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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N 850/2022 RG Lav.
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 850/2022 R.G. proposto avverso la sentenza n. 1088/2022 pubblicata in data 19/05/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Neri (C.F.: ) – pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(P. IVA: ) in persona del suo Presidente e rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e separatamente dagli avvocati
Rosamaria Tripodi (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
e Nicola Cuzzocrea (C.F.: ) – pec: C.F._4 Email_3
-appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 03/05/2021 adiva il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria al fine di ottenere la condanna della al pagamento del CP_1 trattamento economico retributivo, nonché delle competenze retributive ordinarie non versate, delle mensilità aggiuntive, delle somme dovute per festività non godute, ferie non godute, ROL maturati non goduti, nonché delle differenze retributive rispetto al netto di cui alle buste paga, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo, giusta perizia di parte a firma del Rag. e Per_1 per un totale complessivo di € 61.774,75.
Deduceva di avere prestato attività lavorativa presso la società resistente a far data dal
01/08/2004 dapprima con la mansione di magazziniere e successivamente di commesso a far data dal 01/06/2011, rapporto concluso a seguito di licenziamento occorso in data 31/08/2015, ovvero alla data di dimissioni del 31/12/2015.
Si costituiva la e contestava integralmente le domande di parte CP_1 ricorrente, deducendo che nel corso della propria attività lavorativa il avrebbe Pt_1 sottratto beni dell'azienda per un ammontare complessivo di € 30.461,80, circostanza per la quale era stato instaurato il procedimento penale recante NR 988/2016 del
Tribunale di Reggio Calabria, e che la stessa fosse creditrice del della somma di Pt_1
€ 16.122,10 dovuta dalla compensazione della somma dei beni sottratti con il qantum dovuto a titolo di TFR (oggetto di altro procedimento).
Lo stesso lavoratore alla data del 31/08/2015 si sarebbe spontaneamente allontanato dal luogo di lavoro, per poi rassegnare dimissioni per giusta causa in data 30/12/2015.
Ancora, contestava le deduzioni di parte ricorrente relative alle modalità lavorative che avrebbero comportato il diritto alle differenze retributive, ecc. in quanto non debitamente supportate da alcun elemento probatorio a supporto.
Chiedeva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e, in via subordinata, chiedeva la compensazione delle somme eventualmente riconosciute con quelle vantate dalla resistente di € 16.211,10.
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Reggio Calabria rigettava integralmente il ricorso, senza ammettere la prova per testi del ricorrente, avente oggetto lavoro festivo e straordinario, poiché articolata solo con note del 29/04/2022, dunque tardivamente.
Dichiarava l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle ulteriori domande, così motivando: “Con il ricorso non vi sono atti interruttivi precedenti alla notifica del ricorso avvenuta il 17.6.2021. Tuttavia il ricorrente produce nelle controdeduzioni un processo verbale di conciliazione del 8.4.2016 ove il ha Pt_1 insistito per retribuzioni da luglio a novembre 2015, lavoro straordinario, riposi settimanali, tredicesima e 14 ^ non percepita, competenze di fine rapporto e tfr. […]
Il verbale di conciliazione del 8.4.2016 non riguarda le mensilità qui oggetto di causa né sono specificate quali pretese siano state intimate in quella sede di conciliazione perché genericamente indicate. Pertanto alla data del 17.6.2021 , anche considerati i periodi di sospensione della prescrizione disposti dalla legislazione di emergenza
Covid- 19, dalla cessazione del rapporto è decorso il termine quinquennale.”.
Avverso la sentenza, propone appello, deducendo che : Pt_1
il verbale conciliativo del 08/04/2016 avrebbe interrotto i termini prescrizionali e il dies ad quem andrebbe individuato alla data di iscrizione a ruolo del ricorso e non a quella di notificazione dello stesso, precisando ulteriormente che quest'ultima risaliva al 4/6/2021, data di consegna all' CP_2
In relazione al rigetto delle domande su lavoro festivo e straordinario, non vi sarebbe alcuna tardività della prova per testi, in quanto “si è reso necessario proporre la prova con la indicazione dei testi, si ribadisce, su fatti e circostanze già ben precisati nel ricorso introduttivo ma contestati solo con la comparsa di costituzione, quindi, giustamente, ex art 420 Cpc, il Giudice avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova che non si potevano articolare se non dopo le eccezioni della controparte, come nella specie, se ed in quanto ritenuti rilevanti.”.
Concludeva per la riforma integrale della sentenza ed nello specifico per il riconoscimento e la “condanna del datore di lavoro al pagamento delle competenze retributive ordinarie non versate, delle mensilità aggiuntive, delle somme dovute per festività non godute, ferie non godute, ROL maturati non goduti, nonché delle differenze retributive rispetto al netto di cui alle buste paga, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, pari a complessivi euro 61.774,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese e delle competenze processuali, con accessori di legge;
Con vittoria di entrambi i gradi del giudizio.”.
Si costituiva la quale contestava quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la correttezza della sentenza di primo grado in punto di tardività della prova per testi richiesta, nonché l'intervenuta prescrizione delle domande di parte appellante in quanto non ricomprese in seno al verbale di conciliazione del 08/04/2016.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter e veniva decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma e le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere disatteso, risultando assorbente l'infondatezza del motivo diretto a contrastare la declaratoria di prescrizione del primo giudice.
L'appellante evidenzia in primo luogo luogo che “sono state richieste prestazioni per ferie, per cui il termine prescrizionale è decennale “...; il rilievo è superfluo, vuoi che già il primo giudice in sentenza aveva dato atto di tale diverso termine prescrizionale in relazione a somme vantate per ferie, aggiungendo però nel merito che << da quanto detto e precisato dalla parte ricorrente le ferie non godute non sarebbero state richieste in questa sede e del resto emerge che già risultano oggetto di diffida accertativa N.
RC0OOo3/2o17-431 ed in esecuzione . Quindi non sono oggetto di valutazione>>.
Ebbene, avverso tale argomento è mancata ogni specifica censura da parte dell'appellante. Tale decisiva carenza si rinviene anche in riferimento a tutte le altre voci retributive oggetto di domanda , per le quali si applica invece la prescrizione quinquennale. si limita infatti a invocare l'efficacia interruttiva del verbale di conciliazione Pt_1 davanti al competente Ufficio della Direzione Territoriale del Lavoro dell' 8.4.2016, nel quale si indicano a oggetto “le retribuzioni da Luglio a Novembre 2015, il lavoro straordinario, il riposo settimanale non goduto, la tredicesima e quattrodicesima mensilità non percepite e competenze di fine rapporto e TFR “, asserendo che le anzidette voci coinciderebbero con quelle oggetto del ricorso per cui è causa.
E' palese pertanto che l'appellante non si confronta affatto con la statuizione del
Tribunale secondo cui il verbale di conciliazione dell' 8.4.2016 < non riguarda le mensilità qui oggetto di causa né sono specificate quali pretese siano state intimate in quella sede di conciliazione perché genericamente indicate >.
Il motivo di gravame è pertanto perfino inammissibile per difetto di specificità.
Tanto è di per sé sufficiente per il rigetto del gravame.
In ogni caso, dalla lettura del verbale di conciliazione si evince – come correttamente indicato nella sentenza impugnata – che le richieste del lavoratore non attengono a quelle indicate in seno al ricorso introduttivo ( somme dovute al lavoratore per le annualità 01/2010 a 31/08/2015 relative a retribuzione ordinaria, anzianità, retribuzioni aggiuntive, lavoro festivo e straordinario, ferie e permessi maturati e non goduti.); lo stesso inoltre dava atto che non era oggetto di causa il TFR (per il Pt_1 quale era stato chiesto il Decreto ingiuntivo n. 236/2016, oggetto poi di relative opposizioni ed impugnazioni) e che la 13° e 14° mensilità anno 2015 e la mensilità di
Agosto 2015 erano state oggetto già di diffida accertativa n. RC00003/2017-830, ed in ultimo TFR dal 01/01/2013 al 31/12/2015, ferie non godute, le festività non godute e i non goduti per il periodo testé indicato già oggetto di diffida accertativa n. CP_3
RC00003/2017-831 (entrambe le diffide sfociate in esecuzione presso terzi
La conseguenza è che va confermata la prescrizione per tutte le domande all'esame.
Come da pacifica giurisprudenza di legittimità, i crediti in materia di lavoro si prescrivono in 5 anni a partire dalla data di cessazione del rapporto lavorativo (Cass.
Civ., Sez. Lav., Ord. n. 33578 del 01/12/2023), nel caso di specie a far data dal
31/12/2015, la quale può essere interrotto tramite atti idonei anche stragiudiziali, ovvero a seguito della notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., infatti “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto” (Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 279 del 04/01/2024).
