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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI Liberto RR Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. AL ZZ Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 502 dell'anno 2021 promossa da
nata a [...] l'[...], ed ivi residente in [...]
Grazia Cutuli n.9, rappresentata e difesa dall'avvocato GRECO GIANCARLO
appellante
CONTRO con sede legale in Milano, piazza Meda n. 4, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alessandra Bonanno appellata
E nei confronti rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta Controparte_2
appellata
OGGETTO: Appello -Bancario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa. In accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza di primo grado, e per l'effetto: Accertare, in relazione al C/C n. 133917 con IBAN [...], intrattenuto dall'odierno ricorrente presso la filiale della , oggi appartenente al Controparte_3 Controparte_4 presso Agenzia N. 1 di RI (Palermo) Corso Italia 148, l'applicazione di tassi di interesse in misura superiore al tasso legale, la capitalizzazione trimestrale degli stessi, l'applicazione delle commissioni massimo scoperto, di tenuta conto e le altre competenze e commissioni non validamente pattuite tra le parti. Per l'effetto, condannare le appellate a ripetere la sig.ra
. della somma pari a quella che risulterà dagli esiti dell'emittenda CTU. Rigettare Parte_1 l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie formulata della In via istruttoria: - CP_5
Ordinare alla convenuta la esibizione delle scritture contabili relativi ai rapporti in CP_5 narrativa, con particolare riferimento a tutti gli estratti conto, e/c scalare dai quali risulti la situazione contabile dall'inizio del rapporto contrattuale al momento della chiusura e/o della notificazione dell'atto di citazione. - disporre il richiamo del consulente tecnico al fine di accertare il rapporto di dare-avere tra le parti e le movimentazioni dei rapporti sul rapporto di C/C n. 133917 con IBAN [...], intrattenuto dall'odierna appellante presso la filiale della , successivamente Controparte_3 CP_4
presso Agenzia N. 1 di RI (Palermo) Corso Italia 148, poi
[...] Controparte_1 per tutta la durata degli stessi;
ciò comparando la somma contabilizzata con quella che sarebbe risultata se la banca non avesse applicato la capitalizzazione ed avesse applicato il tasso legale;
il tutto con riferimento alla commissione di massimo scoperto praticata dalla banca convenuta, da non applicarsi al rapporto, nonché ad ogni altro accessorio risultante illegittimo. Condannare controparte alla spese di tutti i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato - preliminarmente, dichiarare l'appello proposto Controparte_1 dalla sig.ra inammissibile con ordinanza ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. Parte_1 per mancanza di specificità dell'atto ex art. 342 c.p.c. e/o per le ragioni spiegate in comparsa;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , inammissibile e/o infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
in via istruttoria, rigettare, per le ragioni esposte, tutte le istanze della sig.ra
, in particolare la istanza di ordine di esibizione e la istanza di richiamo del Parte_1
C.T.U., in subordine, nella ipotesi di richiamo di C.T.U., disporre che il ricalcolo del saldo del conto corrente sia effettuato conformemente a criteri e modalità di computo esposti in atti e contenuti nelle osservazioni alla C.T.U. formulate dal consulente di parte della - con CP_5 vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio con maggiorazione ex D.M. Giustizia 37/2018.
Conclusioni per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello adita, rigettata Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione: - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di ripetizione di somme avanzata da parte CP_2 appellante;
- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto. - Condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di Appello in favore della società Controparte_2
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via PEC il 22 marzo 2021, la sig.ra Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2782/2020 del Tribunale di Palermo, resa il 22 settembre 2020 nell'ambito del giudizio R.G. 11219/2014. Con tale impugnazione l'appellante chiedeva, tra l'altro, la riforma della decisione di primo grado e l'accertamento dell'illegittima applicazione, nel conto corrente n. 133917 intrattenuto presso l'allora
[...]
, di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di Controparte_3 massimo scoperto, costi e competenze non pattuite, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme risultanti dal ricalcolo.
Si costituiva in giudizio già , contestando Controparte_1 Controparte_3 integralmente le domande dell'appellante.
Si costituiva inoltre cessionaria del credito, chiedendo di Controparte_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di somme avanzata da parte appellante e di rigettare l'appello proposto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 12.06.2025 con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c
Preliminarmente, quanto all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata , la stessa non può essere accolta. Infatti, l'impugnazione contiene, CP_1
come richiesto dalla Corte di cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342 c.p.c., sia prima sia dopo la novella introdotta dall'art. 54 del D.L. 83/2012, sia il profilo argomentativo (cioè, l'esposizione delle ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto adottare una diversa valutazione) sia quello volitivo (ossia la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Accedendo al merito, considerato che con il primo motivo l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, vanno prima esaminati il secondo e terzo motivo di appello riguardanti rispettivamente la determinazione delle competenze
3 illegittime e la capitalizzazione degli interessi, poiché l'accertamento del diritto è propedeutico alla valutazione della prescrizione.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che il consulente avrebbe ricostruito il rapporto di dare/avere tra le parti senza considerare alcune spese, competenze e interessi applicati dalla banca, a causa dell'assenza o dell'illeggibilità di taluni estratti conto, per i quali il Tribunale non avrebbe disposto l'ordine di esibizione.
Il motivo è infondato.
Dalla relazione tecnica emerge che le lacune documentali hanno determinato una discontinuità nella sequenza dei movimenti contabili;
ciò nondimeno, il CTU ha proceduto alla ricostruzione del rapporto adottando criteri conservativi e pienamente rispettosi del principio di continuità del saldo scalare.
In particolare, in assenza sia dei movimenti contabili sia dell'estratto conto scalare di un determinato periodo, la scrittura di raccordo è stata datata con valuta media tra i movimenti immediatamente antecedenti e successivi;
per i periodi privi dei movimenti contabili ma muniti di estratto conto scalare, la data valuta delle scritture di raccordo è stata desunta dallo scalare disponibile;
nei trimestri privi del dettaglio delle competenze addebitate dalla banca, tali competenze sono state escluse dal ricalcolo del saldo.
Il confronto tra le competenze complessivamente addebitate dalla banca e quelle ricalcolate sul saldo rideterminato secondo le condizioni economiche originarie ha determinato un effetto contabile del tutto marginale e comunque favorevole alla correntista, pari a € 747,18.
Alla luce di ciò, deve rilevarsi che, anche a volere ritenere fondate le critiche dell'appellante, alcuna concreta utilità potrebbe derivarle da un diverso accertamento. La ricostruzione contabile del CTU ha infatti già operato secondo il criterio più favorevole, sicché, sul punto,
l'appellante difetta di interesse all'impugnazione.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura il Tribunale per non avere dichiarato la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi debitori.
4 Il motivo di appello è infondato.
Il legislatore, con il d.lgs. n. 342/1999, ha modificato l'art. 120 del T.U.B., demandando al
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) la definizione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie.
Il C.I.C.R., con delibera del 9 febbraio 2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità della capitalizzazione degli interessi, disponendo però che la stessa periodicità fosse adottata sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente dell'11 febbraio 2002 prevede espressamente e approva la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi sia passivi.
Pertanto, il primo giudice ha correttamente recepito le ipotesi formulate dal CTU, che non prevedevano l'eliminazione della capitalizzazione nella ricostruzione del saldo del conto, non ravvisando alcuna nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Passando all'esame del primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritte alcune competenze.
Il motivo è fondato ne limiti di cui appresso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca convenuta, per sollevare validamente l'eccezione di prescrizione, deve semplicemente dedurre il decorso del tempo e la volontà di avvalersene, con riferimento alle rimesse annotate in conto, senza alcun onere di specificare il dies a quo, di indicare le singole rimesse ovvero di dimostrare l'assenza di un contratto di apertura di credito (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895).
Nel caso di specie, l'istituto bancario ha ritualmente proposto l'eccezione già nel primo grado di giudizio, nella comparsa di costituzione, chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione dell'azione di ripetizione relativamente alle rimesse solutorie effettuate dalla
5 correntista dall'apertura del rapporto al 9 luglio 2008. L'eccezione deve dunque ritenersi ammissibile e correttamente sollevata.
Tuttavia, è fondata la doglianza dell'appellante secondo cui il Tribunale ha errato nel determinare l'entità delle somme prescritte, avendo assunto quale saldo di riferimento il c.d. “saldo banca”, e non il saldo rettificato, come invece imposto dalla costante giurisprudenza.
Come ribadito da Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2023, n. 7721, e da Cass., 8 aprile 2025, n.
9203, nelle controversie relative alla ripetizione di indebito conseguente alla nullità di clausole contrattuali o prassi bancarie illegittime, la verifica delle rimesse solutorie deve essere effettuata esclusivamente sul saldo rettificato, ossia sul saldo epurato da tutte le poste nulle (interessi non dovuti, spese non pattuite, commissioni indebite, ecc.). Solo una volta ricostruito correttamente il rapporto è possibile determinare se e quando il saldo abbia superato il limite dell'affidamento, così da far decorrere la prescrizione delle rimesse eccedenti.
Nel caso concreto, il CTU ha invece utilizzato come base di calcolo il saldo risultante dagli estratti conto originari, senza previamente depurarlo dagli addebiti illegittimi. Tale metodo ha comportato significative incongruenze nella verifica delle rimesse solutorie: il versamento del 3 aprile 2006 (€ 5.700) è stato ritenuto estinguente competenze per €
980,35, benché il saldo rettificato fosse pari a € 47.431,52, inferiore al fido di € 50.000, con la conseguenza che il versamento non aveva natura solutoria. Analogo errore riguarda il versamento del 3 luglio 2006 (€ 10.277), ritenuto estinguente competenze per € 990,52 a fronte di un saldo rettificato di € 46.588,34, anch'esso inferiore al limite di affidamento.
Ulteriori versamenti (5 marzo 2007 € 10.500; 9 marzo 2007 € 7.740; 29 giugno 2007 €
1.300; 3 dicembre 2007 € 7.600; 5 marzo 2008 € 3.000) sono stati erroneamente qualificati come rimesse solutorie, sebbene il saldo rettificato non superasse il fido. In prossimità del 31 marzo 2006 e del 30 giugno 2006, il CTU ha inoltre attribuito competenze estinte senza considerare l'effettivo andamento del saldo rettificato.
6 Tali errori hanno determinato una indebita sovrastima delle competenze prescritte e, conseguentemente, un calcolo non corretto delle somme ripetibili.
Nel complesso, le competenze illegittime erroneamente considerate estinte ammontano a circa € 6.220,32, mentre le competenze effettivamente prescritte risultano pari a €
5.990,92.
Alla luce di tali elementi, considerando che gli oneri illegittimamente addebitati dalla banca ammontano complessivamente a € 35.044,55, e sottraendo le competenze irripetibili per effetto della prescrizione decennale (€ 5.990,92), l'importo ancora recuperabile in favore della correntista è pari a € 29.053,63.
Va altresì precisato che il saldo rettificato del rapporto non subisce modifiche, poiché esso deriva dalla ricostruzione contabile depurata da tutte le poste nulle, operazione che prescinde dalle questioni relative alla prescrizione. La prescrizione incide esclusivamente sull'entità delle somme ripetibili, non già sulla ricostruzione del saldo del rapporto, che resta immutato.
Va inoltre esaminata la domanda con cui l'appellante chiede, anche in secondo grado, la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate, “nella misura che risulterà dagli esiti della CTU”.
Tale domanda non può essere accolta.
Il Tribunale ha infatti espressamente affermato che, pur riconoscendo la nullità delle clausole illegittime e la conseguente ricostruzione del saldo rettificato, non può disporsi la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate in difetto di prova della chiusura del rapporto di conto corrente, atteso che la ripetizione presuppone, sul piano causale e logico, la definizione del rapporto di dare/avere tra le parti.
L'appellante non ha formulato alcuna specifica censura contro tale autonoma ratio decidendi del Tribunale e non ha dimostrato l'avvenuta chiusura del conto.
Pertanto, la domanda di condanna alla restituzione delle somme deve essere rigettata.
7 Di conseguenza, le domande e istanze proposte dalla società nel Controparte_2 presente grado di giudizio restano assorbite, con conseguente compensazione delle spese tra le parti relativamente ai rapporti con la stessa società.
invece deve sopportare le spese di lite del presente grado che sono Controparte_1 liquidate come segue: € 3.500,00 per compensi di avvocato e € 545 per spese vive, oltre accessori di legge, ai sensi del DM 55/14 e succ. mod.
PQM
La Corte d'appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2782/2020: Parte_1
1.in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che l'ammontare degli oneri illegittimamente addebitati dalla non soggetti a prescrizione è pari a € CP_5
29.053,63;
2.condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.500 per compensi professionali ed € 545 per spese vive, oltre accessori di legge.
3.Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere rel.
AL ZZ
Il Presidente
NI L. RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI Liberto RR Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. AL ZZ Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 502 dell'anno 2021 promossa da
nata a [...] l'[...], ed ivi residente in [...]
Grazia Cutuli n.9, rappresentata e difesa dall'avvocato GRECO GIANCARLO
appellante
CONTRO con sede legale in Milano, piazza Meda n. 4, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Alessandra Bonanno appellata
E nei confronti rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta Controparte_2
appellata
OGGETTO: Appello -Bancario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa. In accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza di primo grado, e per l'effetto: Accertare, in relazione al C/C n. 133917 con IBAN [...], intrattenuto dall'odierno ricorrente presso la filiale della , oggi appartenente al Controparte_3 Controparte_4 presso Agenzia N. 1 di RI (Palermo) Corso Italia 148, l'applicazione di tassi di interesse in misura superiore al tasso legale, la capitalizzazione trimestrale degli stessi, l'applicazione delle commissioni massimo scoperto, di tenuta conto e le altre competenze e commissioni non validamente pattuite tra le parti. Per l'effetto, condannare le appellate a ripetere la sig.ra
. della somma pari a quella che risulterà dagli esiti dell'emittenda CTU. Rigettare Parte_1 l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie formulata della In via istruttoria: - CP_5
Ordinare alla convenuta la esibizione delle scritture contabili relativi ai rapporti in CP_5 narrativa, con particolare riferimento a tutti gli estratti conto, e/c scalare dai quali risulti la situazione contabile dall'inizio del rapporto contrattuale al momento della chiusura e/o della notificazione dell'atto di citazione. - disporre il richiamo del consulente tecnico al fine di accertare il rapporto di dare-avere tra le parti e le movimentazioni dei rapporti sul rapporto di C/C n. 133917 con IBAN [...], intrattenuto dall'odierna appellante presso la filiale della , successivamente Controparte_3 CP_4
presso Agenzia N. 1 di RI (Palermo) Corso Italia 148, poi
[...] Controparte_1 per tutta la durata degli stessi;
ciò comparando la somma contabilizzata con quella che sarebbe risultata se la banca non avesse applicato la capitalizzazione ed avesse applicato il tasso legale;
il tutto con riferimento alla commissione di massimo scoperto praticata dalla banca convenuta, da non applicarsi al rapporto, nonché ad ogni altro accessorio risultante illegittimo. Condannare controparte alla spese di tutti i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato - preliminarmente, dichiarare l'appello proposto Controparte_1 dalla sig.ra inammissibile con ordinanza ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. Parte_1 per mancanza di specificità dell'atto ex art. 342 c.p.c. e/o per le ragioni spiegate in comparsa;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , inammissibile e/o infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
in via istruttoria, rigettare, per le ragioni esposte, tutte le istanze della sig.ra
, in particolare la istanza di ordine di esibizione e la istanza di richiamo del Parte_1
C.T.U., in subordine, nella ipotesi di richiamo di C.T.U., disporre che il ricalcolo del saldo del conto corrente sia effettuato conformemente a criteri e modalità di computo esposti in atti e contenuti nelle osservazioni alla C.T.U. formulate dal consulente di parte della - con CP_5 vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio con maggiorazione ex D.M. Giustizia 37/2018.
Conclusioni per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte D'appello adita, rigettata Controparte_2 ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione: - Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alla domanda di ripetizione di somme avanzata da parte CP_2 appellante;
- Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e diritto. - Condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio di Appello in favore della società Controparte_2
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato via PEC il 22 marzo 2021, la sig.ra Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2782/2020 del Tribunale di Palermo, resa il 22 settembre 2020 nell'ambito del giudizio R.G. 11219/2014. Con tale impugnazione l'appellante chiedeva, tra l'altro, la riforma della decisione di primo grado e l'accertamento dell'illegittima applicazione, nel conto corrente n. 133917 intrattenuto presso l'allora
[...]
, di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di Controparte_3 massimo scoperto, costi e competenze non pattuite, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme risultanti dal ricalcolo.
Si costituiva in giudizio già , contestando Controparte_1 Controparte_3 integralmente le domande dell'appellante.
Si costituiva inoltre cessionaria del credito, chiedendo di Controparte_2 dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di somme avanzata da parte appellante e di rigettare l'appello proposto.
La causa era posta in decisione all'udienza del 12.06.2025 con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c
Preliminarmente, quanto all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata , la stessa non può essere accolta. Infatti, l'impugnazione contiene, CP_1
come richiesto dalla Corte di cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342 c.p.c., sia prima sia dopo la novella introdotta dall'art. 54 del D.L. 83/2012, sia il profilo argomentativo (cioè, l'esposizione delle ragioni per cui il Tribunale avrebbe dovuto adottare una diversa valutazione) sia quello volitivo (ossia la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Accedendo al merito, considerato che con il primo motivo l'appellante censura l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, vanno prima esaminati il secondo e terzo motivo di appello riguardanti rispettivamente la determinazione delle competenze
3 illegittime e la capitalizzazione degli interessi, poiché l'accertamento del diritto è propedeutico alla valutazione della prescrizione.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta che il consulente avrebbe ricostruito il rapporto di dare/avere tra le parti senza considerare alcune spese, competenze e interessi applicati dalla banca, a causa dell'assenza o dell'illeggibilità di taluni estratti conto, per i quali il Tribunale non avrebbe disposto l'ordine di esibizione.
Il motivo è infondato.
Dalla relazione tecnica emerge che le lacune documentali hanno determinato una discontinuità nella sequenza dei movimenti contabili;
ciò nondimeno, il CTU ha proceduto alla ricostruzione del rapporto adottando criteri conservativi e pienamente rispettosi del principio di continuità del saldo scalare.
In particolare, in assenza sia dei movimenti contabili sia dell'estratto conto scalare di un determinato periodo, la scrittura di raccordo è stata datata con valuta media tra i movimenti immediatamente antecedenti e successivi;
per i periodi privi dei movimenti contabili ma muniti di estratto conto scalare, la data valuta delle scritture di raccordo è stata desunta dallo scalare disponibile;
nei trimestri privi del dettaglio delle competenze addebitate dalla banca, tali competenze sono state escluse dal ricalcolo del saldo.
Il confronto tra le competenze complessivamente addebitate dalla banca e quelle ricalcolate sul saldo rideterminato secondo le condizioni economiche originarie ha determinato un effetto contabile del tutto marginale e comunque favorevole alla correntista, pari a € 747,18.
Alla luce di ciò, deve rilevarsi che, anche a volere ritenere fondate le critiche dell'appellante, alcuna concreta utilità potrebbe derivarle da un diverso accertamento. La ricostruzione contabile del CTU ha infatti già operato secondo il criterio più favorevole, sicché, sul punto,
l'appellante difetta di interesse all'impugnazione.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura il Tribunale per non avere dichiarato la nullità delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi debitori.
4 Il motivo di appello è infondato.
Il legislatore, con il d.lgs. n. 342/1999, ha modificato l'art. 120 del T.U.B., demandando al
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) la definizione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie.
Il C.I.C.R., con delibera del 9 febbraio 2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità della capitalizzazione degli interessi, disponendo però che la stessa periodicità fosse adottata sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi.
Nel caso di specie, il contratto di conto corrente dell'11 febbraio 2002 prevede espressamente e approva la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi sia passivi.
Pertanto, il primo giudice ha correttamente recepito le ipotesi formulate dal CTU, che non prevedevano l'eliminazione della capitalizzazione nella ricostruzione del saldo del conto, non ravvisando alcuna nullità della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Passando all'esame del primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritte alcune competenze.
Il motivo è fondato ne limiti di cui appresso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la banca convenuta, per sollevare validamente l'eccezione di prescrizione, deve semplicemente dedurre il decorso del tempo e la volontà di avvalersene, con riferimento alle rimesse annotate in conto, senza alcun onere di specificare il dies a quo, di indicare le singole rimesse ovvero di dimostrare l'assenza di un contratto di apertura di credito (Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895).
Nel caso di specie, l'istituto bancario ha ritualmente proposto l'eccezione già nel primo grado di giudizio, nella comparsa di costituzione, chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione dell'azione di ripetizione relativamente alle rimesse solutorie effettuate dalla
5 correntista dall'apertura del rapporto al 9 luglio 2008. L'eccezione deve dunque ritenersi ammissibile e correttamente sollevata.
Tuttavia, è fondata la doglianza dell'appellante secondo cui il Tribunale ha errato nel determinare l'entità delle somme prescritte, avendo assunto quale saldo di riferimento il c.d. “saldo banca”, e non il saldo rettificato, come invece imposto dalla costante giurisprudenza.
Come ribadito da Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2023, n. 7721, e da Cass., 8 aprile 2025, n.
9203, nelle controversie relative alla ripetizione di indebito conseguente alla nullità di clausole contrattuali o prassi bancarie illegittime, la verifica delle rimesse solutorie deve essere effettuata esclusivamente sul saldo rettificato, ossia sul saldo epurato da tutte le poste nulle (interessi non dovuti, spese non pattuite, commissioni indebite, ecc.). Solo una volta ricostruito correttamente il rapporto è possibile determinare se e quando il saldo abbia superato il limite dell'affidamento, così da far decorrere la prescrizione delle rimesse eccedenti.
Nel caso concreto, il CTU ha invece utilizzato come base di calcolo il saldo risultante dagli estratti conto originari, senza previamente depurarlo dagli addebiti illegittimi. Tale metodo ha comportato significative incongruenze nella verifica delle rimesse solutorie: il versamento del 3 aprile 2006 (€ 5.700) è stato ritenuto estinguente competenze per €
980,35, benché il saldo rettificato fosse pari a € 47.431,52, inferiore al fido di € 50.000, con la conseguenza che il versamento non aveva natura solutoria. Analogo errore riguarda il versamento del 3 luglio 2006 (€ 10.277), ritenuto estinguente competenze per € 990,52 a fronte di un saldo rettificato di € 46.588,34, anch'esso inferiore al limite di affidamento.
Ulteriori versamenti (5 marzo 2007 € 10.500; 9 marzo 2007 € 7.740; 29 giugno 2007 €
1.300; 3 dicembre 2007 € 7.600; 5 marzo 2008 € 3.000) sono stati erroneamente qualificati come rimesse solutorie, sebbene il saldo rettificato non superasse il fido. In prossimità del 31 marzo 2006 e del 30 giugno 2006, il CTU ha inoltre attribuito competenze estinte senza considerare l'effettivo andamento del saldo rettificato.
6 Tali errori hanno determinato una indebita sovrastima delle competenze prescritte e, conseguentemente, un calcolo non corretto delle somme ripetibili.
Nel complesso, le competenze illegittime erroneamente considerate estinte ammontano a circa € 6.220,32, mentre le competenze effettivamente prescritte risultano pari a €
5.990,92.
Alla luce di tali elementi, considerando che gli oneri illegittimamente addebitati dalla banca ammontano complessivamente a € 35.044,55, e sottraendo le competenze irripetibili per effetto della prescrizione decennale (€ 5.990,92), l'importo ancora recuperabile in favore della correntista è pari a € 29.053,63.
Va altresì precisato che il saldo rettificato del rapporto non subisce modifiche, poiché esso deriva dalla ricostruzione contabile depurata da tutte le poste nulle, operazione che prescinde dalle questioni relative alla prescrizione. La prescrizione incide esclusivamente sull'entità delle somme ripetibili, non già sulla ricostruzione del saldo del rapporto, che resta immutato.
Va inoltre esaminata la domanda con cui l'appellante chiede, anche in secondo grado, la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate, “nella misura che risulterà dagli esiti della CTU”.
Tale domanda non può essere accolta.
Il Tribunale ha infatti espressamente affermato che, pur riconoscendo la nullità delle clausole illegittime e la conseguente ricostruzione del saldo rettificato, non può disporsi la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate in difetto di prova della chiusura del rapporto di conto corrente, atteso che la ripetizione presuppone, sul piano causale e logico, la definizione del rapporto di dare/avere tra le parti.
L'appellante non ha formulato alcuna specifica censura contro tale autonoma ratio decidendi del Tribunale e non ha dimostrato l'avvenuta chiusura del conto.
Pertanto, la domanda di condanna alla restituzione delle somme deve essere rigettata.
7 Di conseguenza, le domande e istanze proposte dalla società nel Controparte_2 presente grado di giudizio restano assorbite, con conseguente compensazione delle spese tra le parti relativamente ai rapporti con la stessa società.
invece deve sopportare le spese di lite del presente grado che sono Controparte_1 liquidate come segue: € 3.500,00 per compensi di avvocato e € 545 per spese vive, oltre accessori di legge, ai sensi del DM 55/14 e succ. mod.
PQM
La Corte d'appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2782/2020: Parte_1
1.in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che l'ammontare degli oneri illegittimamente addebitati dalla non soggetti a prescrizione è pari a € CP_5
29.053,63;
2.condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 3.500 per compensi professionali ed € 545 per spese vive, oltre accessori di legge.
3.Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere rel.
AL ZZ
Il Presidente
NI L. RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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