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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa TA Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 992/2025 r.g. promossa in grado di appello
da
(p. iva ) con sede in Roma via Leone XIII n. Parte_1 P.IVA_1
460, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Roberta LUCCIONI (c. f. ) e Linda C.F._1
OC (c. f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._2 dell'Avv. Linda OC in Milano via Cavallotti n. 13, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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APPELLANTE pagina 1 di 19 contro
(c. f. e p. iva in persona del sindaco protempore sig. CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
, autorizzato a resistete in giudizio in forza di determinazione dirigenziale n. Controparte_2
393 reg. sett. E n. 2221 reg. gen., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Chiara
IA (c. f. ), RI RO (c. f. ) e C.F._3 C.F._4
ON FU (c. f. dell'avvocatura Comunale del Comune di Como, C.F._5 con domicilio presso il Palazzo Municipale in via V. Emanuele II n.97, e domicilio digitale CP_1 presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
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[...]
APPELLATO
E
(c. f. e p iva ), con sede in Podbielskistrasse n. 396, Controparte_3 P.IVA_4
30659 Hannover, Germania, sede della Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano via Franco
Russoli n. 5, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura in atti, dall'Avv. Marco DINARDO (c. f. ), presso il cui studio in C.F._6
Milano via Bianca di Savoia n. 7 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante Parte_1
Piaccia alla Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
pagina 2 di 19 in via pregiudiziale cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito: previa declaratoria dell'ammissibilità del presente appello, per le motivazioni di cui in narrativa, qui da ritenersi integralmente trascritte e riportate, e nello specifico, per errata valutazione ed interpretazione degli elementi di fatto e di diritto, violazione ed errata applicazione di norma errata valutazione ed interpretazione dei fatti e dei mezzi di prova acquisiti e difetto di acquisizione degli stessi riformare la sentenza n. 170/2025 rep. n. 5160/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Como, pubblicata in data 7.03.2025 nel procedimento n. 594/2023 r.g., notificata il 8.03.2025, e dunque accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante che qui di seguito si riportano, il tutto con vittoria di spese per entrambi i giudizi: voglia il Tribunale adito, previa ogni pronuncia di legge e del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione per le causali esposte in narrativa: accertare l'insussistenza delle ipotesi di inadempimento contestata dal alla CP_1 [...]
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità e/o l'annullamento Parte_1 del provvedimento di risoluzione contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale reg. gen., 1944 del 22.09.2022avente per oggetto: <<risoluzione del contratto di fornitura in adesione alla convenzione ex art. 26 l. n. 488 1999 sottoscritta dalla cuc della provincia brescia, qualità soggetto aggregatore, relativa gara europea procedura aperta per l'affidamento servizio manutenzione impianti trasporto e sollevamento installati negli edifici proprietà o uso a pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regione lombardia periodo 24 mesi < i>
–lotto territoriale n. 3 (provincie di Lecco, Sondrio e Varese) – CIG della convenzione CP_1
8496495979 – CIG derivato 9139832BF5>> in narrativa esposto;
accertare e dichiarare per le causali esposte in narrativa, la condotta del CP_1 gravemente inadempiente ed inosservante della vigente normativa in materia di appalti pubblici, delle norme comunque ritenute applicabili al caso in oggetto e della convenzione ex art. 26 l. n. 488/1999 rep. n. 37342/21, stipulata tra Provincia di IA n. q. di soggetto aggregatore e
[...] cui il aderiva quale amministrazione contraente e per l'effetto Parte_1 CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura in essere tra il e la CP_1 [...]
perfezionatosi solo a decorrere dal 9.08.2022 di cui in narrativa ai Parte_1 sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento, dell'amministrazione contraente;
pagina 3 di 19 accertare e dichiarare per le causali esposte in narrativa la condotta del gravemente CP_1 inadempiente ed inosservante della vigente normativa in materia di appalti pubblici, delle norme comunque ritenute applicabili al caso in oggetto e della Convenzione ex art. 26 l. n. 488/1999 rep. n.
37342/21 stipulata tra la provincia di IA n.q. di soggetto aggregatore e Parte_1
cui il aderiva quale amministrazione contraente e per l'effetto
[...] CP_1 condannarlo a risarcire alla la somma complessiva di euro Parte_1
1.158.000,00 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, come in narrativa specificata, di cui, euro 58.000,00 oltre iva di legge per i corrispettivi dovuti e non pagati a Parte_1 per la manutenzione della stessa operata come in narrativa esposto;
euro 1.100.000,00
[...] per il danno all'immagine aziendale e la perdita di ciance subiti da Parte_1
o la somma maggiore o minore che verrà riconosciuta anche in via equitativa in corso di causa;
e
[...] dunque complessivi euro 1.158.000,00 oltre iva di legge dove dovuta o la somma maggiore o minore che verrò riconosciuta anche in via equitativa o a mezzo di CTU in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese onorari e funzioni del presente giudizio da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.
In via istruttoria reiterava le richieste già articolate nel giudizio di primo grado che qui si hanno per riportate.
Per appellato CP_1
La Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte e per quelle già evidenziate nel corso del primo grado di giudizio, voglia: in via cautelare respingere l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti di legge per la relativa concessione;
nel merito in via principale: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n, 170/2025 Parte_1 pubblicata il 7.03.2025 e non notificata, resa dal Tribunale di Como, a definizione della causa r.g.
594/2023, perché inammissibile e/o in ogni caso infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di promo grado, confermare la medesima sentenza, in ogni caso con vittoria di spese e onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed onere riflessi per avvocati dipendenti P.A.
pagina 4 di 19 In via istruttoria, nella denegata e no creduta ipotesi di accoglimento dell''istanza dell'appellante di riapertura dell'istruttoria nel presente grado di appello si ripropongono le istanze istruttorie di primo grado che qui si intendono per trascritte e riportate.
Per , appellata Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, rigettare integralmente il primo e il secondo motivo di appello formulato dall'appellante e, per l'effetto
e in ogni caso, rigettare le pretese risarcitorie tutte formulate dall'appellante, confermando per
l'effetto la sentenza di primo grado con particolare riferimento all'assorbimento della domanda di manleva formulata dal nei confronti della terza chiamata, con condanna CP_1 dell'appellante alla rifusione integrale anche delle spese del presente grado di giudizio;
in via subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale delle domande risarcitorie formulate dall'appellante accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. Cont 2022.0094. per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, respingere la domanda d manleva proposta dal nei confronti di condannando parte convenuta CP_1 Controparte_6 alla rifusione integrale delle spese di lite della terza chiamata di entrambi di gradi di giudizio;
in via di estremo subordina, accertare e dichiarare l'obbligo di in base alla polizza 2022.0094.RCP. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 170/2025 pubblicata in data 7.03.2025, il Tribunale Ordinario di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvedeva:
- rigetta le domande svolte da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...]
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal condanna CP_1
a pagare al a titolo di risarcimento del Parte_1 CP_1 danno, la somma di euro 4.600,07, oltre rivalutazione monetaria dall'esecuzione dell'ultimo pagamento a lla data odierna;
Parte_3
pagina 5 di 19 - dichiara assorbite le domande svolte dal nei confronti di CP_1 [...]
; CP_3
- condanna a rifondere al le spese Parte_1 CP_1 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 29.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre cpa e iva alle rispettive aliquote di legge;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 29.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre cpa e iva alle rispettive aliquote di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
Esponeva che in esito a gara pubblica indetta dalla Provincia di IA, in qualità di soggetto
[...] aggregatore ex art. 9 comma 2 del d.l. 66/2014 per la stipula di una convenzione per la fornitura del servizio di manutenzione elevatori in favore degli enti locali aventi sede nel territorio della Regione
Lombardia, ebbe ad aggiudicarsi l'appalto per un valore complessivo di euro 1.515.000,00.
Conseguentemente era stipulata con la Provincia di IA la convenzione ex art. 26 della legge n.
488/1999 rep. 3734 recante la disciplina regolamentare relativa alla fornitura del servizio di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento installati in edifici pubblici della Regine
Lombardia per un periodo di 24 mesi. Con determinazione n. 1352 del 30.60.2022 il CP_1
Co in qualità di amministrazione contraente aderiva alla convenzione. In data 9.08.2022 il Comune concludeva il contratto di fornitura con la società attrice mediante inserimento attraverso il CP_1
NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) del primo ordinativo di fornitura a norma dell'art. 5 della medesima convenzione. Tuttavia, già dal mese di marzo 2022 il aveva preteso CP_1 adempimenti in relazione al contratto non ancora stipulato e per mero spirito di collaborazione
[...] aveva dato riscontro alle relative richieste. Il PDS (Piano dettagliato di Parte_1 sicurezza) era stipulato con numerose riserve. In data 1.07.2022 era sottoscritto il verbale di avvio del servizio con apposizione delle medesime riserve di cui al PDS. Già prima della conclusione del contratto il aveva lamentato la mancata modifica dei numeri telefonici di riferimento CP_1 sui combinatori degli impianti di sollevamento, la mancata riprogrammazione dei combinatori nonché
pagina 6 di 19 il mancato completamento del posizionamento delle etichette recanti il numero verde ed il codice identificativo dell'impianto e il mancato completamento del PDS.
