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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/10/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024 riunita a 8/2025
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa MA GR Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Cavour 88 Sassari, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Mura che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, sostituito dall'Avv. Mauro Bilotta;
appellante contro
(c.f. corrente in Sassari Via Taramelli 6, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliato in Via Controparte_2
Sant'Emiliano 55, presso lo studio dell'avv. Antonio Careddu, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, sostituito dall'Avv. Francesco Dessanti;
appellato
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente
Dott.ssa MA GR
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati:
Dott. MA GR Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause rispettivamente iscritte al n. 465/24 e n. 8/25 RG, successivamente riunite, promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Cavour 88 Sassari, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Mura che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante contro
(c.f. corrente in Sassari Via Taramelli 6, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliato in Via Controparte_2
Sant'Emiliano 55, presso lo studio dell'avv. Antonio Careddu, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellato
Oggetto: responsabilità extracontrattuale 2051 c.c.
All'udienza del 17 ottobre 2022 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico dei seguenti
Motivi in fatto e diritto
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Parte_1 Controparte_3
in qualità di custode della scala mobile sita nel complesso condominiale, per
[...] ottenere l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorsole in data 23.9.2020, alle ore 9.20 circa e, per l'effetto, per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, si stava dirigendo dalla piazzetta di CP_1 verso i parcheggi sotterranei raggiungibili mediante la scala mobile;
CP_1
- che il pianerottolo delle scale mobili si raggiungeva passando per un sottopassaggio con porta automatica;
- che vi era forte pioggia;
- che il pianerottolo e i gradini della scala mobile erano bagnati;
- di essere caduta al suolo appena poggiato il secondo piede sul tapirulan della scala mobile;
- di essere stata soccorsa e che la scala era stata immediatamente bloccata dai passanti soccorritori;
- che, subito dopo la caduta, la scala mobile era stata chiusa con apposizione di avvisi di pericolo;
- di aver subito diverse lesioni personali a causa della caduta;
- di aver subito conseguenze pregiudizievoli per la propria professione di ingegnere, che aveva subito un periodo di blocco forzato a causa della convalescenza;
- di avere diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- che i tentativi di conciliazione stragiudiziale non erano andati a buon fine.
Con comparsa del 5.12.2022 si costituiva il il quale, Controparte_3 contestata la ricostruzione di parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva di per Parte_1 non aver adottato la dovuta cautela nel salire sulla scala mobile, rappresentato che il sinistro era avvenuto in ottime condizioni di visibilità in quanto avvenuto alle ore 9,30 circa del mattino nonché era presente l'illuminazione interna del sottopassaggio, eccepito che era presente un cartello giallo di avviso ai clienti di usare la prudenza, contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Il tribunale, istruita la causa con produzioni documentali e prova testimoniale, con sentenza in data
15/11/2024 rigettava la domanda attorea, regolando le spese secondo soccombenza.
In particolare, il giudice di prime cure, ricondotta la fattispecie nel paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c., con riferimento al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, riteneva che dalle deposizioni testimoniali fosse emerso che la non era caduta nella parte inziale della scala Pt_1 mobile, come da lei sostenuto, bensì in quella finale, posizionata nel piano interrato dello stabile, dotata di copertura superiore. Aggiungeva che dalle prove non era emersa la presenza in corrispondenza del punto di caduta di una pozza d'acqua o del bagnato idoneo a costituire un vizio della cosa in interazione con il pedone comunemente attento. Situazione di pericolo che secondo le dichiarazioni dei testimoni si verificava durante le giornate di pioggia nella zona scoperta, più vicina al piazzale esterno, immediatamente prima delle porte scorrevoli, escludendo dunque qualsiasi vizio o irregolarità che potesse costituire un vizio per la scala mobile, tale da porsi come fatto generatore del danno, da ascriversi viceversa al comportamento non adeguatamente diligente della Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza lamentando: i) l'errata valutazione dei fatti di Parte_1 causa e delle risultanze probatorie con riferimento al punto - iniziale e non finale - della scala mobile in cui l'attrice era caduta;
ii) illogicità della motivazione nella ricostruzione fattuale del punto di caduta della Pt_1
Costituito in giudizio, il ha richiesto il rigetto dell'appello perché CP_1 Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti, previo deposito di note conclusionali.
