Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sandro Franzè, Nazzareno Franzè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2024, con il quale il Prefetto di Vibo Valentia ha respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto del Questore di Vibo Valentia prot. n.-OMISSIS- del 12 settembre 2024, di reiezione della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia;
- del decreto del Questore di Vibo Valentia prot. n.-OMISSIS- del 12 settembre 2024, di
diniego della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni ulteriore atto presupposto, successivo o
comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e di Questura Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LA TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia ed il successivo provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il primo.
1.1. A sostegno del mezzo, propone un unico motivo, rubricato “ Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità, concretezza ed attualità, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, nonché per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti ”.
2. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- del 21 febbraio 2025, è stata respinta la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
4. All’esito dell’udienza pubblica del 19 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.
5.1. Il provvedimento con il quale il Questore ha negato il rinnovo della licenza de qua riferisce che “ il richiedente è stato controllato con persone penalmente censite ”, senza null’altro aggiungere, salvo la considerazione secondo cui tale circostanza è idonea “ a comprovare, in capo al richiedente, la mancanza dei necessari requisiti di legge in materia di armi, ex art.11 TULPS ”.
Il Prefetto, in sede di reclamo, ha respinto la domanda dell’odierno ricorrente, ritenendo la legittimità del provvedimento impugnato.
5.2. A fronte di ciò, il ricorrente, con il richiamato motivo di ricorso, ha dedotto:
- la mancata considerazione delle osservazioni prodotte ai sensi dell’art.10 legge 7 agosto 1990, n.241;
- il difetto di motivazione del provvedimento, che giudica, di fatto, inesistente o, comunque, solo apparente;
- l’assenza di una adeguata istruttoria;
- che le controindicate frequentazioni, come riferite nel provvedimento, non consentono, per sé sole, sostenere il giudizio di inidoneità e pericolo di abuso espresso dall’Autorità di pubblica sicurezza;
- di essere un onesto lavoratore, incensurato, il quale, per oltre 10 anni è stato titolare della licenza de qua , senza mai abusarne.
5.3. Al fine di procedere ad un compiuto esame di tali censure, appare utile premettere la ricostruzione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo di riferimento.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n.773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), prevede che l’autorizzazione di polizia e la licenza per l’uso delle armi possano essere negate o revocate, non solo in presenza della commissione di reati, ma, altresì, e a monte, in ogni caso in cui l’autorità amministrativa ravvisi elementi che denotino la inaffidabilità del soggetto richiedente ed il pericolo di abuso.
Segnatamente, al Capo III, Titolo I, dedicato alle autorizzazioni di polizia, l’art.11, co. 3, TULPS prevede che “ Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”. Al successivo Capo IV, Titolo II, “ delle armi ”, l'art. 39 r.d. n. 773 del 1931, dispone che " il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ".
Il successivo art.43, co.2, prevede che “ La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
5.4. Nella cornice normativa così delineata, deve ricordarsi che " nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014) , e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812).
A fronte di tale ampia discrezionalità dell’amministrazione, in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di pubblica sicurezza, non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifichi o meno l’adozione di un provvedimento di revoca o di diniego dell’autorizzazione, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia " ictu oculi " errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
Tale verifica è compiuta attraverso l’esame degli atti istruttori sottesi alla valutazione amministrativa ed inoltre attraverso il controllo della motivazione espressa nel provvedimento.
Al riguardo, seppure, nella materia in esame, non si richiede una particolare motivazione, salva la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano manifestamente irrazionali (Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294-; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276), è altresì vero che una motivazione deve esservi.
Segnatamente, ai sensi dell’art.3, co.1, legge 7 agosto 1990, n.241, “ la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria ”.
5.5. Applicati gli esposti principi normativi e giurisprudenziali, risulta in effetti che il provvedimento difetti di adeguata motivazione.
Come, invero, già evidenziato, la decisione di negare il rinnovo della licenza è motivata nel provvedimento attraverso il richiamo alla sola circostanza che “ il richiedente è stato controllato con persone penalmente censite ”, ciò che denoterebbe “ in capo al richiedente, la mancanza dei necessari requisiti di legge in materia di armi, ex art.11 TULPS ”.
In considerazione di ciò, non può ritenersi assolto il dovere imposto dal richiamato art.3 della legge sul procedimento amministrativo, giacché l’amministrazione, da un lato, ha omesso di riferire le circostanze di tempo e di luogo dei controlli nonché di indicare i reati rispetto ai quali quelle persone controindicate risultino “ penalmente censite ”, dall’altro, ha omesso di rappresentare le ragioni per le quali dalla esistenza di tali controlli, pure genericamente riferiti, ha dedotto la sussistenza di un pericolo di abuso della licenza e la inaffidabilità dell’istante.
L’evidente difetto di motivazione incide fortemente sulla legittimità del provvedimento gravato, giacché, da un lato, ha impedito all’interessato di conoscere le ragioni del diniego e di difendere, già nella fase procedimentale, il proprio interesse, e non consentendo al giudice un controllo pieno ed effettivo sulla legittimità delle valutazioni sottese al provvedimento e, quindi, dell’esercizio del potere da parte dell’amministrazione.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, nei limiti esposti, salvo riesercizio del potere da parte dell’amministrazione ad esso preposta.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR TR, Presidente
LA TE, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TE | AR TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.