TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/07/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527 del 2018 R.G., pendente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Rosario Rocchetto ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Sammartino ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha citato in giudizio e ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che… Controparte_1
…. in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del gruppo europeo di interesse economico “ P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Zambrone (V.V.) Via della Vittoria, 3 ed in qualità di procuratore speciale di …che ha promesso di vendere ai Sigg.ri avv. Controparte_3
1 e il dott. con i contratti Parte_1 Parte_2
preliminari di compravendita stipulati in data 24 novembre 2016 i seguenti beni…Ritenere e dichiarare che il dott. in qualità di Controparte_1
amministratore unico e legale rappresentante del gruppo europeo di interesse economico “ con sede in Zambrone via della Controparte_2
Vittoria, 3 ed in qualità di procuratore speciale di , non Controparte_3
ha adempiuto all'obbligazione di trasferire all'Avv. ed al Dott. Pt_1
i beni … descritti ai Punti A), B) c C)… emettere contro il dott. Pt_2
in qualità di amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante del gruppo europeo di interesse economico “ CP_2
con sede in Zambrone via della Vittoria, 3 ed in qualità di
[...]
procuratore speciale di e in favore dei signori sigg.ri Controparte_3
avv. e il dott. Sentenza che, Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca ai signori Avv. e dott. la proprietà Pt_1 Pt_2
dei beni ai punti A), B) e C)… Condannare il Dott. in Controparte_1
qualità di amministratore unico e legale rappresentante del gruppo europeo di interesse economico con sede in Zambrone via della Controparte_2
Vittoria, 3 ed in qualità di procuratore speciale di a Controparte_3
rilasciare, in favore dei signori avv. e il dott. Parte_1 [...]
i beni sopradescritti”. Parte_2
Si è costituita in giudizio la parte convenuta e ha chiesto il rigetto della domanda avversaria previo accertamento dell'eccezione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. (cfr. conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in data 12 luglio 2018).
Con ordinanza del 24 ottobre 2019, il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** 2 Preliminarmente, va rilevato che la parte convenuta si è costituita in giudizio tardivamente in data 12 luglio 2018.
Ne deriva l'inammissibilità per decadenza dell'eccezione proposta ex art. 1448
c.c.
A sostegno della conclusione che precede intervengono i principi tracciati dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che: “La rescissione del contratto preliminare che non sia stata fatta valere in via di azione nel termine di un anno dalla sua conclusione, può essere chiesta in via riconvenzionale dal venditore nel giudizio promosso dall'acquirente con la domanda di esecuzione specifica, poiché il pregiudizio derivante dallo squilibrio delle prestazioni, potenziale nel contratto preliminare, diviene attuale solo quando la parte che vi ha interesse chiede che sia concluso alle stesse condizioni il contratto definitivo” (cfr. Cass. Civ. n. 18752 del 2016).
Dunque, il convenuto nel giudizio finalizzato a ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. può chiedere, in via riconvenzionale, la rescissione del preliminare.
Ora, posto che le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (artt. 166-167
c.p.c.), è inammissibile sia l'eccezione riconvenzionale contenuta nell'atto di costituzione depositato in violazione del termine previsto dall'art. 166 c.p.c.
(venti giorni prima dell'udienza di comparizione) che ogni altra eccezione non rilevabile d'ufficio. Restano assorbite tutte le questioni e domande connesse.
Ciò premesso, va poi osservato che, come precisato dalla parte attrice1, il giudizio è stato incardinato ex art. 2932 c.c.
Ebbene, tale domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate: 1 “Il presente giudizio non verte sulla rescissione dei contratti preliminari di compravendita bensì ad ottenere il trasferimento degli immobili promessi in vendita dal dott. con sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto CP_1 definitivo non concluso e trasferisca ai signori Avv. e dott. la Pt_1 Pt_2 proprietà dei beni oggetto di preliminare”. 3 1) la difesa di e ha dedotto che: “In data 31/03/2017 gli Pt_1 Pt_2
attori con raccomandata a/r comunicavano la data 20 aprile 2017 ed il nome del Notaio di Nicotera con studio in Vibo Persona_1
Valentia, per la stipula del rogito. Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito, in data 27/07/2017 i Sigg.ri e Pt_1 Pt_2
invitano, ulteriormente, il convenuto, ad indicare una data per la stipula dei contratti di cui sopra ed a fornire i riferimenti relativi all'accatastamento dei fabbricati rurali in atti ed il relativo attestato di certificazione energetica”;
2) nei contratti preliminari allegati in giudizio è stata pattuita la data del
23 aprile 2017 per la stipula del definitivo nonché l'obbligo della parte acquirente di comunicare al venditore, a mezzo lettera raccomandata, il giorno della stipula del contratto definitivo almeno sette giorni prima della data fissata;
3) l'adempimento di tale obbligo non è stato documentato;
4) più precisamente, non risulta prodotta in giudizio la lettera raccomandata del 31 marzo 2017.
In definitiva, parte attrice - sulla quale incombeva il relativo onere probatorio
- non ha dimostrato di avere invitato il convenuto per la conclusione del contratto definitivo, come affermato in citazione;
né, peraltro, tale prova può ricavarsi dalla lettera depositata in data 8 novembre 2018 ove nulla si dice sul punto.
Pertanto, non sussiste la prova della mancata stipula del contratto definitivo per rifiuto del promittente venditore di presentarsi dal notaio.
In ogni caso, nel giudizio in esame, la domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta in quanto non risulta allegato il certificato di destinazione urbanistica dei beni dettagliati nel preliminare.
Come è noto, l'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni quando non sia allegato il 4 certificato di destinazione contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata - comporta l'esigenza di allegazione del certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di cui all'art. 2932 c.c.
Pertanto, poiché la sentenza emessa a norma dell'articolo 2932 c.c. presuppone l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento producendo il certificato in rilievo (cfr. Cass. Civ.
n. 17436 del 2011).
Evenienza, questa, non ricorrente nel caso in esame.
La domanda va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, in virtù dell'esito della lite e, quindi, del rigetto della domanda di parte attrice e dell'inammissibilità dell'eccezione formulata dal convenuto, si reputa opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento iscritto al n. 527 del 2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da parte attrice;
-dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte convenuta;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 7 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 527 del 2018 R.G., pendente tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Rosario Rocchetto ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Sammartino ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha citato in giudizio e ha rassegnato le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che… Controparte_1
…. in qualità di amministratore unico e legale rappresentante del gruppo europeo di interesse economico “ P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Zambrone (V.V.) Via della Vittoria, 3 ed in qualità di procuratore speciale di …che ha promesso di vendere ai Sigg.ri avv. Controparte_3
1 e il dott. con i contratti Parte_1 Parte_2
preliminari di compravendita stipulati in data 24 novembre 2016 i seguenti beni…Ritenere e dichiarare che il dott. in qualità di Controparte_1
amministratore unico e legale rappresentante del gruppo europeo di interesse economico “ con sede in Zambrone via della Controparte_2
Vittoria, 3 ed in qualità di procuratore speciale di , non Controparte_3
ha adempiuto all'obbligazione di trasferire all'Avv. ed al Dott. Pt_1
i beni … descritti ai Punti A), B) c C)… emettere contro il dott. Pt_2
in qualità di amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante del gruppo europeo di interesse economico “ CP_2
con sede in Zambrone via della Vittoria, 3 ed in qualità di
[...]
procuratore speciale di e in favore dei signori sigg.ri Controparte_3
avv. e il dott. Sentenza che, Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferisca ai signori Avv. e dott. la proprietà Pt_1 Pt_2
dei beni ai punti A), B) e C)… Condannare il Dott. in Controparte_1
qualità di amministratore unico e legale rappresentante del gruppo europeo di interesse economico con sede in Zambrone via della Controparte_2
Vittoria, 3 ed in qualità di procuratore speciale di a Controparte_3
rilasciare, in favore dei signori avv. e il dott. Parte_1 [...]
i beni sopradescritti”. Parte_2
Si è costituita in giudizio la parte convenuta e ha chiesto il rigetto della domanda avversaria previo accertamento dell'eccezione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. (cfr. conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in data 12 luglio 2018).
Con ordinanza del 24 ottobre 2019, il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 4 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** 2 Preliminarmente, va rilevato che la parte convenuta si è costituita in giudizio tardivamente in data 12 luglio 2018.
Ne deriva l'inammissibilità per decadenza dell'eccezione proposta ex art. 1448
c.c.
A sostegno della conclusione che precede intervengono i principi tracciati dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che: “La rescissione del contratto preliminare che non sia stata fatta valere in via di azione nel termine di un anno dalla sua conclusione, può essere chiesta in via riconvenzionale dal venditore nel giudizio promosso dall'acquirente con la domanda di esecuzione specifica, poiché il pregiudizio derivante dallo squilibrio delle prestazioni, potenziale nel contratto preliminare, diviene attuale solo quando la parte che vi ha interesse chiede che sia concluso alle stesse condizioni il contratto definitivo” (cfr. Cass. Civ. n. 18752 del 2016).
Dunque, il convenuto nel giudizio finalizzato a ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. può chiedere, in via riconvenzionale, la rescissione del preliminare.
Ora, posto che le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (artt. 166-167
c.p.c.), è inammissibile sia l'eccezione riconvenzionale contenuta nell'atto di costituzione depositato in violazione del termine previsto dall'art. 166 c.p.c.
(venti giorni prima dell'udienza di comparizione) che ogni altra eccezione non rilevabile d'ufficio. Restano assorbite tutte le questioni e domande connesse.
Ciò premesso, va poi osservato che, come precisato dalla parte attrice1, il giudizio è stato incardinato ex art. 2932 c.c.
Ebbene, tale domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate: 1 “Il presente giudizio non verte sulla rescissione dei contratti preliminari di compravendita bensì ad ottenere il trasferimento degli immobili promessi in vendita dal dott. con sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto CP_1 definitivo non concluso e trasferisca ai signori Avv. e dott. la Pt_1 Pt_2 proprietà dei beni oggetto di preliminare”. 3 1) la difesa di e ha dedotto che: “In data 31/03/2017 gli Pt_1 Pt_2
attori con raccomandata a/r comunicavano la data 20 aprile 2017 ed il nome del Notaio di Nicotera con studio in Vibo Persona_1
Valentia, per la stipula del rogito. Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito, in data 27/07/2017 i Sigg.ri e Pt_1 Pt_2
invitano, ulteriormente, il convenuto, ad indicare una data per la stipula dei contratti di cui sopra ed a fornire i riferimenti relativi all'accatastamento dei fabbricati rurali in atti ed il relativo attestato di certificazione energetica”;
2) nei contratti preliminari allegati in giudizio è stata pattuita la data del
23 aprile 2017 per la stipula del definitivo nonché l'obbligo della parte acquirente di comunicare al venditore, a mezzo lettera raccomandata, il giorno della stipula del contratto definitivo almeno sette giorni prima della data fissata;
3) l'adempimento di tale obbligo non è stato documentato;
4) più precisamente, non risulta prodotta in giudizio la lettera raccomandata del 31 marzo 2017.
In definitiva, parte attrice - sulla quale incombeva il relativo onere probatorio
- non ha dimostrato di avere invitato il convenuto per la conclusione del contratto definitivo, come affermato in citazione;
né, peraltro, tale prova può ricavarsi dalla lettera depositata in data 8 novembre 2018 ove nulla si dice sul punto.
Pertanto, non sussiste la prova della mancata stipula del contratto definitivo per rifiuto del promittente venditore di presentarsi dal notaio.
In ogni caso, nel giudizio in esame, la domanda ex art. 2932 c.c. non può essere accolta in quanto non risulta allegato il certificato di destinazione urbanistica dei beni dettagliati nel preliminare.
Come è noto, l'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni quando non sia allegato il 4 certificato di destinazione contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata - comporta l'esigenza di allegazione del certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di cui all'art. 2932 c.c.
Pertanto, poiché la sentenza emessa a norma dell'articolo 2932 c.c. presuppone l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento producendo il certificato in rilievo (cfr. Cass. Civ.
n. 17436 del 2011).
Evenienza, questa, non ricorrente nel caso in esame.
La domanda va rigettata.
Quanto alle spese di giudizio, in virtù dell'esito della lite e, quindi, del rigetto della domanda di parte attrice e dell'inammissibilità dell'eccezione formulata dal convenuto, si reputa opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento iscritto al n. 527 del 2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte da parte attrice;
-dichiara inammissibile la domanda proposta dalla parte convenuta;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 7 luglio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
5