******
Con un motivo sostanzialmente unico l'appellante lamenta la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, che l'avrebbe portato ad escludere erroneamente il nesso causale tra la scala mobile e l'evento dannoso.
Correttamente la fattispecie è stata ricondotta dal primo giudice alla responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. Al riguardo, la Suprema Corte anche da ultimo (vedi Cass. n.
12960/2023) ha ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass.
n. 20943/2022) secondo cui:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Ora, secondo la dinamica riportata in citazione, la sarebbe caduta in una giornata piovosa, alle Pt_1
9,30 del mattino, nell'atto di iniziare la sua discesa sulla scala mobile che dalla Piazzetta Corte
Santa MA porta al piano seminterrato, a suo dire per la presenza di un accumulo di acqua piovana proprio in prossimità della scala mobile.
Ebbene, tale dinamica del sinistro, con particolare riferimento al punto di caduta che la ha Pt_1 collocato nella parte inziale della scala mobile, in prossimità delle porte scorrevoli di accesso dalla contigua piazza all'ambiente coperto dove si trovano le scale mobili, è stata smentita dalle testimonianze assunte, come correttamente valutato dal Tribunale.
Non solo dal teste chinesiologo che conosceva la per averla avuta come Testimone_1 Pt_1 paziente, il quale riferiva che, mentre si recava nel suo studio, tra le 9 e le 10 per il primo appuntamento della giornata, e saliva tramite scala mobile ha visto una signora per terra, che poi ha riconosciuto essere la Il teste ha riferito che la si trovava sdraiata sul fianco e … stava Pt_1 Pt_1 guardando in alto…. A specifica domanda il teste ha precisato che … la signora si trovava all'inizio della scala mobile che stava scendendo … nella parte finale della scala mobile, ossia quella tra la parte mobile e quella fissa dove finisce il rullo … Ora, sino a questo punto la descrizione del testimone potrebbe essere compatibile tanto con l'inizio che con la fine della scala mobile, entrambe caratterizzate dalla presenza del rullo. Se non fosse che il teste ha aggiunto di aver chiesto … a una signora che si trovava in alto di spingere il pulsante per bloccare la scala….
Affermazione che lascia presumere che sia la che il teste che è intervenuto a soccorrerla (io Pt_1 sono intervenuto e lei mi ha chiesto di chiamare il suo collega si trovasse nella parte finale CP_4 della scala, in basso. Diversamente avrebbe bloccato lui la scala e non si sarebbe rivolto alla signora che stava in alto.
In ogni caso, a dissipare ogni possibile ambiguità sul punto in cui la è caduta, soccorre la Pt_1 testimonianza del suo amico e collaboratore, fatto chiamare dalla stessa danneggiata, CP_4 intervenuto nell'immediatezza dell'accaduto, il quale riferiva testualmente … di aver trovato
ancora a terra con una persona che l'assisteva tenendole la testa …. Lei si trovava alla Pt_1 fine del tappeto mobile, in relazione alla scala mobile che scendeva da piazza santa maria alla zona del market. Si trovava proprio alla fine del nastro, nella parte in cui era finita la discesa… la zona quel giorno era scivolosa: era scivolosa anche la parte finale della scala mobile, ossia il punto dove la sig. dove l'ho vista a terra… Pt_1
Le dichiarazioni dei due testimoni sono convergenti sul fatto che la caduta sia avvenuta nella parte finale della scala mobile, dove termina il tapis roulant e inizia la pavimentazione fissa, mentre nessun diverso elemento emerso in giudizio, a parte le affermazioni della stessa attrice, consentono di collocare la caduta nella parte iniziale, in prossimità delle porte automatiche di accesso.
Non giova all'appellante neppure l'argomento logico, visto che, se così fosse stato, se la fosse Pt_1 realmente caduta sulla scala mobile nella parte iniziale (dopo aver poggiato il secondo piede sul tapirulan, come da lei affermato in citazione) il movimento automatico discendente del nastro l'avrebbe trascinata necessariamente a valle. Modalità, queste, che non sono state mai dedotte dall'attrice in citazione, dove affermava che dopo aver messo il secondo piede sul “tapirulan” della scala mobile, scivolava perdendo la stabilità e cadendo rovinosamente al suolo. Dunque, nessun riferimento al fatto di esser stata trascinata dal nastro in movimento a valle dalla scala. Non solo, nel ricostruire le modalità della caduta, l'attrice riferiva anche che veniva aiutata da alcuni passanti, in particolar modo dal Sig. , il quale chiedeva ad altro passante a valle della scala Testimone_1 mobile di bloccare la stessa, tramite pulsantiera ivi apposta, e di avvisare la guardia nei parcheggi
Affermazione coerente con la deduzione attorea, di essere caduta rovinosamente al suolo nella parte Tes iniziale della scala mobile, ma smentita nella sua reale esistenza dallo stesso teste , che ha riferito invece di aver chiesto ad una signora che si trovava in alto di spingere il pulsante per bloccare la scala.
