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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui
Uffici in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, domicilia;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Ciro CP_1
Ferrucci e Giuseppe Ferrucci, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Caiazzo alla via Portanzia n. 19;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2025, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 213/2025 resa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da CP_1 avverso l'ordinanza prefettizia del 30.10.2024, prot. n. 91106/2024/Area III/Pat di sospensione della patente di guida per 24 mesi.
In particolare, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado degli artt. 186, comma 7, 218, comma 2, e 223 del Codice della
Strada.
Si è costituito l'appellato, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto l'appellante successivamente alla notifica dell'appello ha disposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato. In ogni caso, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 23.5.2025.
Va preliminarmente rilevato che non risulta cessata la materia del contendere, in quanto, come dedotto nelle note di trattazione scritta dall'appellante, il provvedimento di annullamento d'ufficio dell'ordinanza impugnata, come risulta dalla lettura dello stesso,
è stato adottato per dare esecuzione alla sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, per le ragioni che seguono.
Sebbene la motivazione della sentenza impugnata che ha condotto all'accoglimento della opposizione non è condivisibile, comunque l'opposizione risulta fondata e, pertanto, va confermato l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il Giudice di Pace ha, invero, erroneamente fatto applicazione al fine di accogliere l'opposizione proposta dell'art. 218 del Codice della Strada.
L'ordinanza prefettizia impugnata è stata adottata in applicazione dell'art. 186, comma
7, del Codice della Strada che prevede “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”. L'ipotesi in questione, quindi, non è quella della sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ma quella della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione di un reato.
Non è, pertanto, applicabile l'art. 218 ma l'art. 223 del Codice della Strada, disposizione, infatti, richiamata nell'ordinanza impugnata.
Ebbene, come correttamente indicato nel ricorso in appello, diversamente dall'art. 218,
l'art. 223 non prevede alcun termine massimo per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione/revoca, né prevede alcuna decadenza per l'eventuale inosservanza dei termini.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del CP_2
competente ufficio della direzione generale della , o perché il prefetto ometta di CP_2
richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della (la cui CP_2
richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento”. (Cass. SS. UU. 13226/2007) e, più di recente, che “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa” (Cass. 17999/21).
Pertanto, l'adozione della misura cautelare della sospensione della patente di guida, collegata alla commissione di un reato, di cui all'art. 223 del Codice della Strada, sebbene non sia soggetta a termini di decadenza, comunque deve intervenire entro un termine ragionevole, tale da non snaturare la sua funzione cautelare.
Ebbene, questo giudice ritiene che nel caso di specie la misura non sia intervenuta entro un termine ragionevole, tenuto conto della sua finalità cautelare.
Invero, l'ordinanza impugnata è stata adottata in data 30.10.2024 e notificata in data
11.11.2024, a seguito di comunicazione di notizia di reato del 13.6.2024, quindi a distanza di circa cinque mesi dalla detta comunicazione.
Trattasi di termine non ragionevole, in considerazione dell'assenza nell'ordinanza impugnata di elementi di complessità degli accertamenti in concreto necessari.
Per tali motivi, l'appello va rigettato e l'annullamento dell'ordinanza impugnata va confermato, sebbene con diversa motivazione.
Le spese di lite, in considerazione della erroneità della motivazione della sentenza impugnata, vengono interamente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 213 del 2025 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1093 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui
Uffici in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, domicilia;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Ciro CP_1
Ferrucci e Giuseppe Ferrucci, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in
Caiazzo alla via Portanzia n. 19;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2025, l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 213/2025 resa dal Giudice di Pace di Santa
Maria Capua Vetere, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da CP_1 avverso l'ordinanza prefettizia del 30.10.2024, prot. n. 91106/2024/Area III/Pat di sospensione della patente di guida per 24 mesi.
In particolare, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice di primo grado degli artt. 186, comma 7, 218, comma 2, e 223 del Codice della
Strada.
Si è costituito l'appellato, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto l'appellante successivamente alla notifica dell'appello ha disposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato. In ogni caso, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 23.5.2025.
Va preliminarmente rilevato che non risulta cessata la materia del contendere, in quanto, come dedotto nelle note di trattazione scritta dall'appellante, il provvedimento di annullamento d'ufficio dell'ordinanza impugnata, come risulta dalla lettura dello stesso,
è stato adottato per dare esecuzione alla sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, per le ragioni che seguono.
Sebbene la motivazione della sentenza impugnata che ha condotto all'accoglimento della opposizione non è condivisibile, comunque l'opposizione risulta fondata e, pertanto, va confermato l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il Giudice di Pace ha, invero, erroneamente fatto applicazione al fine di accogliere l'opposizione proposta dell'art. 218 del Codice della Strada.
L'ordinanza prefettizia impugnata è stata adottata in applicazione dell'art. 186, comma
7, del Codice della Strada che prevede “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”. L'ipotesi in questione, quindi, non è quella della sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ma quella della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione di un reato.
Non è, pertanto, applicabile l'art. 218 ma l'art. 223 del Codice della Strada, disposizione, infatti, richiamata nell'ordinanza impugnata.
Ebbene, come correttamente indicato nel ricorso in appello, diversamente dall'art. 218,
l'art. 223 non prevede alcun termine massimo per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione/revoca, né prevede alcuna decadenza per l'eventuale inosservanza dei termini.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del CP_2
competente ufficio della direzione generale della , o perché il prefetto ometta di CP_2
richiedere il parere del competente ufficio della direzione generale della (la cui CP_2
richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo stesso giorno in cui gli è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedeutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento”. (Cass. SS. UU. 13226/2007) e, più di recente, che “in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall'art. 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa” (Cass. 17999/21).
Pertanto, l'adozione della misura cautelare della sospensione della patente di guida, collegata alla commissione di un reato, di cui all'art. 223 del Codice della Strada, sebbene non sia soggetta a termini di decadenza, comunque deve intervenire entro un termine ragionevole, tale da non snaturare la sua funzione cautelare.
Ebbene, questo giudice ritiene che nel caso di specie la misura non sia intervenuta entro un termine ragionevole, tenuto conto della sua finalità cautelare.
Invero, l'ordinanza impugnata è stata adottata in data 30.10.2024 e notificata in data
11.11.2024, a seguito di comunicazione di notizia di reato del 13.6.2024, quindi a distanza di circa cinque mesi dalla detta comunicazione.
Trattasi di termine non ragionevole, in considerazione dell'assenza nell'ordinanza impugnata di elementi di complessità degli accertamenti in concreto necessari.
Per tali motivi, l'appello va rigettato e l'annullamento dell'ordinanza impugnata va confermato, sebbene con diversa motivazione.
Le spese di lite, in considerazione della erroneità della motivazione della sentenza impugnata, vengono interamente compensate.
P.Q.M
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 213 del 2025 del Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'annullamento dell'ordinanza prefettizia impugnata;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco