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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10522 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 25194 del Ruolo Generali degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 21.10.2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Trinitapoli via Giustino Parte_1
Fortunato 34 presso lo studio dell'avv. Francesco Di Natale dalla quale è rappresentata e difesa per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Direttore Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato
- RESISTENTE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di avere proposto ricorso per a.t.p.o. per l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 11.02.1980 n. 18 e che nell'ambito del procedimento era disposta CTU medico legale che concludeva per l'insussistenza delle suddette condizioni. Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, parte ricorrente proponeva tempestivo ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 della prestazione richiesta oltre accessori.
1 Si costitutiva l' deducendo e ribadendo nel merito l'infondatezza della CP_1 domanda. Udita la discussione orale delle parti, la causa veniva discussa e decisa con la pubblica lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
La domanda è infondata. L'art. 1 della Legge 18/80 e l'art. 1 della Legge 508/88 stabiliscono che ai cittadini ed “ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovavano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagno”; per gli ultrasessantacinquenni tale indennità è riconosciuta pur se costoro non abbiano una invalidità totale, ma non siano in grado di compiere gli atti e funzioni proprie della loro età, sempre che necessitino di assistenza continua e non siano in grado di deambulare. Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di a.t.p.o. ha condivisibilmente concluso affermando che parte ricorrente è affetta dalle patologie di seguito indicate, le quali non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento delle condizioni sanitarie richieste dall'art. 1 L. 18/80: “Esiti di frattura bimalleolare del collo del piede sinistro, trattata chirurgicamente. Esiti di intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi. Cardiopatia ipertensiva con fibrillazione atriale trattata con intervento di ablazione e successivo posizionamento di PMK. Esiti di intervento chirurgico di safenectomia destra per insufficienza venosa. Artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale”. In particolare il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale e ha accertato che l'apparato locomotore presenta quanto agli arti superiori una modica limitazione funzionale dei movimenti delle spalle soprattutto in ab-adduzione, quanto agli arti inferiori una modesta limitazione dell'escursione articolare dell'articolazione coxo-femorale bilateralmente, quanto al rachide una spinalgia pressoria e modesta contrattura dolorosa delle masse muscolari paravertebrali a livello dorsolombare dove la mobilità distrettuale risulta ridotta di circa un terzo per via antalgica. Il consulente ha poi accertato che la perizianda esegue i cambi posturali in autonomia e che ha una “Deambulazione come di norma”. Quanto all'apparato neuro-psichico il consulente ha accertato che trattasi di soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, che al colloquio accede con buona collaborazione e che non emergono dispercezioni né alterazioni dell'affettività, con tono dell'umore conservato. Il consulente ha quindi concluso che “l'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto in sede di operazioni peritali non ha evidenziato patologie a carico del sistema nervoso centrale e/o periferico e/o dell'apparato locomotore tali da determinare una marcata riduzione o, addirittura, la perdita della capacità di deambulare. A questo proposito, l'articolarità dei vari distretti muscolo-scheletrici ed il loro coordinamento centrale appaiono sostanzialmente conservati. Il soggetto deambula autonomamente. I passaggi posturali non necessitano di assistenza da parte di terzi. Per quel che attiene, inoltre, se la periziata sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di una assistenza continua, ricordiamo che per atti quotidiani della vita la giurisprudenza intende quegli atti più semplici ed
2 elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo. A tale proposito debbono essere considerati tali il provvedere alle necessità primarie della vita autonoma come la possibilità di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale ed il poter provvedere alla propria incolumità evitando le eventuali situazioni di pericolo. Nel caso in esame, dalla documentazione medica e dall'esame obiettivo neuropsichiatrico effettuato dal sottoscritto, risulta che il soggetto è orientato nel tempo e nello spazio, non presenta lacune mnesiche importanti, appare in grado di provvedere alla propria igiene personale. Nel caso in discussione, per quanto sopra esposto, ritengo che la ricorrente, essendo in grado di deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore, non presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento”. Il c.t.u. ha poi esaustivamente riposto ai rilievi critici mossi dal difensore della ricorrente, ribadendo le conclusioni a cui era pervenuto e cioè che la ricorrente presenta una modica riduzione della propria capacità motoria, così come emerso dall'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali, non di gravità tale da concretizzare i requisiti di cui all'art. 1 della legge 18/80. Ha anche ribadito, per quanto attiene all'aspetto neuro-psichiatrico, che dal colloquio effettuato con la periziata in sede di visita non è emerso alcun deficit che possa comportare la necessità di assistenza continua negli atti della vita quotidiana. A fronte di tali esaustive e convincenti argomentazioni la ricorrente si è limitata in sede di opposizione ad una generica contestazione. In data 20.10.2025 ha poi depositato certificati medici sopravvenuti e in particolare quello del 3.9.2025 del dott. da cui emerge “grave Persona_1 scoliosi dell'adulto lombare, coxartrosi e gonartrosi bilaterale”, patologie già prese in considerazione dal c.t.u., che sulla base della visita diretta della perizianda ha potuto constatare il mantenimento della capacità di deambulare. Né parte ricorrente ha depositato documentazione sanitaria attestante l'obiettività clinica di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese di c.t.u. della precedente fase sono a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili. Roma, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Cacace
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