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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/02/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 337/2024 R.G. promossa da
e , con l'avv. GRANATA Parte_1 Parte_2
ELISABETTA, come da mandato in atti
- ATTORI APPELLANTI
contro
con l'avv. FUSINA MICHELE, come CP_1 Controparte_2
da mandato in atti
- CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
“NEL MERITO:
- in riforma dell'impugnata sentenza, in punto di liquidazione delle spese di lite a
controparte per il primo grado di giudizio, accogliere l'appello dichiarando la nullità
della liquidazione di primo grado, e/o liquidare a controparte il solo importo di €
877,00 ovvero la diversa somma di giustizia e condannare e CP_1 CP_2
a restituire agli appellanti la differenza tra quanto già pagato dagli odierni
[...]
appellanti in forza della sentenza oggi impugnata e quanto verrà liquidato dal giudice
1 d'appello in riforma della sentenza di primo grado, oltre a rivalutazione monetaria e ad
interessi legali al tasso moratorio ex art.
1.284 c.c. comma IV.
- Spese e competenze di lite interamente rifuse.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: sia integralmente rigettato, per i motivi dedotti, l'appello proposto da
e avverso la sentenza n. 260/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Belluno e, per l'effetto, confermare detta sentenza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 260/23 resa dal Giudice di Pace di
Belluno, nella parte in cui li aveva condannati al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali ed oneri accessori, lamentando l'omessa motivazione e la violazione/falsa applicazione dell'art. 91 ultimo comma c.p.c.
e deducevano che il giudice di prime cure Parte_1 Parte_2
si era discostato dai valori medi previsti dal D.M. 55/2014, senza indicare alcuna motivazione, lamentavano la nullità della decisione sul punto, e chiedevano al Tribunale di liquidare, a titolo di compensi, il minor importo di
€ 877,00, con restituzione in loro favore di quanto versato in eccedenza.
Si costituivano in giudizio i convenuti appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
I convenuti deducevano che, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di motivazione in punto di spese sorge soltanto ove il giudice deroghi, nella liquidazione degli importi, ai limiti massimi o minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
2 Venivano concessi alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi e all'udienza del 30.1.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello va respinto in quanto il motivo proposto risulta infondato.
Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione a precetto proposta dagli odierni appellanti, ha condannato i medesimi “al pagamento, in favore di parte
opposta, delle spese del giudizio per complessivi euro 1.500,00 per compensi
professionali, oltre al 15% per spese generali, C.A. ed IVA”.
Il valore della causa era pari ad € 4.845,91, compreso nello scaglione di valore da € 1.100,00 fino ad € 5.200,00.
Ai sensi del D.M. 14/2022, considerando tutte le fasi processuali (ossia la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale), i compensi liquidabili vanno da un minimo di € 633,00 a un massimo di € 1898,00, con un valore medio complessivo pari ad € 1.265,00.
L'importo liquidato a titolo di compensi dal giudice di prime cure, pari ad €
1.500,00, è di poco superiore al valore medio, e risulta compreso tra il valore minimo (€ 633,00) e il valore massimo (€ 1898,00) dello scaglione di riferimento.
Secondo la giurisprudenza “In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice
contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di
legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la
motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o
3 diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che
siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”. Cassazione civile sez. VI, 29/09/2022,
n.28325; Corte appello Napoli sez. VII, 15/06/2022, n.2707 “In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi
indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo
delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa
allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché
siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”).
La distinzione tra diritti e onorari, vigente nel passato, risulta superata dalla più recente normativa che fa riferimento al diverso unitario concetto di
“compensi” (v. D.M. 55/2014), applicabile ratione temporis altresì alla fattispecie in esame, in quanto il giudizio di opposizione a precetto è stato instaurato nel
2023.
I precedenti giurisprudenziali richiamati in atti dalle appellanti, nei quali veniva valorizzata la distinzione tra diritti e onorari, e la necessità di specifiche indicazioni sul punto, non possono pertanto essere ritenuti più attuali in relazione a tale profilo (Cassazione civile sez. II, 30/04/2024, n.11657 “Non è
ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giudice abbia liquidato in
maniera onnicomprensiva il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non trovi
più vigenza la categoria dei "diritti" -, senza dolersi della violazione della tariffa, nel
massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infine, dolersi della mancata
distinzione fra compensi e rimborso di esborsi”).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali si deve pertanto ritenere che il giudice di prime cure, avendo liquidato a titolo di compensi un importo compreso tra il valore minimo ed il valore massimo previsti dallo scaglione di
4 riferimento, correttamente individuato in relazione al valore della causa, non avesse l'obbligo di una specifica motivazione sul punto.
In quanto compreso nei predetti valori tabellari di riferimento, previsti dalla vigente normativa, l'importo liquidato va ritenuto congruo.
L'appello dev'essere pertanto rigettato.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Occorre infine darsi atto che, a fronte del rigetto dell'appello, trova applicazione l'obbligo di cui all'art 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 2002
(Testo Unico in materia di spese di giustizia) di versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute appellate che si liquidano nell'importo complessivo di € 1701,00 per compensi,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, a fronte del rigetto dell'appello, trova applicazione l'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), di versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 14/02/2025
Il giudice
5 Dr.ssa Chiara Sandini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 337/2024 R.G. promossa da
e , con l'avv. GRANATA Parte_1 Parte_2
ELISABETTA, come da mandato in atti
- ATTORI APPELLANTI
contro
con l'avv. FUSINA MICHELE, come CP_1 Controparte_2
da mandato in atti
- CONVENUTE APPELLATE
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI di parte attrice:
“NEL MERITO:
- in riforma dell'impugnata sentenza, in punto di liquidazione delle spese di lite a
controparte per il primo grado di giudizio, accogliere l'appello dichiarando la nullità
della liquidazione di primo grado, e/o liquidare a controparte il solo importo di €
877,00 ovvero la diversa somma di giustizia e condannare e CP_1 CP_2
a restituire agli appellanti la differenza tra quanto già pagato dagli odierni
[...]
appellanti in forza della sentenza oggi impugnata e quanto verrà liquidato dal giudice
1 d'appello in riforma della sentenza di primo grado, oltre a rivalutazione monetaria e ad
interessi legali al tasso moratorio ex art.
1.284 c.c. comma IV.
- Spese e competenze di lite interamente rifuse.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“Nel merito: sia integralmente rigettato, per i motivi dedotti, l'appello proposto da
e avverso la sentenza n. 260/2023 emessa dal Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Belluno e, per l'effetto, confermare detta sentenza.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la sentenza n. 260/23 resa dal Giudice di Pace di
Belluno, nella parte in cui li aveva condannati al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.500,00, oltre spese generali ed oneri accessori, lamentando l'omessa motivazione e la violazione/falsa applicazione dell'art. 91 ultimo comma c.p.c.
e deducevano che il giudice di prime cure Parte_1 Parte_2
si era discostato dai valori medi previsti dal D.M. 55/2014, senza indicare alcuna motivazione, lamentavano la nullità della decisione sul punto, e chiedevano al Tribunale di liquidare, a titolo di compensi, il minor importo di
€ 877,00, con restituzione in loro favore di quanto versato in eccedenza.
Si costituivano in giudizio i convenuti appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
I convenuti deducevano che, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di motivazione in punto di spese sorge soltanto ove il giudice deroghi, nella liquidazione degli importi, ai limiti massimi o minimi previsti per lo scaglione di riferimento.
2 Venivano concessi alle parti i termini per il deposito degli scritti conclusivi e all'udienza del 30.1.2025, sostituita dalla trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
L'appello va respinto in quanto il motivo proposto risulta infondato.
Il giudice di prime cure, nel rigettare l'opposizione a precetto proposta dagli odierni appellanti, ha condannato i medesimi “al pagamento, in favore di parte
opposta, delle spese del giudizio per complessivi euro 1.500,00 per compensi
professionali, oltre al 15% per spese generali, C.A. ed IVA”.
Il valore della causa era pari ad € 4.845,91, compreso nello scaglione di valore da € 1.100,00 fino ad € 5.200,00.
Ai sensi del D.M. 14/2022, considerando tutte le fasi processuali (ossia la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e/o di trattazione e la fase decisionale), i compensi liquidabili vanno da un minimo di € 633,00 a un massimo di € 1898,00, con un valore medio complessivo pari ad € 1.265,00.
L'importo liquidato a titolo di compensi dal giudice di prime cure, pari ad €
1.500,00, è di poco superiore al valore medio, e risulta compreso tra il valore minimo (€ 633,00) e il valore massimo (€ 1898,00) dello scaglione di riferimento.
Secondo la giurisprudenza “In tema di liquidazione delle spese processuali
successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla
determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il
compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita
motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice
contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di
legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la
motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o
3 diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che
siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”. Cassazione civile sez. VI, 29/09/2022,
n.28325; Corte appello Napoli sez. VII, 15/06/2022, n.2707 “In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova
fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi
indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo
delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa
allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché
siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”).
La distinzione tra diritti e onorari, vigente nel passato, risulta superata dalla più recente normativa che fa riferimento al diverso unitario concetto di
“compensi” (v. D.M. 55/2014), applicabile ratione temporis altresì alla fattispecie in esame, in quanto il giudizio di opposizione a precetto è stato instaurato nel
2023.
I precedenti giurisprudenziali richiamati in atti dalle appellanti, nei quali veniva valorizzata la distinzione tra diritti e onorari, e la necessità di specifiche indicazioni sul punto, non possono pertanto essere ritenuti più attuali in relazione a tale profilo (Cassazione civile sez. II, 30/04/2024, n.11657 “Non è
ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giudice abbia liquidato in
maniera onnicomprensiva il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non trovi
più vigenza la categoria dei "diritti" -, senza dolersi della violazione della tariffa, nel
massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infine, dolersi della mancata
distinzione fra compensi e rimborso di esborsi”).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali si deve pertanto ritenere che il giudice di prime cure, avendo liquidato a titolo di compensi un importo compreso tra il valore minimo ed il valore massimo previsti dallo scaglione di
4 riferimento, correttamente individuato in relazione al valore della causa, non avesse l'obbligo di una specifica motivazione sul punto.
In quanto compreso nei predetti valori tabellari di riferimento, previsti dalla vigente normativa, l'importo liquidato va ritenuto congruo.
L'appello dev'essere pertanto rigettato.
Spese di lite
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Occorre infine darsi atto che, a fronte del rigetto dell'appello, trova applicazione l'obbligo di cui all'art 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 2002
(Testo Unico in materia di spese di giustizia) di versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute appellate che si liquidano nell'importo complessivo di € 1701,00 per compensi,
oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, a fronte del rigetto dell'appello, trova applicazione l'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia), di versamento, da parte dell'appellante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 14/02/2025
Il giudice
5 Dr.ssa Chiara Sandini
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