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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/10/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 28/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 27.10.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2131 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Montechiaro ed elettivamente domiciliato in Mussomeli (CL), via E. Mattei
n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Di Piazza che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento, piazza Metello n. 28
* RESISTENTE OPPOSTA CONTUMACE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con “ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c.” ha proposto opposizione Parte_1
“avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500002279000 e avverso le seguenti cartelle di pagamenti con i rispettivi ruoli emessi dai relativi Enti notificato in data 8 aprile 2025: 1) Cartella di pagamento n. 29120170016317940000 … Controparte_1
CP_
…; 2) Avviso di addebito n. 59120170001861279000 notificato in data 3.01.2018 da
[...] di Caltanissetta per I.V.S.I.A.T.P. anno 2016 Totale Cartella € 1604,89; 3) Controparte_3
Cartella di pagamento n. 29120200010727268000 … Comune di Palma di Montechiaro …
1 GI CI;
4) Avviso di addebito n. 59120210000309020000 notificato in data 9.12.2021 da CP_ di Caltanisetta per anno 2019 Totale Cartella € 4.497,21; Controparte_4
5) Cartella n. 29120210056664403000 … GI CI …; 6) Cartella n.
2912020009760337000 … GI CI …; 7) Cartella di pagamento n.
29120220020295722000 … Comune di Palma di Montechiaro …; 8) Cartella n.
29120230006310222000 … GI CI …; 9) Cartella n. 29120230016735219000 … GI
CI …; 10) Cartella n. 29120240010137858000 … GI CI … per i seguenti motivi: I.
Illegittimità e nullità delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle per inesistenza e/o nullità della notifica delle stesse che integra vizio degli atti e insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione; II. Decadenza dalla pretesa impositiva ex art.
1. comma 5 bis, del D.L. n.
106/2005 convertito nella L. n. 156/2005; III. Nullità ed illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione;
IV. Illegittimità e nullità delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle di pagamento per omesso invio di preventivi necessari avvisi bonari di pagamento”.
Dopo aver precisato che l'impugnazione è limitata a “quanto di competenza di questo Tribunale”
e che “il restante carico tributario, la cui impugnazione rientra nella giurisdizione del Giudice
Tributario e/o Giudice Ordinario Civile, sarà impugnato nei termini davanti all'Autorità rispettivamente competente per ottenere l'annullamento totale del carico tributario complessivo”, ha chiesto, quindi, al Tribunale, “previa sospensione in via cautelare della esecuzione dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte” di: “- Dichiarare la nullità di tutti gli atti impugnati … e per l'effetto, revocare integralmente gli impugnati ruoli esattoriali ed ogni ulteriore atto presupposto e conseguente …; - Dichiarare, in ogni caso, la insussistenza ed infondatezza del credito azionato, estinta la obbligazione, prescritto il diritto alla riscossione delle somme ingiunte e l'Ente decaduto dal diritto di procedere alla riscossione …; - Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con decreto depositato in data 11 luglio 2025 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate il 27/10/2025, parte ricorrente produceva le ricevute pec di accettazione e consegna attestanti l'effettuata notifica all' e formulava le Controparte_1 seguenti istanze: “si riporta al proprio ricorso introduttivo, rassegnando le medesime conclusioni che qui si intendono ripetute e trascritte …”.
2 La causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_1 regolarmente evocata in giudizio a mezzo p.e.c. consegnata il 15 luglio 2025 e non costituitasi (v. documentazione depositata dal ricorrente il 27.10.2025).
3. Il ricorso è infondato per carenza di legittimazione passiva dell' in ordine al Controparte_5 merito della pretesa.
Invero, giova ricordare che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. Infatti,
l'omissione della notificazione attiene al merito della controversia perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 08 marzo 2022 n.
7514, si sono così espresse: “Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c.c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
3 In altri termini quando, come nel caso di specie, viene proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all' mentre l' è legittimato solo quando vengano CP_2 Controparte_5 sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione (contestazioni queste non oggetto del ricorso introduttivo).
Ciò posto, a fronte delle domande avanzate, avendo parte ricorrente chiamato in giudizio soltanto l' deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 di quest'ultima e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
3. In considerazione della mancata costituzione in giudizio della convenuta
[...]
, le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2131/2025, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 29/10/2025.
Il Giudice Onorario
Luca VO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 28/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 27.10.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2131 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Montechiaro ed elettivamente domiciliato in Mussomeli (CL), via E. Mattei
n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Di Piazza che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Agrigento, piazza Metello n. 28
* RESISTENTE OPPOSTA CONTUMACE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con “ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c.” ha proposto opposizione Parte_1
“avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29180202500002279000 e avverso le seguenti cartelle di pagamenti con i rispettivi ruoli emessi dai relativi Enti notificato in data 8 aprile 2025: 1) Cartella di pagamento n. 29120170016317940000 … Controparte_1
CP_
…; 2) Avviso di addebito n. 59120170001861279000 notificato in data 3.01.2018 da
[...] di Caltanissetta per I.V.S.I.A.T.P. anno 2016 Totale Cartella € 1604,89; 3) Controparte_3
Cartella di pagamento n. 29120200010727268000 … Comune di Palma di Montechiaro …
1 GI CI;
4) Avviso di addebito n. 59120210000309020000 notificato in data 9.12.2021 da CP_ di Caltanisetta per anno 2019 Totale Cartella € 4.497,21; Controparte_4
5) Cartella n. 29120210056664403000 … GI CI …; 6) Cartella n.
2912020009760337000 … GI CI …; 7) Cartella di pagamento n.
29120220020295722000 … Comune di Palma di Montechiaro …; 8) Cartella n.
29120230006310222000 … GI CI …; 9) Cartella n. 29120230016735219000 … GI
CI …; 10) Cartella n. 29120240010137858000 … GI CI … per i seguenti motivi: I.
Illegittimità e nullità delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle per inesistenza e/o nullità della notifica delle stesse che integra vizio degli atti e insussistenza del diritto a procedere all'esecuzione; II. Decadenza dalla pretesa impositiva ex art.
1. comma 5 bis, del D.L. n.
106/2005 convertito nella L. n. 156/2005; III. Nullità ed illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione;
IV. Illegittimità e nullità delle iscrizioni a ruolo e delle relative cartelle di pagamento per omesso invio di preventivi necessari avvisi bonari di pagamento”.
Dopo aver precisato che l'impugnazione è limitata a “quanto di competenza di questo Tribunale”
e che “il restante carico tributario, la cui impugnazione rientra nella giurisdizione del Giudice
Tributario e/o Giudice Ordinario Civile, sarà impugnato nei termini davanti all'Autorità rispettivamente competente per ottenere l'annullamento totale del carico tributario complessivo”, ha chiesto, quindi, al Tribunale, “previa sospensione in via cautelare della esecuzione dei ruoli e delle cartelle di pagamento opposte” di: “- Dichiarare la nullità di tutti gli atti impugnati … e per l'effetto, revocare integralmente gli impugnati ruoli esattoriali ed ogni ulteriore atto presupposto e conseguente …; - Dichiarare, in ogni caso, la insussistenza ed infondatezza del credito azionato, estinta la obbligazione, prescritto il diritto alla riscossione delle somme ingiunte e l'Ente decaduto dal diritto di procedere alla riscossione …; - Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con decreto depositato in data 11 luglio 2025 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 e onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate il 27/10/2025, parte ricorrente produceva le ricevute pec di accettazione e consegna attestanti l'effettuata notifica all' e formulava le Controparte_1 seguenti istanze: “si riporta al proprio ricorso introduttivo, rassegnando le medesime conclusioni che qui si intendono ripetute e trascritte …”.
2 La causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_1 regolarmente evocata in giudizio a mezzo p.e.c. consegnata il 15 luglio 2025 e non costituitasi (v. documentazione depositata dal ricorrente il 27.10.2025).
3. Il ricorso è infondato per carenza di legittimazione passiva dell' in ordine al Controparte_5 merito della pretesa.
Invero, giova ricordare che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. Infatti,
l'omissione della notificazione attiene al merito della controversia perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 08 marzo 2022 n.
7514, si sono così espresse: “Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c.c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
3 In altri termini quando, come nel caso di specie, viene proposta un'opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva spetta al titolare del credito, nel caso di specie all' mentre l' è legittimato solo quando vengano CP_2 Controparte_5 sollevate questioni afferenti alla regolarità formale del procedimento di riscossione (contestazioni queste non oggetto del ricorso introduttivo).
Ciò posto, a fronte delle domande avanzate, avendo parte ricorrente chiamato in giudizio soltanto l' deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva Controparte_1 di quest'ultima e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
3. In considerazione della mancata costituzione in giudizio della convenuta
[...]
, le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Luca VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2131/2025, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 29/10/2025.
Il Giudice Onorario
Luca VO
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