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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4054/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Indirizzo CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM000955 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM000955 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM000955 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5455/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato:nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1, int. 10, ed elettivamente dom.to in Marano di Napoli, alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, come identificati agli atti del procedimento propone ricorso per l'impugnativa dell'Avviso di accertamento numero Nominativo_2 per il periodo d'imposta 2019 notificato l'11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Caserta per la complessiva somma di € 6.121,42 di cui € 2.923,00 a titolo di maggiori imposte dovute (IRPEF, Add.le Reg.le e Add.le Com.),
€ 2.630,70 per sanzione (calcolata per intero), € 558,97 per interessi fino alla data del 10/04/2025, € 8,75 per spese di notifica dell'accertamento, a seguito della rettifica del Modello 730 Anno 2020 –
Dal controllo del 730/2020 per il periodo d'imposta 2019, operata dall'Ufficio per effetto della segnalazione numero Nominativo_2 del 10/04/2025 effettuata dalla Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria dalla quale risultache il sostituto di imposta Società_1 - C.F.: P.IVA_1, avrebbe “CORRISPOSTO REDDITI DIVERSI” ed
“OPERATO RITENUTE” così dettagliate:
Ammontare lordo corrisposto a titolo di compenso provvigioni (V1) € 17.071,00
Altre somme non soggette a ritenuta € 8.536,00
Imponibile € 8.536,00
Ritenuta € 1.963,00
Deduce l'Agenzia delle Entrate che i suddetti redditi “concorrono a formare il reddito complessivo (Artt. 53, comma 2, e 67, comma 1 del DPR n. 917/1986), ma risultano solo in parte indicati nella… dichiarazione”,
e per tale motivo ha proceduto all'accertamento del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, il reddito imponibile e la relativa Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ai sensi dell'art. 41 bis del DPR. n.
600/1973”.
Per effetto del suddetto imponibile asseritamente “non dichiarato” sarebbe scaturita unamaggiore imposta accertata di € 2.682,00 a titolo di IRPEF, cui si aggiungerebbe una maggiore Addizionale regionale di € 173,00 ed una maggiore addizionale comunale di € 68,00, per un totale di € 2.923,00 intimato in pagamento cui sono stati, altresì, aggiunti € 558,97 per interessicalcolati fino alla data del 10/04/2025, ed € 8,75 per spese di notifica dell'accertamento; il tuttoper un totale di € 3.490,72, cui sono state aggiunte anche sanzioni per
€ 2.630,70
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'accertamento e rappresenta di aver dichiarato i compensida provvigione certificati dal sostituto d'imposta, oltremodo evidenzia di aver presentato dichiarazione integrativa in data
07/10/2024 nella quale verrebbero correttamente indicati i redditi, e in data 30/06/2025 chiedeva all'Ufficio di annullare l'avviso di accertamento.
Sostiene di aver preso cognizione dell'errore ingenerato dal Sostituto d'imposta solo in data 17/07/2025 e ricevuto conferma dall'Ufficio della mancata rettifica della CU solo in data 01/09/2025 ritiene non dovute a suo carico le sanzioni e gli interessi e per questo chiede oltremodo diessere rimesso nei termini per una eventuale istanza di adesione.
Conclude con la richiesta nel merito:
di annullare l'Avviso di accertamento numero Nominativo_2 per il periodod'imposta 2019 notificato l'11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Territoriale di Caserta per la complessiva somma di € 6.121,42 per le illegittimità tutte rilevate, con ogni statuizione conseguenziale;
In subordine, ma sempre nel merito:
annullare le sanzioni e gli interessi di mora comminati dall'Avviso di accertamento numero Nominativo_2 per il periodo d'imposta 2019 notificato l'11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta – Ufficio Territoriale di Caserta per le motivazioni tutte indicate in ricorso e documentate, in ragione dell'avvenuta consegna, al sig. Ricorrente_1 , contribuente, della CU rettificata.Con vittoria di spese - compreso il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo-, ele competenze di giudizio, con accessori di legge.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , aisensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio prima indicato chedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato
Il ricorrente nella rettifica operata con la dichiarazione integrativa Identificativo dichiarazione: 19420850541 -
0000001 del 7/10/2024, ha indicato il nuovo reddito imponibile in € 20.471,00, apportando una rettifica di
€ 8.536,00.
Il ricorrente ha indicato solo parzialmente il reddito percepito per provvigioni pari a € 17.071,00, come da certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, il quale ha correttamente indicato il compenso corrisposto in € 17.071,07, applicando la ritenuta del 23 percento su 50 percento del compenso erogato.
I sostituti d'imposta – che corrispondono provvigioni (comunque denominate) per prestazioni (anche occasionali) per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – sono tenuti, a norma dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 , ad operare una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Ires dovuta dai percipienti.
Il sostituto di imposta ha correttamente qualificato il reddito lordo in € 17.071,00 applicando la ritenuta sul
50 percento del predetto importo, ciò non significa che la parte non soggetto a ritenuta non sia imponibile ai fini reddituali.
Il ricorrente ha operato una deduzione dal predetto reddito nel rigo RL18 per € 8.536,00 pari alla quota di reddito imponibile ma non soggetto a ritenuta non documentata e non ammissibile, trattandosi evidentemente di ritenere erroneamente la quota non soggetta a ritenuta quale reddito non imponibile.
Va rilevato inoltre che manca l'attestazione di conformità degli allegati, obbligo introdotto dal decreto legislativo delegato n. 220/2023. in particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell'articolo 25-bis del
D.lgs. n. 546/1992,
L'intervento impone l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità
L'obbligo di attestazione di conformità si estende a tutti i documenti non nativi digitali, indipendentemente dalla loro origine o modalità di acquisizione. Tale interpretazione si pone in continuità con la disciplina del
Codice dell'Amministrazione Digitale concernente l'efficacia probatoria delle copie informatiche.
P.Q.M.
Il G.M rigetta il ricorso e liquida le spese di lite a carico del ricorrente in € 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4054/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Indirizzo CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM000955 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM000955 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEJTEJM000955 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5455/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuna
Resistente/Appellato:nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1, int. 10, ed elettivamente dom.to in Marano di Napoli, alla Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, come identificati agli atti del procedimento propone ricorso per l'impugnativa dell'Avviso di accertamento numero Nominativo_2 per il periodo d'imposta 2019 notificato l'11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta - Ufficio Territoriale di Caserta per la complessiva somma di € 6.121,42 di cui € 2.923,00 a titolo di maggiori imposte dovute (IRPEF, Add.le Reg.le e Add.le Com.),
€ 2.630,70 per sanzione (calcolata per intero), € 558,97 per interessi fino alla data del 10/04/2025, € 8,75 per spese di notifica dell'accertamento, a seguito della rettifica del Modello 730 Anno 2020 –
Dal controllo del 730/2020 per il periodo d'imposta 2019, operata dall'Ufficio per effetto della segnalazione numero Nominativo_2 del 10/04/2025 effettuata dalla Divisione Contribuenti sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria dalla quale risultache il sostituto di imposta Società_1 - C.F.: P.IVA_1, avrebbe “CORRISPOSTO REDDITI DIVERSI” ed
“OPERATO RITENUTE” così dettagliate:
Ammontare lordo corrisposto a titolo di compenso provvigioni (V1) € 17.071,00
Altre somme non soggette a ritenuta € 8.536,00
Imponibile € 8.536,00
Ritenuta € 1.963,00
Deduce l'Agenzia delle Entrate che i suddetti redditi “concorrono a formare il reddito complessivo (Artt. 53, comma 2, e 67, comma 1 del DPR n. 917/1986), ma risultano solo in parte indicati nella… dichiarazione”,
e per tale motivo ha proceduto all'accertamento del “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, il reddito imponibile e la relativa Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), ai sensi dell'art. 41 bis del DPR. n.
600/1973”.
Per effetto del suddetto imponibile asseritamente “non dichiarato” sarebbe scaturita unamaggiore imposta accertata di € 2.682,00 a titolo di IRPEF, cui si aggiungerebbe una maggiore Addizionale regionale di € 173,00 ed una maggiore addizionale comunale di € 68,00, per un totale di € 2.923,00 intimato in pagamento cui sono stati, altresì, aggiunti € 558,97 per interessicalcolati fino alla data del 10/04/2025, ed € 8,75 per spese di notifica dell'accertamento; il tuttoper un totale di € 3.490,72, cui sono state aggiunte anche sanzioni per
€ 2.630,70
Il ricorrente eccepisce la nullità dell'accertamento e rappresenta di aver dichiarato i compensida provvigione certificati dal sostituto d'imposta, oltremodo evidenzia di aver presentato dichiarazione integrativa in data
07/10/2024 nella quale verrebbero correttamente indicati i redditi, e in data 30/06/2025 chiedeva all'Ufficio di annullare l'avviso di accertamento.
Sostiene di aver preso cognizione dell'errore ingenerato dal Sostituto d'imposta solo in data 17/07/2025 e ricevuto conferma dall'Ufficio della mancata rettifica della CU solo in data 01/09/2025 ritiene non dovute a suo carico le sanzioni e gli interessi e per questo chiede oltremodo diessere rimesso nei termini per una eventuale istanza di adesione.
Conclude con la richiesta nel merito:
di annullare l'Avviso di accertamento numero Nominativo_2 per il periodod'imposta 2019 notificato l'11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Territoriale di Caserta per la complessiva somma di € 6.121,42 per le illegittimità tutte rilevate, con ogni statuizione conseguenziale;
In subordine, ma sempre nel merito:
annullare le sanzioni e gli interessi di mora comminati dall'Avviso di accertamento numero Nominativo_2 per il periodo d'imposta 2019 notificato l'11/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Caserta – Ufficio Territoriale di Caserta per le motivazioni tutte indicate in ricorso e documentate, in ragione dell'avvenuta consegna, al sig. Ricorrente_1 , contribuente, della CU rettificata.Con vittoria di spese - compreso il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo-, ele competenze di giudizio, con accessori di legge.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , aisensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituisce nel giudizio prima indicato chedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato
Il ricorrente nella rettifica operata con la dichiarazione integrativa Identificativo dichiarazione: 19420850541 -
0000001 del 7/10/2024, ha indicato il nuovo reddito imponibile in € 20.471,00, apportando una rettifica di
€ 8.536,00.
Il ricorrente ha indicato solo parzialmente il reddito percepito per provvigioni pari a € 17.071,00, come da certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, il quale ha correttamente indicato il compenso corrisposto in € 17.071,07, applicando la ritenuta del 23 percento su 50 percento del compenso erogato.
I sostituti d'imposta – che corrispondono provvigioni (comunque denominate) per prestazioni (anche occasionali) per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – sono tenuti, a norma dell'articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 , ad operare una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Ires dovuta dai percipienti.
Il sostituto di imposta ha correttamente qualificato il reddito lordo in € 17.071,00 applicando la ritenuta sul
50 percento del predetto importo, ciò non significa che la parte non soggetto a ritenuta non sia imponibile ai fini reddituali.
Il ricorrente ha operato una deduzione dal predetto reddito nel rigo RL18 per € 8.536,00 pari alla quota di reddito imponibile ma non soggetto a ritenuta non documentata e non ammissibile, trattandosi evidentemente di ritenere erroneamente la quota non soggetta a ritenuta quale reddito non imponibile.
Va rilevato inoltre che manca l'attestazione di conformità degli allegati, obbligo introdotto dal decreto legislativo delegato n. 220/2023. in particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell'articolo 25-bis del
D.lgs. n. 546/1992,
L'intervento impone l'obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità
L'obbligo di attestazione di conformità si estende a tutti i documenti non nativi digitali, indipendentemente dalla loro origine o modalità di acquisizione. Tale interpretazione si pone in continuità con la disciplina del
Codice dell'Amministrazione Digitale concernente l'efficacia probatoria delle copie informatiche.
P.Q.M.
Il G.M rigetta il ricorso e liquida le spese di lite a carico del ricorrente in € 1.000,00 oltre oneri accessori se dovuti.