Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1417
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per omessa indicazione dei termini per impugnare e dell'autorità competente

    Il giudice ha ritenuto che non trovi applicazione l'art. 14 comma 6 bis d.lgs 546/1992, poiché le doglianze riguardano atti di competenza del concessionario e non dell'ente impositore. Ha ritenuto necessaria la prova della notifica di un valido titolo esecutivo precedente, prova che il concessionario non ha fornito.

  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che, non avendo il concessionario fornito prova della notifica di alcun atto precedente di sua competenza, la doglianza debba essere accolta.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale

    Il giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale, in conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del resistente in ordine alla notifica di atti precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1417
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1417
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo