Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 15/01/2026, n. 11
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Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità del Comandante De FA per disorganizzazione ufficio e mancata continuità collegamento telematico

    La Corte ha ritenuto che il De FA, quale organo di vertice, non ha assolto all'ordinario dovere di diligenza, rimanendo indifferente alla disorganizzazione dell'ufficio e ignorando le segnalazioni delle criticità. La mancata continuità del collegamento telematico, seppur marginale, ha contribuito al danno.

  • Accolto
    Responsabilità del funzionario TI per mancata tenuta e notifica verbali

    La Corte ha ritenuto che il TI, nella sua qualità di Responsabile unico, con grave condotta omissiva, ha consentito il decorso dei termini decadenziali per la notifica di numerosi verbali, contribuendo al danno erariale. Le presunte carenze professionali e il clima conflittuale non sono state ritenute esimenti.

  • Accolto
    Prescrizione del danno erariale per gli anni 2016-2017

    La Corte ha parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il danno da mancata riscossione diventa attuale solo con il decorso del termine decadenziale di 90 giorni. È stato dichiarato prescritto il danno scaturito dalla mancata notifica dei verbali elevati fino al 19 marzo 2017 per De FA.

  • Accolto
    Prescrizione del danno erariale per gli anni 2016-2017

    La Corte ha parzialmente accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il danno da mancata riscossione diventa attuale solo con il decorso del termine decadenziale di 90 giorni. È stato dichiarato prescritto il danno scaturito dalla mancata notifica dei verbali elevati fino al 18 marzo 2017 per TI.

  • Rigettato
    Quantificazione del danno imputato a De FA

    La Corte ha confermato l'addebito a De FA della sua quota di responsabilità per la gestione negligente dell'ufficio nel biennio 2018/2019. La responsabilità sussidiaria per il danno relativo ai verbali del 2016/2017 è stata riformata.

  • Rigettato
    Quantificazione ed imputazione del danno erariale a TI

    La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni sulla quantificazione del danno. Il danno deriva dalla mancata notifica, non dal mancato rinvenimento dei verbali. La sospensione del collegamento e il presunto trasferimento non sono stati ritenuti sufficienti a modificare la quantificazione.

  • Accolto
    Riforma della imputazione del danno relativo ai 106 verbali del 2016-2017

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, imputando il danno di euro 1.506,00 (non prescritto) alla concorrente responsabilità di entrambi gli appellanti, pro quota (50% ciascuno), previa riduzione del 50% a causa della carenza di organico e interruzioni del sistema telematico.

  • Accolto
    Riforma della imputazione del danno relativo ai 106 verbali del 2016-2017

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, imputando il danno di euro 1.506,00 (non prescritto) alla concorrente responsabilità di entrambi gli appellanti, pro quota (50% ciascuno), previa riduzione del 50% a causa della carenza di organico e interruzioni del sistema telematico.

  • Accolto
    Esercizio del potere riduttivo

    La Corte ha confermato la riduzione del 50% operata in primo grado per il danno del 2018/2019 e ha applicato un'ulteriore riduzione del 50% per il danno residuo del 2016/2017, ritenendo che i parametri per la riduzione fossero già stati valutati.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'atto di citazione

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, giudicando che l'atto introduttivo avesse ampiamente soddisfatto i requisiti di cui all'art. 86, comma 2, lett. e) e f) c.g.c., indicando chiaramente le regole violate e gli elementi probatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 15/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 11
    Data del deposito : 15 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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