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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2462 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente Dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est. Dott. Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI MILENA Parte_1 Ricorrente contro
CP
Resistente contumace PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale Conclusioni per parte ricorrente: Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore
[...]
, nato in [...] il [...] con collocazione Per_1 principale presso la madre;
Assegnare la casa coniugale sita in Cento (Fe), via Ottorino Respighi n. 4 alla signora – proprietaria esclusiva dell'immobile- che la abiterà Parte_1 unitamente al figlio minore ed alle due figlie ed Persona_1 Persona_2
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
Persona_3 Disporre che il signor contribuisca al mantenimento di tutti e tre i CP figli e per l'effetto Condannare il signor a versare mensilmente alla signora CP Pt_1 la somma di € 300,00= per ogni figlio, ovvero la diversa somma che verrà
[...] ritenuta di giustizia, oltre ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, come pattuite nel Protocollo in vigore innanzi al Tribunale di Ferrara e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
Disporre che il signor possa vedere e tenere seco il figlio minore CP
nelle modalità che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà stabilire anche Persona_1 per i periodi di vacanza, tenuto conto dell'età del minore quasi sedicenne, delle di lui esigenze scolastiche, sportive e ricreative e dei suoi desiderata;
pagina 1 di 3 Conclusioni del PM: Visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO La ricorrente ha proposto ricorso per separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., con richiesta di addebito in capo al resistente, deducendo l'abbandono del domicilio coniugale da parte del marito nel febbraio 2021, senza preavviso né giustificazione, e la successiva omissione di ogni forma di contribuzione morale e materiale alla famiglia. Dal matrimonio, celebrato il 29.09.2001, sono nati tre figli: (2002), (2004) e Per_2 Per_3
(2009), tutti non economicamente autosufficienti. Per_1 La ricorrente sostiene di aver sostenuto integralmente le spese familiari, anche tramite prestiti personali, e di aver affrontato da sola le conseguenze emotive e organizzative dell'abbandono, con particolare riferimento ai gravi disagi psicologici manifestati dalla figlia . Per_3
Oltre alla pronuncia di addebito la ricorrente chiede l'affido condiviso del figlio minore e la assegnazione della casa coniugale, nonche' la fissazione a carico del marito Per_1 e padre di un assegno di euro 300 per ogni figlio oltre a 50% delle spese straordinarie. Il resistente, nonostante la notifica, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. La ricorrente, sentita personalmente, ha confermato che il marito dal gennaio 2021 non solo si e' allontanato dalla casa coniugale ma soprattutto ha cessato di interessarsi, sia moralmente che materialmente, dei tre figli, al punto da non avere che sporadici contatti telefonici con il figlio piu' piccolo. La condotta del resistente integra violazione degli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., in particolare quelli relativi alla coabitazione, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia. Va quindi accolta la richiesta di addebito della separazione al resistente. Sull'affidamento: dei tre figli, tutti conviventi con la madre, solo uno e' minorenne ed ha sedici anni. Non esistono ostacoli all'affido condiviso: il fatto che sia la madre stessa a richiedere l'affido condiviso e' indice che ella stessa riconosce al resistente una qualche capacita' genitoriale. Va quindi disposto l'affido condiviso del minore, con collocazione del minore presso la madre e facolta' del padre di vedere e tenere con se' il minore compatibilmente con i desideri e gli impegni del minore stesso. La assegnazione della casa coniugale, peraltro di proprieta' della sola ricorrente, segue la collocazione del minore e viene disposta in favore della madre. Quanto al mantenimento dei figli, nessuno dei quali -a parte la figlia piu' grande che ha iniziato un lavoro contestuale allo studio universitario- e' autosufficiente, va considerato che la madre e' infermiera libera professionista e gode di un reddito che varia dai 3000 ai 5000 euro al mese, oltre a avere la casa in proprieta'; pure in assenza di elementi che consentano di ricostruire il reddito del resistente, ma essendo questi in eta' lavorativa ( 54 anni) e esente da patologie invalidanti, appare equo riconoscere come dovuto un contributo di 100 euro mensili, da rivalutarsi secondo indice Istat, per ciascun figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
pagina 2 di 3 a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
; b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede AR .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) Campi estivi.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Le spese vanno compensate in ragione della natura della controversia e degli esiti del procedimento.
PQM
Il Tribunale, dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP (matrimonio contratto in CENTO in data 29/09/2001 e trascritto al n.55 p. II, serie A) con addebito a CP dispone l'affidamento condiviso del minore , con collocazione Persona_1 preferenziale presso la madre;
assegna a l'abitazione coniugale sita in Cento Via Ottorino Respighi n. 4; Parte_1 pone a carico di l'obbligo versare un contributo al mantenimento CP dei tre figli di € 100,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Dispone che il competente ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza. Ferrara, 9.9.25
L'estensore Il presidente
Anna Ghedini Paolo Sangiuolo
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