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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2024 promossa da:
, c.f. , con gli Avv.ti Elisabetta Parte_1 C.F._1 armas ATTORE/I contro c.f. con l'Avv. Tilde Baratta;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio con in Campo nell'Elba (LI) in data 8 gennaio 2000 e Controparte_1 che dalla loro unione è nata la figlia a Poggibonsi (SI) il 21 aprile 2009. Persona_1
pagina 1 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale ex adverso proposta, alle condizioni indicate nel proprio atto difensivo.
Con decreto emesso il 05/07/2024 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28.11.2024 all'esito della quale, sentite le parti separatamente ed esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, il Giudice relatore ha disposto l'ascolto della minore per l'udienza del 15.01.2025.
A seguito dell'istanza del 19.12.2024 avanzata dal ricorrente, con provvedimento del 21.12.2024 il Giudice relatore ha revocato l'ascolto della minore e ha invitato le parti a seguire le condizioni concordate.
All'esito dell'udienza del 15.01.2025 tenutasi da remoto, il Giudice relatore ha assegnato alla parte ricorrente termine di trenta giorni per depositare gli estratti conto del conto corrente cointestato con la madre e la documentazione attestante la data di cointestazione, rinviando all'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta, successivamente rinviata al 06.03.2025.
Lette le note di conclusioni congiunte delle parti, all'udienza del 06.03.2025, tenutasi in trattazione scritta, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
Il PM, nonostante la trasmissione degli atti, non è intervenuto.
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti provvisori, le condizioni concordate tra le parti all'ultima udienza.
Con le note depositate il 05.03.2025 per l'udienza cartolare del 06.03.2025, entrambe le parti hanno infatti avanzato istanza di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, chiedendo l'omologa delle condizioni di cui all'accordo di regolamentazione della separazione.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campo nell'Elba (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campo nell'Elba (LI) il giorno 8 gennaio 2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte I anno 2000;
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre ove vorranno la propria residenza, sia in Italia che all'estero.
2. La casa coniugale, posta in Via per Portoferraio, n. 2090/c a Marina di Campo (LI), è assegnata a con gli arredi e le suppellettili ivi contenuti (ad Parte_1 eccezione di quanto indicato al punto 3), che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia Per_1
3. Le parti si danno reciprocamente atto che alcuni effetti personali di proprietà della NO sono ad oggi rimasti nella ex casa coniugale e che CP_1 potranno essere dalla stessa prelevati entro il 30/06/2025 secondo le modalità da concordarsi tra le parti stesse.
4. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni, delle capacità ed inclinazioni naturali. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5. Durante il corso della settimana, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la stessa e con il padre, ogni qual volta sarà possibile, nel rispetto dei suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi;
in mancanza di accordo, la madre avrà comunque il diritto-dovere di vedere e tenere con sé un weekend Per_1
a settimane alterne, continuativamente dal sabato dopo l'uscita della scuola alla domenica entro l'ora di cena o comunque compatibilmente con gli orari dei traghetti che assicurano la tratta Piombino - Isola d'Elba e viceversa e l'ingresso a scuola il lunedì mattina.
6. Terminato l'impegno scolastico, abiterà con la madre, nell'appartamento di Per_1
pagina 3 di 7 Via degli Scarronzoni, n. 30, posto in Livorno, o presso quello che sarà il luogo di residenza della madre o il luogo prescelto per la permanenza, almeno 10 giorni continuativi, nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno, da concordare entro il 15 giugno dell'anno di riferimento o, comunque, con utile anticipo. Rimane fermo, durante i mesi estivi, la previsione che debba trascorrere con ciascun Per_1 genitore almeno 10 giorni di vacanza, anche non continuativi.
7. Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia minore trascorrerà continuativamente con la madre, con i nonni ed i parenti materni il periodo intercorrente tra il primo giorno di interruzione del periodo scolastico compreso (inclusi il giorno di Natale ed il giorno di S. Stefano) e il 30 dicembre, mentre trascorrerà con il padre il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio (inclusi il Primo dell'anno e l'Epifania).
8. Per quanto riguarda le festività pasquali trascorrerà alternativamente, di Per_1 anno in anno, con un genitore e con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, i giorni di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il regime delle altre Festività verrà stabilito dai coniugi, di comune accordo. Il suddetto calendario potrà subire modifiche, a seguito degli impegni scolastici o ludici della figlia ovvero delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
9. Per quanto riguarda le imminenti festività Pasquali, che cadranno in concomitanza con il compleanno della minore, trascorrerà continuativamente Per_1 con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta nonché i giorni di vacanza collegati a tali festività al fine di poter festeggiare sull'isola con i propri amici il giorno del suo compleanno.
10. Dal mese successivo alla data dell'omologa giudiziale della separazione,
[...]
corrisponderà al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario della minore, la somma di Euro 250,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, seguendo la seguente ripartizione: - Euro 200,00 da versarsi con bonifico sul c/c n. 4273.45 intestato a presso la filiale della Monte dei Paschi di Siena, agenzia Parte_1
n. 3960 di Marina di Campo, avente IBAN [...]; - Euro 50,00, da versarsi sulla carta prepagata in uso a sempre intestata al Per_1 padre). L'importo corrispondente alla rivalutazione ISTAT calcolato sull'ammontare complessivo dell'assegno sarà accreditato sul c/c del padre pagina 4 di 7 annualmente ed unitamente alla prima mensilità aggiornata.
11. I genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere a favore di Le parti convengono che per Per_1 spese straordinarie si intenderanno quelle previste dalle Linee Guida del CNF del 29.11.2017. Dette spese - fatte salve quelle assolutamente imprevedibili ed indifferibili - dovranno essere concordate ogni qualvolta superino gli Euro 200,00 in relazione alla singola spesa e dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate, con conseguente obbligo di rimborso da parte dell'altro entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa. Tra queste, sono espressamente indicate e riconosciute come straordinarie e dovute quelle relative al bollo, all'assicurazione e ogni altra spesa necessaria alla manutenzione dello scooter Booster 50 Tg. X9SKYF in uso a il cui acquisto è stato concordato Per_1 da entrambi i genitori.
12. I coniugi sono da ritenersi economicamente autonomi e rinunciano reciprocamente a qualunque obbligo di mantenimento per sé stessi così come ad ogni pretesa economica pregressa - anche successiva al deposito del ricorso per la separazione giudiziale - relativa al mantenimento o alle spese straordinarie sostenute per la figlia Per_1
13. Il padre beneficerà totalmente delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari ma non della tessera buoni pasto della NO , che verrà restituita alla CP_1 madre al momento dell'omologa del presente accordo.
14. Nell'ambito degli accordi di separazione e Parte_1 Controparte_1 hanno raggiunto un'intesa di contenuto patrimoniale che prevede obbligazioni reciproche e un trasferimento immobiliare: ciascuno di tali obblighi ed impegni è finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. I coniugi, nell'ambito dell'assetto che ritengono di conferire ai loro interessi economici, intendono disporre della proprietà della casa familiare con le modalità più avanti precisate, dandosi reciprocamente atto che il trasferimento immobiliare disposto tra di loro costituisce elemento funzionale e indispensabile alla composizione e risoluzione della crisi coniugale e, dunque, è imprescindibile ai fini dell'accordo relativo alla loro separazione. Tale trasferimento pertanto, dovrà andare esente da tasse, oneri e tributi, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999, che ha dichiarato l'incostituzionalità di quella parte dell'articolo 19 della legge 6
pagina 5 di 7 marzo 1987, n. 74 “che non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi ed interpreta la detta norma nel senso che oggetto dell'esenzione deve considerarsi la totalità dei tributi afferenti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle diverse fasi della crisi del matrimonio”:
A) si impegna ed obbliga a trasferire al marito la Controparte_1 Parte_1 proprietà della sua quota parte, pari alla metà (1/2), dell'unità immobiliare posta in Campo nell' Elba (LI), in Via per Portoferraio - La Pila, n. 2090 costituita da un appartamento adibito a civile abitazione, con altresì annessi, quali pertinenze in proprietà esclusiva, due porzioni di resede utilizzate a giardino, un locale ad uso cantina al piano primo sotto strada al quale si accede a mezzo di una scala interna, nonché un posto auto scoperto ubicato nella corte condominiale. Il tutto come rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Campo nell' Elba (LI), al foglio 18 part. 1777, sub. 610 (cat. A/2, cl. 5, consistenza cat. 5 vani, rendita catastale Euro 1.136,21) per quanto riguarda l'abitazione e la cantina, e sub. 626 (cat, C/6, cl. 1, consistenza cat. 24 mq., rendita catastale Euro 80,57) per quanto riguarda il posto auto scoperto. Relativamente alla quota di comproprietà condominiale, proporzionale al valore dell'unità immobiliare, sulle parti, impianti e servizi di uso comune: a comune, tra tutte le unità immobiliari del complesso, la corte di accesso descritta al foglio 18, part. 1.777, sub. 601; a comune, tra le sole porzioni immobiliari censite ai subalterni 613 e 614, la corte, la scala esterna ed il ballatoio identificati al sub. 602, part.
1.777. Di conseguenza, Parte_1 diventerà, proprietario in via esclusiva dell'unità abitativa in questione.
B) Quale corrispettivo di tale trasferimento, corrisponderà alla Parte_1 moglie la somma di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) con le seguenti modalità: Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) alla data dell'omologa della separazione;
Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00 entro il termine di 45 giorni dalla data dell'omologa; il saldo, pari ad Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) alla data del rogito notarile, da fissarsi non oltre la data del 30 giugno 2025.
C) A fronte di tale cessione rinuncerà ad ogni richiesta di pagamento Parte_1 delle somme pregresse relative ad oneri e/o spese di qualsivoglia natura relative al fabbricato in comproprietà e si impegna a pagare integralmente le rate del mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 22
pagina 6 di 7 dicembre 2009, con durata trentennale, che insiste sul suddetto immobile.
D) si impegna, altresì, a fare istanza all'istituto di credito di accollo Parte_1 del mutuo ai sensi dell'art. 1273 c.c. nella forma liberatoria o privativa divenendo così unico debitore del mutuo. Qualora tale accollo non venisse concesso o venisse concesso in forma non liberatoria, l'accollo avrà comunque efficacia interna tra il signor e la NO , alla quale ultima l'accollante signor Pt_1 CP_1 Pt_1 risponderà integralmente di eventuali inadempimenti.
E) Tutti gli oneri fiscali nonché le spese di qualsiasi tipo, comprese quelle per gli onorari professionali del notaio inerente l'atto di trasferimento, e quelle per eventuali compensi ai tecnici inerenti tutte le eventuali attività collaterali (perizie, pratiche amministrative in genere, certificazione energetica e quant'altro) relative al trasferimento immobiliare indicato al punto A saranno interamente a carico di
Parte_1
15. Con tutto quanto previsto nel presente accordo di separazione i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di natura personale e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione, fatti salvi i diritti e gli obblighi nascenti dall'accordo di separazione e dalla legge.
16. I coniugi presteranno il consenso per il rinnovo o per il rilascio dei passaporti o documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio sia rispettivi che della figlia.
Spese di lite compensate
Livorno, 03/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra Dott. Gianmarco Marinai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2024 promossa da:
, c.f. , con gli Avv.ti Elisabetta Parte_1 C.F._1 armas ATTORE/I contro c.f. con l'Avv. Tilde Baratta;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo inter partes.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.07.2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato di aver contratto matrimonio con in Campo nell'Elba (LI) in data 8 gennaio 2000 e Controparte_1 che dalla loro unione è nata la figlia a Poggibonsi (SI) il 21 aprile 2009. Persona_1
pagina 1 di 7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.11.2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di separazione personale ex adverso proposta, alle condizioni indicate nel proprio atto difensivo.
Con decreto emesso il 05/07/2024 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28.11.2024 all'esito della quale, sentite le parti separatamente ed esperito il tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, il Giudice relatore ha disposto l'ascolto della minore per l'udienza del 15.01.2025.
A seguito dell'istanza del 19.12.2024 avanzata dal ricorrente, con provvedimento del 21.12.2024 il Giudice relatore ha revocato l'ascolto della minore e ha invitato le parti a seguire le condizioni concordate.
All'esito dell'udienza del 15.01.2025 tenutasi da remoto, il Giudice relatore ha assegnato alla parte ricorrente termine di trenta giorni per depositare gli estratti conto del conto corrente cointestato con la madre e la documentazione attestante la data di cointestazione, rinviando all'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta, successivamente rinviata al 06.03.2025.
Lette le note di conclusioni congiunte delle parti, all'udienza del 06.03.2025, tenutasi in trattazione scritta, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione.
Il PM, nonostante la trasmissione degli atti, non è intervenuto.
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è fondata e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti provvisori, le condizioni concordate tra le parti all'ultima udienza.
Con le note depositate il 05.03.2025 per l'udienza cartolare del 06.03.2025, entrambe le parti hanno infatti avanzato istanza di trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, chiedendo l'omologa delle condizioni di cui all'accordo di regolamentazione della separazione.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
pagina 2 di 7 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Campo nell'Elba (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Campo nell'Elba (LI) il giorno 8 gennaio 2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte I anno 2000;
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre ove vorranno la propria residenza, sia in Italia che all'estero.
2. La casa coniugale, posta in Via per Portoferraio, n. 2090/c a Marina di Campo (LI), è assegnata a con gli arredi e le suppellettili ivi contenuti (ad Parte_1 eccezione di quanto indicato al punto 3), che continuerà ad abitarvi insieme alla figlia Per_1
3. Le parti si danno reciprocamente atto che alcuni effetti personali di proprietà della NO sono ad oggi rimasti nella ex casa coniugale e che CP_1 potranno essere dalla stessa prelevati entro il 30/06/2025 secondo le modalità da concordarsi tra le parti stesse.
4. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni, delle capacità ed inclinazioni naturali. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5. Durante il corso della settimana, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la stessa e con il padre, ogni qual volta sarà possibile, nel rispetto dei suoi impegni scolastici, ricreativi e sportivi;
in mancanza di accordo, la madre avrà comunque il diritto-dovere di vedere e tenere con sé un weekend Per_1
a settimane alterne, continuativamente dal sabato dopo l'uscita della scuola alla domenica entro l'ora di cena o comunque compatibilmente con gli orari dei traghetti che assicurano la tratta Piombino - Isola d'Elba e viceversa e l'ingresso a scuola il lunedì mattina.
6. Terminato l'impegno scolastico, abiterà con la madre, nell'appartamento di Per_1
pagina 3 di 7 Via degli Scarronzoni, n. 30, posto in Livorno, o presso quello che sarà il luogo di residenza della madre o il luogo prescelto per la permanenza, almeno 10 giorni continuativi, nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ciascun anno, da concordare entro il 15 giugno dell'anno di riferimento o, comunque, con utile anticipo. Rimane fermo, durante i mesi estivi, la previsione che debba trascorrere con ciascun Per_1 genitore almeno 10 giorni di vacanza, anche non continuativi.
7. Per quanto riguarda le festività natalizie, la figlia minore trascorrerà continuativamente con la madre, con i nonni ed i parenti materni il periodo intercorrente tra il primo giorno di interruzione del periodo scolastico compreso (inclusi il giorno di Natale ed il giorno di S. Stefano) e il 30 dicembre, mentre trascorrerà con il padre il successivo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio (inclusi il Primo dell'anno e l'Epifania).
8. Per quanto riguarda le festività pasquali trascorrerà alternativamente, di Per_1 anno in anno, con un genitore e con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, i giorni di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il regime delle altre Festività verrà stabilito dai coniugi, di comune accordo. Il suddetto calendario potrà subire modifiche, a seguito degli impegni scolastici o ludici della figlia ovvero delle esigenze lavorative di ciascun genitore.
9. Per quanto riguarda le imminenti festività Pasquali, che cadranno in concomitanza con il compleanno della minore, trascorrerà continuativamente Per_1 con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta nonché i giorni di vacanza collegati a tali festività al fine di poter festeggiare sull'isola con i propri amici il giorno del suo compleanno.
10. Dal mese successivo alla data dell'omologa giudiziale della separazione,
[...]
corrisponderà al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario della minore, la somma di Euro 250,00 mensili, oltre aggiornamento ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, seguendo la seguente ripartizione: - Euro 200,00 da versarsi con bonifico sul c/c n. 4273.45 intestato a presso la filiale della Monte dei Paschi di Siena, agenzia Parte_1
n. 3960 di Marina di Campo, avente IBAN [...]; - Euro 50,00, da versarsi sulla carta prepagata in uso a sempre intestata al Per_1 padre). L'importo corrispondente alla rivalutazione ISTAT calcolato sull'ammontare complessivo dell'assegno sarà accreditato sul c/c del padre pagina 4 di 7 annualmente ed unitamente alla prima mensilità aggiornata.
11. I genitori parteciperanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie da sostenere a favore di Le parti convengono che per Per_1 spese straordinarie si intenderanno quelle previste dalle Linee Guida del CNF del 29.11.2017. Dette spese - fatte salve quelle assolutamente imprevedibili ed indifferibili - dovranno essere concordate ogni qualvolta superino gli Euro 200,00 in relazione alla singola spesa e dovranno essere documentate dal genitore che le ha anticipate, con conseguente obbligo di rimborso da parte dell'altro entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa. Tra queste, sono espressamente indicate e riconosciute come straordinarie e dovute quelle relative al bollo, all'assicurazione e ogni altra spesa necessaria alla manutenzione dello scooter Booster 50 Tg. X9SKYF in uso a il cui acquisto è stato concordato Per_1 da entrambi i genitori.
12. I coniugi sono da ritenersi economicamente autonomi e rinunciano reciprocamente a qualunque obbligo di mantenimento per sé stessi così come ad ogni pretesa economica pregressa - anche successiva al deposito del ricorso per la separazione giudiziale - relativa al mantenimento o alle spese straordinarie sostenute per la figlia Per_1
13. Il padre beneficerà totalmente delle detrazioni fiscali e degli assegni familiari ma non della tessera buoni pasto della NO , che verrà restituita alla CP_1 madre al momento dell'omologa del presente accordo.
