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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/11/2024, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 475 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Harald Bonura); Parte_1
appellante
e
(avv. Enza Novara); Controparte_1
(avv. Alessandro Leo); CP_2
appellate
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 3\1\2020, oppone l'intimazione di CP_2
pagamento notificatagli in data 26\11\2019 da limitatamente ai soli CP_3
crediti vantati dalla e Parte_1
relativi a sole sei cartelle fra quelle portanti i moltissimi crediti oggetto di intimazione. Crediti di cui eccepisce la sopravvenuta prescrizione, chiedendo l'annullamento delle sottostanti cartelle e la dichiarazione di estinzione dei crediti.
2. Nella resistenza di entrambe le parti convenute, il tribunale di Catanzaro
ritiene maturata la prescrizione dei crediti, il relativo termine computato a decorrere dall'asserita data di notificazione, solo rispetto a tre delle cartelle oggetto di domanda: le nn. 03020100007485672000, 03020110001912935000 e
03020140006198964000. In quanto, “anche a voler ritenere avvenute le rispettive
notifiche il 30.11.2010, il 14.10.2011 e il 17.07.2014, così come indicato
nell'intimazione di pagamento impugnata, al momento della notifica della predetta
intimazione (26.11.2019), in assenza di prova, da parte della Controparte_1
circa la notifica di ulteriori atti interruttivi intermedi, era già maturato il termine di
prescrizione quinquennale delle pretese contributive oggetto delle richiamate cartelle
di pagamento ed avvisi di addebito”.
3. L'odierna appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato l'efficacia interruttiva di due atti che pur aveva tempestivamente prodotto: A)
il sollecito di pagamento relativo al ruolo 2011, di cui alla nota prot. n. 252401
del 27.11.2015, notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 17.12.2015.
Concernente i crediti portati nella cartella 03020110001912935000; B) il sollecito di pagamento relativo al ruolo 2014, di cui alla nota prot. n. 56179 del 1.02.2019,
notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 22.02.2019. Concernente i crediti portati nella cartella n. 03020140006198964000.
Chiede, pertanto, che, in parziale modifica della sentenza impugnata, sia rigettato il ricorso anche con riguardo ai crediti testé indicati.
4. Nella resistenza di entrambe le parti appellate, la causa è decisa all'odierna udienza, previa discussione orale delle parti e con contestuale lettura del dispositivo.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento solo in parte. 6. Dei due atti interruttivi prodotti dall'odierna appellante con la propria memoria di costituzione in giudizio, infatti, il primo sollecito di pagamento (v.
supra prg.3, lett.A) non può ritenersi idoneo ad interrompere i termini di prescrizione essendo redatto in termini tali da non consentire l'individuazione dei crediti a cui era riferito. In esso essendo solo affermato che “non risultano
…versati gli importi iscritti nella cartella/ruolo 2011”. Dunque, senza nessuna indicazione dell'annualità di riferimento, dell'oggetto e dell'ammontare dei pretesi crediti contributivi.
Al contrario, il secondo sollecito contiene un'elencazione dettagliata dell'uno e degli altri: tributo di maternità, tributo soggettivo minimo, tributo integrativo minimo, maggiorazione soggettivo minimo. Che risultano del tutto coincidenti, sia nelle annualità di riferimento (2010 e 2011), che nella causale e negli importi con quelli di cui alla cartella n. 03020140006198964000.
Cartella, si ricordi, asseritamente notificata il 17\7\2014. Essendo in atti anche la ricevuta di notifica di questo sollecito che è del 22\2\2019.
In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, il ricorso del sig.
dev'essere rigettato anche con riguardo ai crediti di cui alla detta CP_2
cartella.
7. Si compensano le spese di lite attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro del 16\11\2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da quanto ai crediti contributivi di CP_2
cui alla cartella n. 03020140006198964000;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del presente grado. Catanzaro, 26\11\2024.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 475 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. Harald Bonura); Parte_1
appellante
e
(avv. Enza Novara); Controparte_1
(avv. Alessandro Leo); CP_2
appellate
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 3\1\2020, oppone l'intimazione di CP_2
pagamento notificatagli in data 26\11\2019 da limitatamente ai soli CP_3
crediti vantati dalla e Parte_1
relativi a sole sei cartelle fra quelle portanti i moltissimi crediti oggetto di intimazione. Crediti di cui eccepisce la sopravvenuta prescrizione, chiedendo l'annullamento delle sottostanti cartelle e la dichiarazione di estinzione dei crediti.
2. Nella resistenza di entrambe le parti convenute, il tribunale di Catanzaro
ritiene maturata la prescrizione dei crediti, il relativo termine computato a decorrere dall'asserita data di notificazione, solo rispetto a tre delle cartelle oggetto di domanda: le nn. 03020100007485672000, 03020110001912935000 e
03020140006198964000. In quanto, “anche a voler ritenere avvenute le rispettive
notifiche il 30.11.2010, il 14.10.2011 e il 17.07.2014, così come indicato
nell'intimazione di pagamento impugnata, al momento della notifica della predetta
intimazione (26.11.2019), in assenza di prova, da parte della Controparte_1
circa la notifica di ulteriori atti interruttivi intermedi, era già maturato il termine di
prescrizione quinquennale delle pretese contributive oggetto delle richiamate cartelle
di pagamento ed avvisi di addebito”.
3. L'odierna appellante lamenta che il Tribunale non abbia considerato l'efficacia interruttiva di due atti che pur aveva tempestivamente prodotto: A)
il sollecito di pagamento relativo al ruolo 2011, di cui alla nota prot. n. 252401
del 27.11.2015, notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 17.12.2015.
Concernente i crediti portati nella cartella 03020110001912935000; B) il sollecito di pagamento relativo al ruolo 2014, di cui alla nota prot. n. 56179 del 1.02.2019,
notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data 22.02.2019. Concernente i crediti portati nella cartella n. 03020140006198964000.
Chiede, pertanto, che, in parziale modifica della sentenza impugnata, sia rigettato il ricorso anche con riguardo ai crediti testé indicati.
4. Nella resistenza di entrambe le parti appellate, la causa è decisa all'odierna udienza, previa discussione orale delle parti e con contestuale lettura del dispositivo.
5. L'appello è fondato e merita accoglimento solo in parte. 6. Dei due atti interruttivi prodotti dall'odierna appellante con la propria memoria di costituzione in giudizio, infatti, il primo sollecito di pagamento (v.
supra prg.3, lett.A) non può ritenersi idoneo ad interrompere i termini di prescrizione essendo redatto in termini tali da non consentire l'individuazione dei crediti a cui era riferito. In esso essendo solo affermato che “non risultano
…versati gli importi iscritti nella cartella/ruolo 2011”. Dunque, senza nessuna indicazione dell'annualità di riferimento, dell'oggetto e dell'ammontare dei pretesi crediti contributivi.
Al contrario, il secondo sollecito contiene un'elencazione dettagliata dell'uno e degli altri: tributo di maternità, tributo soggettivo minimo, tributo integrativo minimo, maggiorazione soggettivo minimo. Che risultano del tutto coincidenti, sia nelle annualità di riferimento (2010 e 2011), che nella causale e negli importi con quelli di cui alla cartella n. 03020140006198964000.
Cartella, si ricordi, asseritamente notificata il 17\7\2014. Essendo in atti anche la ricevuta di notifica di questo sollecito che è del 22\2\2019.
In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, il ricorso del sig.
dev'essere rigettato anche con riguardo ai crediti di cui alla detta CP_2
cartella.
7. Si compensano le spese di lite attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catanzaro del 16\11\2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, così
provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da quanto ai crediti contributivi di CP_2
cui alla cartella n. 03020140006198964000;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del presente grado. Catanzaro, 26\11\2024.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni