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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 29.4.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24099 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
(P. Iva/C.F. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1
procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'avv. Danilo Battinelli
( unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via C.F._1
Giovanni Porzio n.
4 - Centro Direzionale Is. E 7.
OPPONENTE
E
P.IVA; elett.te dom.ta in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli, alla via Nuova San Rocco n. 62 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cosomati,
CF: , dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce al C.F._2
ricorso per decreto ingiuntivo rilasciata su foglio separato. OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di € 93.381 a titolo di adempimento dell'atto transattivo stipulato in data 30/01/2019.
L'opponente ha dedotto che:
l'atto sottoscritto il 30/1/2019 prevedeva un piano di rientro con pagamento dilazionato;
dal 6/2/2019 la - tenendo fede all'accordo sottoscritto - provvedeva a Parte_1
liquidare alla fino a tutto il 2019, la somma di € 57.423,00; CP_1
successivamente la su richiesta della provvedeva ad effettuare i Parte_1 CP_1
pagamenti del 25/03/2019 per € 5.329,00 e del 24/04/2019 per € 6.894,00 che sarebbero stati utilizzati dalla per soddisfare il proprio creditore CP_1 Persona_1
ancora, poi, sempre su richiesta della la provvide ad emettere CP_1 Parte_1
cambiale per € 5.000,00 sempre alla poi girata ed incassata dal CP_1 Persona_1
il contratto sottoscritto tra le parti prevede, all'art. 8, che “resteranno a carico della ditta il 50% dei costi relativi ai consumi energetici della attrazione e che saranno CP_1
fatturati a parte dalla … in caso di mancato pagamento entro il termine Parte_1
previsto nella fattura la è autorizzata ora per allora alla compensazione Parte_1
tra gli importi eventualmente dovuti in applicazione di quanto previsto all'art. 9 che segue.”;
ad oggi la ha omesso di versare, a tale titolo, alla la somma di € CP_1 Parte_1
33.494,99;
il Giudice, pertanto, dovrà dichiarare la compensazione tra crediti e debiti, accertando il soddisfacimento integrale di quanto portato dalla nel procedimento monitorio;
CP_1
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto che: le somme date dalla al sig. venivano trattenute dal conto Parte_1 Per_1
continuativo ovvero dai compensi mensili che doveva avere la Ditta opposta e giammai dalla transazione per cui veniva chiesto il decreto ingiuntivo;
i consumi di energia elettrica venivano detratti direttamente dal sig. , in Controparte_2
qualità di legale rapp.te della il quale poi liquidava i compensi al netto Parte_1
delle spese sostenute ai giostrai;
ad oggi, la società debitrice non ha mai rispettato il piano di rientro e tantomeno ha versato una solo rata in favore dell'istante;
i dedotti pagamenti hanno causali del tutto diverse che non riguardano assolutamente l'atto di transazione;
nell'atto di transazione, infatti, è espressamente dichiarato che la non Parte_1
corrispondeva per alcuni mesi i compensi alla;
Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, attribuzione e condanna per lite temeraria.
Tanto premesso si osserva che la transazione stipulata tra le parti copre i rapporti tra le stesse fino a tutto il 2018.
Il versamento della somma di € 57.423,00 alla in varie soluzioni, non è CP_1
contestato.
L'opposto, però, eccepisce che tali somme sarebbero state versate ad altro titolo come si evincerebbe dalle causali indicate nella contabilità dell'opponente.
In tale contabilità, tuttavia, si fa riferimento solo alle fatture onorate.
Orbene l'opposto non indica quali sarebbero tali diversi titoli;
fa un generico riferimento ad altri rapporti intercorrenti con l'opponente ma non precisa, né prova, le specifiche, diverse, ragioni di credito che sarebbero state estinte in questo modo.
E' superfluo aggiungere che il debitore che eccepisca la compensazione è tenuto a provare i crediti portati in compensazione.
L'opponente, infine, eccepisce in compensazione anche le somme dovute dall'opposto per i consumi energetici, contrattualmente posti a suo carico.
L'opposto eccepisce che le stesse sono già state portate in compensazione dei compensi periodici spettantigli per la gestione delle giostre.
Orbene non vi è prova che le fatture di “ribaltamento” dei costi energetici siano mai state comunicate all'opposto mentre lo stesso ha prodotto uno dei resoconti inviati dal contabile della alla ditta individuale ove si legge alla voce “F” la dicitura Parte_1 CP_1
“Fatture per consumi” e tale voce viene sottratta dal credito maturato.
Tanto fa effettivamente ritenere invalso, tra le parti, l'uso di detrarre i consumi dal netto spettante al giostraio.
Ne consegue che l'eccezione di compensazione va parzialmente accolta, il d.i. opposto va revocato e va condannata al pagamento, in favore della ditta Parte_1 [...]
della residua somma di € 36.138 oltre interessi al tasso legale dalla domanda. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 5971/22 proposta da nei confronti della ditta Individuale con Parte_1 CP_1
atto di citazione notificato il 10.10.22, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il d.i. opposto;
2. condanna al pagamento, in favore della ditta , Parte_1 CP_1
della somma di € 36.138 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in euro 5.261 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Massimiliano
Cosomati.
Così deciso in Napoli il 6.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)