Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4271/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4271 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Brunello Acquas e rapp.to e difeso dall'avv.to
Cristina Scarfò del foro di Sassari, in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] CF: ed elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Antonio e Stefano Cabriolu che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente per procura speciale;
RESISTENTE
E
Per_1
Conclusioni:
nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
a modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3143/2013 del 26.08.2006,
il ricorrente si obbliga a corrispondere alla figlia , anticipatamente ed in unica soluzione, CP_1
l'importo complessivo di €. 6.190,00 (seimilacentonovanta/00) a titolo di contributo di mantenimento per l'anno 2024, nella misura già determinata con sentenza n. 3143/2013
aggiornata secondo gli indici Istat e per arretrati per aggiornamento Istat come concordemente
determinati; conseguentemente, con decorrenza dal momento del pagamento di quanto sopra,
dovrà revocarsi e/o comunque dichiararsi non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante
sul sig. a titolo contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_1
L'importo sopra indicato verrà corrisposto non appena il Tribunale adito si pronuncerà sul merito
della controversia, al netto degli importi che nelle more della causa saranno versati in via
ordinaria a favore della resistente.
Con compensazione delle spese e competenze legali.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nella sentenza n. 3143/2013 del 28.10.2013 con la quale il Tribunale di Cagliari,
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con aveva posto Per_1
a suo carico l'obbligo di corrispondere € 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia di cui € 100,00 da corrispondere direttamente alla figlia ed € 250,00 all'ex CP_1
coniuge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha domandato, in particolare la revoca di tale contributo avendo la figlia raggiunto l'indipendenza economica.
In data 11.09.2023 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dal ricorrente, CP_1
in quanto, pur svolgendo regolare attività lavorativa quanto percepito a titolo di stipendio non le consente di essere completamente indipendente;
per l'effetto, ha richiesto il rigetto della domanda volta ad ottenere la revoca del contributo al suo mantenimento.
All'udienza del 13 ottobre 2023 il procuratore di parte ricorrente ha richiesto un termine al fine di integrare il contradditorio nei confronti di madre della resistente nel presente Per_1
procedimento nonché ex coniuge del ricorrente.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio. Per_1
All'udienza del 17.01.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, in virtù di quanto disposto dall'art 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza in esame.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso non contrastante con norme imperative, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
1) a modifica di quanto stabilito dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 3143/2013 del 28.10.2013,
il ricorrente si obbliga a corrispondere alla figlia anticipatamente ed in unica soluzione, CP_1
l'importo complessivo di €. 6.190,00 (seimilacentonovanta/00) a titolo di contributo di mantenimento per l'anno 2024, nella misura già determinata con sentenza n. 3143/2013 aggiornata secondo gli indici Istat e per arretrati per aggiornamento Istat come concordemente determinati;
conseguentemente, con decorrenza dal momento del pagamento di quanto sopra, dovrà revocarsi e/o comunque dichiararsi non più dovuta l'obbligazione di pagamento gravante sul sig.
[...]
a titolo contributo al mantenimento della figlia Pt_1 CP_1
2) l'importo sopra indicato verrà corrisposto non appena il Tribunale adito si pronuncerà sul merito della controversia, al netto degli importi che nelle more della causa saranno versati in via ordinaria a favore della resistente. 3) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti