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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8184/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8184/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti M. M. Bidetti, L. Gobbi ed E. Recchi Parte_1 ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe esponeva: a) di avere lavorato dal 3/1/2023 al 17/11/2023 senza regolarizzazione alle dipendenze dal resistente, titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di pizzeria e tavola calda in Roma, con mansioni di pizzaiolo corrispondenti al IV livello del CCNL settore Turismo – Pubblici Esercizi;
b) di non avere percepito una retribuzione adeguata al lavoro prestato e di avere lavorato nei giorni e secondo i diversi orari precisati in ricorso;
c) di essersi dimesso in data 17/11/2023; d) di non avere percepito nella giusta misura la retribuzione mensile, i ratei di 13° e 14° mensilità,
l'indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, il compenso per il lavoro straordinario diurno prestato ed il TFR.
Tutto ciò premesso il lavoratore chiedeva a questo giudice che il resistente venisse condannato al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per i titoli predetti, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio il resistente;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, espletata la prova orale mediante l'escussione dei testimoni
[...]
e , frequentatori del locale, è stata Testimone_1 Testimone_2 decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato introduttivo risulta dimostrata dall'istruttoria espletata.
I testimoni escussi, infatti, hanno testualmente dichiarato, l' Tes_1
“Sono amico del ricorrente da due anni. Non ho cause in corso né ne
[...] ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, io da due anni lavoro in un cantiere sito vicino al locale dove ha lavorato il ricorrente, denominato “Pizza e…”, e tre volte sono andato la sera in quel locale per mangiare qualcosa con la mia ragazza, mentre spesso durante la pausa pranzo lo andavo da solo a trovare per mangiare qualcosa. Ciò è accaduto nell'arco dell'anno 2023. Vedevo lavorare il ricorrente sia a pranzo sia a cena. Lui era pizzaiolo. Lui rispondeva alle direttive di tal , che stava alla cassa. Ricordo Per_1 che il locale è stato chiuso ad agosto.”; il “Sono Testimone_2 convivente da due anni del testimone che ha deposto prima di me ma non sono suo parente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, essendo amico del ricorrente da circa due anni per amicizie comuni, sono andato un paio di volte a mangiare nel locale denominato “Pizza e…” dove lavorava il ricorrente, una volta a pranzo e una volta a cena. A volte, tornando dal lavoro, passavo davanti al locale e lo salutavo.
Ciò è accaduto nell'arco dell'anno 2023. Il ricorrente era pizzaiolo e rispondeva alle direttive di tal , che stava alla cassa. Ricordo che il locale è stato chiuso ad Per_1 agosto.”.
Alla luce di questi elementi probatori sembrano dimostrati i requisiti del rapporto di lavoro subordinato, cioè di quel rapporto che, a prescindere dal nomen juris dato dalle parti nella stipula del contratto o alla volontà delle medesime risultante dal contratto (in questo caso, peraltro, meramente verbale), si atteggia in concreto quando il prestatore di lavoro viene inserito nell'organizzazione dell'azienda datoriale e viene assoggettato al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, costituendo criteri sussidiari indiziari ai fini della prova della subordinazione quello della retribuzione prestabilita corrisposta a scadenze stabilite e quello dell'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al lavoratore (vedasi, ex plurimis, Cass. Lav. n. 6570/2000).
Per quanto esposto, deve intanto ritenersi applicabile nella specie, almeno in via parametrica ex art. 36 Cost., il CCNL per il settore Pubblici Esercizi, vista l'attività aziendale svolta dalla resistente;
sotto il profilo dell'inquadramento CP_2 appare corretto, per quanto testé illustrato, ricondurre le mansioni svolte dal ricorrente nell'ambito proprio del IV livello contrattuale.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene di dover condividere il conteggio allegato al ricorso, redatto in modo chiaro ed aritmeticamente condivisibile, detratto quanto richiesto a titolo di lavoro straordinario, per il quale la giurisprudenza è unanime nel richiedere una prova rigorosa che nel caso di specie non può dirsi raggiunta.