Sennonchè nella fattispecie è priva di pratica rilevanza la questione se debba essere riconosciuta efficacia interruttiva al deposito del ricorso giudiziale piuttosto che alla sua notifica (avvenuta nel giugno 2021) .
Infatti, il dies a quo va, , come detto, individuato al tempo di cessazione del rapporto
, ossia al 31/12/2015, sicchè il termine di prescrizione quinquennale, pur considerando i periodi di sospensione della prescrizione disposti dalla legislazione di emergenza
Covid- 19 (per complessivi 62 giorni , dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine poi ulteriormente prorogato, fino all'11 maggio 2020), è maturato alla data del
01/03/2021, con la conseguenza che già al tempo di deposito del ricorso giudiziale (3 maggio 2021) era ampiamente decorso .
Tutto quanto sopra esposto assorbe ogni altro profilo .
In particolare , è superfluo soffermarsi sulla questione dell'ammissibilità della prova per testi , negata dal Tribunale perché articolata in corso di causa , potendosi qui applicare il principio della ragione più liquida, rilevando l'eccezione di prescrizione per tutte le differenze retributive oggetto di ricorso, incluso il lavoro festivo e quello straordinario ( eccezione che veniva formulata tempestivamente con la memoria di costituzione di in primo grado, depositata il 22 Aprile 2022, ampiamente nel CP_1 termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata al 5 maggio 2022)
L'appello va pertanto rigettato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno calcolate sulla base del valore della lite (€ 61.774,75, V scaglione DM n. 147/2022 – valori minimi in ragione della bassa complessità della controversia).
Va dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto del gravame ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 1088/2022 pubblicata in data 19/05/2022 dal Tribunale
[...] di Reggio Calabria, respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide: 1)Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese Parte_1 di lite sostenute in questo grado dalla che si liquidano in € 7.158,5 CP_1 oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Rosamaria
Tripodi e Nicola Cuzzocrea;
2)l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso l'8.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_________ Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti _________ Consigliere rel.
3) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere
nella causa celebrata con le forme cartolari ex art.127 ter cpc , ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 850/2022 R.G. proposto avverso la sentenza n. 1088/2022 pubblicata in data 19/05/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria.
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Neri (C.F.: ) – pec: C.F._2 Email_1
-appellante
CONTRO
(P. IVA: ) in persona del suo Presidente e rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e separatamente dagli avvocati
Rosamaria Tripodi (C.F.: ) – pec: C.F._3 Email_2
e Nicola Cuzzocrea (C.F.: ) – pec: C.F._4 Email_3
-appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 03/05/2021 adiva il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria al fine di ottenere la condanna della al pagamento del CP_1 trattamento economico retributivo, nonché delle competenze retributive ordinarie non versate, delle mensilità aggiuntive, delle somme dovute per festività non godute, ferie non godute, ROL maturati non goduti, nonché delle differenze retributive rispetto al netto di cui alle buste paga, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo, giusta perizia di parte a firma del Rag. e Per_1 per un totale complessivo di € 61.774,75.
Deduceva di avere prestato attività lavorativa presso la società resistente a far data dal
01/08/2004 dapprima con la mansione di magazziniere e successivamente di commesso a far data dal 01/06/2011, rapporto concluso a seguito di licenziamento occorso in data 31/08/2015, ovvero alla data di dimissioni del 31/12/2015.
Si costituiva la e contestava integralmente le domande di parte CP_1 ricorrente, deducendo che nel corso della propria attività lavorativa il avrebbe Pt_1 sottratto beni dell'azienda per un ammontare complessivo di € 30.461,80, circostanza per la quale era stato instaurato il procedimento penale recante NR 988/2016 del
Tribunale di Reggio Calabria, e che la stessa fosse creditrice del della somma di Pt_1
€ 16.122,10 dovuta dalla compensazione della somma dei beni sottratti con il qantum dovuto a titolo di TFR (oggetto di altro procedimento).
Lo stesso lavoratore alla data del 31/08/2015 si sarebbe spontaneamente allontanato dal luogo di lavoro, per poi rassegnare dimissioni per giusta causa in data 30/12/2015.
Ancora, contestava le deduzioni di parte ricorrente relative alle modalità lavorative che avrebbero comportato il diritto alle differenze retributive, ecc. in quanto non debitamente supportate da alcun elemento probatorio a supporto.
Chiedeva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del credito e, in via subordinata, chiedeva la compensazione delle somme eventualmente riconosciute con quelle vantate dalla resistente di € 16.211,10.
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali e con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Reggio Calabria rigettava integralmente il ricorso, senza ammettere la prova per testi del ricorrente, avente oggetto lavoro festivo e straordinario, poiché articolata solo con note del 29/04/2022, dunque tardivamente.
Dichiarava l'intervenuta prescrizione quinquennale relativamente alle ulteriori domande, così motivando: “Con il ricorso non vi sono atti interruttivi precedenti alla notifica del ricorso avvenuta il 17.6.2021. Tuttavia il ricorrente produce nelle controdeduzioni un processo verbale di conciliazione del 8.4.2016 ove il ha Pt_1 insistito per retribuzioni da luglio a novembre 2015, lavoro straordinario, riposi settimanali, tredicesima e 14 ^ non percepita, competenze di fine rapporto e tfr. […]
Il verbale di conciliazione del 8.4.2016 non riguarda le mensilità qui oggetto di causa né sono specificate quali pretese siano state intimate in quella sede di conciliazione perché genericamente indicate. Pertanto alla data del 17.6.2021 , anche considerati i periodi di sospensione della prescrizione disposti dalla legislazione di emergenza
Covid- 19, dalla cessazione del rapporto è decorso il termine quinquennale.”.
Avverso la sentenza, propone appello, deducendo che : Pt_1
il verbale conciliativo del 08/04/2016 avrebbe interrotto i termini prescrizionali e il dies ad quem andrebbe individuato alla data di iscrizione a ruolo del ricorso e non a quella di notificazione dello stesso, precisando ulteriormente che quest'ultima risaliva al 4/6/2021, data di consegna all' CP_2
In relazione al rigetto delle domande su lavoro festivo e straordinario, non vi sarebbe alcuna tardività della prova per testi, in quanto “si è reso necessario proporre la prova con la indicazione dei testi, si ribadisce, su fatti e circostanze già ben precisati nel ricorso introduttivo ma contestati solo con la comparsa di costituzione, quindi, giustamente, ex art 420 Cpc, il Giudice avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova che non si potevano articolare se non dopo le eccezioni della controparte, come nella specie, se ed in quanto ritenuti rilevanti.”.
Concludeva per la riforma integrale della sentenza ed nello specifico per il riconoscimento e la “condanna del datore di lavoro al pagamento delle competenze retributive ordinarie non versate, delle mensilità aggiuntive, delle somme dovute per festività non godute, ferie non godute, ROL maturati non goduti, nonché delle differenze retributive rispetto al netto di cui alle buste paga, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, pari a complessivi euro 61.774,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese e delle competenze processuali, con accessori di legge;
Con vittoria di entrambi i gradi del giudizio.”.
Si costituiva la quale contestava quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la correttezza della sentenza di primo grado in punto di tardività della prova per testi richiesta, nonché l'intervenuta prescrizione delle domande di parte appellante in quanto non ricomprese in seno al verbale di conciliazione del 08/04/2016.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa veniva assunta in riserva alla scadenza del termine concesso ex art 127 ter e veniva decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c.
Il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, ma si tratta di un discostamento meramente formale, essendo chiaramente indicati i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma e le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere disatteso, risultando assorbente l'infondatezza del motivo diretto a contrastare la declaratoria di prescrizione del primo giudice.
L'appellante evidenzia in primo luogo luogo che “sono state richieste prestazioni per ferie, per cui il termine prescrizionale è decennale “...; il rilievo è superfluo, vuoi che già il primo giudice in sentenza aveva dato atto di tale diverso termine prescrizionale in relazione a somme vantate per ferie, aggiungendo però nel merito che << da quanto detto e precisato dalla parte ricorrente le ferie non godute non sarebbero state richieste in questa sede e del resto emerge che già risultano oggetto di diffida accertativa N.
RC0OOo3/2o17-431 ed in esecuzione . Quindi non sono oggetto di valutazione>>.
Ebbene, avverso tale argomento è mancata ogni specifica censura da parte dell'appellante. Tale decisiva carenza si rinviene anche in riferimento a tutte le altre voci retributive oggetto di domanda , per le quali si applica invece la prescrizione quinquennale. si limita infatti a invocare l'efficacia interruttiva del verbale di conciliazione Pt_1 davanti al competente Ufficio della Direzione Territoriale del Lavoro dell' 8.4.2016, nel quale si indicano a oggetto “le retribuzioni da Luglio a Novembre 2015, il lavoro straordinario, il riposo settimanale non goduto, la tredicesima e quattrodicesima mensilità non percepite e competenze di fine rapporto e TFR “, asserendo che le anzidette voci coinciderebbero con quelle oggetto del ricorso per cui è causa.
E' palese pertanto che l'appellante non si confronta affatto con la statuizione del
Tribunale secondo cui il verbale di conciliazione dell' 8.4.2016 < non riguarda le mensilità qui oggetto di causa né sono specificate quali pretese siano state intimate in quella sede di conciliazione perché genericamente indicate >.
Il motivo di gravame è pertanto perfino inammissibile per difetto di specificità.
Tanto è di per sé sufficiente per il rigetto del gravame.
In ogni caso, dalla lettura del verbale di conciliazione si evince – come correttamente indicato nella sentenza impugnata – che le richieste del lavoratore non attengono a quelle indicate in seno al ricorso introduttivo ( somme dovute al lavoratore per le annualità 01/2010 a 31/08/2015 relative a retribuzione ordinaria, anzianità, retribuzioni aggiuntive, lavoro festivo e straordinario, ferie e permessi maturati e non goduti.); lo stesso inoltre dava atto che non era oggetto di causa il TFR (per il Pt_1 quale era stato chiesto il Decreto ingiuntivo n. 236/2016, oggetto poi di relative opposizioni ed impugnazioni) e che la 13° e 14° mensilità anno 2015 e la mensilità di
Agosto 2015 erano state oggetto già di diffida accertativa n. RC00003/2017-830, ed in ultimo TFR dal 01/01/2013 al 31/12/2015, ferie non godute, le festività non godute e i non goduti per il periodo testé indicato già oggetto di diffida accertativa n. CP_3
RC00003/2017-831 (entrambe le diffide sfociate in esecuzione presso terzi
La conseguenza è che va confermata la prescrizione per tutte le domande all'esame.
Come da pacifica giurisprudenza di legittimità, i crediti in materia di lavoro si prescrivono in 5 anni a partire dalla data di cessazione del rapporto lavorativo (Cass.
Civ., Sez. Lav., Ord. n. 33578 del 01/12/2023), nel caso di specie a far data dal
31/12/2015, la quale può essere interrotto tramite atti idonei anche stragiudiziali, ovvero a seguito della notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., infatti “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto” (Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 279 del 04/01/2024).
Sennonchè nella fattispecie è priva di pratica rilevanza la questione se debba essere riconosciuta efficacia interruttiva al deposito del ricorso giudiziale piuttosto che alla sua notifica (avvenuta nel giugno 2021) .
Infatti, il dies a quo va, , come detto, individuato al tempo di cessazione del rapporto
, ossia al 31/12/2015, sicchè il termine di prescrizione quinquennale, pur considerando i periodi di sospensione della prescrizione disposti dalla legislazione di emergenza
Covid- 19 (per complessivi 62 giorni , dal 9 marzo al 15 aprile 2020, termine poi ulteriormente prorogato, fino all'11 maggio 2020), è maturato alla data del
01/03/2021, con la conseguenza che già al tempo di deposito del ricorso giudiziale (3 maggio 2021) era ampiamente decorso .
Tutto quanto sopra esposto assorbe ogni altro profilo .
In particolare , è superfluo soffermarsi sulla questione dell'ammissibilità della prova per testi , negata dal Tribunale perché articolata in corso di causa , potendosi qui applicare il principio della ragione più liquida, rilevando l'eccezione di prescrizione per tutte le differenze retributive oggetto di ricorso, incluso il lavoro festivo e quello straordinario ( eccezione che veniva formulata tempestivamente con la memoria di costituzione di in primo grado, depositata il 22 Aprile 2022, ampiamente nel CP_1 termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata al 5 maggio 2022)
L'appello va pertanto rigettato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno calcolate sulla base del valore della lite (€ 61.774,75, V scaglione DM n. 147/2022 – valori minimi in ragione della bassa complessità della controversia).
Va dato atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto del gravame ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 1088/2022 pubblicata in data 19/05/2022 dal Tribunale
[...] di Reggio Calabria, respingendo ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide: 1)Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese Parte_1 di lite sostenute in questo grado dalla che si liquidano in € 7.158,5 CP_1 oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Rosamaria
Tripodi e Nicola Cuzzocrea;
2)l'appellante è obbligato al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso l'8.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Massimo Gullino)