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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 10622/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10622/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' Avv. Carmine MANZIONE (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno alla Via G. Guglielmi n. 6 attore-opponente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Giovanni DEL GROSSO (C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno alla Via G.B. Niccolini, 9 convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 07.12.2022, Parte_1
proponeva opposizione all'atto di precetto, dell'importo di € 7.769,10,
[...] notificatogli da in data 17.11.2022, quale somma dovuta a titolo Controparte_1
di assegni di mantenimento non corrisposti, oltre spese. Deduceva l'opponente che, a seguito di intervenuta separazione coniugale, veniva statuito il proprio obbligo al versamento dell'importo di 1.000,00 euro al mese, quale contributo per il mantenimento della figlia e della moglie, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della . Evidenziava che, il compimento della maggiore età da parte della figlia, CP_1
unito all'indipendenza economica raggiunta da costei, aveva comportato la sopravvivenza dell'obbligo di mantenimento soltanto in favore della ex coniuge, di talché aveva ridotto l'importo ad euro 500,00 mensili dal dicembre 2021, e ad euro 300,00 a far data dal gennaio
2022. Rappresentava che, nelle more dell'opposizione a precetto, controparte aveva dato corso ad esecuzione presso terzi, mediante pignoramento del conto corrente bancario dell'opponente.
A sostegno della opposizione spiegata, eccepiva la totale carenza di legittimazione della convenuta a preannunziare la azione esecutiva per il recupero del mantenimento dovuto alla figlia, avendo costei conseguito la maggiore età e la indipendenza economica, instando altresì per la ripetizione della somma di euro 27.500,00 indebitamente corrisposta per la prole. Concludeva, pertanto: “In via cautelare, a) Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo di precetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c. In via preliminare, b) Accertare la carenza di legittimazione attiva dell'Opponente, per i motivi di cui in narrativa Nel merito c) Accertare l'indipendenza economica della sig.ra e per l'effetto d)Dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto precetto e, Parte_2
comunque, revocare lo stesso;
e)Condannare la opposta sig.ra alla restituzione Controparte_1
di euro 27.600,00in favore dell'Opponente, oltre accessori di legge, per le causali in motivazione;
f)Condannare la convenuta al pagamento dei diritti, onorari e spese di causa con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in causa l'opposta, in data 3.01.2023, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della presente opposizione, iscritta successivamente al procedimento esecutivo presso tersi, mediante atto di pignoramento notificato in data 02.12.2022, con la conseguenza che ogni doglianza andasse proposta innanzi al giudice dell'esecuzione.
Evidenziava, peraltro, che ogni censura attinente al titolo, costituito dal provvedimento di omologa della separazione, andasse fatta valere unicamente con ricorso ex art. 710 c.p.c., onde ottenere una revisione delle statuizioni ivi riportate, non modificabili in via autonoma dall'obbligato. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) in via principale, dichiarare la validità e legittimità del titolo esecutivo e dell'atto precetto;
dichiarare l'inammissibilità, nullità, infondatezza o/e l'illegittimità della spiegata Opposizione e rigettare la stessa Opposizione spiegata unitamente alla parimenti inammissibile Domanda Riconvenzionale di “ripetizione” per le presunte somme che sarebbero vantate dall'opponente, ma, in realtà è tale richiesta è infondata sia giuridicamente
(non essendo sussistente alcun indebito pagamento e non essendo neppure possibile, in questa sede, senza una previa modifica delle condizioni di separazione da parte del Giudice della Famiglia, richiedere indietro somme legittimamente versate ed incassate) sia fattualmente;
ed infine: 2a) Condannare Parte_1
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la sua soccombenza in ragione del rigetto (integrale o, in ogni
[...]
