Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 15/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere relatore UC d’AMBROSIO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61832 del registro di segreteria, proposto da:
1. DE ST GI, nato ad [...] l'[...]
(C.F. [...]), rappresentato e difeso dall’avv.
Domenico Crocco, - indirizzo pec: avv.domenicocrocco@pec.giuffrè.it
- ( Appellante principale)
contro:
- PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in persona del Procuratore regionale protempore;
SENT. 11/2026 2
- ST RE, nato a [...] il [...] ( C.F.
[...])
2. ST RE, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso dall’avv. Mariarosaria Cicatiello - indirizzo pec:mariarosariacicatiello@avvocatinapoli.legalmail.it,
( Appellante incidentale)
contro
- PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la regione Campania, in persona del Procuratore regionale protempore;
- DE ST PP, come sopra generalizzato.
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 418/2024, pubblicata e notificata in data 23 luglio 2024.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott. Gianfranco Lepore, il relatore cons. Ida Contino, l’avv. Mariarosaria Cicatiello per l’appellante incidentale, l’avv.
SS AR in sostituzione e per delega dell’avv. Domenico Crocco per l’appellante principale e il v.p.g. Antongiulio Martina per la Procura generale.
FATTO
1. Con la sentenza n. 418/2024, la Sezione giurisdizionale per la
SENT. 11/2026 3 regione Campania condannava i sigg. GI De FA, responsabile del settore ambiente e comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Pollena Trocchia, e RE TI ,
ufficiale di Polizia Municipale e responsabile del servizio CED -
contravvenzioni del suddetto ente locale, al pagamento della complessiva somma di euro 13.559,00, nella misura del 50% ( €
6.779,50) ciascuno, senza vincolo di solidarietà; condannava altresì il TI in via principale e il De FA in via sussidiaria, al pagamento della somma di euro 8.346,00, il tutto oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno in favore della suddetta Amministrazione comunale.
Il danno prospettato dalla Procura contabile era scaturito dalla mancata notifica ai trasgressori dei verbali di accertamento delle contravvenzioni elevate per violazione del codice della strada tra il 2016 e il 2019, e, nello specifico euro 27.118,00 negli anni 2018 e 2019 ed euro 8.346,00 negli anni 2016 e 2017.
Tale danno, secondo l’assunto attoreo, era da imputare alla concorrente responsabilità degli odierni appellanti e nello specifico:
- al comandante De FA, per non aver assolto agli ordinari doveri di servizio, omettendo di organizzare l’ufficio da lui diretto; in citazione si fa riferimento all’elevato numero di verbali non rinvenuti, o non registrati al protocollo dell’Ente, o mai notificati ai trasgressori; inoltre, per non aver garantito la continuità nel servizio di collegamento telematico alla Motorizzazione civile, necessario per risalire ai trasgressori SENT. 11/2026 4 delle contravvenzioni;
- al funzionario TI, per aver disatteso agli obblighi di servizio connessi alla sua qualità di Responsabile unico del Servizio contravvenzioni; e, quindi, per non aver curato la tenuta dei verbali, e per non aver proceduto alla loro tempestiva notifica nei periodi (invero piuttosto lunghi) in cui il collegamento con la Motorizzazione era attivo.
Secondo la prospettazione attorea, il danno quantificato in euro 35.464,00 doveva essere imputato nella misura del 50% ciascuno.
2. La Sezione giurisdizionale per la regione Campania, dopo aver disatteso alle questioni preliminari di inammissibilità della citazione per violazione dell’art. 86, lett. e) e lett. f) e di prescrizione, ha sostanzialmente condiviso la prospettazione attorea in ordine alla responsabilità degli odierni appellanti, seppure riducendo il danno del 50% per i verbali elevati nel periodo 2018/2019. Ha pertanto condannato il De FA e il TI a risarcire, come detto, la complessiva somma di euro 13.559,00 a fronte dei contestati euro 27.118,00, in esercizio del potere riduttivo, in considerazione della grave carenza di organico in cui versava l’ufficio e delle reiterate interruzioni del collegamento. Riguardo ai 106 verbali elevati nel biennio 2016/2017, che erano stati rinvenuti nell’abitazione del TI, invece, ha ritenuto di addebitarli in via principale e per l’intera somma, pari ad euro 8.346,00, al TI e solo in via sussidiaria al De FA.
3. Con atto notificato in data 18 ottobre 2024 e depositato in Segreteria SENT. 11/2026 5 il 19 ottobre 2024, il sig. GI De FA ha proposto appello con il patrocinio dell’avv. Domenico Crocco formulando i seguenti motivi di gravame:
3.1 Error in iudicando sull’eccezione di inammissibilità della citazione.
Secondo l’appellante, la sentenza di primo grado è viziata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità della citazione per violazione dell’art. 86, comma 2, lett. e) e lett. f), c.g.c. Ha lamentato in proposito che la sua responsabilità, lungi dall’essere provata e allegata dalla Procura regionale, è risultata essere meramente e apoditticamente presunta per il solo fatto che egli fosse il Comandante del Corpo di Polizia municipale.
3.2 Error in iudicando sull’eccezione di prescrizione.
Secondo l’appellante la sentenza gravata è viziata nella parte in cui i primi giudici hanno rigettato l’eccezione di prescrizione per il danno relativo ai 106 verbali sottratti dal TI, così estendendo anche nei suoi confronti le conseguenze dell’occultamento doloso posto in essere dal solo TI.
3.3 Error in iudicando sulla responsabilità del dott. De FA per la mancata continuità del collegamento informatico con la banca dati della motorizzazione civile.
Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza gravata, condividendo acriticamente la tesi della Procura attrice, non avrebbe preso in alcuna considerazione le numerose e complesse funzioni poste a suo carico in relazione alla qualifica rivestita, che SENT. 11/2026 6 escluderebbero l’elemento soggettivo della colpa grave nella vicenda.
Riguardo poi al mancato mantenimento del collegamento con la Motorizzazione, l’appellante principale ha lamentato come lo stesso Procuratore ne colga l’irrilevanza ai fini del danno per cui è causa; in citazione, infatti è chiarito come su 1300 verbali il mancato collegamento abbia inciso “al più soltanto per 80 di essi” (pag. 8 atto d’appello). Tanto è che nella quantificazione del danno causato nell’anno 2019, la Procura avrebbe escluso 4 verbali elevati durante i 90 giorni di sospensione. In ogni caso, ha opposto che il pagamento del canone per il rinnovo dell’abbonamento telematico non era nei suoi poteri, non potendo il Comandante decidere in autonomia le spese da sostenere.
3.4 Sulla responsabilità esclusiva del dott. RE TI, quale responsabile unico per le contravvenzioni.
L’appellante principale ha lamentato che nella sentenza gravata i giudici non avrebbero considerato il ruolo del TI, svolto ininterrottamente dal 2013 al 2019, di Responsabile unico del procedimento nel settore delle contravvenzioni al codice della strada.
Secondo la prospettazione difensiva, dunque, solo alla sua esclusiva responsabilità avrebbe dovuto essere attribuito il pregiudizio erariale in esame.
3.5 Sulla mancanza del nesso di causalità tra la condotta e il danno erariale contestato.
In conseguenza di quanto sin qui considerato, l’appellante principale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il nesso SENT. 11/2026 7 eziologico tra la sua condotta e il danno erariale azionato; secondo l’assunto difensivo, infatti, la dolosa sottrazione dei verbali da parte del TI avrebbe reciso ogni prevedibilità dell’evento dannoso in capo a sé medesimo, con conseguente interruzione del nesso eziologico.
3.6 Error in judicando sulla quantificazione del danno imputato al De FA.
Secondo l’appellante, il giudice di prime cure, in coerenza con la contestazione mossa nel libello introduttivo, avrebbe potuto imputargli esclusivamente l’importo relativo ai 76 verbali (esclusi i 4 del 2019 non computati a danno) elevati durante la sospensione del servizio di collegamento. Ciò precisato, ha ritenuto che eventualmente potrebbe rispondere della complessiva somma di euro 2.041,86 come calcolata a pag. 12 dell’atto di appello.
3.7 L’appellante principale ha pertanto concluso chiedendo: in via preliminare l’accoglimento delle preliminari eccezioni riproposte in questa sede; nel merito, l’annullamento e/o la riforma della sentenza di prime cure e, per l’effetto, la reiezione della domanda attorea formulata nei suoi confronti in quanto inammissibile e/o, comunque, infondata; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
4. Con atto notificato il 22 ottobre 2024 e depositato in segreteria il 19 novembre 2024, ha proposto appello incidentale il sig. RE TI con il patrocinio dell’avv. Mariarosaria Cicatiello, formulando i seguenti motivi di censura.
SENT. 11/2026 8 4.1 Insussistenza di responsabilità. Omessa motivazione in ordine alla gravità della colpa del dipendente.
Con la censura in esame, l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha statuito, nei suoi confronti, la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave.
Argomenta la censura premettendo di aver sempre svolto, sin dal 1982, la funzione di Comandante della Polizia locale, sicché mai si era occupato dei passaggi amministrativi relativi alle contravvenzioni per violazione del codice della strada. Solo allorché era stato trasferito presso il comune di Pollena Trocchia, veniva assegnato a tali mansioni, nonostante la dichiarata incapacità all’uso del pc e dei software della Motorizzazione.
L’appellante ha, pertanto, lamentato, in primo luogo, di essere stato assegnato a mansioni che non era in grado di svolgere, non avendo il comune avesse provveduto alla sua necessaria formazione.
Secondo un diverso assunto difensivo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere il connotato soggettivo della grave colpevolezza della condotta in considerazione del clima conflittuale che caratterizzava i rapporti all’interno dell’ufficio comunale, e, quindi, per il grave disagio e stress cui egli era stato sottoposto.
Inoltre, dopo aver precisato che i periodi di sospensione del collegamento con la Motorizzazione erano stati elevati (184 giorni negli anni 2016/2017, 99 giorni tra il 2917 e il 2018 e ulteriori 94 giorni nel 2019), l’appellante incidentale ha eccepito che l’Ufficio di Polizia locale era oggettivamente sottodimensionato; non solo, poiché egli SENT. 11/2026 9 aveva molteplici incarichi, non poteva avere immediata consapevolezza della riattivazione del collegamento con la Motorizzazione.
Infine, sempre al fine di escludere l’elemento psicologico, ha eccepito come sia paradossale che i giudici contabili gli addebitino condotte causative di danno erariale che egli stesso ha provveduto direttamente a denunciare alla Corte dei conti.
4.2 Insussistenza di responsabilità in capo al TI RE per i 108 (rectius 106) verbali 2016 e 2017 per euro 8.346,00.
Con il motivo in esame, l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui i primi giudici hanno statuito che la sottrazione dei 106 verbali, relativi al biennio 2016/2017, fosse connotata da dolo.
Sul punto, ha precisato che a decorrere dal 4 maggio 2020 otteneva il trasferimento con funzioni di Comandante presso il Comune di Roccamonfina; che, in occasione di detto trasferimento, il dirigente della Polizia locale gli intimava di rimuovere i propri faldoni personali lasciati in ufficio, sicché egli vi provvedeva tempestivamente; che, dopo circa un mese, in data 3 giugno 2020, venivano eseguite le ispezioni da parte della GdF presso il Comune di Pollena Trocchia e, in quella occasione, l’ente lo invitava “a dare conto del non rinvenimento presso gli uffici del Settore, di alcuni accertamenti di violazione alle norme del C.d.S.”; che a seguito di detta comunicazione rinveniva nei propri faldoni personali, trasferiti a casa solo qualche SENT. 11/2026 10 giorno prima, 106 verbali nascosti nel mezzo della propria documentazione personale; che immediatamente e spontaneamente provvedeva a consegnarli.
Ciò precisato, l’appellante incidentale, in primo luogo ha chiarito che i verbali sarebbero stati sottratti dall’ufficio solo per un mese (4 maggio 2020 – 5 giugno 2020) e non per un anno; che seppure non è provabile il fatto doloso del terzo, comunque non può non tenersi conto della illogicità di una tale condotta che lo vede, in un primo momento, sottrarre i verbali per fini suoi propri e, subito dopo, riconsegnarli tempestivamente e spontaneamente.
Infine, una volta escluso il dolo, l’appellante ha reiterato l’eccezione di prescrizione per il danno causato dalla mancata notifica dei 106 verbali rinvenuti nella propria disponibilità.
4.3 Errata quantificazione ed imputazione del danno erariale.
Con il terzo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza sotto il profilo della quantificazione del danno. In proposito, ha eccepito che la quantificazione operata dalla Procura non avrebbe considerato gli incarichi a lui conferiti nell’anno precedente all’ispezione della GdF, presso il Comune di Alife e poi presso quello di Roccamonfina. Inoltre, riguardo al danno erariale causato dalla mancata notifica dei verbali elevati nel 2019, oppone la sospensione del collegamento per oltre 90 giorni, oltre al suo trasferimento ad altro comune dal mese di giugno.
4.4 Esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione.
Con l’ultimo motivo di gravame, il TI, in subordine, ha chiesto SENT. 11/2026 11 la riduzione nella massima misura del danno imputabile alla sua condotta in ragione di tutte le circostanze esposte nell’atto d’appello.
4.5 L’appellante incidentale ha pertanto concluso chiedendo:
a) in via preliminare, l’accoglimento delle proposte eccezioni di rito
(inammissibilità e prescrizione);
b) nel merito, l’annullamento e/o la riforma della sentenza appellata e, per l'effetto, il rigetto della domanda attorea formulata in primo grado in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto in diritto.
In subordine, e per mero scrupolo difensivo, la riduzione del danno, finanche fino al suo azzeramento; il tutto, con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
5. La Procura generale, nelle proprie conclusioni rassegnate per scritto, dopo aver chiesto la riunione degli appelli siccome proposti nei confronti della stessa sentenza, ha contro dedotto in primo luogo alla eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione formulata dal De FA, ritenendola inammissibile oltreché infondata. Riguardo all’eccezione di prescrizione ne ha rilevato la correttezza puntualizzando che l’asportazione dei verbali da parte del TI aveva obiettivamente occultato il danno e che nella materia della responsabilità contabile quello che rileva ai fini dello slittamento in avanti del temine prescrizionale è l’occultamento oggettivo, e quindi l'impossibilità per l'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c..
Nel merito, ha controdedotto puntualmente a tutti i profili di censura condividendo l’iter argomentativo svolto dal giudice di prime cure per SENT. 11/2026 12 addivenire alla condanna degli odierni appellanti.
6. All’odierna udienza, le parti hanno argomentato le loro difese, concludendo come da verbale i atti.
La causa è pertanto passata in decisione.
DIRITTO
I. Preliminarmente, in rito, i gravami vanno riuniti ex art. 184, comma 1, c.g.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Seguendo il sistema delineato dall’ art. 101 c.g.c., il Collegio decide gradatamente le questioni preliminari avendo a riferimento il criterio della priorità logica, e quindi il merito della causa.
II Inammissibilità dell’atto di citazione.
Con il primo motivo di gravame, l’appellante principale De FA ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione in violazione dell’art.
86, comma 2, lett.e) e lett. f) c.g.c..
Nello specifico, ha lamentato che nell’atto introduttivo del giudizio non sono stati allegati gli elementi di fatto e di diritto idonei a dare prova dell’asserita condotta illecita da lui posta in essere, condotta presunta e apoditticamente affermata per il solo fatto che egli fosse il Comandante della Polizia locale. In altri termini, secondo l’assunto difensivo, la Procura regionale non avrebbe indicato in citazione le regole concretamente violate da parte del comandante De FA, né sarebbe stato chiarito l’effettivo apporto causale in ordine alla causazione del danno.
L’eccezione è infondata.
SENT. 11/2026 13 L’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c., richiamata dall’appellante a supporto della propria doglianza, statuisce che ai fini della sua validità, l’atto di citazione deve contenere “l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”. Si tratta, evidentemente di requisiti necessari per limitare l’oggetto del processo (editio actionis),
la cui mancanza determina la nullità della citazione ai sensi del successivo comma 6. Alla successiva lett. f), invece, il legislatore richiede che la Procura indichi “gli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione” la cui eventuale mancanza, tuttavia, non determina la nullità della citazione.
Quest’ultima disposizione, infatti, è prevista quale declinazione del principio della disponibilità delle prove, sicché è posto a carico della parte attrice l’onere di fornire al giudice i mezzi per formare il suo convincimento sulla fondatezza o meno della pretesa azionata. Ne consegue che, ove l’indicazione di tali elementi manchi in citazione, ne consegue non tanto una declaratoria di nullità della citazione quanto una reiezione nel merito della domanda.
Ciò considerato, non è revocabile che nella fattispecie risulta ampiamente soddisfatta dall’atto introduttivo sia l’esigenza di limitare l’oggetto del processo (art. 86, comma 2, lett. e) che quella di indicare gli elementi probatori a sostegno della pretesa ( art. 86, comma 2, lett.f).
A pag. 5 dell’atto di citazione, infatti, la Procura riporta le conclusioni delle indagini della Polizia municipale laddove è imputato, al SENT. 11/2026 14 comandante De FA, in carica sino al 1° agosto 2019, di “non avere garantito la continuità dell'accesso alle banche dati MIT, necessario per il completamento dell'iter di notifica dei verbali al codice della strada a fronte di inottemperanze contrattuali che, nel corso del tempo, hanno comportato più volte la sospensione degli accessi da parte del Ministero”. Ancora a pag. 8 si imputa al De FA di “non aver assolto agli ordinari doveri di diligenza tanto nell’organizzazione dell’ufficio da lui diretto quanto nella gestione dell’attività dello stesso.
Sotto il primo profilo, infatti, non può tacersi il gran numero di verbali non rinvenuti, non registrati al protocollo dell’Ente, mai notificati ai trasgressori o anche notificati senza esito positivo e non più seguiti nel perfezionamento dell’iter. Sotto il secondo profilo, invece, il comandante non si è assicurato della continuità del servizio di collegamento alla motorizzazione civile, necessario per risalire ai trasgressori”. Così come a pagine 14 e 16 si sofferma sull’elemento psicologico e sul nesso eziologico.
L’atto di citazione, inoltre, indica con puntualità e produce agli atti di causa gli elementi probatori necessari a questo giudice per formare il motivato convincimento sulla fondatezza della pretesa attorea.
Ciò considerato deve essere confermata la statuizione di primo grado di rigetto dell’eccezione di inammissibilità.
III Prescrizione Entrambi gli appellanti hanno riproposto anche in questa sede la prescrizione dell’azione contabile limitatamente alla pretesa erariale relativa agli anni 2016-2017, seppure formulando profili di censura SENT. 11/2026 15 differenti.
L’appellante principale De FA ha lamentato l’erroneità della statuizione di prime cure nella parte in cui le conseguenze dell’occultamento doloso, posto in essere esclusivamente dal TI, sono state estese anche nei suoi confronti.
L’appellante incidentale, invece, al secondo motivo di gravame, dopo aver ricostruito la vicenda relativa alla sottrazione dei 106 verbali elevati negli anni 2016-2017, ha escluso la configurabilità del dolo nella propria condotta e quindi ha riproposto l’eccezione di prescrizione formulata nelle deduzioni all’invito e reiterata nella fase processuale a pag. 18 della memoria di costituzione in primo grado.
L’eccezione è parzialmente fondata.
In primo luogo, va puntualizzato che nella materia giuscontabilistica, a differenza del parallelo istituto civile, la traslazione in avanti del dies a quo del termine prescrizionale prescinde dal fatto che l’occultamento sia stato posto in essere personalmente dal debitore, o da altri. Il decorso del termine, pertanto, è sospeso sino al disvelamento del danno, a prescindere da chi abbia posto in essere l’occultamento.
Sicché non è corretta la prospettazione difensiva del De FA.
In ogni caso, nella fattispecie, risulta dirimente rilevare che l’Amministrazione comunale è stata posta nelle condizioni di conoscere il pregiudizio erariale sin dal momento del suo verificarsi.
Risulta dagli atti, infatti, e nello specifico, dalla notizia di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza - Compagnia Casalnuovo di Napoli
-, che in data 4 giugno 2020, il segretario comunale OMISSIS SENT. 11/2026 16 consegnava agli inquirenti spontaneamente due registri delle contravvenzioni per le violazioni del codice della strada, relativi ai verbali elevati dal personale della Polizia locale e dagli ausiliari del traffico dall’anno 2008 al 2017; e che a seguito della disamina dei suddetti registri era stata riscontrata dagli inquirenti, per diverse annualità, una diffusa carenza di informazioni relative alla conclusione dell’iter di riscossione delle contravvenzioni elevate coi citati verbali.
Tanto è che gli inquirenti chiedevano, sempre al Segretario comunale, di compilare un foglio excel per fornire informazioni suppletive quali: la data e gli estremi dell’ avvenuta notifica al trasgressore o all’obbligato in solido; la norma violata, diritti di notifica, importo minimo e massimo della sanzione; la data e gli estremi di avvenuto pagamento della sanzione, ecc.
Tale circostanza è dirimente al fine di accertare l’occultamento doloso del danno.
E’ evidente, infatti, che per verificare la diffusa carenza di informazioni sulla conclusione dei procedimenti di riscossione, evidentemente i verbali erano stati regolarmente registrati. Peraltro, tale circostanza emerge in maniera inequivoca proprio dai fogli excel allegati agli atti del giudizio, nei quali sono stati elencati tutti i verbali elevati negli anni dal 2014 al 2019 dalla Polizia municipale di Pollena Trocchia, con l’indicazione del numero, della data e della località dell’accertamento, della norma del codice violata, del tipo di veicolo; e tuttavia, sempre dal foglio excel, risulta che la quasi totalità dei verbali non sono stati rinvenuti nell’ufficio.
SENT. 11/2026 17 Sotto la colonna “STATO VERBALE COMUNICATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE”, infatti, è annotato “NON TROVATO” per quasi la totalità dei verbali (2016-2019) e non solo per quelli sottratti dal TI negli 2016-2017, ma anche per i verbali relativi agli anni 2018 e 2019.
Ciò nonostante, il danno è stato correttamente quantificato a prescindere dal rinvenimento dei verbali, proprio in ragione dei registri tenuti in ufficio per cui se ne deve inferire che la sottrazione dei verbali da parte del TI non ha potuto incidere sulla scoperta o sulla quantificazione del danno.
Deve, pertanto, essere parzialmente accolta l’eccezione di prescrizione.
Al fine di individuare il danno erariale prescritto, occorre premettere che il pregiudizio relativo agli anni 2016-2017 contestato agli appellanti, e quindi l’importo di euro 8.346,00, si riferisce esclusivamente ai 106 verbali sottratti dal TI e non a tutti i verbali elevati nel biennio.
In questi termini, peraltro, si è pronunciata anche la sentenza di prime cure nella parte in cui precisa che la Procura ha agito in relazione agli anni 2018 e 2019, e ai 106 verbali relativi agli anni 2016 e 2017 detenuti dal TI.
Ciò posto, escludendo che nella fattispecie sia ravvisabile l’occultamento doloso del danno, il periodo coperto da prescrizione va calcolato, solo per comodità di calcolo, a ritroso dalla data di notifica dell’invito a dedurre, primo atto avente efficacia interruttiva, in data 13 SENT. 11/2026 18 marzo 2023 a TI FA e in data 14 marzo 2023 a De
FA GI.
Tuttavia, nel computo del termine prescrizionale deve considerarsi la sospensione di 176 giorni statuita dall’art. 85, comma 4, del d.l.
n.18/2020 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020). Questo Collegio, sul punto, aderisce all’ormai pacifica giurisprudenza contabile che univocamente ha risolto la questione relativa alla corretta interpretazione della disposizione testé invocata, ritenendo applicabile la sospensione ivi statuita anche al termine prescrizionale del danno erariale (tra le tante, più di recente, cfr. Sez. I app. n. 470/2023; Sez. II app. nn. 302/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. III app. n.484/2023).
Inoltre, va considerato che il danno da mancata riscossione della contravvenzione diventa attuale soltanto con il decorso del termine decadenziale di 90 giorni previsto dall’art. 201 del codice della strada.
Ne consegue che deve essere dichiarato prescritto il danno che è scaturito dalla mancata notifica dei verbali elevati fino al 18 marzo 2017 per il TI e fino al 19 marzo 2017 per il De FA.
Ciò posto, restano esclusi dalla prescrizione 25 verbali, elevati dal 28 maggio 2017 al 18 ottobre 2017, per un totale di euro 1.506,00.
IV Passando alla disamina del merito, i profili di censura veicolati dagli appellanti per contestare le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure sono infondati per i seguenti motivi.
Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso in maniera inequivoca lo stato di grave disorganizzazione in cui versava l’ufficio di Polizia municipale del comune di Pollena Trocchia negli anni dal SENT. 11/2026 19 2014 al 2019, con riferimento all’attività di riscossione delle contravvenzioni. Nel periodo in contestazione, infatti, si era proceduto alla riscossione delle contravvenzioni in soli 26 casi a fronte di 1320 verbali elevati. Tale situazione aveva causato un ingente danno erariale, pari ad euro 35.464,00 per somme illegittimamente non introitate.
Correttamente dunque, per tale danno, la Procura ha evocato in giudizio sia il De FA , nella sua qualità di Comandante della Polizia locale, che il TI, quale Responsabile unico del Settore contravvenzioni dal 2013 al 2019; costoro, infatti, avrebbero dovuto collaborare per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, e nello specifico, per assicurare l’espletamento e la conclusione dei procedimenti di riscossione delle contravvenzioni elevate, così garantendo all’amministrazione comunale l’introito delle somme contestate.
IV.1 Il De FA, infatti, quale organo di vertice dell’ufficio cui era stato preposto, non ha assolto all’ordinario dovere di diligenza richiesto dalla posizione che egli rivestiva. Nello specifico, avrebbe dovuto occuparsi dell’anomalo e grave andamento del Settore contravvenzioni, individuando le necessarie strategie per apporvi rimedio laddove, con una condotta gravemente omissiva, è rimasto indifferente al grave e persistente stato di disorganizzazione in cui versava l’Ufficio da lui diretto.
Né può condividersi la prospettazione difensiva secondo cui le numerose e complesse funzioni poste a suo carico avrebbero SENT. 11/2026 20 quantomeno escluso la configurabilità della colpa grave (atto d’appello pag. 5, merito: motivo I).
A prescindere dalla considerazione che il settore delle contravvenzioni deve essere assiduamente attenzionato e sottoposto a periodici controlli da parte del Responsabile dell’Ufficio della Polizia municipale proprio in ragione del certo danno che può scaturire da una superficiale gestione dell’iter della riscossione, in ogni caso, risulta dagli atti, ed è stato accertato in sentenza, che il De FA fosse ben consapevole delle problematiche operative dell’ufficio comunale. Il TI, infatti, con plurime note, tutte richiamate nell’indice dell’atto di citazione, portava all’attenzione del Sindaco, del Segretario comunale e del Comandante della Polizia locale, le medesime criticità denunciate alla Procura erariale in ordine alla impossibilità di concludere i procedimenti di riscossione delle contravvenzioni.
Ciò nonostante, il De FA è rimasto completamente inerte decidendo di ignorare le segnalazioni ricevute.
E’ pertanto meritevole di conferma la statuizione di prime cure nella parte in cui afferma che il De FA non ha assolto all'ordinario dovere di diligenza nella gestione dell'ufficio “ciò anche sotto un diverso profilo in quanto risulta l'esistenza di un gran numero di verbali non rinvenuti, non registrati al protocollo dell'ente non notificati ai trasgressori o notificati senza esito positivo e non più seguiti nel perfezionamento dell'iter successivo”.
IV.2 Quanto sin qui evidenziato, priva di rilievo l’ulteriore prospettazione difensiva sulla irrilevanza, ai fini del danno, della SENT. 11/2026 21 sospensione del servizio di collegamento telematico con la Motorizzazione civile.
Secondo l’assunto difensivo, infatti, la stessa Procura ne avrebbe colto l’irrilevanza laddove in citazione chiarisce che su 1300 verbali, solo 80 possono riferirsi al periodo di sospensione del servizio.
Indubbiamente, la noncuranza del De FA in ordine alla continuità del collegamento con la Motorizzazione è sintomatica della grave negligenza che ha caratterizzato il suo incarico. Così come, certamente, ha reso più difficoltoso il funzionamento del Settore contravvenzione, ingenerando nel TI una sorta di giustificazione alla sua inerzia. Tuttavia, come anche evidenziato dal giudice di prime cure, tale condotta omissiva ha avuto una rilevanza marginale nella causazione del danno ove si consideri che negli anni 2018-2019, il servizio è rimasto sospeso per 146 giorni, e nel biennio 2016-2016, per il periodo non coperto da prescrizione, per 45 giorni
(dal 16 novembre 2017 al 31 dicembre 2017). Invero, nel 2019 il servizio è rimasto sospeso per un periodo superiore a 90 giorni continuativi ( dal 9 gennaio al 12 aprile), così impedendo la tempestiva notifica dei verbali elevati in quel periodo; e, tuttavia, la Procura ha ritenuto, correttamente, di non imputare quale danno gli importi della mancata riscossione delle somme di cui ai verbali n.ri 12657, 12658, 12659, 12660 elevati nei giorni 4 e 25 gennaio 2019 in quanto il termine di 90 giorni per la tempestiva notifica coincideva con la sospensione .
In ogni caso, quanto sin qui evidenziato non scalfisce la correttezza della statuizione di responsabilità dell’appellante principale in SENT. 11/2026 22 considerazione, si ribadisce, della grave violazione degli obblighi di diligenza connessi all’espletamento delle proprie funzioni e segnatamente nella gestione dell’Ufficio contravvenzione, come innanzi evidenziato al punto IV.1.
IV.3 L’appellante principale censura altresì la sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della esclusiva responsabilità del TI, quale Responsabile unico del procedimento di notificazione delle contravvenzioni dal 2013 al 2019 (atto d’appello, pag. 9 , motivo II ).
Anche tale articolazione difensiva non è condivisa da questo collegio di appello. Il Comandante della Polizia municipale, come qualsiasi Responsabile di un ufficio pubblico, riveste una posizione di garanzia in ordine alla correttezza, all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa; posizione che non viene meno allorché sia nominato un Rup per l’espletamento di un procedimento amministrativo specifico. Non è revocabile, infatti, che ove questi rimanga inerte a fronte di un proprio dovere, il Responsabile debba intervenire al fine di assicurare il funzionamento dell’Ufficio.
Il comandante De FA, dunque, nell’osservanza dei propri obblighi di servizio, una volta accertata la situazione di disordine in cui versava l’Ufficio da lui diretto e , avrebbe dovuto provvedervi.
IV.4 La grave negligenza con la quale il De FA ha gestito l’ufficio da lui diretto, al contrario di quanto assunto dall’appellante, ha certamente concorso alla causazione del danno erariale in esame. (
atto d’appello pag. 11, motivo III)
SENT. 11/2026 23 Il mancato tempestivo espletamento dei procedimenti di notifica dei verbali delle contravvenzioni, inevitabilmente, oltreché, prevedibilmente, causa un automatico pregiudizio erariale.
Né può costituire, come assunto dalla difesa, una condizione eccezionale e imprevedibile la circostanza che il TI avesse sottratto i verbali dall’ufficio, sì da interromperne la causalità.
Premesso che si tratta solo di 106 verbali elevati nel biennio 2016/2017, che erano stati rinvenuti nell’abitazione del TI, In proposito deve evidenziarsi che la sottrazione dei verbali si è protratta per qualche mese a decorrere dal 25 settembre 2019 al maggio 2020, o secondo quanto assunto dal TI, solo dal 4 maggio al 5 giugno 2020. Il danno erariale, pertanto, era già divenuto concreto e attuale da oltre due anni, per cui la sottrazione dei verbali non si è inserita nel processo che collega la condotta illecita all’evento dannoso e, quindi, non può interromperne la causalità. In altri termini, la condizione eccezionale e imprevedibile richiamata dall’appellante, interrompe il nesso eziologico solo nell’ipotesi in cui si sia verificata prima dell’evento dannoso.
IV.5 Riguardo alla quantificazione del danno, il De FA lamenta che in coerenza con la contestazione mossagli, la Procura avrebbe potuto imputargli esclusivamente l’importo relativo ai 76 verbali (esclusi 4 del 2019 non computati a danno) elevati durante la sospensione del servizio di collegamento.
Come innanzi rilevato, il principale addebito mosso dalla Procura all’appellante, e condivisa da questo giudice, attiene alla grave SENT. 11/2026 24 negligenza con la quale ha gestito l’ufficio cui era stato preposto e nello specifico il Settore contravvenzioni, sicché correttamente è stato addebitato all’appellante, seppure pro-quota, il pregiudizio che si è verificato nel biennio 2018/2019. Riguardo, invece, alla responsabilità sussidiaria si dirà in seguito.
V. Il danno erariale deve essere imputato, altresì, alla concorrente condotta omissiva, gravemente colposa, dell’appellante incidentale TI. Risulta dal compendio probatorio agli atti, infatti, che l’appellante incidentale, nella sua qualità di Responsabile unico, con grave condotta omissiva, ha consentito per 1300 verbali, il decorso dei termini decadenziali entro cui notificare la contravvenzione. Tale condotta, che si è protratta per un lungo lasso di tempo, almeno dal 2014 al 2019, ha concorso a causare al comune di Pollena Trocchia il pregiudizio erariale azionato con il presente giudizio.
V.1 Né tali conclusioni possono essere revocate da improbabili carenze professionali sulle procedure telematiche di riscossione delle contravvenzioni.
L’appellante TI, sul punto, ha allegato di aver sempre svolto, in precedenza, funzioni di Comandante sicché non aveva alcuna competenza sui procedimenti di notifica dei verbali elevati per violazioni del codice della strada; e, soprattutto, di essere stato privato della necessaria formazione professionale, trattandosi di attività che richiedevano l’apprendimento di nuove procedure e strumenti informatici.
L’assunto difensivo non è condiviso.
SENT. 11/2026 25 Premesso che l’impiego di procedure telematiche non complesse è al giorno d’oggi accessibile anche per chi si professa analfabeta digitale rientra tra i doveri di ogni dipendente quello di imparare, anche in autonomia, l’impiego degli strumenti informatici necessari all’espletamento delle proprie funzioni e il TI ricopriva la posizione di responsabile del Ced- contravvenzioni. L’onere di formazione che grava sul datore di lavoro, cui fa riferimento l’appellante, scaturisce dalla diversa ipotesi in cui il dipendente sia impiegato in ruoli o per mansioni diversi rispetto a quelli per i quali è stato assunto.
Conclusivamente, non può costituire un’esimente ai fini della responsabilità il non sapere utilizzare “neanche le funzioni più elementari come il programma di posta elettronica senza l’aiuto dei familiari” ( pag. 7 dell’atto d’appello). Peraltro, lo stesso TI afferma come “dapprima avesse chiesto l’aiuto di altri colleghi più giovani e/o già formati per portare a compimento le procedure e soprattutto per utilizzare il necessario ed indispensabile collegamento al software della motorizzazione, prodromico alla notifica dei verbali”,
ma che tale supporto veniva raramente garantito. Anche tale ultimo assunto difensivo, tuttavia, è infondato in fatto ove si consideri che il TI avrebbe dovuto espletare le mansioni inerenti alla posizione ricoperta nei numerosi giorni in cui il servizio aveva funzionato regolarmente.
Ancora non può avere rilievo dirimente, ai fini della esclusione della colpa grave, l’opposto clima conflittuale rinvenuto nell’Ufficio che gli SENT. 11/2026 26 avrebbe procurato grande disagio e malori sul posto.
La irrilevanza di tali argomentazioni emerge in maniera inequivoca ove si consideri che il TI ha omesso di svolgere le sue funzioni per un lasso di tempo che si è protratto per oltre sei anni; sicché nessuna delle circostanze opposte, può giustificare la grave negligenza e l’inescusabile noncuranza nei confronti dell’intesse dell’ente locale ad introitare risorse finanziarie derivante dall’irrogazione delle sanzioni comminate per le violazioni del codice della strada che ha caratterizzato la sua condotta lavorativa.
Deve pertanto essere esclusa l’assunta buona fede, non rilevando a tal fine neanche la denuncia fatta dallo stesso TI alla Procura contabile in cui sottolineava in particolare le disfunzioni determinate dalla sospensione del servizio di collegamento telematico con la Motorizzazione civile, queste però, come detto sopra, del tutto irrilevanti.
V.2 Con il secondo motivo, il TI ha lamentato la insussistenza della sua responsabilità per i 106 verbali rinvenuti presso la propria abitazione, e, in ogni caso, l’insussistenza del dolo.
In proposito ha premesso che il 4 maggio 2020, veniva trasferito con funzioni di Comandante presso il Comune di Roccamonfina; e, in occasione di detto trasferimento, gli veniva intimato dal De FA, di rimuovere i propri faldoni personali, lasciati negli uffici incustoditi. Dopo circa un mese, in data 5 giugno 2020, a seguito di esplicita richiesta, verificava che alcuni verbali erano stati inseriti proprio nei faldoni portati a casa, sicché immediatamente li restituiva all’Ufficio.
SENT. 11/2026 27 Secondo l’assunto difensivo, dunque, pur non potendosi accertare che tali verbali fossero stati appositamente inseriti nei faldoni da terzi, comunque deve escludersene il dolo non potendosi logicamente ipotizzare che da una parte il TI avesse inteso nascondere i verbali nel proprio domicilio e dall’altra che li abbia restituiti spontaneamente alla semplice richiesta dell’Ente.
La prospettazione difensiva convince questo giudice nel ritenere che la sottrazione dei verbali da parte del TI non sia stata finalizzata a nasconderli poiché, ove così fosse stato, il dipendente avrebbe potuto distruggerli anziché restituirli.
In ogni caso, la censura, come formulata, è assolutamente irrilevante ai fini della statuizione della responsabilità in capo all’appellante.
Si consideri, infatti, che la sottrazione dei verbali, avvenuta a maggio 2020 (o anche, come indicato in citazione, nel settembre 2019) è un mero post factum rispetto alla condotta causativa del danno, come innanzi evidenziato. Ne consegue che, una volta esclusa la idoneità ad occultare il pregiudizio erariale, la sottrazione dei verbali, cui si riferisce la censura, non ha alcun rilievo neanche ai fini di valutare l’elemento psicologico della condotta dannosa.
V.3 Non è fondata la censura veicolata nel terzo motivo di appello relativa alla corretta quantificazione del danno.
Nello specifico, con una prima prospettazione difensiva, l’appellante TI ha eccepito che nella quantificazione del danno relativo agli anni 2018-2019, avrebbe dovuto essere detratto l’importo dei verbali che nel foglio excel della Guardia di Finanza risultano SENT. 11/2026 28 contrassegnati dalla dicitura “non trovati”; in proposito precisa che la Procura non gli avrebbe contestato di aver perduto o sottratto tali verbali.
Ancora, ha invocato una diversa quantificazione del danno in ragione dell’incarico ottenuto nell’anno precedente all’ispezione, per il quale era impegnato alcuni giorni alla settimana in altri comuni.
Infine, ha lamentato che nella quantificazione del danno i giudici non avrebbero dovuto considerare i verbali elevati nel 2019 la cui mancata notifica è stata causata esclusivamente dalla sospensione del collegamento telematico oltre al fatto che dal giugno 2019 sarebbe stato trasferito.
Anche tale censura, sotto le diverse prospettazioni è infondata.
La prima articolazione difensiva è inconferente ove si consideri che il danno erariale è scaturito dal non aver tempestivamente notificato i verbali di contravvenzione, sicché la condotta rilevante a tal fine non è il mancato rinvenimento del verbale.
Anche il secondo assunto difensivo è del tutto infondato.
Risulta dalle indagini della Guardia di Finanza che il servizio di collegamento alla Motorizzazione è rimasto sospeso nel 2019 dal 9 gennaio al 12 aprile 2019; tanto è che la stessa Procura ha inteso non computare a danno i verbali i cui termini sono decorsi durante tale periodo. Peraltro, dai fogli excel risulta che i verbali conteggiati come danno erariale partono dal 19 giugno 2019.
Riguardo invece, all’assunto trasferimento, non vi è alcuna prova agli atti; al contrario, lo stesso TI parla di un trasferimento SENT. 11/2026 29 avvenuto il 4 maggio 2020.
V.4 Infine, si precisa che il giudice di prime cure ha già fatto ricorso a un ampio esercizio del potere riduttivo, decidendo di imputare agli appellanti solo il 50% del danno erariale, sorto nel biennio 2018/2019 e, quindi, a risarcire, nella misura del 50% ciascuno, la complessiva somma di euro 13.559,00, anziché quella contestata nell’atto di citazione di euro 27.118,00. .
Ne consegue che sono stati già valutati dal giudice di prime cure tutti i parametri per addivenire a tale riduzione, e, quindi, la carenza di organico e le sospensioni del collegamento con la Motorizzazione. Si ritiene, pertanto che non vi siano motivi per ulteriori riduzioni.
Riguardo invece all’ulteriore pregiudizio, relativo ai 106 verbali rinvenuti presso l’abitazione del TI, per la parte non prescritta, pari ad euro 1.506,00, occorre svolgere alcune considerazioni.
La Procura aveva contestato l’occultamento doloso solo agli effetti prescrizionali, al fine di far decorrere il dies a quo della prescrizione dalla data del rinvenimento dei verbali sottratti dall’ufficio dal TI; tanto è che, nell’atto di citazione, anche per tale posta era stata ipotizzata la concorrente responsabilità, per condotta connotata da colpa grave, dunque pro quota, degli odierni appellanti. Ciò nonostante, il giudice di prime cure ha invece ritenuto di imputare tale danno alla condotta dolosa del TI e alla condotta gravemente colposa del De FA, così condannando quest’ultimo solo in via sussidiaria.
Ebbene, ritiene questo Collegio che tale statuizione vada riformata SENT. 11/2026 30 nel senso che il danno di euro 1.506,00 debba essere imputato, come chiesto dalla Procura nell’atto di citazione, alla concorrente responsabilità degli appellanti, e quindi pro quota, nella misura del 50%
ciascuno in quanto non vi è prova che questi, nel portare i verbali presso la propria abitazione, abbia intenzionalmente agito per violare gli obblighi di servizio e per causare il danno da mancata entrata, essendosi a tale epoca già verificato il danno, come sopra si è esposto.
Tuttavia, per le medesime ragioni evidenziate nella sentenza di prime cure, e quindi vista la carenza di organico e le diverse interruzioni del sistema telematico di collegamento tra il Comune e la Motorizzazione, anche tale importo deve essere previamente ridotto del 50% ( da euro 1.506,00 a euro 780,00)
VI In conclusione, gli appelli previamente riuniti sono parzialmente fondati.
Per l’effetto, con riferimento al pregiudizio erariale relativo ai 106 verbali rinvenuti presso l’abitazione del TI RE, deve essere dichiarata la prescrizione per il danno erariale scaturito dalla mancata notifica dei verbali elevati fino al 18 marzo 2017 per il TI e fino al 19 marzo 2017 per il De FA. La somma non coperta da prescrizione, pari ad euro 1.506,00, previa riduzione del 50% (euro 753,00), deve essere imputata alla concorrente responsabilità degli odierni appellanti, che ne risponderanno per euro 376,50 ciascuno.
Riguardo al pregiudizio erariale maturato nel biennio 2018/2019, si conferma integralmente la sentenza di prime cure.
SENT. 11/2026 31 Ne consegue la condanna degli appellanti GI De FA e RE TI al pagamento di euro 7.156,00 (euro 6.779,50 +
euro 376,50) ciascuno. A tale importo deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla data della verificazione del danno e sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali, sull’importo rivalutato, dalla data della pubblicazione della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico degli appellanti, in quanto l’accoglimento solo parziale dei gravami, lasciando inalterata l’affermazione della responsabilità erariale, non incide sulla EN (in terminis, Sez.II App.n.118/2025).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in parziale accoglimento dell’appello:
- dichiara prescritta l’azione contabile per il danno erariale scaturente dai verbali elevati fino al 18 marzo 2017 per il TI e fino al 19 marzo 2017 per il De FA;
- condanna gli appellanti De FA GI e TI RE al pagamento di euro 7.156,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno in favore del comune di Pollena Trocchia. A tale importo deve aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla data della verificazione del danno e sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali, sull’importo rivalutato, dalla data della SENT. 11/2026 32 pubblicazione della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellanti, nella misura del 50% ciascuno, e si liquidano in complessivi euro 224,00 (DUECENTOVENTIQUATTRO).
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il giudice relatore il Presidente
( dott.ssa Ida Contino) ( dott.ssa Daniela Acanfora)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 15 GENNAIO 2026
P. IL DIRIGENTE
(Dott. SS Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
UC BI