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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12788 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro RI RE IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 3297/2024 R.G.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Salvago come in Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio e Valeria Moriggi come in atti resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.1.2024 e ritualmente notificato alla società ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Controparte_1 Parte_1 giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni:
“1- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° livello di cui al c.c.n.l. per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, fonte pattizia di disciplina del rapporto, ed a percepire il correlato trattamento economico con decorrenza dal mese di novembre 2019, o dalla diversa data che risulterà di giustizia;
2- per gli effetti, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in fa ed ai titoli innanzi menzionati, Parte_1 dell'importo di € 6.756,95, o della somma giore o minore, che risulterà di giustizia, se del caso equitativamente determinando;
3- condannare, in ogni caso, la parte convenuta a risarcire il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria ed a corrispondere quanto dovuto a titolo di interessi legali, sulle somme via via rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c; con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. briele Salvago, quale difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.; 5- dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 431 c.p.c.”. A sostegno della domanda, la lavoratrice ha dedotto (in sintesi): di lavorare alle dipendenze della convenuta presso il punto vendita sito in Roma all'interno del Centro commerciale “Roma est”, con inquadramento, da settembre 2009, nel IV livello del C.C.N.L. per le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
che da novembre 2019, dopo aver svolto un corso di formazione della durata di una settimana volto all'acquisizione di competenze nella riparazione degli smartphone, è stata addetta al box presso il quale viene fornita assistenza per la riparazione di tali dispositivi, svolgendo le mansioni analiticamente descritte in ricorso, in totale autonomia operativa e in assenza di supervisore;
che tali mansioni sono riconducibili al superiore livello III. Argomentando diffusamente in ordine al proprio diritto al superiore inquadramento e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, la ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte. Ritualmente instaurato contraddittorio, si è costituita in giudizio la società contestando la fondatezza del ricorso e domandandone Controparte_1 rigetto, in particolare evidenziando che le attività descritte dalla ricorrente sono molto semplici e del tutto residuali e sporadiche;
in subordine, la resistente ha affermato che dall'importo eventualmente dovuto deve essere detratto un importo pari a tutti i premi percepiti e tutto quanto percepito in eccedenza rispetto al minimo contrattuale;
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“respingere il ricorso promosso dalla Signora ed assolvere la Società da tutte le Parte_1 domande in esso contenute. Con il favore delle edimento”. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata ad entrambi gli scritti difensivi, nonché con prova orale. Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza, udita la discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa, la controversia è stata decisa.
Così brevemente ricostruito l'iter procedimentale, si osserva che la ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento del suo diritto al superiore inquadramento nel III livello del C.C.N.L. applicato al rapporto da novembre 2019 e per il pagamento delle conseguenti differenze retributive. In ordine al preteso superiore inquadramento, la società resistente, costituendosi in giudizio, ha affermato che le mansioni descritte in ricorso sono attività del tutto residuali e sporadiche svolte dalla ricorrente quale addetta alle operazioni di vendita, che si tratta di operazioni residuali e
2 occasionali e molto semplici. Le mansioni descritte in ricorso – invero, non specificamente contestate dalla resistente, che ne ha affermato solo il carattere residuale ed occasionale – sono state concordemente descritte dai testimoni. In particolare, il teste , collega della ricorrente, ha riferito: Testimone_1
“Io e la ricorrente fac lavoro. Ci occupiamo della vendita, sistemazione del reparto, assistenza al cliente, ad esempio anche consulenze su un prodotto non acquistato da noi. Ci occupiamo della riparazione degli smartphone, che consiste nel ricevere un cliente che ha un prodotto guasto, anche non acquistato da noi, fare un preventivo di riparazione, ordinare il pezzo che serve per la riparazione, provvedere alla riparazione in sé. Siamo noi che ripariamo il telefono ma non per ogni tipo di guasto, diciamo per un primo livello, occupandoci di display, batterie o connettore di ricarica. Utilizziamo anche dei programmi, in particolare piceasoft, che serve per fare una diagnosi del dispositivo. Attualmente capita meno, io personalmente ne faccio meno, anzi non ne ho fatte più, diciamo nell'ultimo anno-anno e mezzo, questo anche per mia scelta in quanto non me la sentivo di fare questa attività; c'è la ricorrente che fa le riparazioni oppure noi abbiamo un servizio esterno che si chiama ecostore al quale viene inviato il telefono, questo in accordo con l'azienda. Siamo noi che valutiamo se provvedere direttamente al tentativo di riparazione ovvero inviare il telefono a ecostore, ad esempio se è un danno da liquidi potrebbero essere danni notevoli quindi la mia valutazione personale è mandarlo in laboratorio ossia ecostore in quanto hanno attrezzature dettagliate per fare un esame più approfondito. La ricorrente presumo che faccia la stessa valutazione. Facciamo tutto tramite un gestionale dove ci colleghiamo che si chiama ADLAB, dove si fa anche la scheda del cliente. La ricorrente si occupa delle riparazioni cui ho fatto prima riferimento, per guasti a display, batterie, connettori di ricarica. Queste riparazioni avvengono sempre su richiesta del cliente, quando un cliente ci porta un dispositivo che presenta un guasto. Anche io stesso delego alla ricorrente questa specifica attività, per lei la frequenza di tali attività è rimasta invariata, sin da quando siamo stati addetti a questo reparto. Se il telefono non si accende si fa una prima valutazione, abbiamo un dispositivo per valutare collegando il telefono per vedere se il telefono percepisce la corrente oppure no;