caso, parziale) di quanto ex adverso richiesto e cioè della Istanza Cautelare, della domanda riconvenzionale di ripetizione o/e della presente Opposizione (proposta sull'intero importo Precettato nonostante venga riconosciuto dallo stesso di aver versato meno rispetto a quanto avrebbe dovuto), alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
2b) Condannare ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., stante la Parte_1
mala fede o colpa grave (lo stesso richiede la sospensione dell'intero importo Precettato nonostante riconosca di aver versato meno di quello che avrebbe dovuto, proponendo, perciò, sull'importo totale intimato una temeraria Opposizione palesemente inammissibile, infondata ed incompatibile col richiedere anche la restituzione di somme che, in realtà, non ha versato, al risarcimento dei danni da Responsabilità
Aggravata, da liquidarsi, anche d'ufficio, in Sentenza, anche eventuale con determinazione equitativa;
2c)
Condannare ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c., stante l'inoppugnabilità, in Parte_1
questa sede, del diritto per cui ha iniziato l'esecuzione forzata, al risarcimento Controparte_1
dei Danni causati per aver agito, quale opponente, senza la normale prudenza, proponendo addirittura infondate, pretestuose ed inammissibili domande restitutorie;
2d) Condannare , Parte_1
ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante l'evidente abuso del diritto o/e del processo (tentativo di sospendere integralmente l'esecuzione e l'intero importo precettato nonostante riconosca di dover versare di più di quanto ha effettivamente fatto, anzi, prospettando, altresì, una inammissibile domanda riconvenzionale di ripetizione scollegata dalla realtà fattuale, documentale e giuridica, per somme che lo stesso non ha mai versato, consapevolmente e volutamente, per ingenerare confusione al solo scopo dilatorio
e di ritardare il versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento che, inevitabilmente, sa di dover effettuare in favore di , al pagamento di una somma sanzionatoria Controparte_1
equitativamente determinata anche d'ufficio; 2e) Condannare , ai sensi dell'art. Parte_1
92 c.p.c., indipendentemente dalla soccombenza, stante la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., al rimborso delle spese non ripetibili che ha causato alla controparte, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo con ordinanza del 26.04.2023, la causa proseguiva con istruzione documentale: veniva autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183 VI co. cpc, che le parti depositavano, ivi ribadendo le proprie richieste e controdeducendo alle asserzioni avversarie. Con note del
05.02.2025, parte opponente notiziava, poi, il Tribunale che, nelle more del presente giudizio, fosse stato definito il ricorso per la revisione degli accordi di separazione - proc.
R.G. N. 1151/2023-, nell'ambito del quale già, in via di urgenza, con ordinanza del
20.12.2023, era stato revocato l'assegno di mantenimento per la figlia;
produceva, quindi, ordinanza collegiale del 17.06.2024 che aveva disposto la revoca del contributo per il mantenimento della figlia dalla data della domanda. Parte_2
Pervenuto all'udienza del 05.02.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., il procedimento era assegnato a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
***
Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In limine litis, il Tribunale ritiene di dover scrutinare le eccezioni proposte dalle parti in via preliminare, ovvero sia quella spiegata dall'opponente in punto di carenza di legittimazione dell'opposta ad azionare precetto in luogo della figlia maggiorenne (vertendosi in tema di mantenimento ad ella non corrisposto), sia quella proposta da parte opposta che ha sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione a cagione della anteriore notifica all'opponente dell'atto di pignoramento preso terzi.
Ebbene, entrambe le eccezioni sono prive di pregio.
Quanto all'eccezione di parte opponente, come innanzi delineata, si osserva che la giurisprudenza, da diversi anni, va affermando la sussistenza di una legittimazione concorrente tra genitore convivente e figlio maggiorenne ad adire in via giudiziale per ottenere sia il rimborso delle spese straordinarie impagate che dell'assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario inadempiuto dall'altro genitore. Ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore. Si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone (Cass. n. 25300/2013). Del resto il titolo giudiziale portato ad esecuzione cristallizzava la legittimazione della madre a pretendere la contribuzione al mantenimento della figlia, con la conseguente legittimità ed efficacia del precetto da quest'ultima notificato.
Quanto all'eccezione di inammissibilità proposta da parte opposta, si osserva che l'atto di pignoramento veniva notificato ex art. 140 cpc, essendo depositato in data 13.12.2022 presso la Casa Comunale, attesa l'irreperibilità del destinatario del plico, cui faceva seguito raccomandata di avvenuto deposito spedita in data 14.12.2022. Ebbene, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il notificante con la spedizione della raccomandata informativa e per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 4748 del 25 febbraio
2011). Da tanto consegue che, nella fattispecie in esame, la notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata nei confronti dell'odierno opponente in data 24.12.2022, per cui, all'epoca di introduzione del presente giudizio (avvenuta con citazione del
05.12.2022, notificata alla controparte il 07.12.2022 ed iscritta a ruolo il 16.12.2022), l'inizio dell'esecuzione non poteva certo considerarsi conosciuta dall'odierno opponente;
nulla osta, quindi, ad uno scrutinio delle doglianze poste avverso la stessa.
In apertura, mette conto precisare che, "con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti da farsi valere con procedimento di modifica delle condizioni di separazione di cui all'art.
710" (cfr. Cass. n. 13872/2001); ed ancora (con riferimento all'assegno divorzile ma con ragioni estensibili all'assegno per la prole) "sebbene la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato rebus sic stantibus, tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere, direttamente ed immediatamente, sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, e successive modifiche, dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni”. É stato, infatti, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che "il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo perdura, nonostante si siano creati presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto dall'art. 155 ultimo coma C.C. (ante riforma d.lgs.
154/2013), è regolato processualmente dall'art. 710 C.P.C. il quale costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti" (cfr. Cass. n.
13872/2001).
La Suprema Corte ha, inoltre, più volte ribadito che ove il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, il procedimento ex art. 615-617 c.p.c. non può, infatti, mai degradare ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'Ordinamento (rectius modifica delle condizioni di Separazione ex art. 710 c.p.c.); ed ancora che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto ad evidenziare l'efficacia in base ad eccezioni
o difese” (che, dunque, per quanto qui interessa, andavano dedotte solo con la modifica delle condizioni di Separazione ex art. 710 c.p.c.), potendo il Giudice dell'Esecuzione controllare soltanto la persistenza della validità del titolo esecutivo. Inoltre, “ove alla base della esecuzione vi è un provvedimento non revocato / modificato, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi / notificativi / impeditivi del credito e non può essere rimesso in discussione dinnanzi al Giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione a precetto……. In virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al Giudice naturale della causa”. (cfr. altresì Cassazione 03/12/2020, n.27602 - Cass.
n. 17380 del 20/08/2020 - Cass. n. 17689 del 02/07/2019). A tanto consegue che l'ex coniuge tenuto, in forza del decreto di omologa, alla somministrazione periodica del mantenimento ivi previsto, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo, non può - in assenza di revisione delle condizioni di separazione - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione. Tali considerazioni precludono, peraltro, anche che, in questa sede, si possa tener conto di difficoltà economiche lamentate dall'opponente (come avvenuto nel caso de quo), che potrebbero al più giustificare una revisione delle condizioni di separazione.
Nella fattispecie qui in esame è, infatti, il decreto n. 4528/2012 di omologa della separazione consensuale a costituire il titolo che ingloba l'obbligo per cui vi è stato precetto;
tale obbligo si sostanzia nel versare mensilmente alla la somma di euro CP_1
mille a titolo di mantenimento per sé e per la figlia L'opponente, invece, per Parte_2
sua stessa ammissione, ha arbitrariamente ridotto l'assegno di mantenimento cui era tenuto: l'adempimento (per dirsi tale) dovrà, dunque, essere conforme al dettame del titolo, che individua l'obbligato ed il beneficiario/a, fintantoché l'obbligo ivi previsto non subirà modifiche - circostanza concretizzatasi nel caso in esame.
Peraltro, l'opponente ha versato in atti ordinanza collegiale del 17.06.2024, di revisione degli accordi separatizi (proc. R.G. N. 1151/2023) a far data dalla domanda del 25.05.2023, preceduta da ordinanza del 20.12.2023, con la quale era revocato l'assegno di mantenimento a solo da dette date l'opponente avrebbe potuto Parte_2
ridurre legittimamente la propria contribuzione mensile, permanendo, di fatto l'obbligo in capo a costui per il periodo antecedente a detta data, ivi compreso quello per cui vi è stato precetto.
In ordine, infine, alla domanda di ripetizione di indebito e/o restituzione di somme a dire dell'opponente “non dovute”, essa è inammissibile: la Cassazione con sentenza n.
9912/2007 ha precisato che la ripetizione di indebito può essere richiesta e dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, solamente qualora il credito fatto valere in ripetizione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario, come nella fattispecie, resta preclusa dalla cosa giudicata rebus sic stantibus, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. Per vero, la giurisprudenza ammette la richiesta di ripetizione mediante opposizione all'esecuzione, solo a condizione che: a) il credito da eccepire in ripetizione sia già munito di titolo giudiziale;
b) ed esso sia successivo al titolo per cui il creditore stia già procedendo;
invece, nella fattispecie che ci occupa, l'opponente non ha alcun titolo esecutivo da cui possa scaturire un credito certo, liquido ed esigibile da opporre in compensazione e/o in riconvenzionale per la restituzione.
Conclusivamente, all'esito di quanto innanzi esposto, l'opposizione sin qui esaminata non può trovare accoglimento.
Infine, si ritiene non sussistano gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. di parta convenuta. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere
'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n.
19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale della parte opponente, la domanda ex art. 96 va rigettata.
In punto di spese di lite, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022; ciò tenuto conto dal valore della causa (€. 7.769,10) e con applicazione dei valori minimi previsti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per i procedimenti rientranti nello scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in considerazione dell'attività professionale effettivamente svolta, nonché della assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
- condanna parte opponente, , alla refusione delle spese Parte_1
di lite in favore della parte opposta, che quantifica in Controparte_1
euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione, ex art. 93 cpc, all'avvocato Giovanni Del Grosso per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Salerno, il 19.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 10622/2022, promossa da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' Avv. Carmine MANZIONE (C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno alla Via G. Guglielmi n. 6 attore-opponente contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'Avv. Giovanni DEL GROSSO (C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno alla Via G.B. Niccolini, 9 convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'opportunità di ripercorrere le ragioni di fatto della vicenda processuale, antefatto del presente giudizio, si riassumono come di seguito i fatti per cui è causa.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 07.12.2022, Parte_1
proponeva opposizione all'atto di precetto, dell'importo di € 7.769,10,
[...] notificatogli da in data 17.11.2022, quale somma dovuta a titolo Controparte_1
di assegni di mantenimento non corrisposti, oltre spese. Deduceva l'opponente che, a seguito di intervenuta separazione coniugale, veniva statuito il proprio obbligo al versamento dell'importo di 1.000,00 euro al mese, quale contributo per il mantenimento della figlia e della moglie, da corrispondere il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della . Evidenziava che, il compimento della maggiore età da parte della figlia, CP_1
unito all'indipendenza economica raggiunta da costei, aveva comportato la sopravvivenza dell'obbligo di mantenimento soltanto in favore della ex coniuge, di talché aveva ridotto l'importo ad euro 500,00 mensili dal dicembre 2021, e ad euro 300,00 a far data dal gennaio
2022. Rappresentava che, nelle more dell'opposizione a precetto, controparte aveva dato corso ad esecuzione presso terzi, mediante pignoramento del conto corrente bancario dell'opponente.
A sostegno della opposizione spiegata, eccepiva la totale carenza di legittimazione della convenuta a preannunziare la azione esecutiva per il recupero del mantenimento dovuto alla figlia, avendo costei conseguito la maggiore età e la indipendenza economica, instando altresì per la ripetizione della somma di euro 27.500,00 indebitamente corrisposta per la prole. Concludeva, pertanto: “In via cautelare, a) Sospendere l'efficacia esecutiva del titolo di precetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 c.p.c. In via preliminare, b) Accertare la carenza di legittimazione attiva dell'Opponente, per i motivi di cui in narrativa Nel merito c) Accertare l'indipendenza economica della sig.ra e per l'effetto d)Dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto precetto e, Parte_2
comunque, revocare lo stesso;
e)Condannare la opposta sig.ra alla restituzione Controparte_1
di euro 27.600,00in favore dell'Opponente, oltre accessori di legge, per le causali in motivazione;
f)Condannare la convenuta al pagamento dei diritti, onorari e spese di causa con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva in causa l'opposta, in data 3.01.2023, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della presente opposizione, iscritta successivamente al procedimento esecutivo presso tersi, mediante atto di pignoramento notificato in data 02.12.2022, con la conseguenza che ogni doglianza andasse proposta innanzi al giudice dell'esecuzione.
Evidenziava, peraltro, che ogni censura attinente al titolo, costituito dal provvedimento di omologa della separazione, andasse fatta valere unicamente con ricorso ex art. 710 c.p.c., onde ottenere una revisione delle statuizioni ivi riportate, non modificabili in via autonoma dall'obbligato. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “1) in via principale, dichiarare la validità e legittimità del titolo esecutivo e dell'atto precetto;
dichiarare l'inammissibilità, nullità, infondatezza o/e l'illegittimità della spiegata Opposizione e rigettare la stessa Opposizione spiegata unitamente alla parimenti inammissibile Domanda Riconvenzionale di “ripetizione” per le presunte somme che sarebbero vantate dall'opponente, ma, in realtà è tale richiesta è infondata sia giuridicamente
(non essendo sussistente alcun indebito pagamento e non essendo neppure possibile, in questa sede, senza una previa modifica delle condizioni di separazione da parte del Giudice della Famiglia, richiedere indietro somme legittimamente versate ed incassate) sia fattualmente;
ed infine: 2a) Condannare Parte_1
, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., stante la sua soccombenza in ragione del rigetto (integrale o, in ogni
[...]
caso, parziale) di quanto ex adverso richiesto e cioè della Istanza Cautelare, della domanda riconvenzionale di ripetizione o/e della presente Opposizione (proposta sull'intero importo Precettato nonostante venga riconosciuto dallo stesso di aver versato meno rispetto a quanto avrebbe dovuto), alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
2b) Condannare ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., stante la Parte_1
mala fede o colpa grave (lo stesso richiede la sospensione dell'intero importo Precettato nonostante riconosca di aver versato meno di quello che avrebbe dovuto, proponendo, perciò, sull'importo totale intimato una temeraria Opposizione palesemente inammissibile, infondata ed incompatibile col richiedere anche la restituzione di somme che, in realtà, non ha versato, al risarcimento dei danni da Responsabilità
Aggravata, da liquidarsi, anche d'ufficio, in Sentenza, anche eventuale con determinazione equitativa;
2c)
Condannare ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c., stante l'inoppugnabilità, in Parte_1
questa sede, del diritto per cui ha iniziato l'esecuzione forzata, al risarcimento Controparte_1
dei Danni causati per aver agito, quale opponente, senza la normale prudenza, proponendo addirittura infondate, pretestuose ed inammissibili domande restitutorie;
2d) Condannare , Parte_1
ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., stante l'evidente abuso del diritto o/e del processo (tentativo di sospendere integralmente l'esecuzione e l'intero importo precettato nonostante riconosca di dover versare di più di quanto ha effettivamente fatto, anzi, prospettando, altresì, una inammissibile domanda riconvenzionale di ripetizione scollegata dalla realtà fattuale, documentale e giuridica, per somme che lo stesso non ha mai versato, consapevolmente e volutamente, per ingenerare confusione al solo scopo dilatorio
e di ritardare il versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento che, inevitabilmente, sa di dover effettuare in favore di , al pagamento di una somma sanzionatoria Controparte_1
equitativamente determinata anche d'ufficio; 2e) Condannare , ai sensi dell'art. Parte_1
92 c.p.c., indipendentemente dalla soccombenza, stante la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., al rimborso delle spese non ripetibili che ha causato alla controparte, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Delibata sommariamente e rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo con ordinanza del 26.04.2023, la causa proseguiva con istruzione documentale: veniva autorizzato lo scambio di memorie ex art. 183 VI co. cpc, che le parti depositavano, ivi ribadendo le proprie richieste e controdeducendo alle asserzioni avversarie. Con note del
05.02.2025, parte opponente notiziava, poi, il Tribunale che, nelle more del presente giudizio, fosse stato definito il ricorso per la revisione degli accordi di separazione - proc.
R.G. N. 1151/2023-, nell'ambito del quale già, in via di urgenza, con ordinanza del
20.12.2023, era stato revocato l'assegno di mantenimento per la figlia;
produceva, quindi, ordinanza collegiale del 17.06.2024 che aveva disposto la revoca del contributo per il mantenimento della figlia dalla data della domanda. Parte_2
Pervenuto all'udienza del 05.02.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., il procedimento era assegnato a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali.
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Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo occorre passare all'esame delle questioni controverse.
In limine litis, il Tribunale ritiene di dover scrutinare le eccezioni proposte dalle parti in via preliminare, ovvero sia quella spiegata dall'opponente in punto di carenza di legittimazione dell'opposta ad azionare precetto in luogo della figlia maggiorenne (vertendosi in tema di mantenimento ad ella non corrisposto), sia quella proposta da parte opposta che ha sostenuto l'inammissibilità dell'opposizione a cagione della anteriore notifica all'opponente dell'atto di pignoramento preso terzi.
Ebbene, entrambe le eccezioni sono prive di pregio.
Quanto all'eccezione di parte opponente, come innanzi delineata, si osserva che la giurisprudenza, da diversi anni, va affermando la sussistenza di una legittimazione concorrente tra genitore convivente e figlio maggiorenne ad adire in via giudiziale per ottenere sia il rimborso delle spese straordinarie impagate che dell'assegno mensile a titolo di mantenimento ordinario inadempiuto dall'altro genitore. Ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore. Si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone (Cass. n. 25300/2013). Del resto il titolo giudiziale portato ad esecuzione cristallizzava la legittimazione della madre a pretendere la contribuzione al mantenimento della figlia, con la conseguente legittimità ed efficacia del precetto da quest'ultima notificato.
Quanto all'eccezione di inammissibilità proposta da parte opposta, si osserva che l'atto di pignoramento veniva notificato ex art. 140 cpc, essendo depositato in data 13.12.2022 presso la Casa Comunale, attesa l'irreperibilità del destinatario del plico, cui faceva seguito raccomandata di avvenuto deposito spedita in data 14.12.2022. Ebbene, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il notificante con la spedizione della raccomandata informativa e per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 4748 del 25 febbraio
2011). Da tanto consegue che, nella fattispecie in esame, la notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata nei confronti dell'odierno opponente in data 24.12.2022, per cui, all'epoca di introduzione del presente giudizio (avvenuta con citazione del
05.12.2022, notificata alla controparte il 07.12.2022 ed iscritta a ruolo il 16.12.2022), l'inizio dell'esecuzione non poteva certo considerarsi conosciuta dall'odierno opponente;
nulla osta, quindi, ad uno scrutinio delle doglianze poste avverso la stessa.
In apertura, mette conto precisare che, "con l'opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti da farsi valere con procedimento di modifica delle condizioni di separazione di cui all'art.
710" (cfr. Cass. n. 13872/2001); ed ancora (con riferimento all'assegno divorzile ma con ragioni estensibili all'assegno per la prole) "sebbene la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in giudicato rebus sic stantibus, tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere, direttamente ed immediatamente, sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, e successive modifiche, dal giudice da tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni”. É stato, infatti, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che "il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo perdura, nonostante si siano creati presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto dall'art. 155 ultimo coma C.C. (ante riforma d.lgs.
154/2013), è regolato processualmente dall'art. 710 C.P.C. il quale costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti" (cfr. Cass. n.
13872/2001).
La Suprema Corte ha, inoltre, più volte ribadito che ove il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale, il procedimento ex art. 615-617 c.p.c. non può, infatti, mai degradare ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali accordati dall'Ordinamento (rectius modifica delle condizioni di Separazione ex art. 710 c.p.c.); ed ancora che “qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale il Giudice dell'opposizione all'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto ad evidenziare l'efficacia in base ad eccezioni
o difese” (che, dunque, per quanto qui interessa, andavano dedotte solo con la modifica delle condizioni di Separazione ex art. 710 c.p.c.), potendo il Giudice dell'Esecuzione controllare soltanto la persistenza della validità del titolo esecutivo. Inoltre, “ove alla base della esecuzione vi è un provvedimento non revocato / modificato, il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi / notificativi / impeditivi del credito e non può essere rimesso in discussione dinnanzi al Giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione a precetto……. In virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al Giudice naturale della causa”. (cfr. altresì Cassazione 03/12/2020, n.27602 - Cass.
n. 17380 del 20/08/2020 - Cass. n. 17689 del 02/07/2019). A tanto consegue che l'ex coniuge tenuto, in forza del decreto di omologa, alla somministrazione periodica del mantenimento ivi previsto, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo, non può - in assenza di revisione delle condizioni di separazione - dedurre la sopravvenienza del fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell'originaria statuizione. Tali considerazioni precludono, peraltro, anche che, in questa sede, si possa tener conto di difficoltà economiche lamentate dall'opponente (come avvenuto nel caso de quo), che potrebbero al più giustificare una revisione delle condizioni di separazione.
Nella fattispecie qui in esame è, infatti, il decreto n. 4528/2012 di omologa della separazione consensuale a costituire il titolo che ingloba l'obbligo per cui vi è stato precetto;
tale obbligo si sostanzia nel versare mensilmente alla la somma di euro CP_1
mille a titolo di mantenimento per sé e per la figlia L'opponente, invece, per Parte_2
sua stessa ammissione, ha arbitrariamente ridotto l'assegno di mantenimento cui era tenuto: l'adempimento (per dirsi tale) dovrà, dunque, essere conforme al dettame del titolo, che individua l'obbligato ed il beneficiario/a, fintantoché l'obbligo ivi previsto non subirà modifiche - circostanza concretizzatasi nel caso in esame.
Peraltro, l'opponente ha versato in atti ordinanza collegiale del 17.06.2024, di revisione degli accordi separatizi (proc. R.G. N. 1151/2023) a far data dalla domanda del 25.05.2023, preceduta da ordinanza del 20.12.2023, con la quale era revocato l'assegno di mantenimento a solo da dette date l'opponente avrebbe potuto Parte_2
ridurre legittimamente la propria contribuzione mensile, permanendo, di fatto l'obbligo in capo a costui per il periodo antecedente a detta data, ivi compreso quello per cui vi è stato precetto.
In ordine, infine, alla domanda di ripetizione di indebito e/o restituzione di somme a dire dell'opponente “non dovute”, essa è inammissibile: la Cassazione con sentenza n.
9912/2007 ha precisato che la ripetizione di indebito può essere richiesta e dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, solamente qualora il credito fatto valere in ripetizione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario, come nella fattispecie, resta preclusa dalla cosa giudicata rebus sic stantibus, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. Per vero, la giurisprudenza ammette la richiesta di ripetizione mediante opposizione all'esecuzione, solo a condizione che: a) il credito da eccepire in ripetizione sia già munito di titolo giudiziale;
b) ed esso sia successivo al titolo per cui il creditore stia già procedendo;
invece, nella fattispecie che ci occupa, l'opponente non ha alcun titolo esecutivo da cui possa scaturire un credito certo, liquido ed esigibile da opporre in compensazione e/o in riconvenzionale per la restituzione.
Conclusivamente, all'esito di quanto innanzi esposto, l'opposizione sin qui esaminata non può trovare accoglimento.
Infine, si ritiene non sussistano gli estremi per una condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. di parta convenuta. Fra i presupposti per ottenere la condanna della controparte al risarcimento del danno di cui all'art. 96 cpc. vi è, in primis, il carattere
'temerario' della lite. Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. 6 luglio 2003, n. 9060) nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza (Cass. Civ. 12 gennaio 2010, n. 327). Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, questi configuranti i requisiti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche al comma 3 (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2016, n.
19285). Non rinvenendosi gli elementi sopra descritti nel comportamento processuale della parte opponente, la domanda ex art. 96 va rigettata.
In punto di spese di lite, esse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13.08.2022; ciò tenuto conto dal valore della causa (€. 7.769,10) e con applicazione dei valori minimi previsti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per i procedimenti rientranti nello scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in considerazione dell'attività professionale effettivamente svolta, nonché della assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la opposizione a precetto proposta da;
Parte_1
- condanna parte opponente, , alla refusione delle spese Parte_1
di lite in favore della parte opposta, che quantifica in Controparte_1
euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione, ex art. 93 cpc, all'avvocato Giovanni Del Grosso per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Salerno, il 19.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO