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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/06/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Prima Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di BA, Prima Sezione civile, Dr.ssa Tiziana Di Gioia, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella procedura iscritta sotto il n. 8466/2019 R.G., pendente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di RT C.F._1 mandato a margine al ricorso introduttivo, dall'Avv. Iacoviello Vitangelo, presso il cui studio, in MO di BA (BA) alla via Vittorio Emanuele n. 114/a, è elettivamente domiciliato
- Attore -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 C.F._2 alle liti in atti, dall'Avv. Anelli Domenico, presso il cui studio, in Noicattaro (BA) al corso Roma n. 7/d, è elettivamente domiciliato
- Convenuto -
OGGETTO: azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 – 1169 c.c.).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025, celebrata in forma cartolare.
Svolgimento de processo
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. e artt. 1168 c.c. depositato il 12.06.2019 RT
chiedeva che il Giudice lo reintegrasse nel possesso di parte dei vani interrati
[...] sottostanti l'immobile a piano terra di cui era proprietario, sito in MO di BA (BA) alla via degli Ovili n.c., identificato in C.T del medesimo Comune al f. n. 46, p.lle 62-63, e, per l'effetto, ordinasse al IG. di rimuovere il muro divisorio ed ogni altro CP_1 manufatto apposto, nonché di cessare ogni molestia e turbativa.
A fondamento della richiesta di reintegra, il ricorrente esponeva che:
− con atto di compravendita dell'08.04.2004, a rogito del Notaio Dr.ssa Per_1
acquistava, in comproprietà con la moglie IG.ra
[...] Persona_2 dall'alienante IG. , l'immobile sito in agro MO di BA (BA) Persona_3 alla strada vicinale degli Ovili, identificato in C.T. al f. n. 46, p.lle nn. 62 e 63;
− oggetto della compravendita era, altresì, il locale sottostante l'immobile;
− egli era, altresì, possessore degli adiacenti locali interrati;
− a detti locali si accedeva mediante scala in pietra sita al piano terra dell'immobile TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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di sua proprietà che giungeva ad una grotta centrale molto ampia dalla quale si estendevano i restanti vani, sino a raggiungere l'area sottostante l'immobile al piano terra confinante, di proprietà del IG. CP_1
− sin dall'acquisto del predetto immobile il ricorrente esercitava il pieno possesso di tali vani interrati per il deposito di materiali e lo stazionamento di piante oggetto dell'attività commerciale svolta dal coniuge;
− in data 06/09/2004 il IG. proprietario dei vani interrati Controparte_2 adiacenti quelli oggetto di causa, incardinava dinanzi al Tribunale di BA un giudizio di reintegrazione nel possesso di taluni vani interrati posseduti dal ricorrente e dal suo dante causa ; a tale giudizio aderiva Persona_3 volontariamente il IG. unitamente al germano , che CP_1 Parte_2 domandava di essere reintegrato nel possesso della parte dei vani interrati sottostanti l'area dell'immobile a piano terra di cui erano proprietari;
− con ordinanza depositata il 20/05/2009 il Tribunale di BA rigettava la domanda di reintegrazione sopra indicata, verificato il legittimo possesso da parte del IG.
; tale decisione veniva confermata sia in sede di reclamo, RT mediante ordinanza del Tribunale di BA del 27/10/2009, sia in sede di appello, con sentenza n. 792/2016 pubblicata il 29/08/2016 dalla Corte di Appello di BA
− in data 16/12/2018 il ricorrente scopriva la abusiva e clandestina realizzazione di un muro nel piano interrato che gli impediva totalmente l'accesso e l'utilizzo dei vani più interni la grotta e sottostanti l'area dell'immobile a piano terra di proprietà del IG. CP_1
− in data 17/12/2018, il IG. domandava al IG. il ripristino dello stato RT CP_1 dei luoghi, avendo quest'ultimo riconosciuto di essere stato l'autore della edificazione del muro di chiusura degli ambienti interrati sottostanti il proprio immobile;
tutto ciò premesso, ritenendo sussistenti i presupposti dello spoglio in proprio danno del possesso dei vani interrati in corrispondenza dell'immobile del resistente, adiva l'Autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
Con decreto del 20/06/2019 veniva fissata l'udienza del 15/07/2019 per la comparizione delle parti e disposta la notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/07/2019 si costituiva il resistente il quale domandava, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'azione possessoria poiché esperita oltre il termine annuale previsto dalla legge e nel merito il rigetto della stessa perché infondata. Evidenziava, in particolare, che il muro in discussione era stato realizzato quantomeno nel luglio 2017 e che non assumevano rilevanza nel presente giudizio le precedenti decisioni rese dal Tribunale, perché aventi ad oggetto vani differenti da quello in discussione.
La fase sommaria era istruita mediante l'escussione di informatori e con le produzioni documentali delle parti;
all'udienza dell'01/06/2020, previa discussione a mezzo di trattazione scritta, il giudizio era riservato per la decisione.
Con ordinanza del 19/06/2020, il Giudice accoglieva il ricorso, ordinando al resistente di ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi per reintegrare il ricorrente nel possesso dell'area interrata sottostante l'immobile di il cui varco di CP_1
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collegamento con la parte principale della grotta di proprietà del ricorrente era stato occluso mediante la realizzazione di un muro di tufi.
Con istanza del 07/07/2020 il resistente proponeva reclamo ex art. CP_1
669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del 19/06/2020, domandando dichiararsi, in via preliminare, l'improcedibilità per tardività dell'azione di reintegrazione nel possesso ex art. 1168 c.c. esperita da;
nel merito insisteva per il rigetto del ricorso RT per insussistenza di una condotta di spoglio clandestino e violento da parte di
[...]
e dell'esercizio del possesso da parte del sui vani interrati oggetto di CP_1 RT causa.
Con ordinanza del 17/11/2020, il Tribunale di BA, in composizione collegiale, accoglieva l'azione di reclamo esperita dal , ritenendo fondata l'eccezione di CP_1 tardività della tutela interdittale posta in essere dal , esperita oltre il termine RT annuale a decorrere dal momento in cui quest'ultimo, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto venirne a conoscenza dello spoglio.
Con istanza ex art. 703, co. 4 c.p.c. del 15/12/2020 il resistente CP_1 domandava la prosecuzione del giudizio di merito.
Con decreto del 21/12/2020, era fissata l'udienza del 26/04/2021 per la comparizione delle parti ed assegnato termine per la notifica dell'istanza e del decreto alla controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26/03/2021 si costituiva nel giudizio di merito il resistente il quale reiterava le difese svolte in sede sommaria CP_1
e cautelare.
La causa, istruita a mezzo di interrogatorio formale del resistente e dell'audizione di testi, era trattenuta per la decisione all'udienza del 26.02.2025, con la concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
Le parti depositavano le memorie come in atti.
*****
Preliminarmente va qui ricordato che la prosecuzione del giudizio di merito di reintegrazione nel possesso si pone come seconda fase, solo eventuale, del giudizio cautelare e si distingue da quest'ultimo per la natura di giudizio a cognizione piena, soggetto alla disciplina del processo ordinario di cognizione.
Per tali motivi, la prosecuzione nel merito è, comunque, retta dalla domanda già formulata nel ricorso introduttivo ex art. 703 c.p.c..
Tanto precisato, osserva questo Tribunale che la domanda di reintegra non può trovare accoglimento risultando fondata l'eccezione preliminare sollevata dal resistente di inammissibilità del ricorso, ex art. 1168 c.p.c., per decorso dell'anno dal presunto spoglio.
L'esperibilità dell'azione di reintegrazione è soggetta, come noto, al termine di un anno, decorrente dal sofferto spoglio e, se questo è clandestino, dalla scoperta dello spoglio o dal giorno in cui esso avrebbe potuto essere scoperto usando l'ordinaria diligenza (cfr,
Cass. 25.2.1989, n. 1044); il termine di un anno è perentorio e, quindi, deve essere osservato a pena di decadenza;
la tempestività costituisce un presupposto necessario
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dell'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore (cfr., Cass., 19.3.2014, n. 6428; Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 20228 del 18/09/2009 : “Nell'ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria - sul quale incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione – deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza;
resta, invece, a carico del convenuto spoliatore
l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio”).
Appare utile ancora evidenziare che solo nel caso di spoglio clandestino l'art. 1168 c.c. prevede che il termine annuale decorra dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza dello spoglio;
negli altri casi, al contrario, il dies a quo è costituito dal compimento dell'atto che ha integrato lo spoglio.
Orbene, nella specie si condivide la deduzione di parte ricorrente, secondo cui lo spoglio
è clandestino poiché, come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, al fine di ritenere uno spoglio occulto o clandestino, è necessario non tanto che il possessore abbia ignorato il fatto ma soprattutto che egli si sia trovato nell'impossibilità di averne cognizione, onde per escluderne la clandestinità è determinante la presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore o la conoscenza del fatto da parte delle medesimo (cfr. Cass. n.12740/2006: '… il requisito della clandestinità dello spoglio, che va riferito allo stato di ignoranza di chi lo subisce, postula che quest'ultimo si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza nel momento in cui lo stesso viene posto in essere).
Pertanto, sulla base delle allegazioni delle parti e non essendo emerso che il ricorrente abbia avuto possibilità di avere cognizione dello spoglio al momento in cui è stato realizzato il muro per cui è causa, l'azione può ritenersi clandestina. Tuttavia, seppure nell'immediatezza del fatto il ricorrente non aveva la possibilità di conoscere l'evento qui dedotto (collocato nei primi mesi del 2018, circostanza contestata dalla parte resistente, la quale assume la presenza del muro già verso la fine del luglio 2017, allorquando procedeva all'aggiornamento dei dati catastali), successivamente tale possibilità esisteva solo che il si fosse recato presso i luoghi. RT
È principio affermato e ribadito dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, che la clandestinità permane finchè la parte che è stata privata del possesso non sia in condizione di avvedersi dello spoglio usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio e da tale momento (ovvero quello in cui è in condizione di avvedersi dello spoglio) decorre il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c..
Nel caso in disamina, il ricorrente non ha dato prova di non aver potuto scoprire, usando l'ordinaria diligenza, l'asserito spoglio prima del dicembre 2018.
Ciò che, peraltro, può ragionevolmente escludersi, trattandosi di locali in uso del ricorrente per il deposito di materiali utilizzati nell'attività di vendita di fiori esercitata nel soprastante immobile dal coniuge, come sostenuto in ricorso e confermato
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dall'informatore – che ha reso le proprie dichiarazioni sotto il vincolo del giuramento –
(cfr. verbale di udienza del 3.2.2020), il quale ha riferito, altresì, della Testimone_1 presenza di gatti nei vani interrati e della necessità di accedervi anche per portare loro del cibo.
Quindi, appare evidente che il avrebbe potuto e dovuto avvedersi, usando RT
l'ordinaria diligenza che ci si può attendere dal possessore nella cura dei propri interessi, della realizzazione del muro in questione da parte del resistente in epoca antecedente il
17 dicembre 2018, data in cui assume di aver scoperto il lamentato spoglio: seppur vero che la conservazione del possesso non richiede l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento del bene, e benchè trattasi di spazi sotterranei ed oscuri, l'utilizzo della res da parte del , legato all'esercizio dell'attività commerciale di vendita di fiori e RT alla cura dei gatti, rende plausibile la circostanza per cui il resistente vi si recasse non sporadicamente.