14. Nell'ambito degli accordi di separazione e Parte_1 Controparte_1 hanno raggiunto un'intesa di contenuto patrimoniale che prevede obbligazioni reciproche e un trasferimento immobiliare: ciascuno di tali obblighi ed impegni è finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. I coniugi, nell'ambito dell'assetto che ritengono di conferire ai loro interessi economici, intendono disporre della proprietà della casa familiare con le modalità più avanti precisate, dandosi reciprocamente atto che il trasferimento immobiliare disposto tra di loro costituisce elemento funzionale e indispensabile alla composizione e risoluzione della crisi coniugale e, dunque, è imprescindibile ai fini dell'accordo relativo alla loro separazione. Tale trasferimento pertanto, dovrà andare esente da tasse, oneri e tributi, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.5.1999, che ha dichiarato l'incostituzionalità di quella parte dell'articolo 19 della legge 6
pagina 5 di 7 marzo 1987, n. 74 “che non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi ed interpreta la detta norma nel senso che oggetto dell'esenzione deve considerarsi la totalità dei tributi afferenti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle diverse fasi della crisi del matrimonio”:
A) si impegna ed obbliga a trasferire al marito la Controparte_1 Parte_1 proprietà della sua quota parte, pari alla metà (1/2), dell'unità immobiliare posta in Campo nell' Elba (LI), in Via per Portoferraio - La Pila, n. 2090 costituita da un appartamento adibito a civile abitazione, con altresì annessi, quali pertinenze in proprietà esclusiva, due porzioni di resede utilizzate a giardino, un locale ad uso cantina al piano primo sotto strada al quale si accede a mezzo di una scala interna, nonché un posto auto scoperto ubicato nella corte condominiale. Il tutto come rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Campo nell' Elba (LI), al foglio 18 part. 1777, sub. 610 (cat. A/2, cl. 5, consistenza cat. 5 vani, rendita catastale Euro 1.136,21) per quanto riguarda l'abitazione e la cantina, e sub. 626 (cat, C/6, cl. 1, consistenza cat. 24 mq., rendita catastale Euro 80,57) per quanto riguarda il posto auto scoperto. Relativamente alla quota di comproprietà condominiale, proporzionale al valore dell'unità immobiliare, sulle parti, impianti e servizi di uso comune: a comune, tra tutte le unità immobiliari del complesso, la corte di accesso descritta al foglio 18, part. 1.777, sub. 601; a comune, tra le sole porzioni immobiliari censite ai subalterni 613 e 614, la corte, la scala esterna ed il ballatoio identificati al sub. 602, part.
1.777. Di conseguenza, Parte_1 diventerà, proprietario in via esclusiva dell'unità abitativa in questione.
B) Quale corrispettivo di tale trasferimento, corrisponderà alla Parte_1 moglie la somma di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) con le seguenti modalità: Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) alla data dell'omologa della separazione;
Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00 entro il termine di 45 giorni dalla data dell'omologa; il saldo, pari ad Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00) alla data del rogito notarile, da fissarsi non oltre la data del 30 giugno 2025.
C) A fronte di tale cessione rinuncerà ad ogni richiesta di pagamento Parte_1 delle somme pregresse relative ad oneri e/o spese di qualsivoglia natura relative al fabbricato in comproprietà e si impegna a pagare integralmente le rate del mutuo ipotecario contratto con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in data 22
pagina 6 di 7 dicembre 2009, con durata trentennale, che insiste sul suddetto immobile.
D) si impegna, altresì, a fare istanza all'istituto di credito di accollo Parte_1 del mutuo ai sensi dell'art. 1273 c.c. nella forma liberatoria o privativa divenendo così unico debitore del mutuo. Qualora tale accollo non venisse concesso o venisse concesso in forma non liberatoria, l'accollo avrà comunque efficacia interna tra il signor e la NO , alla quale ultima l'accollante signor Pt_1 CP_1 Pt_1 risponderà integralmente di eventuali inadempimenti.
E) Tutti gli oneri fiscali nonché le spese di qualsiasi tipo, comprese quelle per gli onorari professionali del notaio inerente l'atto di trasferimento, e quelle per eventuali compensi ai tecnici inerenti tutte le eventuali attività collaterali (perizie, pratiche amministrative in genere, certificazione energetica e quant'altro) relative al trasferimento immobiliare indicato al punto A saranno interamente a carico di
Parte_1
15. Con tutto quanto previsto nel presente accordo di separazione i coniugi dichiarano di aver definito ogni questione di natura personale e patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione, fatti salvi i diritti e gli obblighi nascenti dall'accordo di separazione e dalla legge.
16. I coniugi presteranno il consenso per il rinnovo o per il rilascio dei passaporti o documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio sia rispettivi che della figlia.
Spese di lite compensate
Livorno, 03/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra Dott. Gianmarco Marinai
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