Una volta accertato che il sinistro si è verificato al termine della scala mobile, dunque in un punto diverso rispetto a quello allegato dall'attrice, diventano irrilevanti le ulteriori circostanze - presenza di accumulo di acqua piovana in prossimità delle porte scorrevoli a contatto con l'ambiente esterno
- dedotte dall'appellante come fatto generatore del sinistro. Circostanze concrete, di manifesta pericolosità, che avrebbero a maggior ragione imposto alla Pt_1
l'adozione di un comportamento ancora più cauto e prudente.
Il Tribunale ha pertanto correttamente rigettato la domanda per mancata prova del nesso causale, aggiungendo anche che il diverso punto in cui la era caduta era pacificamente munito di Pt_1 copertura, la scala mobile era perfettamente funzionate, mentre il suo utilizzo richiedeva nella situazione concreta una dose di maggior cautela, adeguata alla giornata piovosa e alla prevedibile presenza di umidità sul nastro e sulle scarpe della stessa appellante, pacificamente proveniente dall'esterno.
Si tratta di una soluzione conforme ai principi più volte ribaditi da univoca giurisprudenza di legittimità, nel senso che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703;
Cass. n. 12663 del 09/05/2024).
Per tutti i sopraesposti motivi l'appello è rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di ridotta complessità, per la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di una fase istruttoria, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
1210/2024 in data 15 novembre 2024;
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. MA GR Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 17/10/2025
Dott.ssa MA GR Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Cavour 88 Sassari, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Mura che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, sostituito dall'Avv. Mauro Bilotta;
appellante contro
(c.f. corrente in Sassari Via Taramelli 6, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliato in Via Controparte_2
Sant'Emiliano 55, presso lo studio dell'avv. Antonio Careddu, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, sostituito dall'Avv. Francesco Dessanti;
appellato
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. Il Presidente
Dott.ssa MA GR
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati:
Dott. MA GR Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause rispettivamente iscritte al n. 465/24 e n. 8/25 RG, successivamente riunite, promosse da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Cavour 88 Sassari, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Mura che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellante contro
(c.f. corrente in Sassari Via Taramelli 6, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante dott.ssa elettivamente domiciliato in Via Controparte_2
Sant'Emiliano 55, presso lo studio dell'avv. Antonio Careddu, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
appellato
Oggetto: responsabilità extracontrattuale 2051 c.c.
All'udienza del 17 ottobre 2022 la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico dei seguenti
Motivi in fatto e diritto
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari il Parte_1 Controparte_3
in qualità di custode della scala mobile sita nel complesso condominiale, per
[...] ottenere l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorsole in data 23.9.2020, alle ore 9.20 circa e, per l'effetto, per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, si stava dirigendo dalla piazzetta di CP_1 verso i parcheggi sotterranei raggiungibili mediante la scala mobile;
CP_1
- che il pianerottolo delle scale mobili si raggiungeva passando per un sottopassaggio con porta automatica;
- che vi era forte pioggia;
- che il pianerottolo e i gradini della scala mobile erano bagnati;
- di essere caduta al suolo appena poggiato il secondo piede sul tapirulan della scala mobile;
- di essere stata soccorsa e che la scala era stata immediatamente bloccata dai passanti soccorritori;
- che, subito dopo la caduta, la scala mobile era stata chiusa con apposizione di avvisi di pericolo;
- di aver subito diverse lesioni personali a causa della caduta;
- di aver subito conseguenze pregiudizievoli per la propria professione di ingegnere, che aveva subito un periodo di blocco forzato a causa della convalescenza;
- di avere diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti;
- che i tentativi di conciliazione stragiudiziale non erano andati a buon fine.
Con comparsa del 5.12.2022 si costituiva il il quale, Controparte_3 contestata la ricostruzione di parte attrice, eccepita la responsabilità esclusiva di per Parte_1 non aver adottato la dovuta cautela nel salire sulla scala mobile, rappresentato che il sinistro era avvenuto in ottime condizioni di visibilità in quanto avvenuto alle ore 9,30 circa del mattino nonché era presente l'illuminazione interna del sottopassaggio, eccepito che era presente un cartello giallo di avviso ai clienti di usare la prudenza, contestato il quantum debeatur, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Il tribunale, istruita la causa con produzioni documentali e prova testimoniale, con sentenza in data
15/11/2024 rigettava la domanda attorea, regolando le spese secondo soccombenza.
In particolare, il giudice di prime cure, ricondotta la fattispecie nel paradigma della responsabilità ex art. 2051 c.c., con riferimento al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, riteneva che dalle deposizioni testimoniali fosse emerso che la non era caduta nella parte inziale della scala Pt_1 mobile, come da lei sostenuto, bensì in quella finale, posizionata nel piano interrato dello stabile, dotata di copertura superiore. Aggiungeva che dalle prove non era emersa la presenza in corrispondenza del punto di caduta di una pozza d'acqua o del bagnato idoneo a costituire un vizio della cosa in interazione con il pedone comunemente attento. Situazione di pericolo che secondo le dichiarazioni dei testimoni si verificava durante le giornate di pioggia nella zona scoperta, più vicina al piazzale esterno, immediatamente prima delle porte scorrevoli, escludendo dunque qualsiasi vizio o irregolarità che potesse costituire un vizio per la scala mobile, tale da porsi come fatto generatore del danno, da ascriversi viceversa al comportamento non adeguatamente diligente della Pt_1
ha proposto appello avverso la sentenza lamentando: i) l'errata valutazione dei fatti di Parte_1 causa e delle risultanze probatorie con riferimento al punto - iniziale e non finale - della scala mobile in cui l'attrice era caduta;
ii) illogicità della motivazione nella ricostruzione fattuale del punto di caduta della Pt_1
Costituito in giudizio, il ha richiesto il rigetto dell'appello perché CP_1 Controparte_1 infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17 ottobre 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti, previo deposito di note conclusionali.
******
Con un motivo sostanzialmente unico l'appellante lamenta la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale, che l'avrebbe portato ad escludere erroneamente il nesso causale tra la scala mobile e l'evento dannoso.
Correttamente la fattispecie è stata ricondotta dal primo giudice alla responsabilità per cosa in custodia ex art. 2051 c.c.. Al riguardo, la Suprema Corte anche da ultimo (vedi Cass. n.
12960/2023) ha ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass.
n. 20943/2022) secondo cui:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Ora, secondo la dinamica riportata in citazione, la sarebbe caduta in una giornata piovosa, alle Pt_1
9,30 del mattino, nell'atto di iniziare la sua discesa sulla scala mobile che dalla Piazzetta Corte
Santa MA porta al piano seminterrato, a suo dire per la presenza di un accumulo di acqua piovana proprio in prossimità della scala mobile.
Ebbene, tale dinamica del sinistro, con particolare riferimento al punto di caduta che la ha Pt_1 collocato nella parte inziale della scala mobile, in prossimità delle porte scorrevoli di accesso dalla contigua piazza all'ambiente coperto dove si trovano le scale mobili, è stata smentita dalle testimonianze assunte, come correttamente valutato dal Tribunale.
Non solo dal teste chinesiologo che conosceva la per averla avuta come Testimone_1 Pt_1 paziente, il quale riferiva che, mentre si recava nel suo studio, tra le 9 e le 10 per il primo appuntamento della giornata, e saliva tramite scala mobile ha visto una signora per terra, che poi ha riconosciuto essere la Il teste ha riferito che la si trovava sdraiata sul fianco e … stava Pt_1 Pt_1 guardando in alto…. A specifica domanda il teste ha precisato che … la signora si trovava all'inizio della scala mobile che stava scendendo … nella parte finale della scala mobile, ossia quella tra la parte mobile e quella fissa dove finisce il rullo … Ora, sino a questo punto la descrizione del testimone potrebbe essere compatibile tanto con l'inizio che con la fine della scala mobile, entrambe caratterizzate dalla presenza del rullo. Se non fosse che il teste ha aggiunto di aver chiesto … a una signora che si trovava in alto di spingere il pulsante per bloccare la scala….
Affermazione che lascia presumere che sia la che il teste che è intervenuto a soccorrerla (io Pt_1 sono intervenuto e lei mi ha chiesto di chiamare il suo collega si trovasse nella parte finale CP_4 della scala, in basso. Diversamente avrebbe bloccato lui la scala e non si sarebbe rivolto alla signora che stava in alto.
In ogni caso, a dissipare ogni possibile ambiguità sul punto in cui la è caduta, soccorre la Pt_1 testimonianza del suo amico e collaboratore, fatto chiamare dalla stessa danneggiata, CP_4 intervenuto nell'immediatezza dell'accaduto, il quale riferiva testualmente … di aver trovato
ancora a terra con una persona che l'assisteva tenendole la testa …. Lei si trovava alla Pt_1 fine del tappeto mobile, in relazione alla scala mobile che scendeva da piazza santa maria alla zona del market. Si trovava proprio alla fine del nastro, nella parte in cui era finita la discesa… la zona quel giorno era scivolosa: era scivolosa anche la parte finale della scala mobile, ossia il punto dove la sig. dove l'ho vista a terra… Pt_1
Le dichiarazioni dei due testimoni sono convergenti sul fatto che la caduta sia avvenuta nella parte finale della scala mobile, dove termina il tapis roulant e inizia la pavimentazione fissa, mentre nessun diverso elemento emerso in giudizio, a parte le affermazioni della stessa attrice, consentono di collocare la caduta nella parte iniziale, in prossimità delle porte automatiche di accesso.
Non giova all'appellante neppure l'argomento logico, visto che, se così fosse stato, se la fosse Pt_1 realmente caduta sulla scala mobile nella parte iniziale (dopo aver poggiato il secondo piede sul tapirulan, come da lei affermato in citazione) il movimento automatico discendente del nastro l'avrebbe trascinata necessariamente a valle. Modalità, queste, che non sono state mai dedotte dall'attrice in citazione, dove affermava che dopo aver messo il secondo piede sul “tapirulan” della scala mobile, scivolava perdendo la stabilità e cadendo rovinosamente al suolo. Dunque, nessun riferimento al fatto di esser stata trascinata dal nastro in movimento a valle dalla scala. Non solo, nel ricostruire le modalità della caduta, l'attrice riferiva anche che veniva aiutata da alcuni passanti, in particolar modo dal Sig. , il quale chiedeva ad altro passante a valle della scala Testimone_1 mobile di bloccare la stessa, tramite pulsantiera ivi apposta, e di avvisare la guardia nei parcheggi
Affermazione coerente con la deduzione attorea, di essere caduta rovinosamente al suolo nella parte Tes iniziale della scala mobile, ma smentita nella sua reale esistenza dallo stesso teste , che ha riferito invece di aver chiesto ad una signora che si trovava in alto di spingere il pulsante per bloccare la scala.
Una volta accertato che il sinistro si è verificato al termine della scala mobile, dunque in un punto diverso rispetto a quello allegato dall'attrice, diventano irrilevanti le ulteriori circostanze - presenza di accumulo di acqua piovana in prossimità delle porte scorrevoli a contatto con l'ambiente esterno
- dedotte dall'appellante come fatto generatore del sinistro. Circostanze concrete, di manifesta pericolosità, che avrebbero a maggior ragione imposto alla Pt_1
l'adozione di un comportamento ancora più cauto e prudente.
Il Tribunale ha pertanto correttamente rigettato la domanda per mancata prova del nesso causale, aggiungendo anche che il diverso punto in cui la era caduta era pacificamente munito di Pt_1 copertura, la scala mobile era perfettamente funzionate, mentre il suo utilizzo richiedeva nella situazione concreta una dose di maggior cautela, adeguata alla giornata piovosa e alla prevedibile presenza di umidità sul nastro e sulle scarpe della stessa appellante, pacificamente proveniente dall'esterno.
Si tratta di una soluzione conforme ai principi più volte ribaditi da univoca giurisprudenza di legittimità, nel senso che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703;
Cass. n. 12663 del 09/05/2024).
Per tutti i sopraesposti motivi l'appello è rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile di ridotta complessità, per la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di una fase istruttoria, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. Parte_1
1210/2024 in data 15 novembre 2024;
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. Spese di giustizia.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 17 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. MA GR Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois