Articolo 351 della Legge di guerra
Articolo 350Articolo 352
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30 settembre 1938
Art. 351.

(Rifiuto di fornire informazioni ai sindacatori. Informazioni mendaci).

Il proprietario o l'amministratore dell'azienda, che rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attivita' o sulla situazione dell'azienda stessa, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila, e, se da' informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a lire seimila.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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