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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1417/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AR FA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14816/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 417628 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 7/8/2025 alla SO.G.E.T. spa, quale Concessionario per la riscossione del Comune di Castellammare di Stabia, impugna intimazione di pagamento notificata il
11/6/2025 relativa a TARSU-TARI 2013/2016, notificata l'11/6/2025, per € 4.403,59. A sostegno del ricorso deduce la nullità dell'atto per omessa indicazione dei termini per impugnare e dell'autorità competente per l'impugnazione. Lamenta, ancora, la mancata notifica della ingiunzione o della cartella presupposta ed eccepisce la prescrizione. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la SO.G.E.T. spa che sosteneva la legittimità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va detto che il contradditorio deve ritenersi integro (peraltro l'ufficio resistente nemmeno ha dedotto nulla in merito). Difatti non trova applicazione l'art. 14 comma 6 bis d.lgs 546/1992, dal momento che sebbene il ricorrente lamenti la mancata notifica di atti presupposti, tale eccezione non investe l'ente impositore, atteso che gli atti di cui si lamenta l'omessa notifica sono quelli della riscossione (ingiunzione e/
o cartella), di competenza del Concessionario. E' di tutta evidenza che non può intimarsi il pagamento del tributo senza che si sia formato un valido titolo esecutivo. Di qui la necessità che il Concessionario fornisse prova della rituale notifica dell'atto destinato a divenire definitivo, ovvero della cartella. Il resistente non ha fornito prova della notifica di alcun atto precedente di sua competenza, sicchè deve trovare accoglimento, oltre alla richiesta di annullamento dell'atto, anche la eccezione di prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AR FA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14816/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 417628 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 7/8/2025 alla SO.G.E.T. spa, quale Concessionario per la riscossione del Comune di Castellammare di Stabia, impugna intimazione di pagamento notificata il
11/6/2025 relativa a TARSU-TARI 2013/2016, notificata l'11/6/2025, per € 4.403,59. A sostegno del ricorso deduce la nullità dell'atto per omessa indicazione dei termini per impugnare e dell'autorità competente per l'impugnazione. Lamenta, ancora, la mancata notifica della ingiunzione o della cartella presupposta ed eccepisce la prescrizione. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva la SO.G.E.T. spa che sosteneva la legittimità del proprio operato concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente va detto che il contradditorio deve ritenersi integro (peraltro l'ufficio resistente nemmeno ha dedotto nulla in merito). Difatti non trova applicazione l'art. 14 comma 6 bis d.lgs 546/1992, dal momento che sebbene il ricorrente lamenti la mancata notifica di atti presupposti, tale eccezione non investe l'ente impositore, atteso che gli atti di cui si lamenta l'omessa notifica sono quelli della riscossione (ingiunzione e/
o cartella), di competenza del Concessionario. E' di tutta evidenza che non può intimarsi il pagamento del tributo senza che si sia formato un valido titolo esecutivo. Di qui la necessità che il Concessionario fornisse prova della rituale notifica dell'atto destinato a divenire definitivo, ovvero della cartella. Il resistente non ha fornito prova della notifica di alcun atto precedente di sua competenza, sicchè deve trovare accoglimento, oltre alla richiesta di annullamento dell'atto, anche la eccezione di prescrizione quinquennale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario.