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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3506/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5867/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 7 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003704041000 2020 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022463090000
- ATTO DI RECUPER n. TF7CR0400016/2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7894/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Per l'appellato, DP Caserta, ci si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.04.2024 il contribuente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024
90037040 41/000 per l'importo di € 43.489,65 (ricevuta in data 04/03/2024), avverso la cartella di pagamento n. 02820220022463090000 nonché avverso l'atto di recupero n. TF7CR0400016/2022 notificato il
18/02/2022, con il quale la Direzione Provinciale di Caserta richiedeva al contribuente la restituzione della somma di € 20.515,00 indebitamente ricevuta oltre interessi nonché la somma ulteriore di € 20.515,00 applicata a titolo di sanzione prevista dall'art. 25 del D.L. 34/2020 in misura pari al 100% del "contributo a fondo perduto anno 2020", per il quale il ricorrente aveva ricevuto un avviso di garanzia nonché il sequestro della somma per equivalente e veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”. Tuttavia in sede di giudizio penale è emersa la totale estraneità del ricorrente al reato di cui sopra come ben si evince dalla sentenza N. 715/23 Reg. Sent. depositata il 20.07.2023
(N. 8535/22 R.G. GIP – N. R.G. 8737/22 PM) (dichiarata irrevocabile in data 16/09/2023) emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Gip/Gup.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate la quale sosteneva la non impugnabilità nel merito dell'intimazione di pagamento atteso che gli atti presupposti all'intimazione di pagamento, erano stati regolarmente notificati.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo ininfluente il giudicato penale, atteso che la mancata impugnazione degli atti prodromici alla intimazione impugnata avevano determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria.
Presenta appello il contribuente che lamenta l'errata valutazione della sentenza penale irrevocabile e sua efficacia nel processo tributario ed impugnabilità, la illegittimità della pretesa tributaria per mancanza di presupposti giuridici, la violazione dei principi del giusto processo, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata.
Si cosituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza appellata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare ed assorbente, osserva che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento e ad atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, che involve tuttavia anche aspetti connessi al riconoscimento ed alla erogazione del contributo.
Pertanto, in adesione all'orientamento della Suprema Corte (Cfr: Cass. SS.UU. n. 34851/2023) secondo cui
"deve escludersi la possibilità di estendere la portata del richiamo alla disciplina processuale dettata dal D. Lgs. n. 546 del 1992 , contenuto nel D.L. n. 34 del 2020 , art. 25 , comma 12, nell'ultimo periodo oltre il limite delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti di recupero adottati dall'Agenzia delle entrate, ricomprendendovi anche quelle riguardanti il riconoscimento e l'erogazione del contributo a fondo perduto:
l'esclusione della natura tributaria di tale beneficio impone infatti un'interpretazione restrittiva della norma in esame, avente l'effetto di circoscriverne l'ambito applicativo alla sola ipotesi da essa espressamente contemplata, e ciò anche in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria, che ne preclude l'estensione a controversie aventi un oggetto estraneo alla materia ad essa attribuita", la Corte Dichiara la propria carenza di giurisdizione, per essere devoluta la controversia alla giurisdizione ordinaria. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario. Compensa le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la propria carenza di giurisdizione, per essere devoluta la controversia alla giurisdizione ordinaria. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario. Compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3506/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5867/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 7 e pubblicata il 31/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003704041000 2020 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220022463090000
- ATTO DI RECUPER n. TF7CR0400016/2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7894/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Per l'appellato, DP Caserta, ci si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.04.2024 il contribuente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024
90037040 41/000 per l'importo di € 43.489,65 (ricevuta in data 04/03/2024), avverso la cartella di pagamento n. 02820220022463090000 nonché avverso l'atto di recupero n. TF7CR0400016/2022 notificato il
18/02/2022, con il quale la Direzione Provinciale di Caserta richiedeva al contribuente la restituzione della somma di € 20.515,00 indebitamente ricevuta oltre interessi nonché la somma ulteriore di € 20.515,00 applicata a titolo di sanzione prevista dall'art. 25 del D.L. 34/2020 in misura pari al 100% del "contributo a fondo perduto anno 2020", per il quale il ricorrente aveva ricevuto un avviso di garanzia nonché il sequestro della somma per equivalente e veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”. Tuttavia in sede di giudizio penale è emersa la totale estraneità del ricorrente al reato di cui sopra come ben si evince dalla sentenza N. 715/23 Reg. Sent. depositata il 20.07.2023
(N. 8535/22 R.G. GIP – N. R.G. 8737/22 PM) (dichiarata irrevocabile in data 16/09/2023) emessa dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Gip/Gup.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate la quale sosteneva la non impugnabilità nel merito dell'intimazione di pagamento atteso che gli atti presupposti all'intimazione di pagamento, erano stati regolarmente notificati.
I primi giudici rigettavano il ricorso, ritenendo ininfluente il giudicato penale, atteso che la mancata impugnazione degli atti prodromici alla intimazione impugnata avevano determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria.
Presenta appello il contribuente che lamenta l'errata valutazione della sentenza penale irrevocabile e sua efficacia nel processo tributario ed impugnabilità, la illegittimità della pretesa tributaria per mancanza di presupposti giuridici, la violazione dei principi del giusto processo, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata.
Si cosituisce l'Ufficio che contesta tutte le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza appellata, spese vinte.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in via preliminare ed assorbente, osserva che la controversia ha ad oggetto l'impugnazione di intimazione di pagamento relativa a cartella di pagamento e ad atto di recupero del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, che involve tuttavia anche aspetti connessi al riconoscimento ed alla erogazione del contributo.
Pertanto, in adesione all'orientamento della Suprema Corte (Cfr: Cass. SS.UU. n. 34851/2023) secondo cui
"deve escludersi la possibilità di estendere la portata del richiamo alla disciplina processuale dettata dal D. Lgs. n. 546 del 1992 , contenuto nel D.L. n. 34 del 2020 , art. 25 , comma 12, nell'ultimo periodo oltre il limite delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti di recupero adottati dall'Agenzia delle entrate, ricomprendendovi anche quelle riguardanti il riconoscimento e l'erogazione del contributo a fondo perduto:
l'esclusione della natura tributaria di tale beneficio impone infatti un'interpretazione restrittiva della norma in esame, avente l'effetto di circoscriverne l'ambito applicativo alla sola ipotesi da essa espressamente contemplata, e ciò anche in considerazione della natura speciale della giurisdizione tributaria, che ne preclude l'estensione a controversie aventi un oggetto estraneo alla materia ad essa attribuita", la Corte Dichiara la propria carenza di giurisdizione, per essere devoluta la controversia alla giurisdizione ordinaria. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario. Compensa le spese del doppio grado.
P.Q.M.
Dichiara la propria carenza di giurisdizione, per essere devoluta la controversia alla giurisdizione ordinaria. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario. Compensa le spese del doppio grado.