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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. n. 9488/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: avv. Micaela Versace
Domicilio eletto: Genova, Via Caffaro 19/3 presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Simone Modenesi
Domicilio eletto: Genova, Via Granello 3/12, presso lo studio del difensore, come da procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 09.10.2024). avente ad oggetto la causa di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21.01.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche il ricorrente o il padre o il Parte_1 marito) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto, in Genova il 10 settembre 2000, matrimonio concordatario, registrato presso il Comune di Genova (Atto n. 549 P. II S.A Anno 2000 Uff. 1) con ; CP_1
- Che dall'unione nasceva a Genova, il 17 novembre 2009, il figlio;
Per_1
- Che le parti sono addivenute a separazione personale consensuale omologata con decreto del Tribunale di Genova del 12 febbraio 2021, depositato il 18 febbraio 2021 alle condizioni ivi indicate;
- Di essere dipendente della società GLOBAL SERVICE di Genova con contratto a tempo indeterminato come operaio e di percepire una somma mensile di euro 2.000/2.100 per tredici mensilità;
- Di abitare in immobile di proprietà dei genitori e di essere comproprietario con il fratello di altro immobile, concesso in locazione a terzi, il cui canone era percepito per intero dal fratello;
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio,
- L'affidamento del figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- La regolamentazione delle condizioni di visita e permanenza del figlio Per_1 al padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo al mantenimento del figlio da parte del Per_1 padre della somma pari ad euro 550,00=, soggetta a rivalutazione ISTAT su base annua, oltre alla partecipazione da parte dei genitori al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche la resistente o la madre o la moglie) si costituiva CP_1 mediante memoria con la quale allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver lavorato, dopo la separazione, con contratto a tempo determinato, come bracciante agricola,
- Che pertanto i coniugi si erano accordati con scrittura privata per ridurre l'assegno di mantenimento a favore di all'importo di €. 100,00 CP_1 mensili (oltre aumento ISTAT), lasciando invariato l'assegno di mantenimento
2 in favore del figlio minore in € 550,00 (oltre aumento ISTAT),
- Di svolgere tuttora attività lavorativa come bracciante agricola con un contratto a tempo determinato scadente il 30 giugno 2025 e di percepire lo stipendio mensile di circa €. 1.200,00 per dieci mensilità,
- Di non avere proprietà immobiliari e di abitare insieme al figlio in appartamento, sito in Mele, condotto in locazione con un canone mensile di € 350,00,
- Che la separazione fra i coniugi si era protratta ininterrottamente e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia del divorzio
- L'affidamento del figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre,
- La regolamentazione delle condizioni di visita del figlio al padre Per_1 secondo le modalità indicate in memoria di costituzione,
- La previsione di un contributo al mantenimento del figlio da parte del Per_1 padre della somma pari ad euro 650,00=, soggetta a rivalutazione ISTAT su base annua, oltre alla partecipazione da parte dei genitori al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio nella misura del 50% ciascuno,
- La previsione di assegno divorzile dell'importo mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, a carico di . Parte_1
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 21.01.2025 le parti dichiaravano che non sussistono possibilità di riconciliazione e insistevano nella richiesta di divorzio.
A questo punto il giudice proponeva la conciliazione alle seguenti condizioni:
- Pronuncia sullo stato
- Affidamento condiviso del figlio e prevalente collocazione presso la madre
- Conferma delle condizioni di separazione quanto al regime di frequentazione padre
– figlio
- Obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 corrispondendo alla entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di CP_1 euro 650, 00 rivalutabile annualmente Istat
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise nella misura del 50% tra ciascun genitore e regolamentate secondo quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
- Nessun assegno divorzile
- Spese compensate
3 Le parti dichiaravano di accettare la proposta di conciliazione del giudice;
pertanto veniva disposta la conversione del rito e rimessa in decisione la causa.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo decorso rispetto all'intervenuta separazione e atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Le parti inoltre hanno espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Le parti all'udienza del 21.01.2025 hanno responsabilmente aderito alla proposta di conciliazione del Giudice;
tali condizioni, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo le stesse conformi all'interesse del figlio minore.
Viste le conclusioni del P.M.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Genova il 10 settembre 2000, registrato presso il Comune di Genova (Atto n. 549 P. II S.A Anno 2000 Uff. 1) da
(c. f.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
(c. f. ), nata a [...] il 30 novembre CP_1 C.F._2
1975
4 OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento e collocazione del figlio minore, al regime di visita al padre, al mantenimento del figlio e degli ex coniugi, concordate tra le parti:
- Affidamento condiviso del figlio e prevalente collocazione presso la madre
- Conferma delle condizioni di separazione quanto al regime di frequentazione padre – figlio: “Il papà potrà vederlo e tenerlo con se per due weekend alternati al mese, nonché una sera durante la settimana prelevandolo all'uscita della scuola e riaccompagnandolo presso la casa materna dopo cena;
le festività saranno gestite con il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive il papà potrà vedere e tenere con sé il figlio per almeno due settimane anche non consecutive ed in ragione di ciò i coniugi si impegnano a comunicarsi vicendevolmente i rispettivi periodi di ferie entro e non oltre la fine del mese di aprile. Tutto quanto sopra con reciproco impegno dei genitori a rispettare, per quanto possibile, gli impegni e i desideri di , anche in Per_1 previsione dell'imminente età adolescenziale del medesimo”;
- Obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 Per_1 corrispondendo alla entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo mensile di CP_1 euro 650,00 rivalutabile annualmente Istat
- Le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise nella misura del 50% tra ciascun genitore e regolamentate secondo quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
- Nessun assegno divorzile
- Spese compensate
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Compensa integralmente tra le parti le spese della presente procedura.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Presidente Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
5