TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 23702/24 promossa da:
, nato il [...] a [...] – IN;
Parte_1
, nato il [...] a [...] – IN;
Persona_1
, nato il [...] a [...] - IN, in proprio Controparte_1 diritto e nell'esercizio della patria potestà insieme con , sulle minori CP_2
, nata il [...] a [...] - IN e , nata il Persona_2 Persona_3
07/07/2010 a Neuquen – IN;
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Ramona Castagnini e Antonio Galletta ATTORI CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CONVENUTO nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza 20.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis per essere discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere discendente diretto di cittadina italiana nata a [...] il Persona_4
17/01/1877, la quale emigrava in IN, ove si univa in matrimonio con Persona_5 il 13/04/1895 a Buenos RE - IN;
che dall'unione tra
[...] Persona_4 pagina 1 di 6 e nasceva il 03/09/1913 a Per_4 Persona_5 Persona_6
Buenos RE IN , il quale a sua volta contraeva matrimonio con il Persona_7
20.12.1943 a Buenos RE IN;
che dall'unione tra e Persona_6 Per_7
nasceva il 06/09/1945 a Buenos RE la quale si univa
[...] Persona_8 con , dalla cui unione nascevano 1) , odierno Controparte_4 Parte_2 ricorrente, l'08/11/1971 a Buenos RE IN, il quale a sua contraeva matrimonio con il 19/12/1996 a Buenos RE – IN, e dalla cui unione Persona_9 nascevano, entrambi a Buenos RE IN: 1.1) , il 15/06/2000, e 1.2) Parte_1
, il 05/08/2004; Persona_1
2) , , il 01/01/1974 a Buenos RE – IN, il quale CP_1 CP_1 contraeva matrimonio con il 19/03/2017 a Neuquen - IN, dalla cui CP_2 unione nascevano, entrambe, entrambe a Neuquen – IN: 2.1) , il Persona_2
07/07/2010, e 2.2) il 07/07/2010. Persona_3
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non Controparte_3 comparso veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti. All'esito dell'udienza del 20.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendente di una cittadina italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/92 per linea materna. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico del ricorrente, i quali fanno derivare il diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenata per linea materna cittadina italiana, nata a [...] il [...] che Persona_4 ha avuto il figlio nata nel 1913, e che la cittadinanza è Persona_6 dunque stata loro trasmessa attraverso la medesima. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona pagina 2 di 6 non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata pagina 3 di 6 dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, il ricorrente fa discendere il diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'antenata
[...] ra cittadina italiana in quanto nato in [...] in data [...] e Persona_4 dalla circostanza che il figlio di tale antenata era nato nel Persona_6
1913, rispettivamente nonno del ricorrente, ovvero figlio di donna che ha perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
pagina 4 di 6 In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti della sig.ra bbiano diritto alla cittadinanza italiana. Persona_4
Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base della sola documentazione prodotta. In secondo luogo, è documentato che l'antenata Persona_4 era cittadina italiano in quanto nato a [...] il [...], la quale emigrava in IN, ove si univa in matrimonio con il 13/04/1895 a Buenos Persona_5
RE - IN;
che dall'unione tra e Persona_4 Persona_5 nasceva il 03/09/1913 a Buenos RE IN , il quale a Persona_6 sua volta contraeva matrimonio con il 20.12.1943 a Buenos RE Persona_7
IN; che dall'unione tra e nasceva Persona_6 Persona_7 [...] il 06/09/1945 a Buenos RE la quale si univa con , Persona_8 Controparte_4 dalla cui unione nascevano 1) , odierno ricorrente, l'08/11/1971 Parte_2
a Buenos RE IN, il quale a sua contraeva matrimonio con il Persona_9
19/12/1996 a Buenos RE – IN, e dalla cui unione nascevano, entrambi a Buenos RE IN: 1.1) , il 15/06/2000, e 1.2) , il 05/08/2004; 2) Parte_1 Persona_1
, , il 01/01/1974 a Buenos RE – IN, il quale contraeva CP_1 CP_1 matrimonio con il 19/03/2017 a Neuquen - IN, dalla cui unione CP_2 nascevano, entrambe, entrambe a Neuquen – IN: 2.1) , il 07/07/2010, Persona_2
e 2.2) il 07/07/2010. Persona_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_4 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 3 si evince che la medesima non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati. Il figlio di nasceva, come si è detto 1913, in Persona_4 vigenza della legge 1912. Ella, sposando un argentino, ha perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…) 7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. La stessa sorte è toccata al figlio della predetta.
