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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7229/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Renato Franco INDRIO e Diego MILANO); Parte_1 e
(avv. Margherita Rosa DE PASQUALE); CP_1
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi in data 21.10.2022)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio e già valutato dall' in CP_1 sede amministrativa nella misura del 21%- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 28%. L' deve essere, pertanto, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge. Le spese processuali –liquidate come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 28%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo;
1 -condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv.ti Renato Franco INDRIO e Diego MILANO); Parte_1 e
(avv. Margherita Rosa DE PASQUALE); CP_1
all'udienza del 9.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata. L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie (trattandosi di infortunio verificatosi in data 21.10.2022)- ha previsto l'erogazione da parte dell' di un indennizzo in capitale per le CP_1 menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado superiore al sedici per cento. Nel caso di specie –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio e già valutato dall' in CP_1 sede amministrativa nella misura del 21%- il consulente tecnico d'ufficio –le cui valutazioni appaiono condivisibili, in quanto esaustivamente motivate- ha quantificato il danno biologico nella superiore misura del 28%. L' deve essere, pertanto, condannato ad erogare CP_1 alla parte ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge. Le spese processuali –liquidate come da infrascritto dispositivo- nonché le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-condanna l' ad erogare alla parte ricorrente CP_1 l'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 28%, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo;
1 -condanna l' alla rifusione delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 9.07.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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