Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19893 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Paola Condorelli, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. KATIA CP_1 P.IVA_1
MEDA, elettivamente domiciliato in VIA SAVONAROLA 11, ODERZO. presso il difensore avv.
KATIA MEDA;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SERGIO BALLARINI, dell'avv. LUCA BALLARINI ed dell'avv. MARCO
BALLARINI, elettivamente domiciliato in VIA VILLA DEL BENE, 333, DOLCE'-
VOLARGNE, presso il difensore avv. SERGIO BALLARINI;
- opposta-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.05.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 5211/2024, pubblicato il 12.04.2024 e notificato in data 12.04.2024, il
Tribunale di Milano ha ingiunto a di pagare in favore della società CP_1 CP_2
(C.F./P.IVA ), la somma di € 292.695,94 per le lavorazioni edili eseguite
[...] P.IVA_3 presso gli edifici condominiali denominati “Condominio Verità” sito in via Verità a San Pietro in
Cariano (VR), sito in via Divisione Julia a Schio (VI) e Controparte_3 condominio “Bertola ” sito in via Torcolo n. 4 in Verona (VR), oltre alle spese della CP_4 procedura di ingiunzione liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 634,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, Iva e C.P.A. e alle successive occorrende.
16.01.2024, emesse da a , contengono capitoli di spesa per opere non Controparte_2 CP_1 eseguite;
- accertare e dichiarare che, quindi, dette fatture non potevano fondare la richiesta e la conseguente emissione del D.I. oggi opposto e, per l'effetto - accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 5211/2024 del 12.04.2024 – R.G.N. 9735/2024 emesso dal Tribunale di Milano e notificato in data 12.04.2024; - nel merito in via subordinata:- accertare e dichiarare che le fatture nn. 58, 59 e 61 del
21.09.2023 e nn. 1, 2 e 3 del 16.01.2024, emesse da a contengono Controparte_2 CP_1 capitoli di spesa per opere non eseguite e, per l'effetto - accogliere la presente opposizione e revocare parzialmente il decreto ingiuntivo n. 5211/2024 del 12.04.2024 R.G.N. 9735/2024 emesso dal Tribunale di
Milano e notificato in data 12.04.2024, provvedendo all'accertamento delle somme effettivamente dovute in relazione alle opere realmente eseguite;
- con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.07.2024 l'opposta chiedendo “In via preliminare: (…) ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., Controparte_2 la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 5211/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
06.04.2024 nella vertenza avente RG 9735/2024, rigettando tutte le domande ed eccezioni formulate da parte attrice opponente, in quanto non fondate su prova scritta e/o di pronta soluzione, - Nel merito: rigettare la domanda avversa di revoca del decreto ingiuntivo de quo perché infondata in fatto e indiritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 5211/2024, emesso dal Tribunale di Milano il 06.04.2024 nella vertenza avente RG 9735/2024, oltre agli interessi moratori dalla scadenza delle fatture sino al saldo effettivo;
oltre alla liquidazione del compenso della fase di conciliazione avanti il COA di Milano pari ad euro 1.370,00
o quella somma minore che sarà ritenuta equa dall'Ill.mo Giudicante in corso di causa, e alle spese sostenute per l'attivazione della conciliazione avanti al COA di Milano pari ad euro 274,69, come indicato e documentato nel ricorso per ingiunzione di pagamento datato 08.03.2024 ai docc. 5, 6, 7 – fascicolo monitorio. Competenze di causa integralmente rifuse oltre rimborso forfettario per spese generali 15%, CPA
4% sulla parte imponibile come per legge”.
Depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter, co.1, c.p.c., alla prima udienza tenutasi in data 15.1.2025 le parti hanno chiesto un breve rinvio onde consentire alle stesse di definire e formalizzare l'accordo transattivo quasi raggiunto;
alla successiva udienza del
12/02/2025, le parti hanno dato atto che, non avendo parte opponente corrisposto parte dell'importo concordato nella transazione tra le stesse conclusa in epoca antecedente alla scorsa udienza, la parte opposta intendeva proseguire il giudizio;
parte opponente ha chiesto di essere
2 autorizzata depositare l'accordo transattivo raggiunto tra le stesse e la prova dell'avvenuto pagamento di parte dell'importo concordato, precisando che l'importo di cui al decreto ingiuntivo
è di euro 292.695,94, mentre l'importo concordato in sede transattiva è di euro 245.000,00, da pagarsi in parte con crediti fiscali – per la somma di 200.000,00 euro – e per la restante parte mediante bonifico da effettuarsi contestualmente alla stipula.
L'opponente ha dichiarato di aver ceduto i crediti fiscali per 200.000 euro in due tranches e di aver corrisposto soltanto 15.000,00 euro, omettendo di corrispondere la restante parte del debito per via della carenza di liquidità; quindi, premesso il ritenuto carattere novativo dell'accordo transattivo e tenuto conto della non essenzialità del termine previsto per il pagamento dell'importo pattuito, ha insistito nell'accoglimento dell'opposizione e, in subordine, CP_1 nella condanna della stessa da ridursi nella misura del credito residuo di cui al raggiunto accordo transattivo.
L'opposta si è, in primo luogo, opposta al deposito dell'accordo transattivo, stante lo spirare dei termini per il maturare delle preclusioni istruttorie e ha evidenziato, in ogni caso, il carattere non novativo dell'atto di transazione e la sua ininfluenza ai fini della presente decisione.
Autorizzata parte opponente a depositare telematicamente copia dell'accordo transattivo datato
17.12.2024 e dei pagamenti e delle cessioni effettuate in ottemperanza dello stesso da in CP_1 favore di riservando ogni valutazione in ordine all'ammissibilità e alla Controparte_2 rilevanza della produzione documentale in sede decisoria, la giudice, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata da parte opposta, ha rinviato la causa per la decisione all'esito della discussione orale.
Quindi, all'udienza del 14.05.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexIies, co. 3 c.p.c..
***
L'opposizione è meritevole di accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
Secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione1 dal quale questa decidente ritiene di non doversi discostare, allorché le parti diano atto che è intervenuta una transazione avente ad oggetto la materia del contendere, il giudice deve verificare se il fatto - pacifico fra le parti oppure dimostrato - della conclusione di una transazione provochi l'infondatezza della domanda originariamente proposta, e ciò a prescindere dalla natura semplice ovvero novativa della transazione conclusa.
La questione, che appare dirimente anche nel giudizio che ci occupa, concerne, dunque, il valore della intervenuta transazione -semplice o novativa che sia- e se la stessa comporti l'introduzione di una domanda nuova.
Secondo una tesi, raggiunta una transazione, l'originaria domanda attorea potrebbe intendersi superata dalla stessa transazione, sorgendo tra le parti una nuova obbligazione.
Conseguentemente, la domanda originaria andrebbe rigettata (o al più dichiarata improcedibile) in quanto il thema decidendum non concernerebbe più le obbligazioni ab initio dedotte, bensì
l'inadempimento della transazione.
Pertanto, se la parte obbligata non eseguisse la transazione, non potrebbero rivivere le originarie domande, ormai superate dall'intervenuta transazione. Di talché, la parte creditrice dovrebbe introdurre un nuovo giudizio al fine di accertare l'inadempimento della transazione.
Del resto, a diverse conclusioni non potrebbe giungersi valorizzando l'eventuale risoluzione - giudiziale o di diritto - dell'accordo transattivo per inadempimento. Infatti, anche laddove si dovesse accertare la risoluzione dell'accordo, comunque la domanda inizialmente avanzata dalle parti nel giudizio dovrebbe ormai ritenersi infondata, in quanto la transazione conclusa continuerebbe ad operare come fatto impeditivo (transazione semplice) o novativo (transazione novativa) della pretesa dell'attore in quel giudizio.
Nel caso di specie, il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti è pacifico tra le stesse, così pure come l'avvenuto esborso delle somme sopra indicate, da parte dell'opponente e in favore dell'opposta.
L'accordo transattivo del 17/12/2024 depositato in atti in data 14.2.2025 da parte opponente, unitamente alla prova dei pagamenti effettuati in adempimento dello stesso – produzioni da ritenersi ammissibili in quanto aventi ad oggetto documenti formati successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie – appare idoneo, a parere di chi giudica, a condurre alla declaratoria di rigetto, nel merito, della domanda di condanna avanzata dall'opposta, attrice sostanziale, in sede monitoria.
Ed invero, nell'accordo transattivo summenzionato, le parti – dato atto nelle premesse dalla pendenza del presente giudizio e delle rispettive doglianze e pretese – hanno convenuto che “2)
, senza riconoscimento alcuno, s'impegna a corrispondere, contestualmente alla sottoscrizione CP_1 del presente accordo, la somma di € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila,00) onnicomprensiva, che
4 viene accettata da a saldo e stralcio delle ragioni di credito azionate nel Controparte_2 procedimento monitorio n. 5211/2024 RGN. 9735/2024, presso il Tribunale di Milano. 3) Nel dettaglio,
si impegna a effettuare il pagamento della somma sopraindicata secondo le seguenti modalità: CP_1
- quanto a € 45.153,25 (quarantacinquemilacentocinquantatre,25) a mezzo bonifico bancario alle coordinate riferibili a [...], contestualmente allo scambio della Controparte_2 presente scrittura privata;
- quanto a € 99.846,75 (novantanovemilaottocentoquarantasei,75) mediante cessione dei crediti fiscali 2025 attualmente sussistenti in capo a in favore di: CP_1
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Loc. Parte_1
Campagnola di Zevio (VR) 37059, via G.Carducci 24/26 P.IVA e CF. equivalenti ad euro P.IVA_4
24.952,00 (ventiquattromilanovecentocinquantadue/00);
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Verona 37135, Parte_2 viale Delle Nazioni 2/A P.IVA e CF. equivalenti ad euro 15.849,50 P.IVA_5
(quindicimilaottocentoquarantanove/50);
- in persona del socio accomandatario Sig. Controparte_5 CP_5 avente sede legale in Verona, via Torrente Vecchio n. 5/b, - P.IVA C.F.
[...] P.IVA_6
– equivalenti ad euro 19.182,25 (dicianovemilacentottantadue/25); C.F._1
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in San Pietro in Cariano Parte_3
37029, via Nazionale del Brennero 101 P.IVA e CF. equivalenti ad euro 29.099,25 P.IVA_7
(ventinovemilanovantanove/25);
- in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Caprino V.se Parte_4
(VR) 37013, via A. De Gasperi 17 P.IVA e CF. equivalenti ad euro 5.499,50 P.IVA_8
(cinquemilaquattrocentonovantanove/50);
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Controparte_2
CÈ (VR) 37020, via Pegrosse 492/B P.IVA e CF. 04487430235 equivalenti ad euro 5.264,25
(cinquemiladuecentosessantaquattro/25);
La cessione dovrà concernere i crediti maturati a titolo di sconto superbonus 110, art. 119 D.L. n. 34/2020 – anno di riferimento 2025, con espressa delega da parte di a a trasferire Controparte_2 CP_1 detti crediti alla società acquirente, come sopra meglio identificata, e contestuale delega da parte di CP_1 alla società summenzionata a corrispondere a il corrispettivo della vendita dei Controparte_2 suddetti crediti;
- quanto poi a € 25.000,00 (venticinquemila,00) mediante cessione dei crediti fiscali attualmente sussistenti in capo a annualità 2026 in favore della società avente sede legale in Caprino V.se, CP_1 Parte_4
5 via A.De Gasperi 17 P.IVA o a società da nominare che sarà comunicata a da P.IVA_8 CP_1
Cont
entro il mese di Gennaio 2025 a mezzo pec.;
- quanto poi a € 25.000,00 (venticinquemila,00) mediante cessione dei crediti fiscali attualmente sussistenti in capo a annualità 2026 in favore della società avente sede legale in CÈ CP_1 Controparte_2
(VR), via Pegrosse 492/B P.IVA o a società da nominare che sarà comunicata a P.IVA_2 [...]
Cont
da entro il mese di Gennaio 2025 a mezzo pec.; CP_1
La cessione dovrà concernere i crediti maturati a titolo di sconto superbonus 110, art. 119 D.L. n. 34/2020 con espressa delega da parte di a a trasferire detti crediti alla società Controparte_2 CP_1 acquirente, come sopra meglio identificata, e contestuale delega da parte di alla società CP_1 summenzionata a corrispondere a il corrispettivo della vendita dei suddetti crediti;
Controparte_2
- quanto poi a € 25.000,00 (venticinquemila,00) mediante cessione dei crediti fiscali attualmente sussistenti in capo a annualità 2027 in favore della società avente sede legale in Caprino V.se, CP_1 Parte_4 via A.De Gasperi 17 P.IVA o a società da nominare che sarà comunicata a da P.IVA_8 CP_1
Cont
entro il mese di Gennaio 2025 a mezzo pec.;
- quanto poi a € 25.000,00 (venticinquemila,00) mediante cessione dei crediti fiscali attualmente sussistenti in capo a annualità 2027 in favore della società avente sede legale in CÈ CP_1 Controparte_2
(VR), via Pegrosse 492/B P.IVA o a società da nominare che sarà comunicata a P.IVA_2 [...]
Cont
da entro il mese di Gennaio 2025 a mezzo pec.; CP_1
La cessione dovrà concernere i crediti maturati a titolo di sconto superbonus 110, art. 119 D.L. n. 34/2020 con espressa delega da parte di a a trasferire detti crediti alla società Controparte_2 CP_1 acquirente, come sopra meglio identificata, e contestuale delega da parte di alla società CP_1 summenzionata a corrispondere a il corrispettivo della vendita dei suddetti crediti;
Controparte_2
4) Con il corretto adempimento delle obbligazioni sopra dedotte, dichiara Controparte_2 espressamente di rinunciare al decreto ingiuntivo n. 5211/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 06.04.2024 nel proc. 9735/24 R.G. entrambe le parti dichiarano, espressamente, di rinunciare agli atti e alle domande tutte, anche eventualmente connesse, relative al procedimento di opposizione a d.i. 19893/24 R.G. pendente innanzi il Tribunale di Milano, nonché ai fatti ivi dedotti, dichiarando, espressamente, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in ordine ai rapporti tra le medesime intercorsi. Pertanto i procedimenti giudiziari predetti dovranno intendersi rinunciati e, conseguentemente, prima della celebranda udienza relativa al procedimento n. 19893/24 R.G., le parti depositeranno un'istanza congiunta di rinuncia agli atti o comunque nessuno comparirà all'udienza già fissata per la metà di gennaio 2025.
5) Sottoscrivono il presente accordo anche gli Avv.ti Katia Meda, Marco, Luca e Sergio Ballarini, ai fini della rinuncia al vincolo solidale ex art. 13 L.P.F., essendo, per espressa volontà delle parti, le spese legali sostenute
6 nei procedimenti n. 9735/2024 R.G. e n. 19893/24 R.G., radicati innanzi il Tribunale di Milano, sia per la presente transazione, integralmente tra loro compensate”.
Orbene, pur non essendosi verificato già il corretto adempimento dell'accordo transattivo da parte di – con quanto ne consegue in termini di declaratoria espressamente di rinuncia al CP_1 decreto ingiuntivo n. 5211/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 06.04.2024 nel proc. 9735/24
R.G. e di rinuncia agli atti e alle domande tutte, anche eventualmente connesse, relative al procedimento di opposizione a d.i. 19893/24 R.G., non vi è comunque dubbio che tale accordo transattivo sia ancora valido ed efficace tra le parti e costituisca, ad oggi, il titolo contrattuale che ha regolamentato i rapporti contenziosi tra le parti.
Da quanto sopra consegue pertanto la declaratoria di rigetto delle domande proposte da entrambe le parti nel presente giudizio.
Si compensano le spese processuali tra le parti, tenuto conto che la transazione è intervenuta nelle more del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5211/2024, pubblicato il 12.04.2024 e notificato in data 12.04.2024;
2) dichiara assorbita ogni altra domanda;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
La Giudice
(Paola Condorelli)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, la quale va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti”. (Cass. Sez. 3, 24/02/2015, n. 3598).
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