Articolo 99 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 47 octiesArticolo 47 decies
Versione
1 gennaio 2006
>
Versione
16 aprile 2014
Art. 99. Data di riferimento 1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. ((Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.))
Entrata in vigore il 16 aprile 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente