TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa RI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2018 sotto il numero d'ordine 12331, avente ad oggetto:
“Responsabilità professionale”
TRA
, , in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Rinaldi Doranna, in virtù di mandato in Persona_1 atti;
-attori-
CONTRO
in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Mondelli Michele in virtù di procura in atti;
-convenuta-
NONCHE' CONTRO
in persona del procuratore speciale , Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Natale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 11.12.2019.
-convenuta-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza del 3.07.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc.
FATTO e DIRITTO 1.Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e in qualità di eredi di , convenivano in giudizio dinanzi al Parte_3 Persona_1
Tribunale di Bari l' ( di seguito, per brevità, Controparte_1 Controparte_1
e l' al fine di sentirle condannare, in solido, previo accertamento
[...] Controparte_4 della responsabilità, al risarcimento del danno biologico subito dalla predetta congiunta per la resezione totale del colon in occasione dei ricoveri dal 05.11.2016 all' 08.11.2016 e dal
12/11/2016 al 28/11/2016, concausa preponderante ed efficiente del decesso, da accertarsi e quantificarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti iure proprio , ed al rimborso, in favore di , delle Parte_1 spese di assistenza e funebri sostenute per € 10.000,00 complessive o nella somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
1.1.A sostegno della domanda gli attori esponevano che:
- -in data 2.11.2011 , affetta da carcinoma mammario, era stata Persona_1 sottoposta ad una biopsia epatica eco guidata presso la U.O.C. di Medicina Interna
“A. Murri” del Controparte_1
- -il successivo 5.11.2016 era stata ricoverata nuovamente presso la
[...] CP_ del di e sottoposta, in data 07.11.2016, Controparte_5 CP_1 ad intervento di Termoablazione con RF per via percutanea sotto guida ecografica e dimessa il giorno successivo;
- -nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni aveva lamentato forti dolori addominali e iperpiressia pertanto, in data 12.11.2016, era stata nuovamente ricoverata presso il (inizialmente preso la Controparte_1 Controparte_6
e successivamente trasferita presso la
[...] Controparte_7
dove era stata sottoposta a TC addome e pelvi che aveva
[...] evidenziato un “Pneumoperitoneo localizzato in sede sottodiaframmatica dx, in corrispondenza della parete posteriore del fegato, ed in corrispondenza della fascia lateroconale di destra”;
- -in data 15.11.2016 era stata, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza di “Colectomia destra, con ITA L-L- meccanica, lavaggio cavità peritoneale, posizionamento drenaggi”;
- -a seguito di un decorso post-operatorio piuttosto travagliato, in data 28.11.2016 era stata dimessa con diagnosi di “Addome acuto da perforazione della flessura colica destra”;
- -successivamente alle dimissioni, la aveva accusato nuovamente iperpiressia Per_1 ed algie addominali con peggioramento delle condizioni di salute che l'avevano costretta , in data 14.12.2016, a recarsi presso il Pronto Soccorso del P.O. “Valle d'
Itria” di Martina Franca dove era stata immediatamente ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza per addome acuto da perforazione intestinale;
pag. 2/20 - -alle ore 3.00 del 15.12.2016, terminato l'intervento chirurgico e stante la gravità delle condizioni, era stata trasferita al Reparto di Rianimazione del P.O. di
Monopoli per “Insufficienza Respiratoria Acuta in shock settico”;
- -durante la degenza presso l'Ospedale di Monopoli la aveva manifestato i Per_1 segni clinici di una peritonite bilioenterica pertanto, in data 27.12.2016, era stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico nel corso del quale si era rilevata una perforazione ileale ad 1 cm. circa dalla EO ed eseguita nuova resezione ileale e riconfezionamento di ileocutaneostomia a 1,50 cm dal Treiz;
- -a seguito dell'intervento la donna era rimasta ricoverata in gravi condizioni presso il P.O. di Monopoli sino alle dimissioni del 13.02.2017;
- -in data 06.03.2017 si era reso necessario un nuovo ricovero presso il P.O. di
Martina Franca Dipartimento di Nefro-Urologia con diagnosi di “IRA da disatrazione in ca della mammella” nel corso del quale era stata eseguita TC torace che aveva rivelato “… Alterazione della densità polmonare tipo gronund glass del
LIS; presenza di bronchiectasie bilaterali. Protesi mammarie”, TAC addome con esito di “non livelli idoraerei addominali. Calcolo del polo inferiore del rene sn..
Nota formazione secondaria del VII segmento epatico. Disomogeneità del tessuto adiposo periepatico e perianastomotico. Vescica vuota. ...” e consulenza gastroenterologica con esito di “Sindrome da intestino corto. Si consiglia sospendere per qualche giorno l'alimentazione orale e partire con NPT con IV
1550 ml mediante pompa 24 ore”;
- - in data 15.03.2017 la era stata dimessa con diagnosi di “Insufficienza Per_1 renale acuta da disidratazione ed alterazioni elettrolitiche in pz portatrice di EO con sindrome dell'intestino corto. K. mammella con lesioni epatiche ed ossee. Anemia a genesi mista”;
- -in data 18.04.2017 era stata ricoverata presso l' Persona_1 [...]
dove era stata sottoposta a Controparte_8
TC torace, addome superiore ed inferiore (senza contrasto) che aveva evidenziato
“... Torace: non si riconoscono nodulazioni del parenchima polmonare sicuramente ripetive ... (omissis)... Addome-pelvi: il fegato presenta regolare morfologia e volume ed appare disseminato di lesioni ripetitive, la maggiore al segmento 4° di 3 cm... acquattate le anse del tenue sino alla EO terminale in fossa iliaca dx.
... Il colon opacizzato per via retrograda risulta costituito dal colon trasverso medio-distale e dal discendente sigma e dal retto. All'altezza del colon trasverso si riconosce breve tratto anastomizzato latero-letaralmente con due cul di sacco uno paraombellicale... Compatibilmente con l'estrema magrezza e la mancata somministrazione di mezzo di contrasto ev non si riconoscono grossolane adenopatie retroperitoneali... (omissis)...”;
pag. 3/20 - - in data 26.04.2017 era stata dimessa con diagnosi di “Metastasi epatiche multiple, EO terminale… Sospetto metastasi vertebrali. Insufficienza renale acuta”;
- -in data 29.04.2017 la era stata ricoverata presso il P.O. di Martina Franca Per_1
Divisione di Medicina e dimessa il 05.05.2017 con diagnosi di“malattia neoplastica con stato anemico e piastrinopenia. HBs Ag positivo” cui era seguito un nuovo ricovero in data 13.05.2017 per “Grave stato anemico e piastrinopenia in K. della mammella” fino all' exitus avvenuto in data 30.05.2017 per “Neoplasia della mammella metastatizzata con grave stato anemico e coma. Stato cachettico.
Arresto cardiaco”;
- -il consulente da loro nominato aveva ravvisato una condotta imperita, imprudente e negligente da parte dei sanitari del durante i Controparte_1 ricoveri dal 05.11.2016 al 08.11.2016 e dal 12.11.2016 al 28.11.2016;
- -in particolare, all'erroneo intervento di resezione totale del colon era conseguito il decesso della congiunta che, sebbene affetta da carcinoma della mammella con metastasi ossee e del fegato, avrebbe avuto certamente una probabile sopravvivenza con buona qualità della vita anche a 10 anni dopo la diagnosi;
- -molteplici erano le condotte censurabili a partire dal mancato consenso informato alla termoablazione fino alla sottostima dell'obiettività clinica addominale e dei risultati degli esami ematochimici eseguiti durante il ricovero dal
12.11.2016 al 28.11.2016 ( indicativi della deiscenza dell' anastomosi e della sepsi) ed alla lesione iatrogena alla fessura colica dx durante la termoablazione;
- -alla suddetta condotta erano conseguiti, prima dell'exitus, un danno biologico permanente per l'EO terminale non inferiore al 70% e un periodo di inabilità temporanea assoluta di 123 giorni dal 12.11.2016 al 15.03.2017, data di stabilizzazione del danno biologico, oltre al danno non patrimoniale iure proprio subito dai familiari per la perdita del rapporto di parentela, cui si aggiungeva il danno patrimoniale di € 10.000,00 subito da per le spese di Parte_1 assistenza e funerarie sostenute;
CP_
- -nonostante la messa in mora inoltrata al Policlinico di in data 01.09.2017 e l'apertura del sinistro da parte della sinistri, non Controparte_9 era seguito alcun risarcimento dei danni lamentati;
- -il successivo procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo.
1.2.Sulla base di tali premesse gli attori adivano l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2.Con comparsa del 28.10.2018 si costituiva nel presente giudizio l'
[...] la quale chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_10
l'inammissibilità della domanda ovvero di rigettarla nel merito, con vittoria di spese di lite.
pag. 4/20 Nel dettaglio la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione in merito alle domande formulate dagli attori che contestava anche nell' an e nel quantum, deducendo la correttezza della condotta tenuta dai sanitari, estranea all'aggravamento dello stato di salute lamentato, attribuibile esclusivamente all'evolversi della patologia neoplastica, unica ed esclusiva causa del decesso.
In particolare la convenuta precisava che la perforazione intestinale con associata peritonite costituiva complicanza della termoablazione utilizzata per trattare le metastasi epatiche da cui era affetta la de cuius, intervento caratterizzato da speciale difficoltà con conseguente responsabilità limitata ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c. c. ma eseguito correttamente dai sanitari stante la documentata somministrazione di mezzi di contrasto necessaria per individuare le lesioni e prevenire eventuali perforazioni intestinali.
La convenuta eccepiva, inoltre, la corretta gestione della complicanza con il tempestivo successivo intervento di colectomia, anch'esso eseguito correttamente e con somministrazione di terapia antibiotica nonché l'insussistenza del nesso di causalità tra il decesso e la perforazione intestinale, in considerazione del lasso di tempo intercorso, del successivo intervento di resezione intestinale per perforazione ileale e dell'assenza, durante l'ultimo ricovero del 13.05.2017, di sintomatologia e segni riferibili alla lesione colica, oltre alla contemporanea persistenza di piastrinopenia, anemia e cachessia neoplastica, tipiche dello stadio terminale delle malattie neoplastiche metastatiche, unica causa del decesso.
Soggiungeva l'incompatibilità dei postumi lamentati con il rapido sopravvenire del decesso nonché l'ininfluenza dell'emicolectomia praticata sul malassorbimento intestinale, oltre all'avvenuta corretta informazione della paziente in merito all'intervento, alle soluzioni alternative e alle complicanze.
Evidenziava l'infondatezza della domanda nel quantum, non provato e incerto nell'esatta entità, da calcolare eventualmente in rapporto al lasso di tempo realmente trascorso tra la stabilizzazione dei postumi e la morte.
3. Alla prima udienza di comparizione del 20 .12.2018 veniva dichiarata la contumacia dell' regolarmente evocata in giudizio e non comparsa. Controparte_11
4.Assegnati i termini di cui all'183 co.6 c.p.c. e formulate le richieste istruttorie, si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta del 11.12.2019, l' la quale ,in via Controparte_12 preliminare, chiedeva la declaratoria di difetto della propria legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio per l'errata applicazione dell'art. 12 comma 8 della L.
n. 24/2017, non essendo ancora stato emanato il decreto di regolamentazione dei requisiti minimi delle polizze e delle condizioni di operatività, nonché per l'irretroattività della stessa legge riguardo ad avvenimenti precedenti all'entrata in vigore .
Nel merito la convenuta chiedeva il rigetto della domanda eccependone l'infondatezza per insussistenza del dedotto inadempimento dei sanitari, essendo documentalmente provata l'adozione di cautele per prevenire la perforazione intestinale, mera complicanza dell'intervento.
pag. 5/20 5.Revocata la dichiarazione di contumacia della con Controparte_13 provvedimento del 01.03.2020, la causa veniva istruita a mezzo CTU e documentazione prodotta dalle parti.
6.Rimasti senza esito i tentativi di bonario componimento della controversia, la causa, ormai matura per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.07.2025, celebrata in forma cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
///
7.La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
8.In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione e, pertanto, non sussistono i presupposti per la rinnovazione delle operazioni peritali invocata dall'attrice, come sarà meglio argomentato in seguito, nonché per l'ammissione della prova testimoniale.
9.Sempre in via preliminare, e al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio, si rende opportuno evidenziare come gli odierni attori hanno evocato l' nonchè l quale compagnia Controparte_1 Controparte_12 assicuratrice della struttura sanitaria che ha avuto in cura la paziente in occasione dei ricoveri dal 05.11.2016 al 08.11.2016 e dal 12.11.2016 al 28.11.2016.
Al riguardo va rilevato che le previsioni contenute nella L. n. 24/2017 non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore.
Il legislatore, infatti, non ha introdotto una nuova fattispecie astratta entro la quale sussumere la responsabilità medica ma ha operato a livello di qualificazione della natura giuridica della stessa (cfr. Cass. n. 28994/2019; in termini Cass. n. 28990/2019).
Sulla scorta di tale precisazione, e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa ebbero a verificarsi, la normativa applicabile alla vicenda di specie va rintracciata nella Legge n.
189/2012.
Sempre in via preliminare, riguardo all'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , deve osservarsi che l'art. 12 della Controparte_12
L. n. 24/2017 prevede, al primo comma, che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura IC alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.” e al sesto comma che “Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
pag. 6/20 Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato (Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati) è stato pubblicato in G.U. n. 51 del giorno 01.03.2024 con entrata in vigore del provvedimento il 16.03.2024. Ne consegue che, solo a partire dal
16.03.2024, è possibile applicare l'art. 12 citato e ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia IC .
Ne consegue l'inammissibilità della domanda nei confronti dell' per Controparte_4 insussistenza di legittimazione passiva.
10.Passando alla disamina del merito della domanda attorea ,si svolgono le seguenti considerazioni.
10.1. Innanzitutto, va ricordato in punto di diritto che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura.
Si tratta di un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr., ex multis, Cass. n. 18610/2015; n.
13953/2007).
Alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito e pertanto essa può
pag. 7/20 essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario" senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti.
Invero, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Cass. 14615/2020).
Configurata in tali termini la predetta responsabilità, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato) sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, oltre al contratto, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile che ha comportato l'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 28991/2019).
Come precisato dalla Corte di Cassazione “La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento.
Aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia” (cfr. pag. 8 della motivazione di Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
Chiariscono, sul punto, le pronunce di San Martino del 2019 che ,soltanto “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o
l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle” (cfr. pag. 10, della motivazione di
Cass. civ., sez. 3, n. 28991/2019, cit.).
La Suprema Corte, ancora con la recente ordinanza n. 5922 / 2024, ha precisato che il paziente non è tenuto a dimostrare l'inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito.
Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria.
Riguardo al contenuto del nesso di causalità, in base ai più recenti e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità, sussiste nesso causale tra il comportamento della struttura sanitaria e/o del sanitario qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, c.d.
pag. 8/20 regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass., S.U., 11.01.2008, n. 576, 577, 581, 582, 584), si ritenga che l'opera materialmente posta in essere dal professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr. più di recente, Cass. civ., sez. 3, del 15.02.2018, n. 3704; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.10.2018, n. 26700; Cass. civ., sez. 3, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., sez. 3,
11.11.2019, n. 28991).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha di recente così ribadito : “criterio giuridico di valutazione del nesso causale: quello che impone di ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria, criterio che solitamente si esprime nella formula del "più probabile che no" e , dunque, “Se è vero che
l'accertamento della probabilità in concreto è un accertamento di fatto, è altresì vero che il criterio con cui la probabilità si accerta, o meglio il criterio che guida il giudizio sulla probabilità, è invece un criterio logico-giuridico la cui violazione è censurabile in cassazione: cosa significhi "più probabile che non" è questione giuridica;
se, nel caso concreto, quella probabilità si sia verificata, è questione di fatto. È compito del giudice di merito stabilire se
l'accertamento fatto dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a cause alternative, e nel compiere questa valutazione il giudice di merito deve attenersi al concetto di probabilità, non necessariamente statistico, ma altresì logico (Cass.
21530/ 2021; Cass. 2474/ 2021; Cass.23197/ 2018): probabilità logica vuol dire che nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori, o della sua coerenza intrinseca, o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere una decisione. Nel valutare, dunque, quale sia il grado di probabilità di una ipotesi — nella specie quella formulata dal CTU - il giudice di merito deve apprezzare se quella ipotesi spieghi quella causa come più probabile di altre”. (Cass. civ. ord. 25805/24).
I predetti principi di ripartizione dell'onere probatorio e di accertamento secondo il criterio del “più probabile che non” trovano applicazione anche in caso di denunciata perdita di chance terapeutiche e/o di sopravvivenza essendo stato ribadito in giurisprudenza che “Anche il caso di danno da perdita della "chance" risponde all'accertamento del nesso di causalità secondo la regola "di funzione", cioè probatoria, del "più probabile che non", sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso in parola può affermarsi solo allorché il giudice accerti che quella possibilità si sarebbe verificata "più probabilmente che non" (in questo senso la nomofilachia è chiarita in Cass., 17/09/2013, n. 21255, specie alle pagg. 129-131, e Cass., 27/03/2014, n.
7195, specie alle pagg. 15-16)» (cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.07.2018, n. 18549; nonché Cass. civ., sez. 3, 11.11.2019, n. 28993, secondo cui “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile,
pag. 9/20 seria e consistente”, nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance terapeutiche rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici”; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 3, 19.09.2023, n. 26851, secondo cui «In tema di responsabilità sanitaria, ove sia accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico abbia anticipato o anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile al paziente stesso o, ove la morte sia intervenuta in momento antecedente all'introduzione della lite, agli eredi "iure hereditario", solo il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile se esistente
e soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
ove, invece, vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle
"chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile "iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”).
10.2.Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie va detto che era onere degli attori fornire la prova dell'esistenza del contatto sociale tra e il Persona_1 Controparte_1
(peraltro non oggetto di contestazione tra le parti e documentalmente provato), allegare l'inadempimento (o, comunque, l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dai sanitari della predetta struttura , concretizzatosi, secondo la prospettazione attorea, nell'omesso consenso informato alla termoablazione, nella lesione iatrogena alla fessura colica destra durante la termoablazione e nella sottostima dell'obiettività clinica addominale e dei risultati degli esami ematochimici indicativi della sepsi e della deiscenza della colostomia, provare, infine, il danno evento lamentato ed il nesso di causalità “materiale” tra questo e l'errore dei sanitari che la visitarono e la ebbero in cura, restando, invece, a carico della struttura la prova dell'avvenuto adempimento, ossia che inadempimento non v'era stato o che, pur sussistendo nel caso concreto, esso era dipeso da fatto non imputabile ai sanitari, ovvero ancora che, pur esistendo, non era stato la causa del danno.
Ebbene, è incontestato e documentalmente provato che , affetta da carcinoma Persona_1 mammario e sottoposta nel luglio 2015 ad intervento chirurgico di mastectomia radicale destra e successivamente, fino a febbraio 2016, a chemio-radioterapia adiuvante, era stata ricoverata in data 5.11. 2016 presso la Unità Operativa di Medicina Interna “A. Murri” del per sottoporsi il successivo 07.11.2016 all'esecuzione, in radiofrequenza (RF), Controparte_1
“della termoablazione per lesione occupante spazio (LOS) del VII segmento epatico”.
E', altresì, incontestato e documentalmente provato che l'indicazione a tale trattamento fu posta a seguito del riscontro, nel corso del follow up oncologico del 09.08. 2016, di una
“…lesione ipodensa di 10,7 x 9,5 mm in corrispondenza del VII segmento epatico” emersa dalla pag. 10/20 TC di addome e torace e confermata da una successiva RMN eseguita in data 06.09.2016 che aveva evidenziato una lesione “rotondeggiante di 13,5 x 10,4 mm con un nucleo più iperintenso nelle sequenze a lungo tr e con cercine periferico ipointenso” e ulteriore ecografia con somministrazione di agente di contrasto del 25.10. 2016.
Risulta sempre dalla documentazione in atti che la termoablazione, preceduta dall'acquisizione di consenso informato, come riportato nella cartella clinica e sottoscritto dalla paziente, fu
“eseguita per via percutanea sotto guida ecografica dopo aver eseguito esame preliminare con mdc, per la localizzazione della lesione occupante spazio. Su LOS VII segmento di 20 mm circa.
Ago elettrodo “cool-tip” con punta esposta di 3 cm, 20 cm di lunghezza. Durata della procedura: 12 minuti. Boiling (schiocco): dopo 2 minuti e 11 sec circa. T di uscita 80°C” con consiglio di esecuzione alle sei ore dall'intervento di emocromo ed ecografia di controllo.
E' documentato che la paziente fu dimessa in data 08.11.2016 per essere poi nuovamente ricoverata il successivo 12.12.2016 per algie addominali e febbre insorte nelle precedenti giornate del 9 e 10.11.2016 e trattate con terapia antibiotica prescritta dal medico curante.
Risulta, ancora, dalla TC addome e pelvi effettuata nel corso del ricovero del 12.11.2016 a carico del fegato “un piccolo ematoma del diametro massimo di 1 cm. in corrispondenza del VII segmento ed una estesa THAD dello stesso segmento” ascrivibile alla precedente procedura di
“ alterazione osteostrutturale sia della seconda vertebra lombare (L2) che dell'undicesima vertebra dorsale (D11) di verosimile significativo ripetitivo”.
Dalla stessa documentazione emerge, altresì, che il giorno 15.11.2016 alla sintomatologia dolorosa e febbrile si associò una reazione di difesa e che ,dalla TAC addome e pelvi, emerse la
“presenza di pneumoperitoneo localizzato nella sede sottodiaframmatica, in corrispondenza della parete posteriore del fegato ed in corrispondenza della lateroconale di destra. Si conferma la presenza di imbibizione della fascia lateroconale di destra, con ispessimento ed edema della parete del colon destro e della flessura omolaterale. Falda di versamento peritoneale sovra e sottomesocolico ed in sede periepatica. Distensione gastrica” dimostrativa di una perforazione intestinale che indusse i sanitari a trasferire la paziente nel reparto di chirurgia generale dove venne sottoposta nella stessa giornata ad intervento di “ colectomia destra con anastomosi ileo trasverso meccanica, lavaggio cavità peritoneale, posizionamento di drenaggi ” e che, dopo un decorso post operatorio, nel quale sulla ferita chirurgica era stato isolato un batterio (enterococcus faecium), in data 29.11.2016 la paziente fu dimessa.
E' infine documentato che in data 14.12.2016, a causa di sintomatologia addominale dolorosa e stato febbrile insorti da dieci giorni, era seguito un nuovo ricovero presso la Divisione
Chirurgica dell' di Martina Franca nel corso del quale l'esame obiettivo Controparte_14 aveva evidenziato “addome non trattabile nei quadranti di destra dove è presente flemmone della parete addominale che si estende sul fianco destro sino al livello lombare con area cutanea ulcerata come da tentativo di fistolizzazione spontanea – peristalsi torpida” e dalla TC era emerso “un versamento pleurico bilaterale, estesa raccolta fluida intraddominale con livello idro aereo che si estende cranio-caudalmente per circa 17 cm con diametro trasverso di
10 cm. Essa si fa strada nel contesto del tessuto sottocutaneo della regione posteriore del fianco destro attraverso due brecce nel piano muscolare di cui la più craniale è di 3 cm di
pag. 11/20 diametro e la più caudale di circa 2 cm. L'estesa raccolta sottocutanea a tale livello appare frammista a numerose piccole bolle gassose. Piccole bolle di aria libera in sede sottoepatica”, dimostrativi entrambi di peritonite con intervento d'urgenza di “laparatomia esplorativa, evacuazione di raccolta retroperitoneale destra, lisi di aderenze e EO terminale in fianco destro” eseguito il successivo 15.12.2016 e all'esito del quale, stante la gravità delle condizioni, era stata trasferita al Reparto di Rianimazione del P.O. di Monopoli per
“Insufficienza Respiratoria Acuta in shock settico” dove , in data 27.12.2016, era stata sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico per peritonite bilioenterica nel corso del quale si era rilevata una perforazione ileale ad 1 cm. circa dalla precedente EO, gestita con una nuova resezione ileale e riconfezionamento di ileocutaneostomia a 1,50 cm dal Treiz e degenza sino al 13.02.2017.
10.3. Acclarata l'esistenza del contratto di cd. spedalità, occorre soffermarsi sull'inadempimento allegato dagli attori.
Essi hanno lamentato la mancata osservanza delle leges artis sia per non avere i sanitari informato in maniera dettagliata, completa e adeguata la paziente sulla termoablazione e sui relativi benefici e rischi sia per avere sottovalutato i dati clinici emergenti dagli esami ematochimici e sintomatici di complicanze post operatorie conseguenti alla termoablazione e all'intervento di resezione del colon, quali, nello specifico, la lesione iatrogena intestinale, la sepsi e la deiscenza dell'anastomosi (poi effettivamente verificatisi), costringendola a subire il successivo intervento di EO terminale, concausa preponderante ed efficiente ad accelerare la patologia neoplastica maligna fino all'exitus.
Ebbene , sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti, della documentazione presente in atti e dell'esame degli stessi, il collegio peritale dei CC.TT.UU. ha ricostruito il dato storico- clinico della paziente e coerentemente formulato le seguenti considerazioni di carattere tecnico scientifico, immuni da vizi logico giuridici e da cui, pertanto, non vi sono concrete ragioni per discostarsi.
In particolare i predetti hanno affermato che “La scelta terapeutica – quale per l'appunto la termoablazione - fu corretta e la procedura risulta essere stata posta in essere come da prassi consueta. Fu attuato il monitoraggio clinico facendosi ricorso – così come consigliato - sia ad esami emocromocitometrici che, per quel che emerge dal “diario clinico”, ad un controllo ecografico, senza rilievo di dati allarmanti” e che tale procedura “ è associata ad una quantità di possibili complicanze, non escludendosi – tra esse – la lesione intestinale avvenuta – nel caso in esame – a carico di un segmento – quale il colon destro – posto in prossimità del fegato”.
Hanno evidenziato come “la “lesione intestinale” connotò una complicanza “iatrogena” ovvero un evento dannoso da ascrivere ad un trattamento medico ancorché prevista/prevedibile” che
“rappresenta una situazione che non può essere evitata da una condotta differente rispetto a quella posta in essere dai sanitari.”
Gli ausiliari del giudice hanno, quindi, acclarato che la procedura scelta fu appropriata e la successiva esecuzione corretta essendo tale terapia indicata “in caso di tumori in fase precoce
o di piccole dimensioni, tumori altrimenti inoperabili, con pazienti che non possono essere
pag. 12/20 sottoposti ad anestesia generale, in alcune metastasi epatiche, in lesioni ricorrenti e progressive e in attesa di un trapianto” e che le “complicanze maggiori precoci associate si verificano in 2,2‐3,1% dei pazienti e comprendono: emoperitoneo, ascesso epatico, perforazione intestinale, pneumotorace ed emotorace, stenosi biliare e disseminazione del tumore (0,5%)”.
Il collegio peritale ha, altresì, accertato che “nel rispetto delle buone pratiche clinico – assistenziali - fu consigliato un “controllo mediante tomografia computerizzata trascorsi due mesi”, non omettendosi – ovviamente – la indicazione al proseguimento del “fallpow-up oncologico presso il centro di riferimento”.
Come rilevato dai consulenti d'ufficio e confermato dalla documentazione in atti, l'ecografia eseguita dopo l'intervento, e prima delle dimissioni dell' 08.11.2016, non aveva evidenziato alcuna complicanza e la stessa tomografia computerizzata dell'addome e della pelvi, eseguita in occasione del successivo ricovero del 12.11.2016 , “ non pose in evidenza – in particolare - la presenza sia di aria che di versamenti. Segnalò invece a carico del fegato un piccolo ematoma del diametro massimo di 1 cm. in corrispondenza del VII segmento ed una estesa THAD dello stesso segmento – ovvero un incremento transitorio, periferico, del flusso parenchimale durante la fase arteriosa – agevolmente ascrivibili – quali effetti – alla già effettuata termoablazione”, quadro che rimase invariato fino al 15.11.2016 allorquando si manifestarono i segni della perforazione intestinale.
I consulenti, valutando il dato anatomo-istopatologico sul pezzo operatorio asportato e l'incremento dei valori della proteina C reattiva, indicativi della flogosi, hanno ritenuto più che attendibile che, sino alla data del 15.11.2016, sia il dato clinico che quello laboratoristico non potevano suggerire il sospetto del fenomeno settico-perforativo, considerate anche le risultanze della già effettuata tomografia che aveva escluso la presenza in addome sia di aria che di versamenti e che aveva rilevato a carico del fegato gli effetti lesivi e, sino ad allora esclusivi, della termoablazione più che idonei a giustificare la sintomatologia.
Non è emersa, dunque, dalle risultanze della CTU alcuna negligenza, imprudenza o imperizia né alcuna sottovalutazione, da parte dei sanitari, dei sintomi e dei risultati degli esami effettuati in occasione della procedura di termoablazione in quanto da essi ritenuta indicata per la lesione epatica e correttamente eseguita ed essendo la lesione intestinale sopraggiunta una complicanza riguardante il 2,2‐3,1% dei casi.
Con particolare riferimento agli obblighi relativi al consenso informato non è emersa dalle risultanze istruttorie alcuna violazione.
Va premesso che il "consenso informato" è disciplinato dalla L. n. 219/2017, in vigore dal
31.01.2018.
L'art. 1 della citata legge dispone che "Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia
pag. 13/20 ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica…" (comma 3) e che "Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica…" (comma 4).
Dunque, la disciplina normativa vigente distingue tra informativa al paziente e consenso informato disponendo solo per quest'ultimo (oltre che per il rifiuto e la rinuncia a ricevere l'informativa e per l'indicazione di un incaricato) la documentazione in forma scritta (o con altro strumento idoneo) e l'inserimento nella cartella clinica.
In merito alla mancanza del consenso informato, la Suprema Corte , con una recente pronuncia, ha affermato che : “In relazione all'intrecciarsi, con riferimento alla medesima fattispecie, di allegazioni riguardanti l'esecuzione - inadempiente (ex art. 1218 c.c.) o colposa
(ex art. 2043 c.c.) - della prestazione sanitaria e la violazione dell'obbligo informativo, quest'ultima in relazione sia alla lesione del diritto all'autodeterminazione sia alla lesione del diritto alla salute, possono verificarsi le seguenti ipotesi: I) ricorrono: a) il consenso presunto
(ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) ciò a causa della condotta inadempiente o colposa del medico - in tal caso sarà risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) ricorrono: a) il dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico); b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti); c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria - in tal caso sarà risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni;
III) ricorrono sia il dissenso presunto che il danno iatrogeno ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso il risarcimento sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento: in tal caso nessun risarcimento sarà dovuto;
V) ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la
pag. 14/20 condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria
(l'intervento è stato correttamente eseguito): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (v. Cass. n. 28985 del 2019, cit.)" (v. Cass. ord. n. 16633/2023).
La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria è, quindi, espressione di esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica la quale, in piena libertà e consapevolezza, sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o ad esami clinici e strumentali ovvero ad interventi o trattamenti, anche invasivi, laddove comportino costrizioni o lesioni fisiche ovvero alterazioni di natura psichica, in funzione della cura e della eliminazione di uno stato patologico preesistente o per prevenire una prevedibile patologia od un aggravamento della patologia futuri (cfr. Cass., Sez. III, 3.9.2007, n. 18513; id.
Sez. III, 30.3.2011, n. 7237; id. Sez. III, 27.11.2012, n. 20984; id. Sez. III, 15.11.2013, n. 25764; id. Sez. III, 14.7.2015, n. 14642).
La stessa Corte Costituzionale si è occupata della questione affermando che “[…] Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la libertà personale è inviolabile",
e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" (Corte Cost. n. 438/2008).
Infine, va detto che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “Partendo dal presupposto che, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé” (cfr. Cass. civ.
17649/2025; conformi anche Cass civ. ord. n.8163/2021; Cass. civ. n. 7385/21; Cass. civ.. n.
17806/2020. Cass. civ . n. 9887/2020).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che nella vicenda in esame, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, non sia stata dimostrata la violazione dell'obbligo di informazione gravante sui sanitari e la conseguente lesione del diritto della paziente alla libera autodeterminazione atteso che la doglianza afferente all'assenza di consenso informato è stata formulata in maniera estremamente generica e dalla cartella clinica esibita in atti , avente, peraltro, efficacia di piena prova ex art. 2700 c.c. in merito alle circostanze ivi riportate, emerge che la paziente abbia prestato il proprio consenso al trattamento di termoablazione, verosimilmente illustrato per via orale .
Né l'attrice ha allegato quale valida alternativa terapeutica avrebbe privilegiato rispetto al trattamento chirurgico cui fu sottoposta ovvero che , qualora fosse stata adeguatamente e pag. 15/20 correttamente informata circa i potenziali rischi e conseguenze dell'intervento, avrebbe rifiutato di sottoporsi ad esso.
Non va sottaciuto, a tale proposito, che la scelta dell' intervento è stata ritenuta corretta dai consulenti d'ufficio in quanto indicata nei tumori del fegato in fase precoce o di piccole dimensioni, o inoperabili, o nel caso di pazienti che non possono essere sottoposti ad anestesia generale, in alcune metastasi epatiche, in lesioni ricorrenti e progressive in quanto permette di trattare una neoplasia senza subire un intervento chirurgico resettivo.