In data 17.08.2022 il aveva contestato ulteriori inadempienti assegnando termine di CP_1 quindici giorni per eventuali controdeduzioni al RUP, con l'avvertenza che avrebbe proceduto alla risoluzione contrattuale.
In data 7.09.2022 il Comune di intimava a di provvedere CP_1 Parte_1
a quanto richiesto entro il termine di dieci giorni con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto.
Con determina del 22.09.2022 il risolveva il contratto. CP_1
Tanto esposto assumeva l'illegittimità della predetta risoluzione del contratto non potendosi configurare a proprio carico alcun inadempimento atteso che la conclusione del contratto aveva avuto luogo solo in data 9.08.2022 sicché non poteva configurarsi alcun obbligo contrattuale in relazione alle prestazioni pretese in epoca anteriore al momento perfezionativo del contratto.
Su tali basi chiedeva l'annullamento della predetta risoluzione del contratto e la condanna del CP_1 al pagamento dell'importo di euro 58.000,00 quali costi sostenuti in relazione alle attività
[...] prodromiche alla conclusione del contratto e al risarcimento del danno derivante dalla illegittima risoluzione del contratto quantificato in euro 1.100.000,00.
- Si costituiva in giudizio il che contestando ogni avverso dedotto chiedeva il rigetto CP_1 della domanda attorea. Al contempo articolava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento imputabile a parte attrice.
Adduceva che la convenzione prevedeva, prima dell'attivazione del servizio, alcuni adempienti preliminari da compiersi nei termini stabili dalla stessa e nello specifico la formalizzazione da parte dell'ente locale di una richiesta preliminare di fornitura (RPF) alla quale il fornitore doveva rispondere entro 5 giorni lavorativi;
era inoltre prevista da parte del fornitore l'esecuzione di sopralluoghi da iniziare nei 15 giorni successivi e da ultimare entro i successivi 90 giorni, con trasmissione della relativa conclusione.
Tanto premesso rilevava che il in data 22.03.2022 aveva inoltrato la predetta RPF a CP_1 CP_1 la quale, dato riscontro alla predetta RPF aveva proceduto ai Parte_1 relativi sopralluoghi trasmettendo il relativo piano di servizio incompleto.
Con determinazione n. 1352 del 30.06.2022 il Comune di formalizzava l'adesione alla CP_1 convenzione per la durata di 24 mesi per un importo di euro 71.123,78 iva esclusa.
pagina 7 di 19 In data 1.07.2022 era sottoscritto dalle parti verbale di avvio del servizio con cui era stata disposta la consegna degli impianti, pur dando atto del fatto che il piano dettagliato del servizio era da ritenersi non esaustivo. In pari data era predisposto modulo di fornitura, caricato sulla piattaforma NECA in data
9.08.2022.
Tanto premesso adduceva che nel mese di luglio 2022 era stato contestato a parte attrice l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.
Con relazione del 21.09.2022 il RUP aveva rappresentato che a seguito dei sopraluoghi e delle verifiche effettuate tra il 16 e il 20.09.2022 era emersa l'incompletezza della documentazione obbligatoria che parte attrice avrebbe dovuto trasmettere all'amministrazione, la mancata esecuzione dei controlli manutentivi per la maggior pate degli impianti interessati dal sevizio nonché la mancata attivazione del servizio “contact center” per incompleta apposizione dei cartellini adesivi su 39 impianti.
Su tali basi, con determina del 22.09.2022 era dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
A fronte della piena legittimità della risoluzione contrattuale, atteso il protratto inadempimento della adduceva l'infondatezza delle richieste risarcitorie formulate da Parte_1 parte attrice. Contr Autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice formulava Controparte_3 nei confronti della stessa domanda di manleva.
- Si costituiva contestando l'avverso dedotto ed eccependo Controparte_3 preliminarmente la non operatività della polizza non avendo l'assicurata comunicato la pendenza della controversia i cui fatti si erano già emersi.
Espletati gli incombenti di rito la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado, nel rigettare la domanda proposta in via principale da rilevato che il contratto in oggetto ebbe a Parte_1 perfezionarsi in data 9.08.2022 a seguito e in conseguenza dell'inserimento nel NECA dell'ordinativo in oggetto, premesso che alla data del 17.08.2022, relativa alla prima contestazione successiva al perfezionamento del contratto, era scaduto il termine contrattuale per l'attivazione del “contact center” mediante esposizione delle etichette con le modalità stabilite dal capitolato e che la
[...] non aveva provveduto ad ottemperare, nel successivo termine, alla Parte_1
pagina 8 di 19 apposizione di tutte le etichette prescritte, finalizzata alla attivazione del “contact center”, e che alla data della seconda contestazione del 7.09.2022, trascorso ormai un mese dalla conclusione del contratto, la non aveva ancora provveduto alla esecuzione di Parte_1 almeno un intervento di manutenzione ordinaria sulla quasi totalità degli impianti presi incarico, integrando tali inadempienze il crisma della gravità, riteneva sussistenti i presupposti richiesti per il rimedio risolutorio attuato dal e conseguentemente rigettava la domanda attorea. CP_1
Del pari rigettava la domanda con cui chiedeva il pagamento di Parte_1 un corrispettivo per le attività svolte prima della stipula del contratto di fornitura in data 9.08.2022 non avendo dimostrato la società attrice di averne sostenuto i costi, rilevando altresì come la predisposizione del piano dettagliato di servizio, unica attività dello svolgimento della quale sussisteva prova documentante l'avvenuta espletazione, costituiva obbligo per il fornitore a seguito della ricezione della richiesta preliminare di fornitura e dell'esecuzione dei conseguenti sopralluoghi, per cui non era prevista alcun indennizzo dalla convenzione.
Rigettava ogni altra domanda risarcitoria articolata da Parte_4
In ordine alla domanda riconvenzionale articolata dal riteneva provato il danno CP_1 lamentato dal in relazione ai maggiori costi sopportati per la conclusione del contratto con CP_1 altro operatore, determinato nell'importo di euro 4.600,07 pari alla differenza tra i costi effettivamente sostenuti dal per l'espletamento del servizio da parte della società alla quale fu CP_1 affidato il servizio a seguito della risoluzione del contratto precedentemente concluso con la società attrice, e quelli derivanti dal contratto oggetto di risoluzione.
Rigettava invece l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dal CP_1
***
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui, dopo aver individuato il momento perfezionativo del contratto nella data del 9.08.2022 e dunque nel momento in cui il ha inserito nella piattaforma digitale NECA gli ordinativi in oggetto, ha ritenuto CP_1 integrato il lamentato inadempimento della in relazione agli Parte_1 obblighi contrattuali, quando invece la ristrettezza del tempo decorso dal momento perfezionativo del contratto era inidoneo a configurare una qualche forma di inadempimento e comunque ad integrare un inadempimento connotato dal crisma della gravità richiesto per avvalersi del rimedio risolutorio.
pagina 9 di 19 Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui rigettava la domanda di pagamento di un corrispettivo per l'attività svolta nella fase prodromica alla stipula del contratto trattandosi di prestazioni svolte in precedenza su richiesta della stessa parte committente.
Insisteva nella richiesta risarcitoria, disattesa dall'organo giudicante di primo grado, per i danni conseguiti in esito alla asserita illegittima risoluzione del contratto da parte del CP_1
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riconosceva il diritto del al risarcimento dell'importo di euro 4.600,07 quale maggior costo sostenuto a CP_1 seguito della conclusione del contratto con altra società al riguardo richiamando l'illegittimità della risoluzione del contratto operata dal . CP_1
Censurava inoltre la sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio il contestando integralmente il gravame proposto del quale CP_1 chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 23.10.2025 era rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata in una con l'atto di appello da parte appellante.
All'udienza del 27.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
***
Nella disamina del gravame, i cui motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati attesa la stretta connessione delle questioni sottese, occorre procedere alla sia pur sintetica ricostruzione fattuale della fase prodromica alla conclusione del contratto in oggetto e della fase ad essa successiva, rilevante per la valutazione delle fattispecie inadempitive a base del rimedio risolutorio.
È dato acquisito al giudizio che in esito di procedura competitiva che aveva visto la società appellante aggiudicatrice del lotto n. 3 messo a bando dalla Provincia di Parte_1
pagina 10 di 19 IA quale soggetto aggregatore ex art. 9 comma 2 del d.l. 66/2014, Parte_1 ha stipulato con il predetto ente pubblico la convenzione ex art. 26 legge 488/1999 per
[...] la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento installati negli edifici di proprietà o in uso a pubbliche amministrazioni aventi sede nella regione Lombardia per un periodo di 24 mesi.
