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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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- 1. Condominio, le spese si pagano sempre, anche senza tabelle millesimali e il bilancio resta valido: nuova sentenzaAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 15 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12172 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 21840/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21840/2024 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla Via Parte_1
Martiri di Nassirya 119 presso gli avv.ti Francesca Carbone e Rodolfo Omar Zurino, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in al Corso Duca d'Aosta 37 presso l'avv. CP_1 Pt_1
pagina 1 di 8 NA NA, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' venuto meno l'interesse ad agire dell'attrice sulle impugnative del consuntivo 2023 e del preventivo 2024, la quale comunque è virtualmente soccombente ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
l'opposizione all'approvazione del preventivo 2023 va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo di annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea del Controparte_1
convenuto nelle date 28/3/2023, con la quale era stato approvato il CP_1
preventivo 2023, e 5/3/2024, con la quale erano stati approvati il consuntivo 2023 e il preventivo 2024 - con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di rigettare le impugnazioni di delibere perché CP_1
infondate, con vittoria delle spese di lite con distrazione, e subordinatamente dichiarare cessata la materia del contendere compensando le spese di lite;
nel corso della istruttoria
è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Con un primo motivazione d'impugnazione delle deliberazioni, l'attrice deduce di aver chiesto all'amministratore del convenuto, prima che si svolgessero le CP_1
assemblee che hanno adottato le deliberazioni impugnate, di consegnarle una serie di documenti attinenti alla gestione condominiale, la prima volta senza ottenere risposta, la seconda ottenendo documentazione diversa da quella richiesta;
ciò renderebbe annullabili le deliberazioni impugnate, in base all'art. 1130 bis.1 cc, il cui quinto periodo dispone: “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari pagina 2 di 8 possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.”: non consentire al condomino di esercitare tale diritto, costituisce un vizio del procedimento che ha portato l'assemblea a deliberare, per cui la deliberazione va annullata su richiesta del condomino il cui diritto sia stato leso. Una volta convocata per l'assemblea del 28/3/2023 tramite la propria Parte_1
legale inviò all'amministratore un messaggio pec del 23/3/2025, nel quale tra l'altro si legge: “Nello specifico ed al fine di consentire alla nostra assistita una puntuale analisi delle spese preventivate oltre che della contabilità delle precedenti gestioni, si richiede copia della seguente documentazione: 1) polizza di assicurazione del fabbricato e ricevute di pagamento del premio;
2) contratti relativi alle utenze di acqua e luce e ricevute di pagamento delle bollette;
3) contratti relativi all'ascensore e ricevute di pagamento di manutenzione, energia elettrica e dispositivo gsm;
4) concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal per il passo carraio e Controparte_2
ricevute di pagamento del relativo canone.”. A tale messaggio l'amministratore non rispose. Prima dell'assemblea del 5/3/2024, in data 1/3/2024 inviò al Parte_1
un messaggio pec col quale chiedeva gli stessi documenti, e questa volta il CP_1
Condominio rispose con nuovo messaggio pec del 4/3/2024 il Condominio rispose inviandole documenti – che però l'attrice, con messaggio del 6/3/2024, dichiarò di considerare irrilevanti. In realtà, i messaggi pec inviati prima delle assemblee da al Condominio, non erano idonei a costituire in mora il Condominio stesso Parte_1
nella consegna dei documenti richiesti: proprio l'art. 1130 bis.1 cc dimostra che l'odierna attrice non avrebbe dovuto chiedere che le venisse consegnata copia dei documenti, bensì chiedere di poter accedere al luogo in cui erano custoditi i documenti,
e là estrarne copia, come recita la norma. Insomma, l'amministratore non fu inadempiente e non viziò l'iter di formazione della volontà assembleare, in quanto l'attrice non aveva diritto che l'amministratore le inviasse copia dei documenti, come da lei richiesto, bensì che le consentisse di accedere ai documenti e di estrarne lei stessa copia. Questo motivo d'impugnazione è dunque infondato.
pagina 3 di 8 Con un secondo motivo d'impugnazione l'attrice osserva che: “relativamente al verbale di assemblea del 28.03.2023, veniva deliberato di portare l'assicurazione del fabbricato da € 400,00 ad € 1.000,00 senza alcuna precisazione delle motivazioni, di inserire l'importo di € 1.000,00 per la manutenzione del cancello e di € 1.000,00 per la pulizia delle scale, senza l'esibizione di alcun preventivo di spesa ovvero di contratto intestato al . Sempre nel verbale del 28.03.2023, l'assemblea decideva di porre CP_1
all'ordine del giorno della prossima seduta, tra l'altro, la ratifica dei lavori Bonus
Facciate, mentre nel verbale del 05.03.2024 l'assemblea chiedeva di porre all'ordine del giorno la discussione ed approvazione dei lavori Bonus Facciate, lavori peraltro già eseguiti. Sul punto si rileva che la sig.ra non ha mai approvato alcun tipo di Parte_1
intervento né alle parti comuni dell'edificio né a quelle di esclusiva proprietà, anzi, ha da subito opposto formale contestazione alle opere mai portate alla sua attenzione e, dunque, dalla stessa mai approvate e/o ratificate.” “Relativamente al verbale di assemblea del 05.03.2024, in sede di consuntivo per l'anno 2023, veniva inseriti €
300,00 per la linea telefonica dell'ascensore, ancora una volta senza alcuna giustificazione, mentre nel preventivo per l'anno 2024 le spese per l'illuminazione delle scale aumentavano da € 600,00 ad € 2.000,00, e quelle per il giardino, di esclusiva pertinenza dell'appartamento sito al primo piano, ad € 500,00. Per quanto attiene al servizio di guardiania, l'assemblea, nella seduta del 05.03.2024, approvava il preventivo della Golden Services Security s.r.l., senza che nelle precedenti sedute venisse fatto cenno alla necessità di tale servizio - peraltro limitato ai giorni del giovedì e della domenica come riportato nel preventivo - ovvero alla possibilità per i condomini di far pervenire preventivi per il servizio. 13) Inoltre, nella documentazione fornita con pec del
23.07.2024 era allegato un preventivo datato 15.04.2024, dunque, successivo all'assemblea del 05.03.2024 e una fattura di € 703,94 intestata non già al CP_1
bensì alla RE.P. PALACE s.r.l. (c.f. ), società priva di qualsivoglia titolo P.IVA_1
per sottoscrivere contratti in nome e per conto del . 14) Nella contestazione CP_1
del 24.07.2024, la sig.ra rappresentava, altresì, che il preventivo di spesa per Parte_1
pagina 4 di 8 l'anno 2024, approvato con la delibera del 05.03.2024 prevedeva, a suo carico rate mensili per la gestione ordinaria pari ad € 125,67, mentre il sollecito inviato a mezzo pec in data 23.07.2024 riporta rate mensili di € 322,56. Inoltre, nel bilancio consuntivo per l'anno 2023, il saldo finale a carico della sig.ra era pari ad € 1.393,94, Parte_1
mentre il sollecito riporta l'importo di € 1.470,53. Ancora, nel sollecito di pagamento veniva indicato un IBAN riferito ad un conto corrente acceso presso il Monte dei Paschi di Siena certamente non riferibile al , dal momento che l'assemblea, nella CP_1
seduta del 28.03.2023, aveva dato mandato all'amministratore di aprire un conto corrente intestato al presso le cui coordinate CP_1 Controparte_3
dovevano essere trasmesse ai condomini con la ripartizione delle spese 2023.”. Si osserva in proposito che: l'aumento dell'entità dell'assicurazione del fabbricato, lo stanziamento di fondi per manutenzione del cancello e pulizia scale, il porre all'ordine del giorno i lavori del bonus facciate, la spesa per la linea telefonica dell'ascensore,
l'aumento delle spese per l'illuminazione delle scale, le spese per il giardino,
l'approvazione di un preventivo per il servizio di guardiania: sono tutte questioni che concernono il merito della gestione condominiale, sulla quale in questa sede non si può sindacare, essendo oggetto di valutazione discrezionale dell'assemblea. La questione del pagamento di una fattura intestata a srl Rep Palace è posta troppo genericamente: dalla documentazione in atti non si rinviene nemmeno la fattura contestata, e non è possibile stabilire se si sia trattato di una voce di spese talmente immotivata da configurare la sua approvazione come un eccesso di potere, e comunque a quanto dato di capire tale fattura non corrisponde ad una voce di spesa inclusa nei bilanci approvati, bensì ad un documento contenuto in una comunicazione successiva, irrilevante ai fini della validità dei bilanci, così come il preventivo datato 15/4/2024 trasmesso dall'amministratore all'attrice. Il fatto poi che l'amministratore abbia inviato a solleciti di Parte_1
pagamento per importi superiori a quelli approvati dall'assemblea, o abbia indicato un
Iban errato, non attiene ai bilanci approvati, bensì alla successiva attività
pagina 5 di 8 dell'amministratore, irrilevante in questa sede. Tutto questo complesso motivo d'opposizione è dunque infondato.
Con un terzo motivo, si deduce che: “le delibere impugnate sono altresì invalide, in quanto, nelle more della redazione delle tabelle millesimali, la ripartizione provvisoria delle spese condominiali viene effettuata “in base ai criteri di riparto fino ad oggi adottati” (cfr. verbale assemblea ordinaria del 28.03.2023), senza alcuna specificazione del criterio adottato. Come noto, la ripartizione delle spese di condominio è disciplinata dall'art. 1123 c.c. che prevede tre criteri di ripartizione, in ordine gerarchico: in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, l'uso (se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa); il gruppo ristretto (qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato). La norma citata può essere derogata solo dall'unanimità dei condomini. Nel caso che ci occupa non è dato sapere quale sia il criterio di ripartizione delle spese adottato, con conseguente invalidità delle delibere impugnate.” Nel verbale del
28/3/2023 non si legge il richiamo “ai criteri di riparti fino ad oggi adottati”, mentre si dà “mandato all'amministratore di provvedere alla ripartizione e trasmettere con copia del verbale gli importi mensili dovuti”; mentre nella deliberazione del 5/3/2024, sulla ripartizione non si dice nulla. Lo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, che è un documento ulteriore rispetto al bilancio, consente ai sensi dell'art. 63 disp.att. cc all'amministratore di emettere nei confronti dei condomini morosi un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo;
ma se manca, l'amministratore è tenuto a riscuotere i crediti condominiali in base alle tabelle millesimali;
e se il condominio non è dotato di tabelle millesimali, come in questo caso, vale il principio enunciato da Cass.
1548/2016: “in tema di riparto di spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo condomino sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo ai valori delle singole quote di proprietà sono stabiliti dalla legge in pagina 6 di 8 “subiecta materia”, determinando egli stesso in via incidentale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 luglio 1992, n. 9107).”. Pertanto, la mancanza di un piano di riparto non inficia il preventivo e il rendiconto approvati dall'assemblea, perché per ripartire le spese tra i condomini si utilizzano comunque le tabelle millesimali, e in mancanza i criteri legali.
L'impugnativa a delibera condominiale era dunque infondata. In ogni caso, l'assemblea dell'8/10/2024 ha riapprovato il preventivo 2024 e quella del 17/12/2024 ha riapprovato il consuntivo 2023. L'attrice ha dimostrato di avere avviato la procedura di mediazione per l'impugnativa della delibera dell'8/10/2024, e che il primo incontro era stato fissato per il 3/2/2025, ma poi non ha documentato l'esito della procedura di mediazione, né di avere successivamente impugnato la deliberazione;
inoltre, ha documentato che il
16/1/2025 le è stato trasmetto il verbale del 17/12/2024, ma non ha provato di averlo impugnato. Non essendo dunque dimostrato che le due deliberazioni in questione siano state impugnate, né che siano nulle, deve ritenersi che, essendo ormai definitive le deliberazioni riapprovate (consuntivo 2023 e preventivo 2024), l'attrice abbia perso interesse all'impugnativa svolta in questa sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale ed effettiva dell'attrice e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, decidendo nella causa iscritta al n. 21840/2024 rgac tra: Parte_1
attrice; , convenuto;
così provvede: Controparte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'impugnativa dell'approvazione del preventivo 2023;
pagina 7 di 8 2) Dichiara venuto meno l'interesse dell'attrice ad impugnare l'approvazione del consuntivo 2023 e del preventivo 2024, e virtualmente soccombente su tali due punti l'attrice;
3) Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 3809 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Maria NA NA.
Così deciso in Portici in data 22/12/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21840/2024 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano alla Via Parte_1
Martiri di Nassirya 119 presso gli avv.ti Francesca Carbone e Rodolfo Omar Zurino, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in al Corso Duca d'Aosta 37 presso l'avv. CP_1 Pt_1
pagina 1 di 8 NA NA, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' venuto meno l'interesse ad agire dell'attrice sulle impugnative del consuntivo 2023 e del preventivo 2024, la quale comunque è virtualmente soccombente ai fini della regolamentazione delle spese di lite;
l'opposizione all'approvazione del preventivo 2023 va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo di annullare le deliberazioni adottate dall'assemblea del Controparte_1
convenuto nelle date 28/3/2023, con la quale era stato approvato il CP_1
preventivo 2023, e 5/3/2024, con la quale erano stati approvati il consuntivo 2023 e il preventivo 2024 - con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di rigettare le impugnazioni di delibere perché CP_1
infondate, con vittoria delle spese di lite con distrazione, e subordinatamente dichiarare cessata la materia del contendere compensando le spese di lite;
nel corso della istruttoria
è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Con un primo motivazione d'impugnazione delle deliberazioni, l'attrice deduce di aver chiesto all'amministratore del convenuto, prima che si svolgessero le CP_1
assemblee che hanno adottato le deliberazioni impugnate, di consegnarle una serie di documenti attinenti alla gestione condominiale, la prima volta senza ottenere risposta, la seconda ottenendo documentazione diversa da quella richiesta;
ciò renderebbe annullabili le deliberazioni impugnate, in base all'art. 1130 bis.1 cc, il cui quinto periodo dispone: “I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari pagina 2 di 8 possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.”: non consentire al condomino di esercitare tale diritto, costituisce un vizio del procedimento che ha portato l'assemblea a deliberare, per cui la deliberazione va annullata su richiesta del condomino il cui diritto sia stato leso. Una volta convocata per l'assemblea del 28/3/2023 tramite la propria Parte_1
legale inviò all'amministratore un messaggio pec del 23/3/2025, nel quale tra l'altro si legge: “Nello specifico ed al fine di consentire alla nostra assistita una puntuale analisi delle spese preventivate oltre che della contabilità delle precedenti gestioni, si richiede copia della seguente documentazione: 1) polizza di assicurazione del fabbricato e ricevute di pagamento del premio;
2) contratti relativi alle utenze di acqua e luce e ricevute di pagamento delle bollette;
3) contratti relativi all'ascensore e ricevute di pagamento di manutenzione, energia elettrica e dispositivo gsm;
4) concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal per il passo carraio e Controparte_2
ricevute di pagamento del relativo canone.”. A tale messaggio l'amministratore non rispose. Prima dell'assemblea del 5/3/2024, in data 1/3/2024 inviò al Parte_1
un messaggio pec col quale chiedeva gli stessi documenti, e questa volta il CP_1
Condominio rispose con nuovo messaggio pec del 4/3/2024 il Condominio rispose inviandole documenti – che però l'attrice, con messaggio del 6/3/2024, dichiarò di considerare irrilevanti. In realtà, i messaggi pec inviati prima delle assemblee da al Condominio, non erano idonei a costituire in mora il Condominio stesso Parte_1
nella consegna dei documenti richiesti: proprio l'art. 1130 bis.1 cc dimostra che l'odierna attrice non avrebbe dovuto chiedere che le venisse consegnata copia dei documenti, bensì chiedere di poter accedere al luogo in cui erano custoditi i documenti,
e là estrarne copia, come recita la norma. Insomma, l'amministratore non fu inadempiente e non viziò l'iter di formazione della volontà assembleare, in quanto l'attrice non aveva diritto che l'amministratore le inviasse copia dei documenti, come da lei richiesto, bensì che le consentisse di accedere ai documenti e di estrarne lei stessa copia. Questo motivo d'impugnazione è dunque infondato.
pagina 3 di 8 Con un secondo motivo d'impugnazione l'attrice osserva che: “relativamente al verbale di assemblea del 28.03.2023, veniva deliberato di portare l'assicurazione del fabbricato da € 400,00 ad € 1.000,00 senza alcuna precisazione delle motivazioni, di inserire l'importo di € 1.000,00 per la manutenzione del cancello e di € 1.000,00 per la pulizia delle scale, senza l'esibizione di alcun preventivo di spesa ovvero di contratto intestato al . Sempre nel verbale del 28.03.2023, l'assemblea decideva di porre CP_1
all'ordine del giorno della prossima seduta, tra l'altro, la ratifica dei lavori Bonus
Facciate, mentre nel verbale del 05.03.2024 l'assemblea chiedeva di porre all'ordine del giorno la discussione ed approvazione dei lavori Bonus Facciate, lavori peraltro già eseguiti. Sul punto si rileva che la sig.ra non ha mai approvato alcun tipo di Parte_1
intervento né alle parti comuni dell'edificio né a quelle di esclusiva proprietà, anzi, ha da subito opposto formale contestazione alle opere mai portate alla sua attenzione e, dunque, dalla stessa mai approvate e/o ratificate.” “Relativamente al verbale di assemblea del 05.03.2024, in sede di consuntivo per l'anno 2023, veniva inseriti €
300,00 per la linea telefonica dell'ascensore, ancora una volta senza alcuna giustificazione, mentre nel preventivo per l'anno 2024 le spese per l'illuminazione delle scale aumentavano da € 600,00 ad € 2.000,00, e quelle per il giardino, di esclusiva pertinenza dell'appartamento sito al primo piano, ad € 500,00. Per quanto attiene al servizio di guardiania, l'assemblea, nella seduta del 05.03.2024, approvava il preventivo della Golden Services Security s.r.l., senza che nelle precedenti sedute venisse fatto cenno alla necessità di tale servizio - peraltro limitato ai giorni del giovedì e della domenica come riportato nel preventivo - ovvero alla possibilità per i condomini di far pervenire preventivi per il servizio. 13) Inoltre, nella documentazione fornita con pec del
23.07.2024 era allegato un preventivo datato 15.04.2024, dunque, successivo all'assemblea del 05.03.2024 e una fattura di € 703,94 intestata non già al CP_1
bensì alla RE.P. PALACE s.r.l. (c.f. ), società priva di qualsivoglia titolo P.IVA_1
per sottoscrivere contratti in nome e per conto del . 14) Nella contestazione CP_1
del 24.07.2024, la sig.ra rappresentava, altresì, che il preventivo di spesa per Parte_1
pagina 4 di 8 l'anno 2024, approvato con la delibera del 05.03.2024 prevedeva, a suo carico rate mensili per la gestione ordinaria pari ad € 125,67, mentre il sollecito inviato a mezzo pec in data 23.07.2024 riporta rate mensili di € 322,56. Inoltre, nel bilancio consuntivo per l'anno 2023, il saldo finale a carico della sig.ra era pari ad € 1.393,94, Parte_1
mentre il sollecito riporta l'importo di € 1.470,53. Ancora, nel sollecito di pagamento veniva indicato un IBAN riferito ad un conto corrente acceso presso il Monte dei Paschi di Siena certamente non riferibile al , dal momento che l'assemblea, nella CP_1
seduta del 28.03.2023, aveva dato mandato all'amministratore di aprire un conto corrente intestato al presso le cui coordinate CP_1 Controparte_3
dovevano essere trasmesse ai condomini con la ripartizione delle spese 2023.”. Si osserva in proposito che: l'aumento dell'entità dell'assicurazione del fabbricato, lo stanziamento di fondi per manutenzione del cancello e pulizia scale, il porre all'ordine del giorno i lavori del bonus facciate, la spesa per la linea telefonica dell'ascensore,
l'aumento delle spese per l'illuminazione delle scale, le spese per il giardino,
l'approvazione di un preventivo per il servizio di guardiania: sono tutte questioni che concernono il merito della gestione condominiale, sulla quale in questa sede non si può sindacare, essendo oggetto di valutazione discrezionale dell'assemblea. La questione del pagamento di una fattura intestata a srl Rep Palace è posta troppo genericamente: dalla documentazione in atti non si rinviene nemmeno la fattura contestata, e non è possibile stabilire se si sia trattato di una voce di spese talmente immotivata da configurare la sua approvazione come un eccesso di potere, e comunque a quanto dato di capire tale fattura non corrisponde ad una voce di spesa inclusa nei bilanci approvati, bensì ad un documento contenuto in una comunicazione successiva, irrilevante ai fini della validità dei bilanci, così come il preventivo datato 15/4/2024 trasmesso dall'amministratore all'attrice. Il fatto poi che l'amministratore abbia inviato a solleciti di Parte_1
pagamento per importi superiori a quelli approvati dall'assemblea, o abbia indicato un
Iban errato, non attiene ai bilanci approvati, bensì alla successiva attività
pagina 5 di 8 dell'amministratore, irrilevante in questa sede. Tutto questo complesso motivo d'opposizione è dunque infondato.
Con un terzo motivo, si deduce che: “le delibere impugnate sono altresì invalide, in quanto, nelle more della redazione delle tabelle millesimali, la ripartizione provvisoria delle spese condominiali viene effettuata “in base ai criteri di riparto fino ad oggi adottati” (cfr. verbale assemblea ordinaria del 28.03.2023), senza alcuna specificazione del criterio adottato. Come noto, la ripartizione delle spese di condominio è disciplinata dall'art. 1123 c.c. che prevede tre criteri di ripartizione, in ordine gerarchico: in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, l'uso (se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa); il gruppo ristretto (qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato). La norma citata può essere derogata solo dall'unanimità dei condomini. Nel caso che ci occupa non è dato sapere quale sia il criterio di ripartizione delle spese adottato, con conseguente invalidità delle delibere impugnate.” Nel verbale del
28/3/2023 non si legge il richiamo “ai criteri di riparti fino ad oggi adottati”, mentre si dà “mandato all'amministratore di provvedere alla ripartizione e trasmettere con copia del verbale gli importi mensili dovuti”; mentre nella deliberazione del 5/3/2024, sulla ripartizione non si dice nulla. Lo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, che è un documento ulteriore rispetto al bilancio, consente ai sensi dell'art. 63 disp.att. cc all'amministratore di emettere nei confronti dei condomini morosi un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo;
ma se manca, l'amministratore è tenuto a riscuotere i crediti condominiali in base alle tabelle millesimali;
e se il condominio non è dotato di tabelle millesimali, come in questo caso, vale il principio enunciato da Cass.
1548/2016: “in tema di riparto di spese condominiali, qualora non possa farsi riferimento ad una tabella millesimale approvata da tutti i condomini, il condomino non può sottrarsi al pagamento della quota, spettando al giudice di stabilire se la pretesa del condominio nei confronti del singolo condomino sia conforme ai criteri di ripartizione che, con riguardo ai valori delle singole quote di proprietà sono stabiliti dalla legge in pagina 6 di 8 “subiecta materia”, determinando egli stesso in via incidentale, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, i valori di piano o di porzioni di piano espressi in millesimi” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 luglio 1992, n. 9107).”. Pertanto, la mancanza di un piano di riparto non inficia il preventivo e il rendiconto approvati dall'assemblea, perché per ripartire le spese tra i condomini si utilizzano comunque le tabelle millesimali, e in mancanza i criteri legali.
L'impugnativa a delibera condominiale era dunque infondata. In ogni caso, l'assemblea dell'8/10/2024 ha riapprovato il preventivo 2024 e quella del 17/12/2024 ha riapprovato il consuntivo 2023. L'attrice ha dimostrato di avere avviato la procedura di mediazione per l'impugnativa della delibera dell'8/10/2024, e che il primo incontro era stato fissato per il 3/2/2025, ma poi non ha documentato l'esito della procedura di mediazione, né di avere successivamente impugnato la deliberazione;
inoltre, ha documentato che il
16/1/2025 le è stato trasmetto il verbale del 17/12/2024, ma non ha provato di averlo impugnato. Non essendo dunque dimostrato che le due deliberazioni in questione siano state impugnate, né che siano nulle, deve ritenersi che, essendo ormai definitive le deliberazioni riapprovate (consuntivo 2023 e preventivo 2024), l'attrice abbia perso interesse all'impugnativa svolta in questa sede.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale ed effettiva dell'attrice e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, decidendo nella causa iscritta al n. 21840/2024 rgac tra: Parte_1
attrice; , convenuto;
così provvede: Controparte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'impugnativa dell'approvazione del preventivo 2023;
pagina 7 di 8 2) Dichiara venuto meno l'interesse dell'attrice ad impugnare l'approvazione del consuntivo 2023 e del preventivo 2024, e virtualmente soccombente su tali due punti l'attrice;
3) Condanna l'attrice a rimborsare al convenuto le spese del giudizio, CP_1
che liquida in € 3809 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Maria NA NA.
Così deciso in Portici in data 22/12/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8