Va inoltre evidenziato che vi è incertezza sulla data di realizzazione del muro per cui è causa, avendo il resistente sostenuto che la sua realizzazione risale già prima del 2018: ed invero, il teste , pur non ricordando con esattezza il periodo in cui ha Testimone_2 visionato il vano in discussione, ha confermato la presenza del muro, di aver visionato il vano quando ha eseguito l'accatastamento (pratica posta in essere – come evincibile dalla documentazione in atti – nel luglio 2017) e di aver curato la in favore del sig. Pt_3 CP_1
(pratica in atti datata 1^ febbraio 2018).
Ne consegue che la realizzazione dell'opera in discussione deve essere collocata verosimilmente in data anche antecedente rispetto a quella indicata dal ricorrente.
Oltretutto, le prove offerte dal ricorrente circa la scoperta del muro in parola non appaiono attendibili: il , nel ricostruire gli accadimenti, ha rappresentato di essersi recato RT negli interrati dell'immobile, avvedendosi della presenza del muro il 16.12.2018 e di aver avuto un alterco al riguardo con il resistente in data 17.12.2018. Tuttavia, il teste ha reso dichiarazioni in parte divergenti con l'assunto attoreo e Testimone_3 comunque non coerenti tra di loro;
ed invero, in data 4.11.2019 (in fase sommaria e previo giuramento) ha dichiarato: '… sono stato circa sei o sette volte nei locali sotterranei per cui è causa, l'ultima volta è stata prima del Natale 2018. Sono andato in compagnia del
perché voleva mostrarmi come ristrutturare le grotte grazie ai fondi pubblici. RT
Sono andato anche altre volte in precedenza per visionare degli attrezzi e per dare da mangiare a dei gatti … in occasione dell'ultimo accesso, abbiamo verificato che nella parte finale della grotta non si poteva più accedere perché era stato innalzato un muro con dei tufi che riconosco nelle foto allegate 5 e 6 del ricorso che mi vengono mostrate.
Preciso che in occasione del mio precedente accesso circa otto/nove mesi prima sempre in compagnia del questo muro non c'era … ricordo che nel dicembre 2018, RT dopo aver constato l'esistenza del muro, ci recammo dapprima da un altro vicino …. e successivamente dal che invece confermò di essere l'autore poiché a suo avviso CP_1 quell'area era di sua proprietà a prescindere da chi deteneva il possesso'. In data 24.11.2022, dinanzi al Giudice di Pace, il medesimo , nell'ambito Testimone_3 del giudizio che vedeva imputato il per lesioni e minacce nei confronti del RT
, ha riferito di essere sceso nell'ipogeo il 17.12.2022 (id est 2018), di non essere CP_1
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sceso prima di quel giorno nell'ipogeo ('la prima volta che sono andato nell'ipogeo è stato il 17.12.2018, dopo sono andato altre volte, non ricordo quante'). All'udienza del 29.5.2023, nel corso del presente giudizio di merito, il escusso in ordine Tes_3 alle medesime circostanze, ha dichiarato: 'In data 17.12.2018 ho visitato le grotte possedute dal sig. in MO di BA … in compagnia dello stesso. È vero la RT circostanza sub b delle predette note, preciso che durante la visita del 17.12.2018, oltre me e il sig. , vi era anche il sig. operaio alle dipendenze di RT Testimone_1 quest'ultimo. … in data 17.12.2018 abbiamo percorso gli ambienti sotterranei fino a giungere alla ultima grotta nella parte più interna sotto il locale del sig. , CP_1 trovandone murato l'accesso. È vera la circostanza sub. d in quanto ero stato nei medesimi luoghi mesi prima constatando che l'accesso alla grotta sotto il locale del Santo era libero. Preciso che l'accesso precedente … risale a febbraio 2018 …'. È evidente come le dichiarazioni del non possono ritenersi attendibili Tes_3 avendo riferito in questa sede di essere stato più volte nelle grotte in discussione, avvedendosi nel febbraio 2018 che l'accesso al vano sottostante l'immobile del resistente era libero, e in sede penale di essere stato nell'ipogeo per la prima volta il 17.12.2018; né può condividersi la lettura delle dichiarazioni resa dal (sulla base delle RT precisazioni fatte dal medesimo teste a verbale del 29.5.2023) secondo cui il teste si sarebbe riferito all'ipogeo come allestimento natalizio. Tale assunto, oltre a non essere coerente con la lettura delle dichiarazioni, appare contrastare con quanto riferito dal teste il 4.11.2019, ovvero che si era portato nei locali sotterranei perché il 'voleva RT mostrarmi come ristrutturare le grotte grazie ai fondi pubblici'; è evidente, pertanto, che non si faceva alcun riferimento all'allestimento natalizio.
Deve soggiungersi che il , sia in sede di ricorso che nella denuncia querela, ha RT sostenuto di aver appreso della presenza del muro il 16.12.2018 laddove le dichiarazioni del testimone collocano sia la conoscenza della presenza del muro sia il Tes_3 diverbio con il in data del 17.12.2018. CP_1
Non può non evidenziarsi, in ultimo, che solo in data 29.5.2023 il ha fatto Tes_3 riferimento alla presenza, nei locali sotterranei, di altra persona, ovvero di Tes_1
circostanza non evincibile dalle dichiarazioni rese il 4.11.2019, né dalle
[...] dichiarazioni rese dallo stesso il 3.2.2020 nella fase sommaria. Tes_1
E difatti, in base alla lettura delle dichiarazioni rese dagli informatori nella fase sommaria, deve ritenersi che il abbia scoperto la presenza del muro in due diverse RT occasioni, cioè recandosi nella grotta in due diversi momenti con ciascun informatore.
L'attenta disamina delle prove offerte dal , pertanto, non consente di RT appurare in questa sede né l'esatta epoca di realizzazione dell'opera (che, per le ragioni innanzi evidenziate, deve comunque essere collocata tra il luglio 2017 e gli inizi del febbraio 2018), né che la conoscenza di tale opera sia avvenuta solo nel dicembre 2018.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va inoltre ribadito che, data la natura del lamentato spoglio, in mancanza della deduzione di elementi oggettivi ostativi, era ragionevolmente esigibile dal ricorrente una condotta tale di consentirgli di accertare l'avvenuto spoglio in epoca antecedente la proposizione del ricorso possessorio;
il ricorrente era, in altri più espliciti termini, nell'oggettiva condizione di potersi rendere
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conto della presenza del muro in data prossima alla sua realizzazione attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza, circostanza quest'ultima certamente databile in epoca antecedente alla data indicata dal ricorrenti atteso l'uso fatto dei sotterranei e la necessità di ivi recarsi per l'esercizio dell'attività commerciale e per accudire i gatti.
L'azione possessoria, la quale è stata avviata solo il 12.6.2019, va, quindi, dichiarata inammissibile perché tardiva, con la conseguenza che il sottoscritto giudicante è esonerato dal dovere di esaminare nel merito la stessa (Cass. n. 12680/99).
Le spese del presente giudizio di merito seguono la soccombenza e devono porsi a carico della parte ricorrente. Tali spese si liquidano in base ai parametri medi di cui al d.m. n.147/2022 stabiliti per le cause di valore indeterminabile di non rilevante complessità, applicata la riduzione del 50% in ragione dell'attività effettivamente svolta nella prosecuzione del giudizio e delle questioni emerse.
PQM
il Tribunale di BA, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara tardiva, e quindi inammissibile, l'azione possessoria proposta da nei confronti di RT CP_1
- condanna il ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese della presente fase di prosecuzione del giudizio possessorio che si liquidano in
€3.808,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese (15%), cpa e IVA come per legge.
Così deciso in BA il giorno 23 giugno 2025.
IL GIUDICE
DR.SSA TIZIANA DI GIOIA