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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/09/2024, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. ssa Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1106/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 09 settembre 2024
e promossa
D A
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. INTERDONATO MONICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. BELFIORE MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2024, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio secondo il rito civile il 12 dicembre 2012, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2012 al n° 186 parte I, esponevano che:
a) dal matrimonio è nato il figlio il 26 luglio 2015; Persona_1
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 22 ottobre 2019, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, sentiti in camera di consiglio, dichiaravano di insistere nel ricorso.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
E' provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che
1 dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 04/04/2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 12 dicembre
2012 fra e , alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 04/04/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
11/09/2024 .
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga )
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Caterina Mangano Giudice,
3) dott. ssa Viviana Cusolito Giudice est.,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1106/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 09 settembre 2024
e promossa
D A
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. INTERDONATO MONICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. BELFIORE MARIA GRAZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2024, i coniugi e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio secondo il rito civile il 12 dicembre 2012, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2012 al n° 186 parte I, esponevano che:
a) dal matrimonio è nato il figlio il 26 luglio 2015; Persona_1
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 22 ottobre 2019, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, sentiti in camera di consiglio, dichiaravano di insistere nel ricorso.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
E' provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che
1 dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 04/04/2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 12 dicembre
2012 fra e , alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 04/04/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
11/09/2024 .
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga )
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Francesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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