Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2023, proposto da -OMISSIS- D'Angelo, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0007215 del 15 febbraio 2023, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto nei confronti della ricorrente l'informativa interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.lgs. n. 159/2011; del provvedimento di cui si sconoscono estremi e contenuto, comunicato con la nota n. 15992 del 27 Febbraio 2023, con cui il Dirigente dell'Ufficio Sanzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l'inserimento dell'annotazione dell'informazione nel casellario informatico; nonché, ove occorra, delle stessa nota prot. n. 15992 del 27 febbraio 2023; del provvedimento di cui si sconoscono estremi e contenuto, comunicato con la nota prot. n. -OMISSIS-del 24 febbraio 2023, con cui il Dirigente dell'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore dell'AGEA ha disposto, a carico della ricorrente, il divieto di erogazione di contributi economici ed il recupero delle somme già erogate a tale titolo; nonché, ove occorra, della stessa nota prot. n. -OMISSIS-del 24 febbraio 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e di Anac Autorità Nazionale Anticorruzione e di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Su richiesta dell’Ufficio Servizio Agricoltura di -OMISSIS-, il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- -previa comunicazione ex art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 159/2011, riscontrata con memoria procedimentale, e audizione dell’interessata- ha emesso nei confronti della ricorrente, quale imprenditrice agricola, l’informazione interdittiva prot. 7215 del 15.2.2023 di cui all’art. art. 91 D.lgs. 159/2011.
La prognosi del rischio infiltrativo si fonda sugli elementi di seguito riassunti:
- i terreni sui quali insiste l’azienda di -OMISSIS- (siti nel territorio di -OMISSIS-) sono di proprietà del padre -OMISSIS- -a sua volta imprenditore agricolo nonché già destinatario di misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, nel 2020, di provvedimento interdittivo antimafia- e condotti dalla figlia, che risulta priva di un patrimonio proprio, per diritto personale di godimento;
- il padre è proprietario anche dei mezzi aziendali, concessi alla figlia -OMISSIS- in comodato d’uso gratuito;
- da querela presentata dalla ricorrente in data 8.4.2021 per il furto di un capo di bestiame, è emerso che il veterinario dell’ASP, che avrebbe dovuto eseguire degli esami sull’animale, aveva contattato a tal fine direttamente il padre della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, cui anche questa si era rivolta al momento della scoperta del furto. Circostanze ritenute sintomatiche di un ruolo gestionale del sig. -OMISSIS- nell’impresa agricola della figlia;
- la relazione tecnica sullo stato dell’azienda del 6.12.2022 è stata redata da agronomo coinvolto, nel 2012, nell’operazione denominata “-OMISSIS-” della Polizia di Stato di -OMISSIS-ed -OMISSIS- insieme a soggetti pregiudicati; dal procedimento denominato “-OMISSIS-” si sono inoltre ricavati indizi della sua prossimità ai medesimi contesti delinquenziali ai quali è sospettato di essere collegato il padre della ricorrente;
- le risultanze dell’operazione denominata “-OMISSIS-” avrebbero evidenziato la perdurante disponibilità di -OMISSIS- in favore dei fratelli -OMISSIS- -con i quali era stato coimputato nel procedimento penale denominato “-OMISSIS-” per le fattispecie di cui agli artt. 416 bis c.p. e 12 quinquies co. 1 D.L. 8 giugno 1992 n. 306 a titolo concorsuale- al fine di agevolarne i propositi criminali e, segnatamente, collaborando, insieme a dipendenti nell’impresa agricola -OMISSIS- (prestanome degli -OMISSIS-), all’occultamento di loro beni sottoposti a confisca.
Tali elementi, complessivamente considerati, sono stati ritenuti idonei dalla Prefettura ennese a far ritenere più probabile che non il rischio d’infiltrazione mafiosa dell’impresa.
All’esito del provvedimento prefettizio, con nota n. -OMISSIS-del 24 febbraio 2023 AGEA ha disposto il divieto di erogazione alla ricorrente di contributi economici, ingiungendo la restituzione delle somme già versate; inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con nota n. 15992 del 27 febbraio 2023, ha inserito l’annotazione dell’informazione nel casellario informatico.
La ricorrente ha impugnato i superiori provvedimenti, sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 86 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, dell’art. 3 della L. n. 241/90 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti illogicità ed ingiustizia manifesta - Difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa.
Le basi induttive del provvedimento sarebbero prive dei prescritti requisiti di attualità, obiettività e concretezza. Più nel dettaglio, nella premessa della sua estraneità a ogni vicenda giudiziaria richiamata nell’informativa, la ricorrente deduce che: i) i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione applicata al padre, sig. -OMISSIS-, sono risalenti nel tempo e la stessa misura ha ormai esaurito i propri effetti; ii) la circostanza di interlocuzioni telefoniche del veterinario dell’ASP e della stessa ricorrente con il padre, occorse in occasione del furto di un capo di bestiame, non potrebbero essere ritenute sintomatiche di un ruolo attivo dello stesso -OMISSIS- nell’amministrazione dell’impresa; iii) sarebbe errata l’allegazione di un coinvolgimento del padre nell’operazione “-OMISSIS-”; iv) il precedente di polizia contestato all’agronomo aziendale manca di attualità e sarebbe comunque sconosciuto all’interessata.
II. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dei principi di legalità e certezza del diritto.
La misura interdittiva non sarebbe suffragata da elementi obiettivamente sintomatici e rivelatori di possibili connessioni o collegamenti della ricorrente con le associazioni criminali; difettando l’indicazione concreta del pericolo di asservimento a interessi criminali.
III. Illegittimità derivata.
I vizi del provvedimento del Prefetto di -OMISSIS- si proietterebbero in via derivata sulle determinazioni a valle di ANAC e AGEA.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate.
Nel corso del giudizio le parti hanno ulteriormente svolto e documentato le rispettive difese. In particolare, la difesa erariale ha depositato in atti il decreto n. 5 del 14.12.2024 con cui il Tribunale di -OMISSIS-, sezione Misure di Prevenzione, ha respinto la richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n. 159/2011. La ricorrente ha, invece, documentato che l’informazione antimafia emessa nei confronti del padre è stata annullata con sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 21.5.2024, confermata in sede d’appello con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. -OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 27 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A) Le prime due ragioni di doglianza, che, per connessione logico-argomentativa, sono suscettibili di trattazione congiunta, sono infondate.
Vanno preliminarmente richiamati i fermi principi giurisprudenziali in materia, che il collegio recepisce e fa propri, alla stregua dei quali:
- il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento" si realizzi (Cons. Stato, sez. III, 8.2.2024 n. 1282)
- il pericolo d’infiltrazione mafiosa dev’essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, n. 1282/2024 cit.);
- il rischio deve emergere da elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata (T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. I, 9.2.2024 n. 491), sì che occorra, da un lato, non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa e, dall’altro, detti elementi vadano considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri;
- tra gli elementi di fatto utilmente valutabili al fine di formulare un giudizio prognostico di permeabilità dell’impresa alle infiltrazioni criminali certamente possono essere valorizzati anche i rapporti di parentela tra titolari di un’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Deve essere, quindi, esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove gli stessi risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata (così T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 28.2.2024 n. 1343);
- l’ampia discrezionalità della valutazione prefettizia in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che essa sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (Consiglio di Stato sez. III, 4.3.2024, n. 2062).
A.1) Facendo applicazione delle coordinate che precedono il provvedimento prefettizio resiste alle critiche ricorsuali.
Non giova anzitutto alla ricorrente l’allegata incensuratezza. Stante l’indicata natura cautelare della misura, è irrilevante la mancanza di condanne penali a carico del soggetto interessato, in quanto gli elementi posti a base dell’informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (così Cons. St., sez. III, 10.4.2024 n. 3265).
Ciò posto, complessivamente riguardati nel novero dei rilievi acquisiti, i fatti descritti nell’informativa forniscono un supporto indiziario grave e robusto, idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi che l’Autorità Prefettizia ne ha tratto.
Sul piano delle dinamiche d’impresa, la deduzione nel provvedimento impugnato di una regia familiare dell’attività economica si palesa coerente alle articolate risultanze istruttorie attestanti che:
- sia i terreni sia i mezzi agricoli che formano il compendio aziendale della figlia sono di proprietà del padre e goduti dalla prima per contratti di affitto e comodato;
- la ricorrente, studentessa universitaria, non risulta intestataria di beni;
- nel verbale di audizione -che pure integra la motivazione del provvedimento- la stessa ha dato atto che, in mancanza di disponibilità economiche, lei e il fratello -del pari impiegato nell’impresa- convenivano con il padre di compensare il debito per il canone d’affitto mediante il pagamento di utenze a lui intestate;
- dalla querela presentata in data 8.4.2021 per il furto di un capo di bestiame (cfr. doc. 1 di parte ricorrente, pag. 3) si evince che il padre della ricorrente era stato individuato dal veterinario quale riferimento all’interno dell’azienda in merito ai controlli sanitari da eseguire sull’animale;
- la costituzione dell’impresa di -OMISSIS- -OMISSIS- è pressoché coeva alla cessazione dell’impresa del genitore;
- l’attività da quest’ultimo oggi esercitata ad -OMISSIS- afferisce al medesimo segmento di mercato.
Nella loro globalità, tali elementi denotano uno spaccato parentale particolarmente intenso e pregnante, improntato a una stretta solidarietà tra il genitore e la ricorrente, nonché un documentato intreccio di cointeressenze economiche che, secondo il parametro di verosimiglianza, rendono legittimo propendere per una conduzione familiare e concertata dell’impresa e per il correlato pericolo che i relativi indirizzi gestori possano essere coordinati, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata (cfr. infra ).
A.2) Del pari scevra da vizi di illogicità, irrazionalità o irragionevolezza si palesa la prognosi dell’Autorità Prefettizia sul pericolo di tentativi d’infiltrazione mafiosa.
Reputa anzitutto il collegio che l’Amministrazione abbia sottoposto a congruo e autonomo vaglio critico i dati istruttori rinvenienti dai procedimenti giudiziari e di polizia che hanno interessato sia l’agronomo aziendale sia il padre della ricorrente (quest’ultimo imputo anche per associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni), nel rispetto del principio di reciproca autonomia dei piani giudiziario e amministrativo e in ossequio all’indicata finalità di anticipazione della soglia di difesa sociale.
Detti elementi raggiungono, peraltro, un adeguato livello di gravità, precisione e concordanza, quanto al collegamento di entrambi con contesti dominati da soggetti controindicati (-OMISSIS-, -OMISSIS-), operanti nello stesso settore agricolo e nel medesimo ristretto contesto territoriale (il Comune di -OMISSIS-) e accusati della fraudolenta sottrazione di beni a misure di prevenzione di natura reale. Con conseguente plausibile rischio che, per loro tramite, l’impresa possa essere orientata al perseguimento di interessi occulti.
La conclusione non è infirmata dalle opposte allegazioni di parte.
Quanto all’allegata inattualità dei fatti rassegnati nell’informativa, va richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale per cui l’interdittiva antimafia può legittimamente essere fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e concretezza del rischio infiltrativo (cfr. Cons. Stato sez. III, 15.4.2024, n. 3391).
Tale è la situazione in cui si versa in specie. Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di audizione, l’impresa attualmente amministrata dal padre è la Società -OMISSIS- di -OMISSIS-, ma con sede operativa ad -OMISSIS- (doc. 1, pag. 2). In occasione del menzionato furto del capo di bestiame nel 2021, lo stesso sig. -OMISSIS- aveva preso contatto con personale della vicina azienda -OMISSIS- (doc. 1, pag. 3). La posizione dell’agronomo assume rilievo in ragione della sospetta comunanza con il padre della ricorrente dei medesimi ambienti inquinati dal crimine organizzato.
Quindi i precedenti che rispettivamente riguardano l’agronomo e il padre della ricorrente, benché riferiti al passato, contestualmente esaminati con la restante base istruttoria, avallano nondimeno, sul piano delle inferenze, la valutazione di persistente attualità di quell’ordito di relazioni e del connesso pericolo d’ingerenze criminali nella gestione dell’impresa e nell’accesso ai contributi economici afferenti alla Politica Agricola Comune (PAC): notoriamente attrattivi per le consorterie mafiose.
In questo contesto l’affermazione relativa all’estraneità del padre della ricorrente all’operazione “-OMISSIS-” non depriva di pregnanza il residuo compendio indiziario, essendo comunque incontestata la coimputazione di -OMISSIS- per le fattispecie di cui agli artt. 416 bis c.p. e 12 quinquies co. 1 D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (procedimento “-OMISSIS-”) con quegli stessi soggetti controindicati, con interessi nel settore agricolo, ai quali è verosimile che sia contiguo. Ciò che avvalora il giudizio che egli possa fungere da collegamento tra l’impresa della ricorrente e la criminalità organizzata.
Neppure rilevante è l’annullamento dell’informazione prefettizia, emessa nel 2020 nei confronti del medesimo -OMISSIS-, intervenuto dopo l’adozione del provvedimento oggi impugnato per effetto della sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- del 21.5.2024, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. -OMISSIS-. Lo scrutinio di legittimità di un provvedimento amministrativo deve avvenire con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui è stato adottato, in conformità al principio tempus regit actum . Restano, perciò, estranei al sindacato giurisdizionale fatti sopravvenuti che, con riferimento alla documentazione antimafia, possono semmai assumere rilievo in sede di aggiornamento dell’informativa all’esito di una rinnovata prognosi del rischio infiltrativo.
Si soggiunga poi che l’annullamento di quell’atto si fondava sull’accertato difetto di una compiuta verifica del pericolo d’infiltrazione. Per converso, nel caso di specie la valutazione del Prefetto è sostenuta da ampio apparato istruttorio, che, come già evidenziato, il collegio reputa essere stato congruamente apprezzato dall’Amministrazione intimata.
In definitiva, correttamente la Prefettura di -OMISSIS- ha ritenuto il coacervo di elementi indiziari idoneo a rappresentare il pericolo di contiguità con la mafia, all’esito di un percorso inferenziale che si palesa immune dalle censure della ricorrente.
B) Dall’infondatezza delle doglianze che si appuntano sull’informazione antimafia consegue anche l’infondatezza del terzo motivo di ricorso che, sotto le insegne dell’illegittimità derivata, attinge i provvedimenti di AGEA e ANAC, aventi, peraltro, carattere vincolato e consequenziale rispetto al provvedimento del Prefetto.
C) In conclusione, il ricorso dev’essere respinto siccome infondato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della ricorrente in favore del Ministero dell’Interno secondo il criterio della soccombenza. In ragione della più limitata attività difensiva svolta, sussistono, invece, giustificati motivi per compensare le spese nei confronti di AGEA e ANAC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre ad oneri e accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate nei confronti di AGEA e ANAC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare, anche in modo indiretto, la ricorrente, il padre di lei e ogni altra persona fisica e soggetto imprenditoriale menzionato nella sentenza, ivi incluse le denominazioni, ove recanti il cognome dei soci, delle società agricole parimenti menzionate.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.