apriamo il dispositivo con il “plettro” che lo scolla, abbiamo una piastra per scaldarlo, abbiamo tutta l'attrezzatura composta da piastra scaldante, plettro, vari cacciaviti. Per i preventivi può capitare una o due volte al giorno, poi non è detto che il
3 cliente accetti il preventivo, la riparazione in sé può avvenire in questo periodo all'incirca una volta ogni tre giorni, in precedenza abbiamo percepito un carico di lavoro leggermente maggiore. L'attività di riparazione è fatta e gestita da noi, abbiamo un capo settore di riferimento ma la presa in carico con il cliente, il preventivo, l'ordine del pezzo e la riparazione in sé la gestiamo noi in autonomia. Per l'attività di riparazione abbiamo seguito un corso di circa una settimana, non lo abbiamo fatto insieme. Dopo il corso c'è stata una persona venuta da Ecostore un paio di giorni per farci vedere il gestionale dopo di che siamo andati avanti da soli, io sono stato mandato quattro giorni su un altro negozio dove le riparazioni avvenivano già da tempo, la ricorrente non so. ADR la ricorrente con piceasoft provvede anche a trasferire dati da un telefono di origine ad un altro telefono. ADR oltre a sostituzioni di display, batteria e connettori di ricarica interveniamo anche su cuffie, auricolari, modulo fotocamera anche se è da valutare caso per caso. ADR ogni intervento richiede in media un'ora-un'ora e mezza.
Il teste , direttore del punto vendita di Lunghezza dal 2020 al Tes_2
2021, h La ricorrente è addetta alla vendita;
svolge anche attività di riparazione dei telefoni, che consiste nel ricevere il telefono da parte del cliente e seguire quella che è una procedura guidata dal software piceasoft che aiuta le persone che fanno queste attività ad arrivare ad una eventuale soluzione e riparazione. Il cliente dà il telefono, la ricorrente lo collega al computer e al software che guida in questo processo, quindi l'addetto fa quello che il software gli suggerisce, il software dà delle istruzioni come ad esempio verifica la batteria, lo schermo è impresso, eccetera. Nel dettaglio non so esattamente quali siano gli steps, il processo complessivo una volta fatta la diagnosi porta ad esempio alla sostituzione della batteria, se il cliente vuole, o alla formulazione del prezzo stesso del servizio, l'addetto espone il prezzo del servizio, fa un preventivo. Se il cliente accetta il preventivo se il pezzo è disponibile la ricorrente provvede alla sostituzione del pezzo, altrimenti o procede in autonomia o chiede ad un manager di procedere all'ordine del pezzo, quando arriva il pezzo provvede alla riparazione. Questo non per tutti i tipi di guasti, le riparazioni che vengono fatte nel punto vendita sono operazioni molto “basiche”, principalmente si tratta di attività manuali per cui sono sufficienti attrezzi semplici quali cacciaviti o per riscaldare la colla, non ci sono strumenti sofisticati che possono essere necessari in altre situazioni per cui in questi casi il prodotto si manda ad un
4 centro specialistico;
ad esempio la riparazione dello schermo non può essere fatta nel punto vendita per tutti i telefoni, in quanto alcuni hanno una complessità tale per cui è necessario l'intervento di Ecostore o di altro centro assistenza. Nell'ambito delle attività di riparazione svolte dagli addetti, ogni attività va da un minimo di 5-10 minuti ad un massimo di un'ora, al momento la media tenuto conto di tutti i punti vendita che seguo è di circa trenta minuti. Ad oggi nel punto vendita di Lunghezza vi sono circa una decina di riparazioni al mese;
secondo me nel 2020-2021 erano anche meno in quel punto vendita. Confermo il capitolo 22 della memoria. Preciso che dal 2023 seguo ancora il punto vendita di Lunghezza non come direttore di punto vendita ma come responsabile regionale. Preciso che la decina di riparazioni al mese cui ho fatto riferimento riguardano non il singolo addetto ma tutto il negozio. Preciso che questa decina riguarda i preventivi che vanno a buon fine e non comprendono i preventivi che non sono accettati dal cliente;
questa decina non comprende necessariamente riparazioni, può trattarsi anche di un'operazione di trasferimento di dati o di pulizia del telefono. Il Teste ha riferito: Testimone_3
Posso d oi nei negozi, poi non ho mai lavorato direttamente con la ricorrente per cui non posso riferire precisamente sulla sua attività, posso riferire su come è organizzato nei negozi il meccanismo dello “small repair” che consiste nella riparazione dei cellulari che i clienti portano, il cliente consegna il cellulare rotto, l'addetto collega il cellulare ad un software che analizza il guasto;
in base al pezzo rotto il software suggerisce il pezzo da sostituire e l'addetto sostituisce il pezzo. L'addetto non fa il preventivo in autonomia, ma lo fa confrontandosi con il manager di negozio. Io per preventivo intendo quello che serve se il telefono deve essere mandato nel centro assistenza. Se il pezzo è disponibile in magazzino il costo si sa quindi non è necessario un preventivo. Se il pezzo non è disponibile l'addetto fa riferimento al manager che si occupa dell'ordine del pezzo. L'attività di trasferimento dati è fatta dall'addetto ma non rientra tra le attività di small repair. Le attività sono residuali in quanto non siamo forti su questo, in particolare nel punto vendita di Lunghezza sono pochissime e meramente residuali, parliamo di poche unità a settimana.
La teste , capo reparto centro servizi presso il punto vendita di Tes_4
Lunghe
5 La ricorrente si occupa della gestione servizi rivolti ai clienti che hanno problemi con i telefoni, quando un cliente ha un telefono che non funziona lei fa un test per capire qual è il problema e se ha il materiale a disposizione fa la riparazione, se non ha il materiale lo ordina e poi fa la riparazione, se invece non ha le capacità per poterlo riparare perché è un danno più grande di quello che ha potuto apprendere durante il corso, lo invia ai centri assistenza. E' il cliente che porta il telefono alla ricorrente, questo succede spesso, direi tre-quattro volte a settimana, a volte di più, a volte di meno. Preciso che non controllo quanti clienti si rivolgono per questo servizio, ma capita che in cassa mi arrivino i fogli con le riparazioni e i preventivi. La ricorrente si occupa di fare il preventivo, sul lavoro effettuato e i pezzi utilizzati per la riparazione;
si tratta di fogli in cui una prima parte è costituita dal preventivo e poi c'è il saldo della riparazione nel momento in cui il cliente viene a ritirare il telefono. Non sono in grado di precisare quali siano gli interventi di riparazione che la ricorrente effettua direttamente sui dispositivi. Utilizza una piattaforma digitale sul computer ma non conosco il nome, le ho visto fare gli ordini dal computer. Ha una tavoletta con un kit di riparazione, un macchinario dove mette il telefono e dove fa una sorta di check, ha delle attrezzature, ho visto una tavoletta costituita da tanti piccoli buchi dove deve mettere il Persona_1
viene smontato. La ricorrente svolge le mansioni che ho descritto in autonomia, non è affiancata da nessuno. Svolge queste attività che ho descritto da una decina di anni. ADR io ricevo solo i preventivi corredati dal saldo, non ricevo altra documentazione. ADR non so quantificare la durata del singolo intervento.
Sicché - posto che la parte resistente non contesta che la ricorrente abbia svolto le attività descritte in ricorso, pur evidenziando la semplicità e marginalità delle stesse e la riconducibilità al livello di inquadramento – deve ritenersi che la ricorrente si sia occupata di riparazioni di smartphone provvedendo direttamente alla riparazione nei casi di guasti più semplici con l'ausilio del software “Piceasoft”, ovvero inviando il dispositivo al centro specialistico per guasti di maggiore complessità.
Tali essendo le risultanze dell'istruttoria condotta in punto di mansioni, è noto che la domanda intesa ad ottenere differenze retributive conseguenti all'accertamento del preteso diritto al superiore inquadramento, postula che la lavoratrice abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo
6 profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico. Come noto, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del
21.05.2003). È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). Ed inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del
22/12/2009, ed, in termini, Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6303 del 18/03/2011).
7 Tanto chiarito in punto di diritto, devono a questo punto prendersi in esame le declaratorie contrattuali del C.C.N.L. applicato al rapporto, a mente del quale appartengono all'invocato III livello: “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico pratica comunque conseguita, e cioè … 11 operaio specializzato provetto … (29) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente;
compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda .. 32 altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Appartengono, invece, al IV livello (quello attribuito alla ricorrente) “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite e cioè …17 commesso alla vendita al pubblico … 22 operaio specializzato … 32 altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
L'art. 117 del CCNL, rubricato “mansioni promiscue” precisa che “per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare”.
Orbene, anche a voler ammettere, come riferito dal teste , che nel punto Tes_2 vendita si effettuino una decina di riparazioni al mese, o, come riferito dal teste , di “poche unità a settimana”, si tratta in ogni caso di attività Tes_3 nor simpegnate dalla ricorrente e non certo “occasionali” o
“sporadiche”. Le mansioni relative al servizio small repair possono inoltre ritenersi “di concetto”, consistenti nell'attività di diagnosi del guasto, nell'elaborazione del preventivo, nella sostituzione del pezzo, se pur relativamente ai guasti più
8 semplici. Consegue alle superiori considerazioni l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente all'inquadramento nel II livello con decorrenza da marzo 2020 (ossia dopo 4 mesi dall'assegnazione come previsto dall'art. 116 del CCNL) e al pagamento delle conseguenti differenze retributive da tale data.
L'eccezione di compensazione sollevata dalla resistente non può essere accolta in quanto generica.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel III livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi con decorrenza da marzo 2020; condanna la resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge: condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a., come per legge, da distrarsi.
Roma, 11/12/2025
Il giudice
RI RE IG
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