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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/09/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1072 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30/09/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BONTEMPI PIETRO il quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e vittoria di spese di lite e per l'avv. STEFANIA DE NICOLA in CP_2 sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. BONTEMPI PIETRO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA PAOLUCCI 35 PESCARA con l'avv. BARONE
CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO : esenzione ticket sanitario
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso in data 1.10.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1
in giudizio l e la , chiedendo di accertare lo CP_2 Controparte_3
stato di invalida civile con permanente riduzione della capacità lavorativa generica in misura pari almeno al 67%, con riconoscimento del suo diritto a beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario Si costituivano entrambi i resistenti eccependo entrambi in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto.
Espletata una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
Le eccezioni preliminari dei resistenti devono essere entrambe rigettate. Contr La legittimazione passiva della discende dal fatto che è l'azienda il soggetto tenuto ad erogare le prestazioni sanitarie in regime di esenzione dal ticket sanitario.
Quanto alla legittimazione passiva dell' la stessa discende dall'applicazione del CP_2
DPCM 30.3.07 che, in esecuzione della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all delle funzioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, CP_2
handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel merito il CTU dott. ha accertato che il ricorrente, sig. Per_1 Parte_2
, risulta essere affetto dalle seguenti patologie : 1) Emicolectomia sx in esiti a
[...]
diverticolite acuta del colon con rafia della cupola vescicale per lesione iatrogena della stessa. 2) Esiti di intervento di artroprotesi anca dx. 3) Esiti di rachiartrosi cervicale e lombare con riferite parestesie ai 4 arti. 4) Deficit visivo OO”
Lo stesso CTU ha concluso rilevando che “Sono sostanzialmente d'accordo con la relazione medico-legale a firma del Dott. il quale afferma che il Persona_2
ricorrente è a rischio di episodi di sub-occlusione intestinale da sindrome aderenziale, dopo intervento di emicolectomia sx, con alterazioni dell'alvo costanti (diarrea e stipsi). Se a cio' aggiungiamo gli esiti di protesizzazione anca dx, la rachiartrosi cervicale e lombare con parestesie, la gonartrosi dx ingravescente ed il deficit visivo, possiamo sicuramente concedere il beneficio di un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa (67%), con decorrenza dalla data della domanda”.
L' eccepiva di non aver ricevuto la bozza peritale e chiedeva il rinnovo della CTU. CP_2
Successivamente il CTU produceva la documentazione relativa all'invio all della CP_2
bozza della relazione.
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate sull'esame della documentazione medica in atti. Ne consegue che la ricorrente ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dalla quota di partecipazione alle spese.
Le spese di lite, atteso che oggetto del giudizio è stata la valutazione medica della
Commissione sono poste a carico dell' come da dispositivo e sono CP_2 CP_2
Contr compensate nei confronti della resistente.
P.Q.M.
respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
-dichiara che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68% con decorrenza dalla domanda amministrativa (21.11.2023) e ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dalla quota di partecipazione alle spese sanitarie.
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento in CP_2
favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in €. 1.800,00 oltre Cassa Previdenza, IVA e rimborso spese forfettario
(15%). Compensa integralmente le spese di lite nei confronti della
[...]
Controparte_3
- pone le spese di ctu a carico dell' CP_2
Avezzano 30.9.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza