Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 10
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'accertamento per mancata dichiarazione redditi

    Il ricorrente ha indicato solo parzialmente il reddito percepito per provvigioni. La deduzione effettuata nel rigo RL18 per € 8.536,00, pari alla quota di reddito imponibile ma non soggetta a ritenuta, non è ammissibile in quanto tratta erroneamente la quota non soggetta a ritenuta quale reddito non imponibile.

  • Rigettato
    Annullamento sanzioni e interessi di mora

    Il ricorso va rigettato in toto, pertanto anche la richiesta subordinata di annullamento delle sanzioni e degli interessi non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 10
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo