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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del
29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 2007/2024 R.G.
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. LIPARDI PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. INGALA ALESSANDRA CP_1
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 la ricorrente esponeva che il 23.02.2022 aveva inoltrato all' convenuto una domanda finalizzata al riconoscimento della condizione di soggetto CP_2
portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92, senza la connotazione di gravità; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione richiesta;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1
CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 19.06.2024 il Giudice, considerato che nel presente giudizio la difesa della istante nella fase di atp nulla aveva osservato nel termine appositamente concesso all'esito dell' inoltro da parte del ctu della bozza di perizia, così in definitiva formulando per la prima volta le sue osservazioni sull'operato del ctu nell' odierno giudizio, con la veste di motivi di opposizione, evidenziatane la opportunità, conferiva incarico per supplemento di perizia per chiarimenti e repliche in merito ai motivi di opposizione al Ctu già nominato nella fase di ATP, dott. S. . Per_1
All'udienza del 20.11.2024, svoltasi con la modalità di trattazione scritta di cui all'art.127 ter cpc, depositato il supplemento di perizia da parte del predetto ctu, il giudice rilevato che lo stesso, come meglio specificato nell'ordinanza, non aveva esaustivamente e specificamente replicato ai motivi di opposizione, ha nuovamente rimesso gli atti al CTU già nominato nella fase di ATP, autorizzandolo, salvo suo diverso avviso, a rispondere al complessivo quesito assegnato sulla base dei soli atti di causa senza procedere a nuovo accesso sulla perizianda .
Depositato l'ulteriore supplemento di perizia da parte del dott. , all'odierna udienza, Per_1
svoltasi con la modalità in epigrafe indicata, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al riconoscimento della condizione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, la ricorrente ha dedotto che il consulente d'ufficio aveva errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affliggeva, eccependo una grave insufficienza della parte motiva della perizia, nonché una contraddittorietà delle conclusioni cui il perito era pervenuto rispetto al reale quadro patologico in cui versa.
Con ordinanze del 19.06.2024 e del 20.11.2024, il giudice ha disposto che il ctu già incaricato nella fase di atp, dott. procedesse a supplemento di perizia sugli atti, supplemento che il ctu ha Per_1
svolto anche disaminando la certificazione medica di epoca successiva al deposito della perizia nella fase di atp ( certificazioni afferenti ai mesi di gennaio e febbraio 2024), offerta in allegato alle note del 18.06.2024 . All'esito del supplemento peritale disposto e rinnovato nei termini di cui sopra, il Ctu ha confermato la propria precedente conclusione affermando che l'istante è affetta da: “poliartrosi , prolasso vescicale con incontinenza urinaria”, patologie non riducono l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, cosi come richiesto dall'art. 3 comma 3 L.104/92 ai fini del riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap, pure indicando che anche la valutazione geriatrica del dott. del 19-02-2024, descriveva Persona_2
un quadro di parziale autosufficienza.
Tali chiarimenti, muniti di sufficiente motivazione, non sono stati oggetto di ulteriori specifiche critiche da parte della difesa della parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della udienza del 29.01.2025.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La presenza di dichiarazione prevista dall'art.152 disp att cpc impone di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 29.01.2025
IL GIUDICE
( dott. Annamaria Lazzara)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del
29.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 2007/2024 R.G.
TRA
, nata il [...], rapp.ta e difesa dall' avv. LIPARDI PASQUALE Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. INGALA ALESSANDRA CP_1
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.01.2024 la ricorrente esponeva che il 23.02.2022 aveva inoltrato all' convenuto una domanda finalizzata al riconoscimento della condizione di soggetto CP_2
portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 e che, a seguito di visita medica da parte della competente Commissione medica, era stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92, senza la connotazione di gravità; che per tali motivi aveva proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, all'esito del quale il consulente medico d'ufficio aveva escluso la ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione richiesta;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia del dott. , per Per_1
CP_ ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento delle prestazioni assistenziali oltre accessori, spese vinte. CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 19.06.2024 il Giudice, considerato che nel presente giudizio la difesa della istante nella fase di atp nulla aveva osservato nel termine appositamente concesso all'esito dell' inoltro da parte del ctu della bozza di perizia, così in definitiva formulando per la prima volta le sue osservazioni sull'operato del ctu nell' odierno giudizio, con la veste di motivi di opposizione, evidenziatane la opportunità, conferiva incarico per supplemento di perizia per chiarimenti e repliche in merito ai motivi di opposizione al Ctu già nominato nella fase di ATP, dott. S. . Per_1
All'udienza del 20.11.2024, svoltasi con la modalità di trattazione scritta di cui all'art.127 ter cpc, depositato il supplemento di perizia da parte del predetto ctu, il giudice rilevato che lo stesso, come meglio specificato nell'ordinanza, non aveva esaustivamente e specificamente replicato ai motivi di opposizione, ha nuovamente rimesso gli atti al CTU già nominato nella fase di ATP, autorizzandolo, salvo suo diverso avviso, a rispondere al complessivo quesito assegnato sulla base dei soli atti di causa senza procedere a nuovo accesso sulla perizianda .
Depositato l'ulteriore supplemento di perizia da parte del dott. , all'odierna udienza, Per_1
svoltasi con la modalità in epigrafe indicata, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al riconoscimento della condizione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, la ricorrente ha dedotto che il consulente d'ufficio aveva errato nella valutazione del quadro sanitario che l'affliggeva, eccependo una grave insufficienza della parte motiva della perizia, nonché una contraddittorietà delle conclusioni cui il perito era pervenuto rispetto al reale quadro patologico in cui versa.
Con ordinanze del 19.06.2024 e del 20.11.2024, il giudice ha disposto che il ctu già incaricato nella fase di atp, dott. procedesse a supplemento di perizia sugli atti, supplemento che il ctu ha Per_1
svolto anche disaminando la certificazione medica di epoca successiva al deposito della perizia nella fase di atp ( certificazioni afferenti ai mesi di gennaio e febbraio 2024), offerta in allegato alle note del 18.06.2024 . All'esito del supplemento peritale disposto e rinnovato nei termini di cui sopra, il Ctu ha confermato la propria precedente conclusione affermando che l'istante è affetta da: “poliartrosi , prolasso vescicale con incontinenza urinaria”, patologie non riducono l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, cosi come richiesto dall'art. 3 comma 3 L.104/92 ai fini del riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap, pure indicando che anche la valutazione geriatrica del dott. del 19-02-2024, descriveva Persona_2
un quadro di parziale autosufficienza.
Tali chiarimenti, muniti di sufficiente motivazione, non sono stati oggetto di ulteriori specifiche critiche da parte della difesa della parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione della udienza del 29.01.2025.
Pertanto, il ricorso, siccome infondato va rigettato.
La presenza di dichiarazione prevista dall'art.152 disp att cpc impone di esonerare la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, in esito all'udienza cartolare del 29.01.2025
IL GIUDICE
( dott. Annamaria Lazzara)