Come rilevabile dal relativo articolato testuale, la convenzione, nel prevedere le condizioni generali dei contratti di fornitura da stipulare tra le singole amministrazioni ed il fornitore attraverso l'emissione di
<> , prevedeva che i singoli contratti di fornitura erano da intendere conclusi tra le amministrazioni contraenti ed il fornitore al momento della ricezione degli ordinativi di fornitura inoltrati dalle amministrazioni aderenti attraverso la piattaforma NECA, con la precisazione che la Part richiesta preliminare di fornitura , costituente il documento con cui l'amministrazione manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla convenzione, non costituisce vincolo per la stessa ad Part emettere alcun ordinativo di fornitura. Invero il fornitore, ricevuta la è tenuto a comunicare Part all'amministrazione in forma scritta entro cinque giorni successivi la ricevibilità della e ad eseguire nei quindici giorni successivi i sopralluoghi per prendere cognizione dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti e per la redazione del piano dettagliato del servizio (PDS) e a completarli entro i successivi 90 giorni. Il PDS deve essere redatto con modalità stabilite dall'art. 11.2 sottoscritto e presentato all'amministrazione entro e non oltre 20 giorni dalla data di conclusione del sopralluogo.
Inoltre, approvato il PDS l'amministrazione emette ordinativo di fornitura regolante i rapporti tra la stessa amministrazione contraente e il fornitore a cui deve essere allegato il PDS comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e nel quale sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche e operative di gestione. Infine, il fornitore redige apposito verbale di presa in consegna che rappresenta il documento con il quale il fornitore prende formalmente in carico gli immobili gli impianti e le attrezzature per tutta la durata del contratto.
Tanto premesso, nel caso di specie è dato acquisito al giudizio che in data 22.03.2022 il CP_1 inoltrò alla richiesta preliminare di fornitura in relazione
[...] Parte_1 alla quale in data 24.03.2022 la fece pervenire al Parte_1 CP_1 la conferma di ricevibilità.
[...]
In data 29.03.2022 confermò di poter dare avvio al servizio a far Parte_1 data dal 15.06.2022 con inizio dei sopralluoghi in data 4.04.2022.
pagina 11 di 19 In data 21.04.2022 il Comune di lamentava il mancato avvio dei sopralluoghi e in data CP_1
31.05.2022 trasmetteva a pec con cui dava atto della intervenuta Parte_1 conclusione dei sopralluoghi in data 26.05.2022, chiedendo la trasmissione del piano dettagliato del servizio entro il termine di giorni 20.
In data 1.07.2022 era sottoscritto tra il e il CP_1 CP_1 Parte_1 verbale di avvio dell'esercizio con conseguente disposizione della consegna alla società appaltatrice degli impianti di cui al documento allegato al predetto verbale.
Con ordine di servizio del 4.07.2022 il Comune di ordinò alla CP_1 Parte_1 di provvedere alla modifica dei numeri telefonici di riferimento sui combinatori degli impianti e di
[...] sostituire le etichette di riferimento chiamata azienda secondo le modalità ivi indicate.
Con successivo ordine di servizio del 29.07.2022 il Comune di rilevava che non risultavano CP_1 iniziate le visite di controllo da parte del fornitore e pertanto ordinava a Parte_4 di iniziare i controlli sugli impianti in ottemperanza agli obblighi normativi di sicurezza
[...]
e a iniziare le verifiche semestrali.
Con ordine di servizio dell'8.08.2022 il preso atto che il fornitore non aveva riscontrato i CP_1 precedenti ordini di servizio, invitava a far pervenire entro Parte_1 cinque giorni la quantificazione dei costi di riparazione di due impianti fermi per la conseguente urgente rimessa in servizio.
In data 9.08.2022 il procedeva a caricare sulla piattaforma NECA l'ordinativo della CP_1 fornitura in oggetto.
In data 17.08.2022 il contestò alla società fornitrice il grave inadempimento al CP_1 contratto di fornitura in conseguenza del mancato riscontro dei predetti ordini di servizio invitando la società fornitrice a prendere posizione entro il termine di giorni quindici mediante la presentazione di controdeduzioni al RUP con l'avvertenza che, valutate le controdeduzioni eventualmente presentate,
l'amministrazione avrebbe deciso in ordine alla risoluzione del contratto. In data 7.09.2022 il CP_1 richiese a l'esecuzione entro dieci giorni del completamento dell'apposizione delle
[...] Pt_1 etichette evidenzianti il nominativo del fornitore e il numero verde di chiamata in caso di emergenza, dell'esaustiva attivazione del call center preposto al ricevimento delle chiamate per emergenze e indicazione della sede operativa locale in grado di intervenire per questa situazioni entro la tempistica contrattualmente stabilita, e dell'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari anche con specifico riferimento all'art. 15 del d.p.r. n. 162/1999 che necessitano di preventiva pagina 12 di 19 autorizzazione per particolare valenza economica da parte della stazione appaltante ed infine dell'inoltro di tutta la documentazione amministrativa relativa al personale già oggetto di precedente richiesta.
In data 13.09.2022 riscontrò la comunicazione della Parte_1 amministrazione comunale negando ogni inadempimento.
Quindi con successiva determinazione del 22.09.2022 il preso atto delle verifiche CP_1 eseguite dal RUP tra il 16 e il 20.09.2022 e dunque dell'incompletezza della documentazione inoltrata dalla società fornitrice, dell'esecuzione della manutenzione da parte della Parte_1 su soli 3 impianti dei 72 previsti in contratto e della mancata attivazione del servizio
[...]
“contact center” per l'incompleta apposizione dei necessari cartellini adesivi su m 39 impianti, procedette con la risoluzione del contratto in oggetto.
***
Dal compendio documentale innanzi rassegnato, emerge con oggettiva chiarezza che, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, il contratto di fornitura del servizio di manutenzione degli elevatori oggetto della fornitura per cui è causa, concluso tra e il Parte_1 alle specifiche condizioni di cui al piano dettagliato del servizio, si è perfezionato in CP_1 data 9.08.2022, quando il ha proceduto all'inserimento degli ordinativi nella CP_1 piattaforma digitale NECA, provvedendo alla relativa sottoscrizione digitale in conformità alle relative previsioni normative.
Al riguardo vale rilevare che l'art. 5 della convenzione stabilisce espressamente che del contratto avviene mediante ricezione da parte del fornitore dell'ordinativo di fornitura e che questo consiste nel documento i cui contenuti sono quelli di cui all'art. 12 in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spese dell'Amministrazione contraente>>. La norma in esame prevede altresì che ulteriori modalità di formazione e invio dei predetti documenti anche in caso di non funzionamento temporaneo del NECA potranno essere stabilite dalla Provincia anche nel corso di validità della convenzione e comunicate sul sito …>>.
Prevedendo la convenzione in oggetto una specifica forma dell'ordinativo di fornitura per la validità del contratto – che necessariamente deve avvenire mediante sottoscrizione digitale ad opera di soggetto a ciò espressamente abilitato con potere di impegnare la amministrazione pubblica ai relativi oneri di spesa ed inserimento dell'ordinativo nella piattaforma digitale NECA – è solo con l'inserimento pagina 13 di 19 dell'ordinativo nella piattaforma digitale con relativa sottoscrizione digitale ad opera di soggetto a ciò abilitato che ha luogo il perfezionamento del contratto. Ne consegue che il mero invio da parte del
Comune della adesione all'offerta non è atto idoneo al perfezionamento del contratto e rende priva di efficacia, in quanto contraria a quanto previsto dalla convenzione in oggetto, l'indicazione in essa contenuta secondo cui ruolo di OF ai sensi dei disposti della predetta convenzione>>.
Pertanto, nel caso di specie solo alla data del 9.08.2022, momento dell'avvenuto inserimento dell'ordinativo in oggetto sulla piattaforma NECA con relativa sottoscrizione digitale, il contratto può dirsi perfezionato ed efficace tra le parti, conseguendo solo da tale momento l'efficacia obbligatoria tra le parti.
Appare pertanto del tutto irrilevante sul fronte della costituzione degli obblighi contrattuali discendenti dal contratto di fornitura in oggetto la previsione nella determina del 30.60.2022 della Comune di
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CP_1 ai fini del rispetto degli obblighi di legge>>. Al riguardo vale rilevare che l'esecuzione in via di urgenza, richiamata nella determina in oggetto, riguardante esclusivamente i contratti pubblici non ancora stipulati e non ancora divenuti efficaci, è finalizzata ad evitare che l'attesa dei termini prescritti dalla legge per la stipula e l'inizio dell'efficacia del contratto precludano l'avvio dell'esecuzione del servizio ove ciò appaia urgente secondo le valutazioni operate dallo stesso legislatore. Nel caso di specie a seguito dell'aggiudicazione a dell'appalto all'esito di Parte_1 gara pubblica indetta dalla Provincia di IA il contratto principale era stato stipulato ed era già divenuto efficace. Né possono rilevare altri profili di urgenza atteso che per ottenere l'esecuzione del servizio di interesse l'amministrazione aderente alla convenzione avrebbe dovuto semplicemente caricare sul NECA l'ordinativo di fornitura sicché non vi era alcuna attività negozialmente complessa che comportasse la necessità di attendere termini per l'esecuzione delle altre attività che potessero ritardare l'avvio dell'esecuzione del contratto e conseguentemente di disporre l'avvio dell'esecuzione.
Così individuato il momento perfezionativo del contratto e di attuazione degli obblighi contrattuali incombenti in capo alla società fornitrice, conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi che la risoluzione del contratto dichiarata dal in data CP_1
22.09.2022 appariva legittima in ragione del palese accertato inadempimento della società fornitrice, rivestente i crismi della gravità richiesta per l'attivazione del rimedio risolutorio.
pagina 14 di 19 Al riguardo assumono rilievo i principi costantemente affermati in tema di inadempimento dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro già riecheggiati dall'organo giudicante di primo grado, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve offrire la prova della fonte, negoziale o legale, del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte avverso la quale agisce, mentre incombe in capo al debitore convenuto l'onere di comprovare il fatto estintivo della pretesa creditoria azionata giudizialmente, costituito dall'avvenuto e corretto adempimento alle obbligazioni assunte (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001n. 13533).
Nel caso di specie è fatto accertato che in data 17.08.2022, successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto, il di ha contestato alla società fornitrice la mancata CP_1 CP_1 sostituzione dei numeri di chiamata nei combinatori telefonici e di espletamento delle attività di sostituzione delle etichette di riferimento chiamata azienda impianto, sulla porta del locale macchina, con indicazione dell'azienda, del numero di emergenza
(numero verde) da contattare, e del codice identificativo impianto>> nonché attività di manutenzione e il mancato inoltro dei costui per il ripristino di due impianti fermi richiesto in data 8.08.2022>>. Inoltre in data 7.09.2022 il ha reiterato la contestazione alla CP_1 società fornitrice atteso il protrarsi l'inadempimento, con intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni, e segnatamente a provvedere al completamento dell'apposizione delle etichette, alla attivazione del call center preposto al rinvenimento delle chiamate per le emergenze, alla indicazione della sede operativa locale in grado di intervenire nel caso di chiamata, alla esecuzione di tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari anche con specifico riferimento all'art. 15 del d.p.r. n.
1623/1999 non necessitanti di preventiva autorizzazione per particolare valenza economica da parte della stazione appaltante e all'inoltro di tutta la documentazione amministrativa già in precedenza reiteratamente richiesta e non consegnata.
Risulta accertato che per ciascun componente degli impianti o attrezzature oggetto del servizio di manutenzione occorreva che tutte la attività di manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto nello stesso capitolato, dovevano essere espletate almeno una volta al mese con obbligo di redazione di uno specifico rapporto di intervento a norma di quanto previsto dal capitolato. Peraltro, l'esecuzione del controllo mensile su ogni impianto peraltro era stata confermata dalla stessa Parte_1 nel PDS trasmesso in data 17.06.2022 e divenuto efficacie con la conclusione del
[...] contratto alla data del 9.08.2022.
pagina 15 di 19 È documentalmente comprovato che in conformità agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti, doveva attivare il contact center alla presa in consegna degli impianti e a tal fine apporre in cabina e sulle porte di piano nonché sulla porta del locale macchine appositi cartellini adesivi in cui dovevano essere indicati il numero della chiamata di emergenza e le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.
Tali obblighi non risultano essere stati ottemperati dalla società fornitrice del servizio.
Alla data della prima contestazione successiva alla avvenuta perfezione del contratto in oggetto era già ampiamente scaduto il termine per l'attivazione del contact center mediante esposizione delle etichette con le modalità stabilite dal relativo capitolato.
Gli impianti erano infatti stati già consegnati in epoca precedente a Parte_1
e quindi la società fornitrice, al momento dell'avvenuta conclusione del contratto, e dunque alla
[...] data del 9.08.2022, avrebbe dovuto, entro sette giorni, venuti a scadenza il 16.07.2022, provvedere all'apposizione di tutte le etichette prescritte finalizzata all'attivazione del contact center. Del pari, alla data della seconda contestazione del 7.09.2022 era trascorso ormai un mese dalla conclusione del contratto, termine entro il quale la società fornitrice avrebbe dovuto procedere, secondo gli obblighi contrattualmente assunti, alla effettuazione di almeno un intervento manutentivo sugli impianti in oggetto e pertanto alla data della intimata risoluzione del contratto da parte del , ossia CP_1 il 22.09.2022, essendo ampiamente decorso il relativo termine contrattuale, la società fornitrice avrebbe dovuto necessariamente effettuare almeno un intervento manutentivo sugli impianti oggetto di contratto.
A fronte di tali plurime condotte inadempitive non ha né allegato Parte_6 né comprovato di aver eseguito le prestazioni alle quali era contrattualmente tenuta, né ha allegato elementi giustificativi o fatti estintivi degli obblighi a proprio carico discendenti dal contratto.
In ragione della tipologia del contratto e dei servizi in oggetto, i predetti inadempimenti integrano i crismi della gravità di cui all'art. 1455 c.c. in quanto riguardano alcune tra le obbligazioni principali gravanti sul fornitore, quale la manutenzione periodica degli impianti, necessaria a garantire la sicurezza degli impianti, l'apposizione di cartellini indicanti il numero della chiamata di emergenza, le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, del pari necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto in particolare in presenza di situazioni di emergenza, di assoluta rilevanza in ragione del volume di utenza, e l'attivazione del contact center, necessario per il regolare e sicuro funzionamento degli impianti.
pagina 16 di 19 Ne consegue il carattere grave ed intollerabile delle predette inadempienze avuto riguardo all'interesse della parte creditrice all'esatto adempimento e al contesto pubblico in cui tali inadempimenti si sono consumati. Sotto il primo profilo deve osservarsi che il servizio di manutenzione degli ascensori appare indispensabile per consentire la sicura fruizione del servizio sia al pubblico sia al personale dipendente dell'ente. A ciò si aggiunge la circostanza che la società fornitrice aveva ricevuto in consegna gli impianti già in data 1.07.2022 e quindi appariva inescusabile il ritardo, seppur contenuto, nella esecuzione delle attività in oggetto ben avendo potuto la società appaltatrice organizzare la propria attività in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti.
Segue il rigetto del primo e del secondo motivo di appello.
Sulla base del quadro tracciato appare infondato anche il terzo motivo di appello.
Secondo l'articolato della convenzione, nessun compenso risulta dovuto alla Parte_1 per le attività svolte nella fase propedeutica alla stipula del contratto, restando le stesse,
[...] in caso di mancata conclusione del contratto, a totale carico della società fornitrice. Vale ulteriormente osservare che parte appellante non ha né dedotto né comprovato le attività, diverse da quelle prodromiche alla conclusione del contratto, asseritamente svolte in favore del Comune di prima CP_1 della conclusione del contrato avvenuta in data 9.08.2022. A tal riguardo va osservato che la predisposizione del piano dettagliato di servizio e l'esecuzione dei relativi sopralluoghi costituivano specifici obblighi contrattuali a carico del fornitore per i quali non era prevista alcuna autonoma forma di remunerazione o di indennizzo in caso di mancata conclusione del contratto.
A ciò si aggiunge il fatto che il contratto è stato risolto per grave inadempienza della società fornitrice alla quale è imputabile la risoluzione del contratto.
Ciò esclude ogni pretesa risarcitoria o indennitaria avanzata dalla Parte_1
[...]
Infine, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha computato i maggiori costi sostenuti dal a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della CP_1 [...] determinato nell'importo di euro 4.600,07 pari alla differenza tra i Parte_1 costi effettivamente sostenuti dal per l'espletamento del servizio da parte della CP_1 società alla quale fu affidato il servizio a seguito della risoluzione del contratto precedentemente concluso con la società attrice, e quelli derivanti dal contratto oggetto di risoluzione.
Segue il rigetto del terzo motivo di appello.
***
pagina 17 di 19 Il rigetto dei motivi di merito comporta la conferma della regolamentazione delle spese di lite di primo grado, correttamente improntata alla regola della soccombenza e conseguentemente poste a carico di le quali risultano congruamente e correttamente liquidate in Parte_1 ragione del valore della causa e dei valori tariffari di riferimento.
***
La reiezione dell'appello ha effetto assorbente in ordine alla domanda di manleva proposta dal CP_1
Contr
nei confronti della compagnia assicuratrice .
[...] Controparte_3
***
Consegue la conferma interale della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in CP_1 considerazione del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 1.000.001,00 ed euro
2.000,000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 20.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge. va altresì condannata alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle relative spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in CP_3 considerazione del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 1.000.001,00 ed euro
2.000,000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi) e tenuto conto dell'aumento spettante per i collegamenti ipertestuali, in complessivi euro
20.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed
Iva, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma Parte_1 del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e di Parte_7 CP_1 Controparte_3
[...
avverso la sentenza n. 170/2025 pubblicata il 7.03.2025 del Tribunale Ordinario di Como, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in CP_1 complessivi euro 20.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed Iva (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_3 complessivi euro 20.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali oltre CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il presidente
dr.ssa TA Monte
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa TA Monte Presidente
- dott.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dott. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 992/2025 r.g. promossa in grado di appello
da
(p. iva ) con sede in Roma via Leone XIII n. Parte_1 P.IVA_1
460, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dagli Avv.ti Roberta LUCCIONI (c. f. ) e Linda C.F._1
OC (c. f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._2 dell'Avv. Linda OC in Milano via Cavallotti n. 13, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
APPELLANTE pagina 1 di 19 contro
(c. f. e p. iva in persona del sindaco protempore sig. CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
, autorizzato a resistete in giudizio in forza di determinazione dirigenziale n. Controparte_2
393 reg. sett. E n. 2221 reg. gen., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Chiara
IA (c. f. ), RI RO (c. f. ) e C.F._3 C.F._4
ON FU (c. f. dell'avvocatura Comunale del Comune di Como, C.F._5 con domicilio presso il Palazzo Municipale in via V. Emanuele II n.97, e domicilio digitale CP_1 presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_3
Email_4
[...]
APPELLATO
E
(c. f. e p iva ), con sede in Podbielskistrasse n. 396, Controparte_3 P.IVA_4
30659 Hannover, Germania, sede della Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano via Franco
Russoli n. 5, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa, giusta Controparte_4 procura in atti, dall'Avv. Marco DINARDO (c. f. ), presso il cui studio in C.F._6
Milano via Bianca di Savoia n. 7 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_5
APPELLATA
Avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche
Sulle seguenti conclusioni:
- per appellante Parte_1
Piaccia alla Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
pagina 2 di 19 in via pregiudiziale cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito: previa declaratoria dell'ammissibilità del presente appello, per le motivazioni di cui in narrativa, qui da ritenersi integralmente trascritte e riportate, e nello specifico, per errata valutazione ed interpretazione degli elementi di fatto e di diritto, violazione ed errata applicazione di norma errata valutazione ed interpretazione dei fatti e dei mezzi di prova acquisiti e difetto di acquisizione degli stessi riformare la sentenza n. 170/2025 rep. n. 5160/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Como, pubblicata in data 7.03.2025 nel procedimento n. 594/2023 r.g., notificata il 8.03.2025, e dunque accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure dall'odierna appellante che qui di seguito si riportano, il tutto con vittoria di spese per entrambi i giudizi: voglia il Tribunale adito, previa ogni pronuncia di legge e del caso, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione per le causali esposte in narrativa: accertare l'insussistenza delle ipotesi di inadempimento contestata dal alla CP_1 [...]
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità e/o l'annullamento Parte_1 del provvedimento di risoluzione contrattuale di cui alla determinazione dirigenziale reg. gen., 1944 del 22.09.2022avente per oggetto: <<risoluzione del contratto di fornitura in adesione alla convenzione ex art. 26 l. n. 488 1999 sottoscritta dalla cuc della provincia brescia, qualità soggetto aggregatore, relativa gara europea procedura aperta per l'affidamento servizio manutenzione impianti trasporto e sollevamento installati negli edifici proprietà o uso a pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regione lombardia periodo 24 mesi < i>
–lotto territoriale n. 3 (provincie di Lecco, Sondrio e Varese) – CIG della convenzione CP_1
8496495979 – CIG derivato 9139832BF5>> in narrativa esposto;
accertare e dichiarare per le causali esposte in narrativa, la condotta del CP_1 gravemente inadempiente ed inosservante della vigente normativa in materia di appalti pubblici, delle norme comunque ritenute applicabili al caso in oggetto e della convenzione ex art. 26 l. n. 488/1999 rep. n. 37342/21, stipulata tra Provincia di IA n. q. di soggetto aggregatore e
[...] cui il aderiva quale amministrazione contraente e per l'effetto Parte_1 CP_1 dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura in essere tra il e la CP_1 [...]
perfezionatosi solo a decorrere dal 9.08.2022 di cui in narrativa ai Parte_1 sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento, dell'amministrazione contraente;
pagina 3 di 19 accertare e dichiarare per le causali esposte in narrativa la condotta del gravemente CP_1 inadempiente ed inosservante della vigente normativa in materia di appalti pubblici, delle norme comunque ritenute applicabili al caso in oggetto e della Convenzione ex art. 26 l. n. 488/1999 rep. n.
37342/21 stipulata tra la provincia di IA n.q. di soggetto aggregatore e Parte_1
cui il aderiva quale amministrazione contraente e per l'effetto
[...] CP_1 condannarlo a risarcire alla la somma complessiva di euro Parte_1
1.158.000,00 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo, come in narrativa specificata, di cui, euro 58.000,00 oltre iva di legge per i corrispettivi dovuti e non pagati a Parte_1 per la manutenzione della stessa operata come in narrativa esposto;
euro 1.100.000,00
[...] per il danno all'immagine aziendale e la perdita di ciance subiti da Parte_1
o la somma maggiore o minore che verrà riconosciuta anche in via equitativa in corso di causa;
e
[...] dunque complessivi euro 1.158.000,00 oltre iva di legge dove dovuta o la somma maggiore o minore che verrò riconosciuta anche in via equitativa o a mezzo di CTU in corso di causa;
il tutto con vittoria di spese onorari e funzioni del presente giudizio da distrarsi in favore degli antistatari procuratori.
In via istruttoria reiterava le richieste già articolate nel giudizio di primo grado che qui si hanno per riportate.
Per appellato CP_1
La Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, per le ragioni sopra esposte e per quelle già evidenziate nel corso del primo grado di giudizio, voglia: in via cautelare respingere l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti di legge per la relativa concessione;
nel merito in via principale: respingere l'appello proposto da avverso la sentenza n, 170/2025 Parte_1 pubblicata il 7.03.2025 e non notificata, resa dal Tribunale di Como, a definizione della causa r.g.
594/2023, perché inammissibile e/o in ogni caso infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi e di quelli avanzati nel giudizio di promo grado, confermare la medesima sentenza, in ogni caso con vittoria di spese e onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed onere riflessi per avvocati dipendenti P.A.
pagina 4 di 19 In via istruttoria, nella denegata e no creduta ipotesi di accoglimento dell''istanza dell'appellante di riapertura dell'istruttoria nel presente grado di appello si ripropongono le istanze istruttorie di primo grado che qui si intendono per trascritte e riportate.
Per , appellata Controparte_3
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, rigettare integralmente il primo e il secondo motivo di appello formulato dall'appellante e, per l'effetto
e in ogni caso, rigettare le pretese risarcitorie tutte formulate dall'appellante, confermando per
l'effetto la sentenza di primo grado con particolare riferimento all'assorbimento della domanda di manleva formulata dal nei confronti della terza chiamata, con condanna CP_1 dell'appellante alla rifusione integrale anche delle spese del presente grado di giudizio;
in via subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale delle domande risarcitorie formulate dall'appellante accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. Cont 2022.0094. per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, respingere la domanda d manleva proposta dal nei confronti di condannando parte convenuta CP_1 Controparte_6 alla rifusione integrale delle spese di lite della terza chiamata di entrambi di gradi di giudizio;
in via di estremo subordina, accertare e dichiarare l'obbligo di in base alla polizza 2022.0094.RCP. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 170/2025 pubblicata in data 7.03.2025, il Tribunale Ordinario di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvedeva:
- rigetta le domande svolte da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...]
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal condanna CP_1
a pagare al a titolo di risarcimento del Parte_1 CP_1 danno, la somma di euro 4.600,07, oltre rivalutazione monetaria dall'esecuzione dell'ultimo pagamento a lla data odierna;
Parte_3
pagina 5 di 19 - dichiara assorbite le domande svolte dal nei confronti di CP_1 [...]
; CP_3
- condanna a rifondere al le spese Parte_1 CP_1 sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 29.000,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre cpa e iva alle rispettive aliquote di legge;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3 le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 29.000,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre cpa e iva alle rispettive aliquote di legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
Esponeva che in esito a gara pubblica indetta dalla Provincia di IA, in qualità di soggetto
[...] aggregatore ex art. 9 comma 2 del d.l. 66/2014 per la stipula di una convenzione per la fornitura del servizio di manutenzione elevatori in favore degli enti locali aventi sede nel territorio della Regione
Lombardia, ebbe ad aggiudicarsi l'appalto per un valore complessivo di euro 1.515.000,00.
Conseguentemente era stipulata con la Provincia di IA la convenzione ex art. 26 della legge n.
488/1999 rep. 3734 recante la disciplina regolamentare relativa alla fornitura del servizio di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento installati in edifici pubblici della Regine
Lombardia per un periodo di 24 mesi. Con determinazione n. 1352 del 30.60.2022 il CP_1
Co in qualità di amministrazione contraente aderiva alla convenzione. In data 9.08.2022 il Comune concludeva il contratto di fornitura con la società attrice mediante inserimento attraverso il CP_1
NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) del primo ordinativo di fornitura a norma dell'art. 5 della medesima convenzione. Tuttavia, già dal mese di marzo 2022 il aveva preteso CP_1 adempimenti in relazione al contratto non ancora stipulato e per mero spirito di collaborazione
[...] aveva dato riscontro alle relative richieste. Il PDS (Piano dettagliato di Parte_1 sicurezza) era stipulato con numerose riserve. In data 1.07.2022 era sottoscritto il verbale di avvio del servizio con apposizione delle medesime riserve di cui al PDS. Già prima della conclusione del contratto il aveva lamentato la mancata modifica dei numeri telefonici di riferimento CP_1 sui combinatori degli impianti di sollevamento, la mancata riprogrammazione dei combinatori nonché
pagina 6 di 19 il mancato completamento del posizionamento delle etichette recanti il numero verde ed il codice identificativo dell'impianto e il mancato completamento del PDS.
In data 17.08.2022 il aveva contestato ulteriori inadempienti assegnando termine di CP_1 quindici giorni per eventuali controdeduzioni al RUP, con l'avvertenza che avrebbe proceduto alla risoluzione contrattuale.
In data 7.09.2022 il Comune di intimava a di provvedere CP_1 Parte_1
a quanto richiesto entro il termine di dieci giorni con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto.
Con determina del 22.09.2022 il risolveva il contratto. CP_1
Tanto esposto assumeva l'illegittimità della predetta risoluzione del contratto non potendosi configurare a proprio carico alcun inadempimento atteso che la conclusione del contratto aveva avuto luogo solo in data 9.08.2022 sicché non poteva configurarsi alcun obbligo contrattuale in relazione alle prestazioni pretese in epoca anteriore al momento perfezionativo del contratto.
Su tali basi chiedeva l'annullamento della predetta risoluzione del contratto e la condanna del CP_1 al pagamento dell'importo di euro 58.000,00 quali costi sostenuti in relazione alle attività
[...] prodromiche alla conclusione del contratto e al risarcimento del danno derivante dalla illegittima risoluzione del contratto quantificato in euro 1.100.000,00.
- Si costituiva in giudizio il che contestando ogni avverso dedotto chiedeva il rigetto CP_1 della domanda attorea. Al contempo articolava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento imputabile a parte attrice.
Adduceva che la convenzione prevedeva, prima dell'attivazione del servizio, alcuni adempienti preliminari da compiersi nei termini stabili dalla stessa e nello specifico la formalizzazione da parte dell'ente locale di una richiesta preliminare di fornitura (RPF) alla quale il fornitore doveva rispondere entro 5 giorni lavorativi;
era inoltre prevista da parte del fornitore l'esecuzione di sopralluoghi da iniziare nei 15 giorni successivi e da ultimare entro i successivi 90 giorni, con trasmissione della relativa conclusione.
Tanto premesso rilevava che il in data 22.03.2022 aveva inoltrato la predetta RPF a CP_1 CP_1 la quale, dato riscontro alla predetta RPF aveva proceduto ai Parte_1 relativi sopralluoghi trasmettendo il relativo piano di servizio incompleto.
Con determinazione n. 1352 del 30.06.2022 il Comune di formalizzava l'adesione alla CP_1 convenzione per la durata di 24 mesi per un importo di euro 71.123,78 iva esclusa.
pagina 7 di 19 In data 1.07.2022 era sottoscritto dalle parti verbale di avvio del servizio con cui era stata disposta la consegna degli impianti, pur dando atto del fatto che il piano dettagliato del servizio era da ritenersi non esaustivo. In pari data era predisposto modulo di fornitura, caricato sulla piattaforma NECA in data
9.08.2022.
Tanto premesso adduceva che nel mese di luglio 2022 era stato contestato a parte attrice l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti.
Con relazione del 21.09.2022 il RUP aveva rappresentato che a seguito dei sopraluoghi e delle verifiche effettuate tra il 16 e il 20.09.2022 era emersa l'incompletezza della documentazione obbligatoria che parte attrice avrebbe dovuto trasmettere all'amministrazione, la mancata esecuzione dei controlli manutentivi per la maggior pate degli impianti interessati dal sevizio nonché la mancata attivazione del servizio “contact center” per incompleta apposizione dei cartellini adesivi su 39 impianti.
Su tali basi, con determina del 22.09.2022 era dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento.
A fronte della piena legittimità della risoluzione contrattuale, atteso il protratto inadempimento della adduceva l'infondatezza delle richieste risarcitorie formulate da Parte_1 parte attrice. Contr Autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice formulava Controparte_3 nei confronti della stessa domanda di manleva.
- Si costituiva contestando l'avverso dedotto ed eccependo Controparte_3 preliminarmente la non operatività della polizza non avendo l'assicurata comunicato la pendenza della controversia i cui fatti si erano già emersi.
Espletati gli incombenti di rito la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado, nel rigettare la domanda proposta in via principale da rilevato che il contratto in oggetto ebbe a Parte_1 perfezionarsi in data 9.08.2022 a seguito e in conseguenza dell'inserimento nel NECA dell'ordinativo in oggetto, premesso che alla data del 17.08.2022, relativa alla prima contestazione successiva al perfezionamento del contratto, era scaduto il termine contrattuale per l'attivazione del “contact center” mediante esposizione delle etichette con le modalità stabilite dal capitolato e che la
[...] non aveva provveduto ad ottemperare, nel successivo termine, alla Parte_1
pagina 8 di 19 apposizione di tutte le etichette prescritte, finalizzata alla attivazione del “contact center”, e che alla data della seconda contestazione del 7.09.2022, trascorso ormai un mese dalla conclusione del contratto, la non aveva ancora provveduto alla esecuzione di Parte_1 almeno un intervento di manutenzione ordinaria sulla quasi totalità degli impianti presi incarico, integrando tali inadempienze il crisma della gravità, riteneva sussistenti i presupposti richiesti per il rimedio risolutorio attuato dal e conseguentemente rigettava la domanda attorea. CP_1
Del pari rigettava la domanda con cui chiedeva il pagamento di Parte_1 un corrispettivo per le attività svolte prima della stipula del contratto di fornitura in data 9.08.2022 non avendo dimostrato la società attrice di averne sostenuto i costi, rilevando altresì come la predisposizione del piano dettagliato di servizio, unica attività dello svolgimento della quale sussisteva prova documentante l'avvenuta espletazione, costituiva obbligo per il fornitore a seguito della ricezione della richiesta preliminare di fornitura e dell'esecuzione dei conseguenti sopralluoghi, per cui non era prevista alcun indennizzo dalla convenzione.
Rigettava ogni altra domanda risarcitoria articolata da Parte_4
In ordine alla domanda riconvenzionale articolata dal riteneva provato il danno CP_1 lamentato dal in relazione ai maggiori costi sopportati per la conclusione del contratto con CP_1 altro operatore, determinato nell'importo di euro 4.600,07 pari alla differenza tra i costi effettivamente sostenuti dal per l'espletamento del servizio da parte della società alla quale fu CP_1 affidato il servizio a seguito della risoluzione del contratto precedentemente concluso con la società attrice, e quelli derivanti dal contratto oggetto di risoluzione.
Rigettava invece l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dal CP_1
***
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui, dopo aver individuato il momento perfezionativo del contratto nella data del 9.08.2022 e dunque nel momento in cui il ha inserito nella piattaforma digitale NECA gli ordinativi in oggetto, ha ritenuto CP_1 integrato il lamentato inadempimento della in relazione agli Parte_1 obblighi contrattuali, quando invece la ristrettezza del tempo decorso dal momento perfezionativo del contratto era inidoneo a configurare una qualche forma di inadempimento e comunque ad integrare un inadempimento connotato dal crisma della gravità richiesto per avvalersi del rimedio risolutorio.
pagina 9 di 19 Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui rigettava la domanda di pagamento di un corrispettivo per l'attività svolta nella fase prodromica alla stipula del contratto trattandosi di prestazioni svolte in precedenza su richiesta della stessa parte committente.
Insisteva nella richiesta risarcitoria, disattesa dall'organo giudicante di primo grado, per i danni conseguiti in esito alla asserita illegittima risoluzione del contratto da parte del CP_1
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riconosceva il diritto del al risarcimento dell'importo di euro 4.600,07 quale maggior costo sostenuto a CP_1 seguito della conclusione del contratto con altra società al riguardo richiamando l'illegittimità della risoluzione del contratto operata dal . CP_1
Censurava inoltre la sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
- Si costituiva in giudizio il contestando integralmente il gravame proposto del quale CP_1 chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 23.10.2025 era rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata in una con l'atto di appello da parte appellante.
All'udienza del 27.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'atto di gravame risulta esente da profili di inammissibilità risultando conforme, sul piano formale, al dettato degli artt. 342 c.p.c. e ciò in ragione della articolata esposizione dei motivi di gravame, con indicazione specifica delle parti e punti della sentenza oggetto di censura, a cui segue l'esposizione delle ragioni a fondamento delle censure articolate e poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
***
Nella disamina del gravame, i cui motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati attesa la stretta connessione delle questioni sottese, occorre procedere alla sia pur sintetica ricostruzione fattuale della fase prodromica alla conclusione del contratto in oggetto e della fase ad essa successiva, rilevante per la valutazione delle fattispecie inadempitive a base del rimedio risolutorio.
È dato acquisito al giudizio che in esito di procedura competitiva che aveva visto la società appellante aggiudicatrice del lotto n. 3 messo a bando dalla Provincia di Parte_1
pagina 10 di 19 IA quale soggetto aggregatore ex art. 9 comma 2 del d.l. 66/2014, Parte_1 ha stipulato con il predetto ente pubblico la convenzione ex art. 26 legge 488/1999 per
[...] la fornitura del servizio di manutenzione degli impianti di trasporto e sollevamento installati negli edifici di proprietà o in uso a pubbliche amministrazioni aventi sede nella regione Lombardia per un periodo di 24 mesi.
Come rilevabile dal relativo articolato testuale, la convenzione, nel prevedere le condizioni generali dei contratti di fornitura da stipulare tra le singole amministrazioni ed il fornitore attraverso l'emissione di
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Inoltre, approvato il PDS l'amministrazione emette ordinativo di fornitura regolante i rapporti tra la stessa amministrazione contraente e il fornitore a cui deve essere allegato il PDS comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e nel quale sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche e operative di gestione. Infine, il fornitore redige apposito verbale di presa in consegna che rappresenta il documento con il quale il fornitore prende formalmente in carico gli immobili gli impianti e le attrezzature per tutta la durata del contratto.
Tanto premesso, nel caso di specie è dato acquisito al giudizio che in data 22.03.2022 il CP_1 inoltrò alla richiesta preliminare di fornitura in relazione
[...] Parte_1 alla quale in data 24.03.2022 la fece pervenire al Parte_1 CP_1 la conferma di ricevibilità.
[...]
In data 29.03.2022 confermò di poter dare avvio al servizio a far Parte_1 data dal 15.06.2022 con inizio dei sopralluoghi in data 4.04.2022.
pagina 11 di 19 In data 21.04.2022 il Comune di lamentava il mancato avvio dei sopralluoghi e in data CP_1
31.05.2022 trasmetteva a pec con cui dava atto della intervenuta Parte_1 conclusione dei sopralluoghi in data 26.05.2022, chiedendo la trasmissione del piano dettagliato del servizio entro il termine di giorni 20.
In data 1.07.2022 era sottoscritto tra il e il CP_1 CP_1 Parte_1 verbale di avvio dell'esercizio con conseguente disposizione della consegna alla società appaltatrice degli impianti di cui al documento allegato al predetto verbale.
Con ordine di servizio del 4.07.2022 il Comune di ordinò alla CP_1 Parte_1 di provvedere alla modifica dei numeri telefonici di riferimento sui combinatori degli impianti e di
[...] sostituire le etichette di riferimento chiamata azienda secondo le modalità ivi indicate.
Con successivo ordine di servizio del 29.07.2022 il Comune di rilevava che non risultavano CP_1 iniziate le visite di controllo da parte del fornitore e pertanto ordinava a Parte_4 di iniziare i controlli sugli impianti in ottemperanza agli obblighi normativi di sicurezza
[...]
e a iniziare le verifiche semestrali.
Con ordine di servizio dell'8.08.2022 il preso atto che il fornitore non aveva riscontrato i CP_1 precedenti ordini di servizio, invitava a far pervenire entro Parte_1 cinque giorni la quantificazione dei costi di riparazione di due impianti fermi per la conseguente urgente rimessa in servizio.
In data 9.08.2022 il procedeva a caricare sulla piattaforma NECA l'ordinativo della CP_1 fornitura in oggetto.
In data 17.08.2022 il contestò alla società fornitrice il grave inadempimento al CP_1 contratto di fornitura in conseguenza del mancato riscontro dei predetti ordini di servizio invitando la società fornitrice a prendere posizione entro il termine di giorni quindici mediante la presentazione di controdeduzioni al RUP con l'avvertenza che, valutate le controdeduzioni eventualmente presentate,
l'amministrazione avrebbe deciso in ordine alla risoluzione del contratto. In data 7.09.2022 il CP_1 richiese a l'esecuzione entro dieci giorni del completamento dell'apposizione delle
[...] Pt_1 etichette evidenzianti il nominativo del fornitore e il numero verde di chiamata in caso di emergenza, dell'esaustiva attivazione del call center preposto al ricevimento delle chiamate per emergenze e indicazione della sede operativa locale in grado di intervenire per questa situazioni entro la tempistica contrattualmente stabilita, e dell'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari anche con specifico riferimento all'art. 15 del d.p.r. n. 162/1999 che necessitano di preventiva pagina 12 di 19 autorizzazione per particolare valenza economica da parte della stazione appaltante ed infine dell'inoltro di tutta la documentazione amministrativa relativa al personale già oggetto di precedente richiesta.
In data 13.09.2022 riscontrò la comunicazione della Parte_1 amministrazione comunale negando ogni inadempimento.
Quindi con successiva determinazione del 22.09.2022 il preso atto delle verifiche CP_1 eseguite dal RUP tra il 16 e il 20.09.2022 e dunque dell'incompletezza della documentazione inoltrata dalla società fornitrice, dell'esecuzione della manutenzione da parte della Parte_1 su soli 3 impianti dei 72 previsti in contratto e della mancata attivazione del servizio
[...]
“contact center” per l'incompleta apposizione dei necessari cartellini adesivi su m 39 impianti, procedette con la risoluzione del contratto in oggetto.
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Dal compendio documentale innanzi rassegnato, emerge con oggettiva chiarezza che, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, il contratto di fornitura del servizio di manutenzione degli elevatori oggetto della fornitura per cui è causa, concluso tra e il Parte_1 alle specifiche condizioni di cui al piano dettagliato del servizio, si è perfezionato in CP_1 data 9.08.2022, quando il ha proceduto all'inserimento degli ordinativi nella CP_1 piattaforma digitale NECA, provvedendo alla relativa sottoscrizione digitale in conformità alle relative previsioni normative.
Al riguardo vale rilevare che l'art. 5 della convenzione stabilisce espressamente che del contratto avviene mediante ricezione da parte del fornitore dell'ordinativo di fornitura e che questo consiste nel documento i cui contenuti sono quelli di cui all'art. 12 in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spese dell'Amministrazione contraente>>. La norma in esame prevede altresì che ulteriori modalità di formazione e invio dei predetti documenti anche in caso di non funzionamento temporaneo del NECA potranno essere stabilite dalla Provincia anche nel corso di validità della convenzione e comunicate sul sito …>>.
Prevedendo la convenzione in oggetto una specifica forma dell'ordinativo di fornitura per la validità del contratto – che necessariamente deve avvenire mediante sottoscrizione digitale ad opera di soggetto a ciò espressamente abilitato con potere di impegnare la amministrazione pubblica ai relativi oneri di spesa ed inserimento dell'ordinativo nella piattaforma digitale NECA – è solo con l'inserimento pagina 13 di 19 dell'ordinativo nella piattaforma digitale con relativa sottoscrizione digitale ad opera di soggetto a ciò abilitato che ha luogo il perfezionamento del contratto. Ne consegue che il mero invio da parte del
Comune della adesione all'offerta non è atto idoneo al perfezionamento del contratto e rende priva di efficacia, in quanto contraria a quanto previsto dalla convenzione in oggetto, l'indicazione in essa contenuta secondo cui ruolo di OF ai sensi dei disposti della predetta convenzione>>.
Pertanto, nel caso di specie solo alla data del 9.08.2022, momento dell'avvenuto inserimento dell'ordinativo in oggetto sulla piattaforma NECA con relativa sottoscrizione digitale, il contratto può dirsi perfezionato ed efficace tra le parti, conseguendo solo da tale momento l'efficacia obbligatoria tra le parti.
Appare pertanto del tutto irrilevante sul fronte della costituzione degli obblighi contrattuali discendenti dal contratto di fornitura in oggetto la previsione nella determina del 30.60.2022 della Comune di
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CP_1 ai fini del rispetto degli obblighi di legge>>. Al riguardo vale rilevare che l'esecuzione in via di urgenza, richiamata nella determina in oggetto, riguardante esclusivamente i contratti pubblici non ancora stipulati e non ancora divenuti efficaci, è finalizzata ad evitare che l'attesa dei termini prescritti dalla legge per la stipula e l'inizio dell'efficacia del contratto precludano l'avvio dell'esecuzione del servizio ove ciò appaia urgente secondo le valutazioni operate dallo stesso legislatore. Nel caso di specie a seguito dell'aggiudicazione a dell'appalto all'esito di Parte_1 gara pubblica indetta dalla Provincia di IA il contratto principale era stato stipulato ed era già divenuto efficace. Né possono rilevare altri profili di urgenza atteso che per ottenere l'esecuzione del servizio di interesse l'amministrazione aderente alla convenzione avrebbe dovuto semplicemente caricare sul NECA l'ordinativo di fornitura sicché non vi era alcuna attività negozialmente complessa che comportasse la necessità di attendere termini per l'esecuzione delle altre attività che potessero ritardare l'avvio dell'esecuzione del contratto e conseguentemente di disporre l'avvio dell'esecuzione.
Così individuato il momento perfezionativo del contratto e di attuazione degli obblighi contrattuali incombenti in capo alla società fornitrice, conformemente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi che la risoluzione del contratto dichiarata dal in data CP_1
22.09.2022 appariva legittima in ragione del palese accertato inadempimento della società fornitrice, rivestente i crismi della gravità richiesta per l'attivazione del rimedio risolutorio.
pagina 14 di 19 Al riguardo assumono rilievo i principi costantemente affermati in tema di inadempimento dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro già riecheggiati dall'organo giudicante di primo grado, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, deve offrire la prova della fonte, negoziale o legale, del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte avverso la quale agisce, mentre incombe in capo al debitore convenuto l'onere di comprovare il fatto estintivo della pretesa creditoria azionata giudizialmente, costituito dall'avvenuto e corretto adempimento alle obbligazioni assunte (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001n. 13533).
Nel caso di specie è fatto accertato che in data 17.08.2022, successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto, il di ha contestato alla società fornitrice la mancata CP_1 CP_1 sostituzione dei numeri di chiamata nei combinatori telefonici e di espletamento delle attività di sostituzione delle etichette di riferimento chiamata azienda impianto, sulla porta del locale macchina, con indicazione dell'azienda, del numero di emergenza
(numero verde) da contattare, e del codice identificativo impianto>> nonché attività di manutenzione e il mancato inoltro dei costui per il ripristino di due impianti fermi richiesto in data 8.08.2022>>. Inoltre in data 7.09.2022 il ha reiterato la contestazione alla CP_1 società fornitrice atteso il protrarsi l'inadempimento, con intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni, e segnatamente a provvedere al completamento dell'apposizione delle etichette, alla attivazione del call center preposto al rinvenimento delle chiamate per le emergenze, alla indicazione della sede operativa locale in grado di intervenire nel caso di chiamata, alla esecuzione di tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari anche con specifico riferimento all'art. 15 del d.p.r. n.
1623/1999 non necessitanti di preventiva autorizzazione per particolare valenza economica da parte della stazione appaltante e all'inoltro di tutta la documentazione amministrativa già in precedenza reiteratamente richiesta e non consegnata.
Risulta accertato che per ciascun componente degli impianti o attrezzature oggetto del servizio di manutenzione occorreva che tutte la attività di manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto nello stesso capitolato, dovevano essere espletate almeno una volta al mese con obbligo di redazione di uno specifico rapporto di intervento a norma di quanto previsto dal capitolato. Peraltro, l'esecuzione del controllo mensile su ogni impianto peraltro era stata confermata dalla stessa Parte_1 nel PDS trasmesso in data 17.06.2022 e divenuto efficacie con la conclusione del
[...] contratto alla data del 9.08.2022.
pagina 15 di 19 È documentalmente comprovato che in conformità agli obblighi Parte_1 contrattualmente assunti, doveva attivare il contact center alla presa in consegna degli impianti e a tal fine apporre in cabina e sulle porte di piano nonché sulla porta del locale macchine appositi cartellini adesivi in cui dovevano essere indicati il numero della chiamata di emergenza e le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto.
Tali obblighi non risultano essere stati ottemperati dalla società fornitrice del servizio.
Alla data della prima contestazione successiva alla avvenuta perfezione del contratto in oggetto era già ampiamente scaduto il termine per l'attivazione del contact center mediante esposizione delle etichette con le modalità stabilite dal relativo capitolato.
Gli impianti erano infatti stati già consegnati in epoca precedente a Parte_1
e quindi la società fornitrice, al momento dell'avvenuta conclusione del contratto, e dunque alla
[...] data del 9.08.2022, avrebbe dovuto, entro sette giorni, venuti a scadenza il 16.07.2022, provvedere all'apposizione di tutte le etichette prescritte finalizzata all'attivazione del contact center. Del pari, alla data della seconda contestazione del 7.09.2022 era trascorso ormai un mese dalla conclusione del contratto, termine entro il quale la società fornitrice avrebbe dovuto procedere, secondo gli obblighi contrattualmente assunti, alla effettuazione di almeno un intervento manutentivo sugli impianti in oggetto e pertanto alla data della intimata risoluzione del contratto da parte del , ossia CP_1 il 22.09.2022, essendo ampiamente decorso il relativo termine contrattuale, la società fornitrice avrebbe dovuto necessariamente effettuare almeno un intervento manutentivo sugli impianti oggetto di contratto.
A fronte di tali plurime condotte inadempitive non ha né allegato Parte_6 né comprovato di aver eseguito le prestazioni alle quali era contrattualmente tenuta, né ha allegato elementi giustificativi o fatti estintivi degli obblighi a proprio carico discendenti dal contratto.
In ragione della tipologia del contratto e dei servizi in oggetto, i predetti inadempimenti integrano i crismi della gravità di cui all'art. 1455 c.c. in quanto riguardano alcune tra le obbligazioni principali gravanti sul fornitore, quale la manutenzione periodica degli impianti, necessaria a garantire la sicurezza degli impianti, l'apposizione di cartellini indicanti il numero della chiamata di emergenza, le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, del pari necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto in particolare in presenza di situazioni di emergenza, di assoluta rilevanza in ragione del volume di utenza, e l'attivazione del contact center, necessario per il regolare e sicuro funzionamento degli impianti.
pagina 16 di 19 Ne consegue il carattere grave ed intollerabile delle predette inadempienze avuto riguardo all'interesse della parte creditrice all'esatto adempimento e al contesto pubblico in cui tali inadempimenti si sono consumati. Sotto il primo profilo deve osservarsi che il servizio di manutenzione degli ascensori appare indispensabile per consentire la sicura fruizione del servizio sia al pubblico sia al personale dipendente dell'ente. A ciò si aggiunge la circostanza che la società fornitrice aveva ricevuto in consegna gli impianti già in data 1.07.2022 e quindi appariva inescusabile il ritardo, seppur contenuto, nella esecuzione delle attività in oggetto ben avendo potuto la società appaltatrice organizzare la propria attività in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti.
Segue il rigetto del primo e del secondo motivo di appello.
Sulla base del quadro tracciato appare infondato anche il terzo motivo di appello.
Secondo l'articolato della convenzione, nessun compenso risulta dovuto alla Parte_1 per le attività svolte nella fase propedeutica alla stipula del contratto, restando le stesse,
[...] in caso di mancata conclusione del contratto, a totale carico della società fornitrice. Vale ulteriormente osservare che parte appellante non ha né dedotto né comprovato le attività, diverse da quelle prodromiche alla conclusione del contratto, asseritamente svolte in favore del Comune di prima CP_1 della conclusione del contrato avvenuta in data 9.08.2022. A tal riguardo va osservato che la predisposizione del piano dettagliato di servizio e l'esecuzione dei relativi sopralluoghi costituivano specifici obblighi contrattuali a carico del fornitore per i quali non era prevista alcuna autonoma forma di remunerazione o di indennizzo in caso di mancata conclusione del contratto.
A ciò si aggiunge il fatto che il contratto è stato risolto per grave inadempienza della società fornitrice alla quale è imputabile la risoluzione del contratto.
Ciò esclude ogni pretesa risarcitoria o indennitaria avanzata dalla Parte_1
[...]
Infine, correttamente l'organo giudicante di primo grado ha computato i maggiori costi sostenuti dal a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento della CP_1 [...] determinato nell'importo di euro 4.600,07 pari alla differenza tra i Parte_1 costi effettivamente sostenuti dal per l'espletamento del servizio da parte della CP_1 società alla quale fu affidato il servizio a seguito della risoluzione del contratto precedentemente concluso con la società attrice, e quelli derivanti dal contratto oggetto di risoluzione.
Segue il rigetto del terzo motivo di appello.
***
pagina 17 di 19 Il rigetto dei motivi di merito comporta la conferma della regolamentazione delle spese di lite di primo grado, correttamente improntata alla regola della soccombenza e conseguentemente poste a carico di le quali risultano congruamente e correttamente liquidate in Parte_1 ragione del valore della causa e dei valori tariffari di riferimento.
***
La reiezione dell'appello ha effetto assorbente in ordine alla domanda di manleva proposta dal CP_1
Contr
nei confronti della compagnia assicuratrice .
[...] Controparte_3
***
Consegue la conferma interale della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in CP_1 considerazione del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 1.000.001,00 ed euro
2.000,000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 20.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge. va altresì condannata alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle relative spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, in CP_3 considerazione del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 1.000.001,00 ed euro
2.000,000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi) e tenuto conto dell'aumento spettante per i collegamenti ipertestuali, in complessivi euro
20.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed
Iva, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma Parte_1 del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e di Parte_7 CP_1 Controparte_3
[...
avverso la sentenza n. 170/2025 pubblicata il 7.03.2025 del Tribunale Ordinario di Como, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in CP_1 complessivi euro 20.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed Iva (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_3 complessivi euro 20.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali oltre CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
il presidente
dr.ssa TA Monte
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