con il deposito della lettera della Consap attestante la scopertura assicurativa nel giorno dell'incidente”.
Tanto premesso in fatto, la domanda proposta dal è Parte_1 fondata e pertanto va accolta, nei limiti di cui in motivazione.
Nel merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
4 Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N° 4077 del
1996 e N° 3564 del 1995).
In particolare in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi
(cfr Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15367).
Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo deve ritenersi provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nei termini descritti dall'attore (cfr. le risultanze della prova testimoniale, del referto ospedaliero del 7.04.2020, della espletata c.t.u. medico-legale).
Risultano poi ritualmente allegate in atti la denuncia – querela sporta dall'attore, presso la Stazione dei Carabinieri di Gragnano in data 1.07.2020 e l'archiviazione del procedimento penale disposta dal G.I.P. di Torre Annunziata per essere rimasti ignoti
5 gli autori del reato (cfr. decreto di archiviazione allegato alla memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. – secondo termine).
Peraltro, non rileva la circostanza che l'attore non abbia immediatamente presentato denuncia-querela contro ignoti, ma bensì a distanza di tre mesi dall'occorso (avvenuto in data
6.04.2020), in quanto, come precisato dalla Suprema Corte, “la vittima non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”; la S.C. ha altresì sottolineato che l'indagine da parte del giudice di merito deve riguardare la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, non potendo l'accertamento concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 4 novembre
2014 n. 23434).
Va altresì aggiunto che l'attore denunciava immediatamente il sinistro alla Stazione dei Carabinieri di Castellammare di Stabia, come da Annotazione di Servizio del 7.4.2020, fornendo una descrizione della dinamica del sinistro conforme a quella dedotta nell'atto di citazione.
Nel caso di specie mette conto evidenziare altresì che non poteva esigersi dall'attore una maggiore diligenza nell'identificazione del veicolo stesso giacché, caduto a terra per effetto dell'urto, riportava lesioni tali da richiedere il trasporto, dopo qualche ora dal verificarsi del sinistro, presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di C/mare di Stabia (cfr. n.
2020011920 del 7.4.2020 di produzione attorea); sul punto, la
Suprema Corte ha sottolineato che il presupposto che giustifica l'intervento del Fondo di Garanzia in luogo dell'assicurazione per la r.c.a. del danneggiante, "è che i danni alle persone siano stati
6 causati da veicolo rimasto non identificato, da intendersi in senso oggettivo, e cioè di obiettiva impossibilità di accertamento, nonché soggettivo, nel senso di comportamento non colposo del danneggiato", e cioè non improntato a negligenza, imprudenza, imperizia, giusta accertamento da effettuarsi e valutazione da compiersi da parte del giudice del merito (cfr. Cass. n. 274/2015).
Inoltre,
La dinamica del sinistro così come indicata dall'attore nella predetta querela ed in citazione può dirsi provata sulla base delle dichiarazioni rese dai due testi escussi in giudizio, di reciproco riscontro tra loro.
Il teste , escusso all'udienza del 18.03.2024, Testimone_1 premesso di aver assistito all'incidente che si era verificato in data 6.04.2020 alla Via San Felice in Gragnano (NA), in salita verso Via S. Giuseppe e la frazione Caprile, ha confermato la dinamica del sinistro così come dedotta dall'attore nel libello introduttivo ed ha altresì precisato che: “…mi trovavo in strada ed ero di fronte al , io scendevo e lui saliva. Parte_1
La strada Via San Felice è nel tratto ove avvenne l'investimento priva di marciapiedi”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, Testimone_2 dichiarava che: “Preciso di essere stato chiamato da mio fratello
e di essermi recato sul luogo. Poi ho chiamato l'ambulanza ma visto che non arrivava l'ho trasportato presso casa. Dopo lunga attesa visto che l'ambulanza non arrivava io stesso ho chiamato
i Carabinieri. Solo più tardi è arrivata l'ambulanza con una pattuglia dei Carabinieri al seguito. Ricordo che mio fratello lamentava forti dolori alla gamba destra. Ricordo che i
Carabinieri sentirono sia me che mio fratello. Dopo l'ambulanza portò mio fratello all'Ospedale di C/mare di Stabia per Parte_1 le cure necessarie”.
7 Il giudicante non ha alcun motivo di dubitare della attendibilità dei predetti testi, che hanno reso dichiarazioni precise e circostanziate in merito alla dinamica del sinistro, e di reciproco riscontro tra loro.
Alla luce delle risultanze della prova orale e documentale in atti può, dunque, ritenersi ed affermarsi che l'incidente per cui è lite si è verificato nei termini allegati dall'attore a causa della imprudente condotta di guida di un'automobilista, rimasto sconosciuto, che nell'attraversare Via San Felice in Gragnano, giungendo a forte velocità dall'opposto senso di marcia, in discesa e in senso vietato, non si avvedeva del pedone, facendole rovinare al suolo.
Resta tuttavia da verificare se sulla base delle stesse emergenze istruttorie possa ritenersi sussistente anche un concorso di colpa del pedone investito ex art. 1227 c.c.
Nella fattispecie non sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attore, atteso che la strada, come emerso anche dall'istruttoria, non aveva un marciapiede e il conducente del veicolo rimasto non identificato proveniva dal senso di marcia vietato.
Ne discende che dell'incidente per cui è lite deve rispondere in via esclusiva la convenuta compagnia di assicurazioni, nella qualità in atti.
In ordine al danno non patrimoniale subito dall'attore a seguito del sinistro dedotto in lite occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u.
Dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore e dall'elaborato peritale redatto dal dott. , Persona_2 emerge che a seguito del sinistro dedotto in Parte_1 lite ha riportato un “danno anatomico a carico della gamba destra con un quadro algico-disfunzionale a carico della tibiotarsica omolaterale in esito a frattura del III medio-distale
8 di tibia e del III prossimale di perone ed un lieve danno estetico”
(cfr. amplius relazione peritale in atti, depositata in data
11.10.2024).
Quindi il c.t.u., ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica dell'incidente dedotto in lite, ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore: un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 28; un'inabilità temporanea parziale di giorni venti mediamente al
75%, un'inabilità temporanea parziale di giorni cinquanta mediamente al 50% ed un'inabilità temporanea parziale di giorni cinquanta mediamente al 25% nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 10%.
Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla specifica competenza tecnica del consulente d'ufficio e rispetto alle quali nessuna parte ha mosso specifiche contestazioni di carattere tecnico.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 11 novembre 2008,
n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza
9 fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per
“personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
Atteso che vanno equitativamente applicate le tabelle di Milano
2024 per le lesioni macropermanenti, ne discende che, possono liquidarsi euro 22.075,00 per danno biologico, euro 3.220,00 per
ITT ed euro 6.037,00 per ITP, per un totale di euro 31.332,50 oltre interessi legali dalla presente pronuncia.
Non sono allegate e provate in atti particolari condizioni soggettive del danneggiato, tenuto conto della sua situazione lavorativa e sociale, tali da indurre il giudicante ad un aumento percentuale del predetto importo nell'ottica della personalizzazione del danno.
Per quanto attiene al danno patrimoniale, le spese mediche documentate sono pari ad euro 450,00.
In considerazione dell'esito della controversia, le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo vanno poste a carico della convenuta soccombente.
Infine, le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico della parte convenuta.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, II
Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie la domanda attrice;
10 - condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata per la
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada al pagamento in favore dell'attore, della somma di euro 31.332,50 (a titolo di risarcimento del danno del danno non patrimoniale), oltre interessi legali dalla presente pronuncia, e dell'ulteriore somma di 450,00 a titolo di spese mediche in favore di;
Parte_1
- condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro 518,00 per spese e in euro
7.616,00 per competenze, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francescopaolo De
Rosa, dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto si pongono in via definitiva a carico della convenuta.
Torre Annunziata, lì 29 maggio 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
11