pagina 5 di 6 Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che sia positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_3 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21.3.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 23702/24 promossa da:
, nato il [...] a [...] – IN;
Parte_1
, nato il [...] a [...] – IN;
Persona_1
, nato il [...] a [...] - IN, in proprio Controparte_1 diritto e nell'esercizio della patria potestà insieme con , sulle minori CP_2
, nata il [...] a [...] - IN e , nata il Persona_2 Persona_3
07/07/2010 a Neuquen – IN;
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Ramona Castagnini e Antonio Galletta ATTORI CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CONVENUTO nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza;
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza 20.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino i ricorrenti hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis per essere discendente di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto di essere discendente diretto di cittadina italiana nata a [...] il Persona_4
17/01/1877, la quale emigrava in IN, ove si univa in matrimonio con Persona_5 il 13/04/1895 a Buenos RE - IN;
che dall'unione tra
[...] Persona_4 pagina 1 di 6 e nasceva il 03/09/1913 a Per_4 Persona_5 Persona_6
Buenos RE IN , il quale a sua volta contraeva matrimonio con il Persona_7
20.12.1943 a Buenos RE IN;
che dall'unione tra e Persona_6 Per_7
nasceva il 06/09/1945 a Buenos RE la quale si univa
[...] Persona_8 con , dalla cui unione nascevano 1) , odierno Controparte_4 Parte_2 ricorrente, l'08/11/1971 a Buenos RE IN, il quale a sua contraeva matrimonio con il 19/12/1996 a Buenos RE – IN, e dalla cui unione Persona_9 nascevano, entrambi a Buenos RE IN: 1.1) , il 15/06/2000, e 1.2) Parte_1
, il 05/08/2004; Persona_1
2) , , il 01/01/1974 a Buenos RE – IN, il quale CP_1 CP_1 contraeva matrimonio con il 19/03/2017 a Neuquen - IN, dalla cui CP_2 unione nascevano, entrambe, entrambe a Neuquen – IN: 2.1) , il Persona_2
07/07/2010, e 2.2) il 07/07/2010. Persona_3
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non Controparte_3 comparso veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti. All'esito dell'udienza del 20.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendente di una cittadina italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/92 per linea materna. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico del ricorrente, i quali fanno derivare il diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenata per linea materna cittadina italiana, nata a [...] il [...] che Persona_4 ha avuto il figlio nata nel 1913, e che la cittadinanza è Persona_6 dunque stata loro trasmessa attraverso la medesima. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona pagina 2 di 6 non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata pagina 3 di 6 dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, il ricorrente fa discendere il diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'antenata
[...] ra cittadina italiana in quanto nato in [...] in data [...] e Persona_4 dalla circostanza che il figlio di tale antenata era nato nel Persona_6
1913, rispettivamente nonno del ricorrente, ovvero figlio di donna che ha perso per la legge in vigore all'epoca la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
pagina 4 di 6 In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti della sig.ra bbiano diritto alla cittadinanza italiana. Persona_4
Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base della sola documentazione prodotta. In secondo luogo, è documentato che l'antenata Persona_4 era cittadina italiano in quanto nato a [...] il [...], la quale emigrava in IN, ove si univa in matrimonio con il 13/04/1895 a Buenos Persona_5
RE - IN;
che dall'unione tra e Persona_4 Persona_5 nasceva il 03/09/1913 a Buenos RE IN , il quale a Persona_6 sua volta contraeva matrimonio con il 20.12.1943 a Buenos RE Persona_7
IN; che dall'unione tra e nasceva Persona_6 Persona_7 [...] il 06/09/1945 a Buenos RE la quale si univa con , Persona_8 Controparte_4 dalla cui unione nascevano 1) , odierno ricorrente, l'08/11/1971 Parte_2
a Buenos RE IN, il quale a sua contraeva matrimonio con il Persona_9
19/12/1996 a Buenos RE – IN, e dalla cui unione nascevano, entrambi a Buenos RE IN: 1.1) , il 15/06/2000, e 1.2) , il 05/08/2004; 2) Parte_1 Persona_1
, , il 01/01/1974 a Buenos RE – IN, il quale contraeva CP_1 CP_1 matrimonio con il 19/03/2017 a Neuquen - IN, dalla cui unione CP_2 nascevano, entrambe, entrambe a Neuquen – IN: 2.1) , il 07/07/2010, Persona_2
e 2.2) il 07/07/2010. Persona_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Persona_4 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 3 si evince che la medesima non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati. Il figlio di nasceva, come si è detto 1913, in Persona_4 vigenza della legge 1912. Ella, sposando un argentino, ha perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…) 7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. La stessa sorte è toccata al figlio della predetta.
pagina 5 di 6 Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che sia positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana. L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda. Nulla in punto spese data la natura della procedura e per non avere il CP_3 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 21.3.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 6 di 6