Il resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Le spese, stante la soccombenza, vengono poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 9.753,84, di cui euro
1.343,44 a titolo di TFR, in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 2.694,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8184/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti M. M. Bidetti, L. Gobbi ed E. Recchi Parte_1 ricorrente
CONTRO
Controparte_1 resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe esponeva: a) di avere lavorato dal 3/1/2023 al 17/11/2023 senza regolarizzazione alle dipendenze dal resistente, titolare dell'omonima ditta individuale, esercente attività di pizzeria e tavola calda in Roma, con mansioni di pizzaiolo corrispondenti al IV livello del CCNL settore Turismo – Pubblici Esercizi;
b) di non avere percepito una retribuzione adeguata al lavoro prestato e di avere lavorato nei giorni e secondo i diversi orari precisati in ricorso;
c) di essersi dimesso in data 17/11/2023; d) di non avere percepito nella giusta misura la retribuzione mensile, i ratei di 13° e 14° mensilità,
l'indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, il compenso per il lavoro straordinario diurno prestato ed il TFR.
Tutto ciò premesso il lavoratore chiedeva a questo giudice che il resistente venisse condannato al pagamento in suo favore della complessiva somma precisata in ricorso per i titoli predetti, con vittoria di spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio il resistente;
ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
La causa, espletata la prova orale mediante l'escussione dei testimoni
[...]
e , frequentatori del locale, è stata Testimone_1 Testimone_2 decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato introduttivo risulta dimostrata dall'istruttoria espletata.
I testimoni escussi, infatti, hanno testualmente dichiarato, l' Tes_1
“Sono amico del ricorrente da due anni. Non ho cause in corso né ne
[...] ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, io da due anni lavoro in un cantiere sito vicino al locale dove ha lavorato il ricorrente, denominato “Pizza e…”, e tre volte sono andato la sera in quel locale per mangiare qualcosa con la mia ragazza, mentre spesso durante la pausa pranzo lo andavo da solo a trovare per mangiare qualcosa. Ciò è accaduto nell'arco dell'anno 2023. Vedevo lavorare il ricorrente sia a pranzo sia a cena. Lui era pizzaiolo. Lui rispondeva alle direttive di tal , che stava alla cassa. Ricordo Per_1 che il locale è stato chiuso ad agosto.”; il “Sono Testimone_2 convivente da due anni del testimone che ha deposto prima di me ma non sono suo parente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, essendo amico del ricorrente da circa due anni per amicizie comuni, sono andato un paio di volte a mangiare nel locale denominato “Pizza e…” dove lavorava il ricorrente, una volta a pranzo e una volta a cena. A volte, tornando dal lavoro, passavo davanti al locale e lo salutavo.
Ciò è accaduto nell'arco dell'anno 2023. Il ricorrente era pizzaiolo e rispondeva alle direttive di tal , che stava alla cassa. Ricordo che il locale è stato chiuso ad Per_1 agosto.”.
Alla luce di questi elementi probatori sembrano dimostrati i requisiti del rapporto di lavoro subordinato, cioè di quel rapporto che, a prescindere dal nomen juris dato dalle parti nella stipula del contratto o alla volontà delle medesime risultante dal contratto (in questo caso, peraltro, meramente verbale), si atteggia in concreto quando il prestatore di lavoro viene inserito nell'organizzazione dell'azienda datoriale e viene assoggettato al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, costituendo criteri sussidiari indiziari ai fini della prova della subordinazione quello della retribuzione prestabilita corrisposta a scadenze stabilite e quello dell'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al lavoratore (vedasi, ex plurimis, Cass. Lav. n. 6570/2000).
Per quanto esposto, deve intanto ritenersi applicabile nella specie, almeno in via parametrica ex art. 36 Cost., il CCNL per il settore Pubblici Esercizi, vista l'attività aziendale svolta dalla resistente;
sotto il profilo dell'inquadramento CP_2 appare corretto, per quanto testé illustrato, ricondurre le mansioni svolte dal ricorrente nell'ambito proprio del IV livello contrattuale.
Con riferimento al quantum debeatur, si ritiene di dover condividere il conteggio allegato al ricorso, redatto in modo chiaro ed aritmeticamente condivisibile, detratto quanto richiesto a titolo di lavoro straordinario, per il quale la giurisprudenza è unanime nel richiedere una prova rigorosa che nel caso di specie non può dirsi raggiunta.
Il resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Le spese, stante la soccombenza, vengono poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo.
DISPOSITIVO condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 9.753,84, di cui euro
1.343,44 a titolo di TFR, in favore di parte ricorrente, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 2.694,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.
Roma, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE