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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6589/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 2/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6589/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Luciacristina Arquilla
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
[...]
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Infortunio in itinere.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio in itinere occorso a Pt_1
in data 9.11.2018 l'assicurato ha riportato un danno biologico
[...] permanente consistente in: “Esiti di politrauma da incidente stradale
pagina 1 di 6 (infortunio in itinere); Cefalea ricorrente con dolore a livello mascellare ed episodi vertiginosi;
Esiti di trauma toracico complesso con fratture costali multiple a sinistra (dalla I alla IX), contusioni e lacerazioni polmonari, emopneumotorace;
Sofferenza di grado lieve del nervo ulnare”.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore CP_1 di l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), prima Parte_1 parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica pari al
15% relativa al danno biologico di cui sub 1), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto.
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l in persona del CP_1
l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 22.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, e, premesso di avere dubito il 9.11.2018 un infortunio in itinere (allorquando nelle prime ore della mattina mentre si recava a Grottaferrata a bordo della propria autovettura per raggiungere la sede di lavoro Supermercato della GS S.p.A., rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale cagionato da un camion) chiede al giudice adito di accertare che dall'infortunio ha riportato una menomazione permanente alla sua integrità psico-fisica pari al 20/22%. Riferisce, in particolare:
Che nell'immediatezza del sinistro, veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale
San Giovanni Addolorata dove gli venivano diagnosticate le seguenti lesioni:
“politrauma della strada con trauma cranico frattura parete posteriore del seno mascellare sinistro, trauma toracico complesso con fratture multiple costali dalla I alla IX costa con emopneumotorace, lesioni bronchiali a livello del lobo superiore di sinistra, lacerazioni polmonari, emottisi, ostruzione bronchiale”;
Il datore di lavoro denunciava l'infortunio all' e, all'esito della visita CP_1 collegiale, l'Istituto qualificava il danno biologico in “Cefalea ricorrente con dolore
a livello mascellare. Esiti dolorosi di fratture costali multiple a sn sofferenza di grado lieve del nervo ulneare” e riconosceva un IP pari al 13%;
Ritenendo che le lesioni riportate sono notevolmente più gravi rispetto al giudizio medico legale espresso dall' si è visto costretto ad adire l' ; CP_1
pagina 2 di 6 Sulla base di tale premessa, chiede la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennizzo in rendita di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2000, per la menomazione permanente alla sua integrità psico-fisica pari al 20/22%. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dai procuratori delle parti e a mezzo CTU medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la
"causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che agisca in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Peraltro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Sez. L 15470/2009).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'indennizzabilità del c.d. infortunio in itinere postula quali condizioni necessarie:
1) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro o per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) (per i soli casi di utilizzo di mezzo di trasporto proprio) la necessità dell'uso del veicolo privato del lavoratore, desunta dagli orari di lavoro e da quelli dei servizi pagina 3 di 6 pubblici di trasporto, e tenuto conto della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro (cfr Cass.9099/94, Cass.n.12881/95).
L'art. 12 del D.lgs. 38/2000 ha codificato tali principi introducendo la nozione di occasione di lavoro (“infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro” ed anche
“qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale” il percorso per andare a consumare il pasto e tornare), precisando quando l'interruzione o deviazione dal lavoro è del tutto indipendente dal lavoro oppure necessaria e quindi compresa nella tutela ovvero (“a causa di forza maggiore, ad esigenze, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”), nonché la necessarietà dell'uso in caso di mezzo di trasporto privato.
Nel caso di specie va premesso che l' ha riconosciuto la sussistenza della CP_1 fattispecie dell'infortunio in itinere, riconoscendo un periodo di ITA e un IP pari al 13%, per cui il presente giudizio ha come oggetto il solo accertamento del danno biologico permanente che è ne conseguito in termini di Inabilità Permanente.
Al riguardo il CTU, previo esame della documentazione in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Esiti di politrauma da incidente stradale (infortunio in itinere); Cefalea ricorrente con dolore a livello mascellare ed episodi vertiginosi;
Esiti di trauma toracico complesso con fratture costali multiple a sinistra (dalla I alla IX), contusioni e lacerazioni polmonari, emopneumotorace;
Sofferenza di grado lieve del nervo ulnare”.
Ciò posto premette di condividere la valutazione del 2% attribuita dai sanitari CP_1 alla lieve sofferenza monolaterale del nervo ulnare, tenuto conto di quanto previsto dalla voce tabellare 165. Ed infatti, il IV e V dito della mano sinistra (arto non dominante) conservano articolarità completa ed è apprezzabile solo un lieve deficit di forza nelle azioni di pinza delle due dita, a carico delle quali l'interessato lamenta parestesie e ipoestesia. Riferisce, altresì, che appare adeguata anche la valutazione degli esiti del trauma cranico tenuto conto della voce tabellare 182 che prevede un valore massimo del 4%. Evidenzia, infine, che la sintomatologia riferita dal paziente
(cefalea ed episodi vertiginosi) essendo “soggettiva” non è per definizione obiettivabile e, pertanto, la valutazione massima tabellare che le è stata attribuita dall' non appare penalizzante dei diritti del ricorrente. Precisa, infine, di non CP_1 avere tenuto conto delle certificazioni del dottor e della dottoressa , Per_1 Per_2 rilasciate rispettivamente il 17.09.2021 e 22.10.2021 in quanto le diagnosi sono state formulate per la prima (e unica) volta ben 3 anni dopo l'infortunio ed in assenza di pagina 4 di 6 qualsivoglia documentazione intermedia attestante la presenza di una sindrome vertiginosa e/o di una sindrome depressiva nel corso di tutto tale lungo lasso temporale. Manca, quindi, una documentata storia clinica che consenta di ipotizzare l'esistenza di un attendibile nesso causale tra le suddette patologie e il trauma riportato dal ricorrente il 9.11.2018. La certificazione rilasciata dal dottor Per_1 peraltro non è supportata da alcun esame strumentale ed è altresì viziata da una evidente imprecisione quando definisce il trauma cranico patito dall'interessato come
“commotivo” mentre invece dal verbale di Pronto Soccorso risulta che il paziente al momento dell'accesso era “vigile e cosciente”. Per quanto concerne la valutazione del danno residuato al trauma toracico premette che la voce tabellare 219 prevede per le fratture costali un punto percentuale per ogni costa. Considerato, quindi, che il ricorrente ha riportato la frattura di 9 coste (cfr. Rx torace eseguita presso la Casa di
Cura “Assunzione di Maria Santissima” di Roma in data 13.1.2020) ritiene che ciò ha indotto i medici dell' a riconoscere un grado di menomazione pari all'8%. Rileva CP_1 che anche con riferimento a tali lesioni il ricorrente ha prodotto una certificazione rilasciata ad oltre tre anni di distanza dall'evento traumatico (referto di visita pneumologica eseguita presso la ASL RM6 dal dr. in data 13.1.2022, la Persona_3 quale attesta che il paziente: “… risulta affetto da ostruzione parziale delle vie bronchiali di sinistra con bronchiti croniche ricorrenti, compatibili con esiti traumatici
…”. Purtuttavia dal foglio di dimissione rilasciato dal Policlinico “Umberto I” il
29.11.2018 risulta che il aveva riportato: “… trauma toracico complesso con Pt_1 fratture costali multiple a sinistra (dalla I alla IX), contusioni polmonari, emopneumotorace”. Inoltre che nel corso del ricovero il paziente è stato sottoposto a ben due broncoscopie operative a causa della presenza di contusioni e lacerazioni polmonari e di emopneumotorace. Afferma, quindi, che è meritevole di valutazione medico legale anche il danno anatomico patito dal polmone che non può essere ragionevolmente guarita con una completa restitutio ad integrum del parenchima, bensì è avvenuta con la formazione di cicatrici e fibrosi che determinano una condizione di meiopragia dell'organo. Si è pertanto in presenza di un danno biologico correlabile agli esiti del trauma toracico complessivamente valutabile nella misura del
10%.
Conclude quindi che il danno biologico complessivo determinato dagli esiti permanenti delle lesioni patite è pari al 15% fin dal momento della chiusura del periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall' CP_1
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base pagina 5 di 6 della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Per completezza si osserva, infine, che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal procuratore dell'Istituto, secondo cui il ricorrente aveva prestato il proprio consenso alla valutazione medico-legale espressa dai sanitari all'esito CP_1 della visita collegiale, non è accoglibile. Ed infatti, dalla lettura del Verbale Collegiale del 21.12.2020 risulta che il Dr. concordava con la valutazione del collegio ma Per_4 non anche il ricorrente, né risulta che il avesse conferito al proprio medico di Pt_1 fiducia procura speciale per raggiungere con l'Istituto un accordo transattivo rinunciando al diritto di ricorrere dinanzi all'AG.
Il ricorso è, pertanto, fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
Per l'effetto l' in persona del l.r. pro-tempore, va condannato a corrispondere a CP_1
l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), prima parte, Parte_1
D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica pari al 15%, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto corrisposto.
La soccombenza reciproca (tenuto conto della percentuale di IP di cui alla domanda) giustifica la compensazione parziale delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 2/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6589/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Luciacristina Arquilla
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
[...]
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Pierfrancesco Damasco
Oggetto: Infortunio in itinere.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio in itinere occorso a Pt_1
in data 9.11.2018 l'assicurato ha riportato un danno biologico
[...] permanente consistente in: “Esiti di politrauma da incidente stradale
pagina 1 di 6 (infortunio in itinere); Cefalea ricorrente con dolore a livello mascellare ed episodi vertiginosi;
Esiti di trauma toracico complesso con fratture costali multiple a sinistra (dalla I alla IX), contusioni e lacerazioni polmonari, emopneumotorace;
Sofferenza di grado lieve del nervo ulnare”.
2. Per l'effetto, condanna l' in persona del l.r.p.t., a corrispondere in favore CP_1 di l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), prima Parte_1 parte, D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica pari al
15% relativa al danno biologico di cui sub 1), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto.
3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l in persona del CP_1
l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 22.12.2023, ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, e, premesso di avere dubito il 9.11.2018 un infortunio in itinere (allorquando nelle prime ore della mattina mentre si recava a Grottaferrata a bordo della propria autovettura per raggiungere la sede di lavoro Supermercato della GS S.p.A., rimaneva coinvolto in un grave incidente stradale cagionato da un camion) chiede al giudice adito di accertare che dall'infortunio ha riportato una menomazione permanente alla sua integrità psico-fisica pari al 20/22%. Riferisce, in particolare:
Che nell'immediatezza del sinistro, veniva trasportato presso il PS dell'Ospedale
San Giovanni Addolorata dove gli venivano diagnosticate le seguenti lesioni:
“politrauma della strada con trauma cranico frattura parete posteriore del seno mascellare sinistro, trauma toracico complesso con fratture multiple costali dalla I alla IX costa con emopneumotorace, lesioni bronchiali a livello del lobo superiore di sinistra, lacerazioni polmonari, emottisi, ostruzione bronchiale”;
Il datore di lavoro denunciava l'infortunio all' e, all'esito della visita CP_1 collegiale, l'Istituto qualificava il danno biologico in “Cefalea ricorrente con dolore
a livello mascellare. Esiti dolorosi di fratture costali multiple a sn sofferenza di grado lieve del nervo ulneare” e riconosceva un IP pari al 13%;
Ritenendo che le lesioni riportate sono notevolmente più gravi rispetto al giudizio medico legale espresso dall' si è visto costretto ad adire l' ; CP_1
pagina 2 di 6 Sulla base di tale premessa, chiede la condanna dell' al pagamento in suo favore CP_1 dell'indennizzo in rendita di cui all'art. 13 del D.lgs. 38/2000, per la menomazione permanente alla sua integrità psico-fisica pari al 20/22%. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in CP_1 fatto e in diritto. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dai procuratori delle parti e a mezzo CTU medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Giova premettere che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la
"causa violenta", quale prevista dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, consiste in un evento che agisca in occasione di lavoro (nel senso di una derivazione eziologica, anche se indiretta o riflessa, dell'evento dall'attività lavorativa) dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente. Peraltro in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Sez. L 15470/2009).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, l'indennizzabilità del c.d. infortunio in itinere postula quali condizioni necessarie:
1) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce, per l'infortunato, quello normale per recarsi al lavoro o per tornare alla propria abitazione;
2) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
3) (per i soli casi di utilizzo di mezzo di trasporto proprio) la necessità dell'uso del veicolo privato del lavoratore, desunta dagli orari di lavoro e da quelli dei servizi pagina 3 di 6 pubblici di trasporto, e tenuto conto della possibilità di soggiornare in un luogo diverso dalla sede di lavoro (cfr Cass.9099/94, Cass.n.12881/95).
L'art. 12 del D.lgs. 38/2000 ha codificato tali principi introducendo la nozione di occasione di lavoro (“infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro” ed anche
“qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale” il percorso per andare a consumare il pasto e tornare), precisando quando l'interruzione o deviazione dal lavoro è del tutto indipendente dal lavoro oppure necessaria e quindi compresa nella tutela ovvero (“a causa di forza maggiore, ad esigenze, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti”), nonché la necessarietà dell'uso in caso di mezzo di trasporto privato.
Nel caso di specie va premesso che l' ha riconosciuto la sussistenza della CP_1 fattispecie dell'infortunio in itinere, riconoscendo un periodo di ITA e un IP pari al 13%, per cui il presente giudizio ha come oggetto il solo accertamento del danno biologico permanente che è ne conseguito in termini di Inabilità Permanente.
Al riguardo il CTU, previo esame della documentazione in atti e sottoposto il ricorrente a visita medico-legale, pone la diagnosi di: “Esiti di politrauma da incidente stradale (infortunio in itinere); Cefalea ricorrente con dolore a livello mascellare ed episodi vertiginosi;
Esiti di trauma toracico complesso con fratture costali multiple a sinistra (dalla I alla IX), contusioni e lacerazioni polmonari, emopneumotorace;
Sofferenza di grado lieve del nervo ulnare”.
Ciò posto premette di condividere la valutazione del 2% attribuita dai sanitari CP_1 alla lieve sofferenza monolaterale del nervo ulnare, tenuto conto di quanto previsto dalla voce tabellare 165. Ed infatti, il IV e V dito della mano sinistra (arto non dominante) conservano articolarità completa ed è apprezzabile solo un lieve deficit di forza nelle azioni di pinza delle due dita, a carico delle quali l'interessato lamenta parestesie e ipoestesia. Riferisce, altresì, che appare adeguata anche la valutazione degli esiti del trauma cranico tenuto conto della voce tabellare 182 che prevede un valore massimo del 4%. Evidenzia, infine, che la sintomatologia riferita dal paziente
(cefalea ed episodi vertiginosi) essendo “soggettiva” non è per definizione obiettivabile e, pertanto, la valutazione massima tabellare che le è stata attribuita dall' non appare penalizzante dei diritti del ricorrente. Precisa, infine, di non CP_1 avere tenuto conto delle certificazioni del dottor e della dottoressa , Per_1 Per_2 rilasciate rispettivamente il 17.09.2021 e 22.10.2021 in quanto le diagnosi sono state formulate per la prima (e unica) volta ben 3 anni dopo l'infortunio ed in assenza di pagina 4 di 6 qualsivoglia documentazione intermedia attestante la presenza di una sindrome vertiginosa e/o di una sindrome depressiva nel corso di tutto tale lungo lasso temporale. Manca, quindi, una documentata storia clinica che consenta di ipotizzare l'esistenza di un attendibile nesso causale tra le suddette patologie e il trauma riportato dal ricorrente il 9.11.2018. La certificazione rilasciata dal dottor Per_1 peraltro non è supportata da alcun esame strumentale ed è altresì viziata da una evidente imprecisione quando definisce il trauma cranico patito dall'interessato come
“commotivo” mentre invece dal verbale di Pronto Soccorso risulta che il paziente al momento dell'accesso era “vigile e cosciente”. Per quanto concerne la valutazione del danno residuato al trauma toracico premette che la voce tabellare 219 prevede per le fratture costali un punto percentuale per ogni costa. Considerato, quindi, che il ricorrente ha riportato la frattura di 9 coste (cfr. Rx torace eseguita presso la Casa di
Cura “Assunzione di Maria Santissima” di Roma in data 13.1.2020) ritiene che ciò ha indotto i medici dell' a riconoscere un grado di menomazione pari all'8%. Rileva CP_1 che anche con riferimento a tali lesioni il ricorrente ha prodotto una certificazione rilasciata ad oltre tre anni di distanza dall'evento traumatico (referto di visita pneumologica eseguita presso la ASL RM6 dal dr. in data 13.1.2022, la Persona_3 quale attesta che il paziente: “… risulta affetto da ostruzione parziale delle vie bronchiali di sinistra con bronchiti croniche ricorrenti, compatibili con esiti traumatici
…”. Purtuttavia dal foglio di dimissione rilasciato dal Policlinico “Umberto I” il
29.11.2018 risulta che il aveva riportato: “… trauma toracico complesso con Pt_1 fratture costali multiple a sinistra (dalla I alla IX), contusioni polmonari, emopneumotorace”. Inoltre che nel corso del ricovero il paziente è stato sottoposto a ben due broncoscopie operative a causa della presenza di contusioni e lacerazioni polmonari e di emopneumotorace. Afferma, quindi, che è meritevole di valutazione medico legale anche il danno anatomico patito dal polmone che non può essere ragionevolmente guarita con una completa restitutio ad integrum del parenchima, bensì è avvenuta con la formazione di cicatrici e fibrosi che determinano una condizione di meiopragia dell'organo. Si è pertanto in presenza di un danno biologico correlabile agli esiti del trauma toracico complessivamente valutabile nella misura del
10%.
Conclude quindi che il danno biologico complessivo determinato dagli esiti permanenti delle lesioni patite è pari al 15% fin dal momento della chiusura del periodo di inabilità temporanea riconosciuto dall' CP_1
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base pagina 5 di 6 della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Per completezza si osserva, infine, che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal procuratore dell'Istituto, secondo cui il ricorrente aveva prestato il proprio consenso alla valutazione medico-legale espressa dai sanitari all'esito CP_1 della visita collegiale, non è accoglibile. Ed infatti, dalla lettura del Verbale Collegiale del 21.12.2020 risulta che il Dr. concordava con la valutazione del collegio ma Per_4 non anche il ricorrente, né risulta che il avesse conferito al proprio medico di Pt_1 fiducia procura speciale per raggiungere con l'Istituto un accordo transattivo rinunciando al diritto di ricorrere dinanzi all'AG.
Il ricorso è, pertanto, fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
Per l'effetto l' in persona del l.r. pro-tempore, va condannato a corrispondere a CP_1
l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), prima parte, Parte_1
D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione all'integrità psico-fisica pari al 15%, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, detratto quanto corrisposto.
La soccombenza reciproca (tenuto conto della percentuale di IP di cui alla domanda) giustifica la compensazione parziale delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6