Del resto, in mancanza di elementi contrari, la sussistenza della neoplasia metastatica con lesioni epatiche e ossee ripetitive e la prevedibile volontà della donna di evitare un intervento chirurgico demolitivo, inducono a ritenere presumibile che la paziente, anche dettagliatamente informata dei rischi della termoablazione (peraltro comportante una minore mortalità e un tasso di complicanze ridotto , tra cui rientra la lesione intestinale, probabile nel 2,2‐3,1% dei casi) , avrebbe , comunque, prestato il proprio consenso.
Di conseguenza può escludersi il profilo di inadempimento correlato alla mancata informazione ed acquisizione del consenso da parte della paziente così come allegato dagli attori.
Sempre con riferimento all'inadempimento occorre, tuttavia, svolgere delle ulteriori considerazioni.
Sebbene le emergenze istruttorie non consentano di affermare un inadempimento dei sanitari in occasione del ricovero del 5- 8.11.2016 per l'esecuzione della procedura di termoablazione, deve, tuttavia, rilevarsi che gli stessi CC.TT.UU. incaricati hanno affermato che la “colectomia destra con anastomosi ileo trasverso meccanica, lavaggio cavità peritoneale, e posizionamento di drenaggi” eseguita il 15 .11. 2016 , durante il ricovero dal 12 al 29 novembre 2016 e finalizzata a risolvere la complicanza della precedente termoablazione, ovvero la perforazione intestinale, non corrispose alle buone pratiche mediche.
Ed invero, come chiarito dai suddetti, l' intervento di resezione intestinale , consistito nella “ asportazione di un segmento ileo-colico di cm. 8 e del colon destro di cm. 20 comprensivo di appendice vermiforme di cm.6.” corrispondente alla parte di intestino perforato dalla termoablazione, fu effettuato ripristinando la continuità intestinale mediante una anastomosi ileo-trasverso e ciò nonostante il riscontro della “presenza in cavità addominale di “liquido scuro e feci”, dimostrativa – indubitabilmente - di una contaminazione i cui fenomeni flogistico- infettivi continuarono a caratterizzare il quadro sia anatomo-patologico che clinico/laboratoristico nel decorso post-operatorio”.
Tale considerazione trova, peraltro, conferma nelle risultanze della tomografia del 24.11.2016, dimostrative di una “discreta quota di versamento libero endoperitoneale” e dal persistente incremento degli indici di flogosi riscontrato nel periodo dal 12 al 29.11.2016.
Secondo quanto rilevato dai Consulenti d'Ufficio le evidenze dei fenomeni flogistico infettivi riscontrate in sede operatoria e l'aumento degli indici di flogosi avrebbero dovuto indurre i sanitari, secondo le buone pratiche mediche, ad effettuare, già il 15.11.2016, l' intervento di pag. 16/20 EO ( poi effettivamente eseguito nel corso del successivo ricovero del 14.12. 2016 presso il Presidio Ospedaliero Valle D'Itria di Martina Franca dove la fu ricoverata per la Per_1 persistenza di algie addominali e iperpiressia le quali, a seguito di esame obiettivo addominale e TC, evidenziarono la presenza di una peritonite).
In particolare , secondo i rilievi del collegio peritale, i sanitari, una volta eliminata l'ansa perforata, avrebbero dovuto deviare all'esterno il transito intestinale, atteso che la presenza della contaminazione della cavità addominale non poteva garantire il successo e la tenuta dell'anastomosi confezionata.
Ed invero, come accertato dai suddetti consulenti, sebbene contrariamente a quanto sostenuto dagli attori l'esecuzione di un intervento resettivo della parte lesionata del colon fosse doverosa e necessaria per risolvere la complicanza della termoablazione, la anastomosi ileo-trasverso non si rivelò appropriata dovendosi effettuare, invece, una EO che, facendo fuoriuscire i transiti intestinali, avrebbe preservato la sutura dalla successiva deiscenza e sepsi.
Ebbene, posto che non vi è alcun dubbio riguardo alla condotta omissiva dei sanitari in occasione dell'intervento del 15.11.2016, deve rilevarsi che le emergenze istruttorie non consentono di ritenere la sussistenza del nesso di causalità tra tale omissione e la conseguente
“EO terminale in fianco destro” confezionata in seguito all'intervento del 14.12.2016 lamentata dagli attori atteso che tale condizione, caratterizzata dalla realizzazione di ano preternaturale, sempre secondo il collegio peritale, si sarebbe, comunque, verificata anche in assenza della predetta condotta in quanto conseguenza naturale della complicanza
(iatrogena) di perforazione del colon destro conseguita alla procedura di termoablazione.
10.4. Con particolare riferimento al nesso causale, il cui onere probatorio grava sul danneggiato, sul punto vanno ancora una volta richiamate le conclusioni dei CC.TT.UU.
Ed invero essi hanno affermato che “La causa della morte constatata il 30 Maggio 2017 è da ascrivere al carcinoma mammario già trattato sia chirurgicamente nel mese di Luglio 2015 che con chemio-radioterapia adiuvante poi e contraddistinto a partire dal mese di Agosto 2016 da localizzazioni metastatiche, dapprima a carico del fegato e poi anche ossee”.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, innanzitutto, alla luce delle linee guida AIOM del 2016 richiamate dai CC.T.U.TU e dallo stesso consulente di parte attrice dalle quali si evince che la patologia da cui era affetta la de cuius era di tipo aggressivo per l'insorgenza di lesioni metastatiche in altri organi nell'intervallo libero di malattia inferiore a 24 mesi dal termine della chemio terapia (conclusa come dichiarato da parte attrice nel febbraio 2016) ed evidenziate già nel novembre 2016 a carico della seconda vertebra lombare e undicesima dorsale.
Conferma ne deriva anche dalla constatazione di decesso del 30 .05.2017 per “ neoplasia della mammella metastatizzata con grave stato anemico e coma;
stato cachettico ed arresto cardiaco”.
pag. 17/20 A tali considerazioni deve aggiungersi che, dalla documentazione relativa ai ricoveri successivi alle dimissioni dall'Ospedale di Monopoli del 13.02.2017, non emergono riferimenti specifici legati alla EO.
Ne deriva che va rigettata la domanda attorea con riferimento all'indicazione della condotta omissiva dei sanitari quale causa esclusiva o preponderante del decesso.
Può , altresì, ritenersi che detta condotta non abbia nemmeno lasciato postumi permanenti bensì abbia provocato, sempre secondo il criterio del “più probabile che non”, un'inabilità temporanea suscettibile, come si vedrà , di ristoro.
11. Nessuna correlazione è, infine, emersa tra la condotta dei sanitari (riferibile alla mancata realizzazione dell'EO già in occasione dell'intervento del 15.11.2016) e la perdita di chance di sopravvivenza come affermato in atto di citazione.
La perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (vedasi Cass. civ., 28993/2019).
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza, dunque, si sostanzia nella perdita della possibilità di realizzare un risultato terapeutico utile ma che non avrebbe, comunque, evitato l'ineluttabile decesso del paziente, insomma un risultato migliore ma del tutto eventuale.
Detto danno va risarcito equitativamente una volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem ma, al contempo, dall'altro, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo.
In altri termini, per la risarcibilità del danno da perdita di chances di sopravvivenza, è necessario che sussista il nesso eziologico (da valutarsi sempre secondo il criterio “del più probabile che non”) tra la condotta colpevole del sanitario e la perdita per il paziente della possibilità di un risultato migliore (in termini di prolungamento della vita), non essendo sufficiente una semplice probabilità di un possibile risultato migliore.
Orbene, nel caso di specie difetta la prova che, in assenza della malpractice medica , la Per_1 avrebbe avuto una seria ed apprezzabile chance di sopravvivere più a lungo.
Soccorre, al riguardo nuovamente l'elaborato peritale in atti dove si evidenzia come la neoplasia mammaria poteva considerarsi come metastatizzata già dal mese di agosto 2016 e, trattandosi di neoplasia pervenuta al IV stadio, essa era associata ad exitus entro pochi mesi dalla diagnosi con possibilità di sopravvivenza condizionata da variabili che non consentono una compiuta ed oggettiva definizione delle aspettative di vita proprio perché contraddistinta da imprevedibilità evolutiva.
pag. 18/20 In buona sostanza l'organismo della era ormai fortemente debilitato e provato dalla Per_1 malattia tumorale che, anziché fermarsi, era progredita tanto è vero che la donna ha presentato, nel periodo tra il mese di novembre 2016 e la morte, un quadro generale fortemente compromesso e nel quale nessuna incidenza , se non in termini di inabilità temporanea, ha avuto la condotta omissiva dei sanitari.
Non sussistono, quindi, i presupposti per disattendere le argomentazioni tecniche svolte dai consulenti incaricati atteso che “le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u….omissis… I principi enunciati, evidenziano come il giudice, quale peritus peritorum (Cass.n.307333/2017; Cass.17757/2014) abbia la possibilità di disattendere le valutazioni del consulente tecnico e adottare soluzioni difformi rispetto a quelle adottate dal perito, ma nel fare ciò, ha comunque il dovere di giustificare il proprio differente convincimento, anche confrontandosi, in caso di diverse consulenze, con le ragioni disattese”
(cfr. Cass. civ., sez. 6, n. 5707/2021).
Ne consegue che, in conformità a quanto concluso dai CC.T.U.TU, l'omesso confezionamento dell'EO in data 15.11.2016 provocò esclusivamente la deiscenza a cui conseguì il ricovero presso l' e successivamente presso il Presidio Ospedaliero di Controparte_14
Monopoli prolungando la degenza della paziente ma non certo il decesso dovuto all'evolversi in senso peggiorativo della patologia da cui era già affetta.
12. In punto di quantum , deve, pertanto, riconoscersi agli attori il solo risarcimento iure hereditatis del danno da inabilità temporanea subito dalla congiunta corrispondente al periodo dal 14.12.2016 al 13.02.2017, data delle dimissioni, ovvero 62 giorni , da liquidarsi applicando le Tabelle di Milano.
Ne deriva un importo di € 7.130,00 ( €115,00 x 62 giorni) già attualizzato.
13.L'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sanitari dell'
[...]
convenuta e la morte di non consente di accogliere le ulteriori CP_1 Persona_1 domande di risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio avanzate dagli attori per la perdita del rapporto parentale nonché di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio subito da per le spese funerarie e di assistenza. Parte_1
14.Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. nei parametri delle cause di valore tra € 5.200,01 a € 26.000,00 in considerazione del decisum con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi processuali ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria liquidata con riduzione del 50% in ragione dell'attività svolta.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese nei rapporti tra gli attori e
[...]
il mutamento della legislazione in merito all'azione diretta del danneggiato CP_4
pag. 19/20 nei confronti dell'impresa assicuratrice introdotta dalla L. n. 24/2017 e i conseguenti non sempre univoci orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ne giustificano la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese di C.T.U, come liquidate in atti, devono porsi in solido tra le parti e nei rapporti interni possono porsi a carico delle stesse per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da , e Parte_1 Parte_2 nella causa n. RG 12331/2018 , ogni contraria istanza, eccezione, Parte_3 deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda avanzata dagli attori nei confronti dell Controparte_4
;
[...]
-accoglie parzialmente la domanda degli attori nei confronti dell' Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di
[...] [...]
, e della somma di € 7.130,00 a titolo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 risarcimento del danno iure hereditatis , oltre interessi in misura legale sino al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda degli attori;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1 favore degli attori che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da versarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra gli attori e;
Controparte_4
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico delle parti per metà ciascuno.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 5.11.2025
Il giudice
RI AN
pag. 20/20