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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10081 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico NA GE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 612/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Morfù
Opponente -
E
- .F. - in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 CP_3 dell'Amministratore p.t. P.IVA/C.F. in p.l.r.p.t. Sig. Controparte_4 P.IVA_2 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Abogado Roberto Cacioni Avvocato Stabilito iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Velletri
-Opposto- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 15450/2021
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato in data 6 dicembre 2021 ha convenuto in giudizio il Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
15450/2021, emesso dal Tribunale di Roma e reso esecutivo in data 17.08.2021 e notificato il 29 ottobre 2021 con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del della somma di € CP_1
5.606,58, a titolo di saldo di presunte rate condominiali non pagate. Ha esposto l'opponente che : con delibera 16/7/2019 l'assemblea dei condomini revocava il precedente amministratore e nominava come nuovo amministratore la;
nella vigenza della Controparte_4 precedente amministrazione non erano più stati approvati i bilanci né relativi alla gestione ordinaria né relativi al riscaldamento;
con delibera del 14/11/2019, su impulso della nuova amministrazione, venivano approvati i bilanci preventivi relativi alla gestione condominiale ordinaria per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e la relativa ripartizione;
nessuna delibera veniva assunta per i bilanci consuntivi relativi alla gestione degli anni di cui sopra;
il pagamento di oneri relativi alla gestione condominiale ordinaria era stato effettuato da essa opponente sempre nel rispetto dei termini di scadenza ovvero, comunque, prima della notificazione del decreto come da documenti prodotti e consegnati nelle mani della sig.ra dipendente della società condominiale e sorella del Persona_1 procuratore oggi costituito;
che, ancora lei, figlia dell'anziana sig.ra reale detentrice CP_5 pagina 1 di 6 dell'immobile, tentava di prendere contatti con l'amministrazione condominiale ma quest'ultima insisteva nel richiedere somme di denaro giù versate. Ciò premesso in fatto l'opponente ha eccepito: la nullità del decreto poiché privo del mandato professionale ex art 83 c.p.c, e privo della dichiarazione d'intesa con l'avvocato Italiano. L'avvocato straniero stabilito in Italia, Roberto Cacione, nulla ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo né il mandato conferito dall'assemblea Condominiale né la dichiarazione d'intesa come è stabilito dalla normativa in materia. Com'è noto, coloro che nel corso della propria professione abbiano conseguito l'abilitazione alla professione forense all'estero, devono necessariamente agire d'intesa con un professionista abilitato ed iscritto all'Ordine Nazionale Forense. Tale prescrizione, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 96/2001, ove non rispettata, cagiona inevitabilmente un difetto di ius postulandi in capo al procuratore dell'attore che, dà luogo a una nullità assoluta e insanabile nonché assorbente su ogni altra questione di merito (Cass. S.U. n. 9936/14 e Cass. 12002/14). Con secondo motivo l'opponente eccepisce la nullità della deliberazione assembleare del 14.11.04su cui si fonda l'asserito credito del e il Decreto Ingiuntivo impugnato. In realtà il documento CP_1 prodotto in giudizio in maniera evidente non contiene una delibera di approvazione dei bilanci preventivi e/o consuntivi relativi alla gestione ordinaria che costituisce ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. il presupposto indispensabile perché possa farsi ricorso alla procedura monitoria. Con terzo motivo l'opponente assume l'inesistenza del credito . L'opponente indica analiticamente i pagamenti effettuati di cui alle ricevute e al bonifico depositato per cui nulla sarebbe più dovuto al resistente per aver versato tutte le somme oggi richieste CP_1 in anni precedenti all'emissione e richiesta dell'ingiunzione. Concludeva, quindi, l'opponente chiedendo “…nel rito dichiarare nullo: il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto lo stesso, così come notificato alla parte sig.ra in quanto lo stesso è Parte_3 risulta nullo e/o inesistente per mancanza di procura alla lite ex art 83 c.p.c dell'amministrazione condominiale nella persona del sig. oltre alla mancanza della dichiarazione d'intesa Parte_2 con l'avvocato italiano, poiché l'avvocato straniero stabilito in Italia, Roberto Cacione, non solo non ha la delega alla lite ma non ha dichiarazione d'intesa con l'avvocato Italiano, il tutto come è stabilito dalla normativa in materia;
sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 del D.I. decreto ingiuntivo n. 15450/2021, RG: 42561/2021 emesso dal Tribunale ordinario di Roma e reso esecutivo in data 17.08.202, per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;
Sempre In via preliminare annullare e dichiarare inesistente e quindi revocare il ricorso per decreto ingiuntivo opposto n. 15450/2021– depositato in data 1.07.2021 RG 42561/21 e notificato in data 29/10/2021, poiché la somma così come liquidata in decreto non è dovuta, in quanto già pagate come da documenti allegati al fascicolo di parte;
sempre in via preliminare revocare e dichiarare nullo il ricorso n 15450/21 – depositato in data 1.07.2021 RG 42561/21, per tutti i motivi sopra narrati, in quanto manca la delibera dell'assemblea per i crediti ingiunti;
Per l'effetto condannare la società intimante ex art. 96 c.p.c, nella misura che sui riterrà di diritto e comunque nella somma che si riterrà giusta in quanto l'amministrazione condominiale ha resistito in giudizio con colpa grave e mala fede. Il comportamento sanzionato si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini
pagina 2 di 6 dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. Si chiede di ordinare a parte opposta la produzione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione cosi come richiesta e indicata in narrativa;
Con vittorie di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
2. Si è costituito il precisando che l'assemblea condominiale, Controparte_1 regolarmente costituita in data 14.11.2019 approvava con 508,895 mm i bilanci preventivi gestione 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e la relativa ripartizione in 16 rate mensili e consecutive;
nella medesima adunanza l'amministrazione chiedeva a tutti i condomini di inviare documentazione attestante i pagamenti effettuati al precedente amministratore unitamente all'anagrafica condominiale, per ricostruire la situazione contabile del Tale delibera non è stata oggetto di
CP_1 impugnazione. Ciò premesso il ha eccepito preliminarmente la carenza di interesse ad agire della Sig.ra
CP_1 ex art. 100 c.p.c.. è, soltanto, nuda proprietaria dell'appartamento facente parte del Pt_1 Parte_1 opposto e , quindi, non tenuta al pagamento delle spese di amministrazione e di
CP_1 manutenzione ordinaria del quali quelle oggetto di ingiunzione .
CP_1
Con riferimento alla procura alle liti, il sostiene che , ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini CP_1 della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore. Quanto poi alla dichiarazione d'intesa, la stessa è stata depositata nel fascicolo monitorio al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e depositata anche congiuntamente alla costituzione nel presente giudizio di opposizione. Quanto alle somme effettivamente dovute dalla delibera indicata risulta come l'assemblea dei condomini ha mantenuto nel tempo l'abitudine di confermare, per ciascun esercizio, la durata dello stesso a partire dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno successivo, con ripartizione degli oneri ordinari spettanti a ciascun partecipante in ragione di numero sedici rate con la conseguenza che, per i mesi da gennaio ad aprile dell'anno successivo, sorge l'obbligo di pagamento sia delle ultime quattro rate dell'esercizio precedente sia di ciascuna delle prime quattro rate relative all'anno in corso. Tale criterio di ripartizione in sedici rate e la delibera assembleare non sono mai stati finora oggetto di contestazione e/o impugnazione da parte degli odierni opponenti . Il ha preso atto, solo in questa sede, della documentazione prodotta ed afferente ai parziali CP_1 pagamenti effettuati dalla Sig.ra riguardo ai periodi in contestazione. CP_5
Da una comparazione tra gli importi ancora dovuti al così come risultanti dalla contabilità CP_1 condominiale (cfr estratto conto prodotto in sede monitoria) e quelli portati dai giustificativi depositati dalla Sig.ra si desume che per l'unità immobiliare Collacchi/Mezzi esista ad oggi una Pt_1 esposizione debitoria complessiva di euro 2.448,58. Ne consegue che detto importo è dovuto e che non vi è alcuna asserita duplicazione di rate con riferimento al periodo gennaio/aprile dell'anno successivo di ogni esercizio in quanto il frazionamento in sedici rate mensili consecutivi è frutto di una libera determinazione dell'Assemblea mai contestata né dalla Sig.ra né dalla Sig.ra CP_5 Pt_1 Con Il Condominio ha, quindi, concluso chiedendo “ dichiarare la carenza di Controparte_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nella presente sede della Sig.ra proprietaria- Parte_4 pagina 3 di 6 per i motivi di cui alla narrativa e contestualmente per tutto quanto suesposto confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 15450/2021 (R.G. n. 42561/2021) rigettando la richiesta di revoca della stessa avanzata in quanto basata su argomentazioni generiche e sfornita di prove valide circa l'asserito pericolo di grave pregiudizio che l'esecuzione forzata avrebbe causato e comunque svolta da soggetto non legittimato;
nella denegata ipotesi di cui il Tribunale non ritenesse di accogliere la precedente eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire della Sig.ra Pt_1 rigettare l'opposizione da quest'ultima proposta per i motivi esposti nella narrativa e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 15450/2021 (R.G. n. 42561/2021) nella minor somma di euro 2.448,58 quale differenza tra l'importo originariamente ingiunto e quello portato dalle ricevute di pagamento depositate in atti;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali sia del presente giudizio che del procedimento monitorio.
3. Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. , in assenza di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 4 aprile 2025.
4.Come già chiarito in corso di causa è priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente sollevata dal CP_1
In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un'unità immobiliare sia oggetto di diritto di usufrutto, in base alla disciplina antecedente all'entrata in vigore della L. n. 220 del 2012, il titolare dell'usufrutto doveva rispondere delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria. Mentre erano a carico del nudo proprietario le spese per le riparazioni straordinarie, in forza delle disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. Ne consegue che l'Assemblea condominiale doveva ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base al loro fondamento. La L. n. 220/2012 ha introdotto la disposizione di cui all'art. 67 ultimo comma disp. att. c.c. in ragione della quale il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale. Pertanto, oggi la ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario è quella prevista dall'art. 67 disp. att. c.c. e, poichè, l'odierna opponente è una delle due destinatarie, in solido, dell'ingiunzione opposta la stessa deve ritenersi legittimata passivamente rispetto alla pretesa debitoria e attivamente al presente giudizio di opposizione essendo il decreto rivolto anche nei suoi confronti rendendo evidente il suo interesse concreto e attuale alla contestazione del titolo. Va ancora disattesa l 'eccezione relativa alla nullità della procura rilasciata dal CP_1 all'Abogado. Roberto Cacioni in fase monitoria mancando la produzione della dichiarazione di intesa con un avvocato italiano in virtù di specifico accordo di affiancamento per la lite con un avvocato italiano. L'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato in ipotesi il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo, infatti, al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto. L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta cioè l'invalidità della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, soltanto allorchè l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta ( Cass.. Sez. 3, Sentenza n. 4780 del 26/02/2013). Nella specie il Condominio ha allegato pagina 4 di 6 alla comparsa di costituzione depositata il 17 marzo 2022 la dichiarazione d'intesa ex art. 8 D.Lgs. 96/2001 a firma dell'Avv. Ranieri Roda del 14 marzo 2022 , per cui la procura appare correttamente conferita nell'odierno giudizio. Con riferimento ai motivi inerenti pretesi errori dei bilanci approvati con la delibera del 14.11.2019 su cui si fonda ex art. 63 disp.att. c.c. il decreto opposto, va ricordato che la Suprema Corte (Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021) sui rapporti tra cause di opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera assembleare di approvazione dei rendiconti ha affermato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Nella specie la delibera in contestazione non è stata impugnata né viene in rilievo una radicale nullità della stessa vertendo in realtà l'opposizione essenzialmente sull'avvenuto parziale versamento dei contributi richiesti. Sul punto, come già evidenziato in sede di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto , il in sede di costituzione ha ammesso che da una comparazione tra gli importi ancora dovuti CP_1 al così come risultanti dalla contabilità condominiale e quelli portati dai giustificativi CP_1 depositati da parte opponente si desume che per l'unità immobiliare Collacchi/Mezzi esiste ad oggi ancora una esposizione debitoria complessiva di euro 2.448,58 non chiarendo , tuttavia, se l'imputazione di tale importo sia del tutto ascrivibile agli oneri condominiali richiesti con il ricorso per ingiunzione, i soli che possono formare oggetto di condanna nel presente giudizio, ovvero ad altre ragioni creditorie. Tanto premesso, questo Giudice rileva che in base alla documentazione prodotta dall'attrice, il credito azionato risulta estinto per euro 3.808,00 risultando un minor credito rispetto all'importo ingiunto di euro 1.800,58 Avendo, quindi, l'opponente dimostrato di aver estinto parzialmente quanto dovuto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va condannata al pagamento della Parte_1 indicata minor somma di euro 1.800,58 oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca , le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti per ½ e poste a carico dell'opponente per la restante metà
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 15450/2021, emesso dal Tribunale di Roma e condanna l'opponente al pagamento al della minor somma di € 1.800,58 oltre interessi dalla domanda al saldo CP_1 effettivo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente alla rifusione al opposto CP_1 della restante metà che liquida in euro 1.500,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Roberto Cacioni dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il 4 luglio 2025 Il Giudice
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