Articolo 1 della Legge 29 aprile 1950, n. 582
Articolo 2
Versione
1 settembre 1950
Art. 1.
A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprieta', ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, e' concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.
Il concorso alla spesa e' concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile .
Entrata in vigore il 1 settembre 1950