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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 1896/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. ROSA DENIS, Controparte_1
per il nessuno Controparte_2
Cont L'avv. Rosa chiede la dichiarazione di contumacia del e l'accoglimento delle conclusioni prese in ricorso, rappresentando che la ricorrente risulta in servizio con contratto annuale.
Cont Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del e invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Rosa si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1896/2024 R.G. promossa da
, (C.F. Controparte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ROSA DENIS, GANCI FABIO;
; CP_4
; , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.9.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente domanda:
- “In via principale: accertarsi e dichiararsi in forza in applicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, o per i diversi anni risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto
Cont a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore
pagina 2 di 15 dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
Cont condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi,
anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
- Condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti
dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
- Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei
sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore
dal 27.04.2018”
- parte convenuta è contumace;
atteso che:
- parte ricorrente ha svolto attività di docente ed educatore, attualmente titolare di incarico annuale presso l'ED SA TT di TA (PD) (doc. depositati in data 4.9.2025; doc. 1 allegato al ricorso) che ha precedentemente prestato servizio sia come docente che come educatore alle dipendenze dello stesso CP_2
pagina 3 di 15 dell'Istruzione, per gli AS 2021-2022 (dal 8.9.2021 al 30.6.2022), 2022-2023 (dal
12.9.2022 al 30.6.2023), 2023-2024 (dal 12.9.2023 al 30.6.2024);
- la ricorrente allega di non aver fruito, in alcuno di tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo di € 500,00;
- il è contumace;
CP_2
rilevato che:
- la domanda è accolta per le ragioni che si diranno nel proseguo;
- l'erogazione annuale della somma di € 500,00 mediante Carta elettronica è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano
nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
pagina 4 di 15 - dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la finalità di tale indennità sia la formazione del personale docente e che la stessa erogazione non costituisca retribuzione;
- il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121”. Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”;
- con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma 1); “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3
comma 2); “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma 6);
- dalla lettura di tali disposizioni emerge come la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetti ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento;
- ne sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato;
pagina 5 di 15 - occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE, cause riunite C-
444/09 e C-456/09, Gaviero: “La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da
dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”;
- di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza CGUE, C-177/10, Rosada
SAtana, punti da 46 a 56, cfr. Cass. del 9 giugno 2021, n. 16096);
- sulla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'esclusione dalla fruizione della Carta elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
- la Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato
quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto
dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati pagina 6 di 15 presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_2
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- sulla base di tale premessa la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_2 CP_2
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una Carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio
2022, n. 450);
- occorre, inoltre, precisare come la Corte di Giustizia riconosca al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio “allorché era alle dipendenze del
Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”;
- in astratto, non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla Corte di Giustizia, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine pagina 7 di 15 della prestazione di cui si discute, è allora necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la Carta è riconosciuta dalla norma di legge;
- va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468 del 8 febbraio 2016) e sono vincolanti per i giudici nazionali;
- anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli
strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per
conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento
fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere pagina 8 di 15 diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
"a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità
dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che
la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così,
non conseguire la stabilità del rapporto”. Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, comma 121 della Legge n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della Legge n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) pagina 9 di 15 essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato n. 1842 del 16 marzo 2022);
- dalla lettura dell'art. 1 comma 121 e ss. Legge n. 107/2015 emerge che la ratio legis è
quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la CP_2
collettività;
- la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
- ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della Carta elettronica, qualora sia stato assunto a termine nell'anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il CP_2
possa trarre un vantaggio;
pagina 10 di 15 - anche sulla scorta delle suddette pronunce, l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 – convertito con modificazioni in Legge n. 103/2023 – ha esteso, per l'anno 2023 e ai soli “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la “didattica annuale” appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione;
- a tal fine sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi
(150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 comma 4 CCNL e dell'art.
4.1 del O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena. Come ritenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, la situazione del docente di ruolo part-time non è tout court sovrapponibile alla situazione del docente a tempo determinato. Tale soglia può però rappresentare un elemento di valutazione che concorre, unitamente ad ogni altro, con la dovuta approssimazione, ad orientare il giudizio di effettiva comparabilità tra la prestazione lavorativa svolta a termine da un determinato docente in un determinato anno scolastico e la prestazione lavorativa a tempo indeterminato svolta da tutte le categorie di docenti cui il diritto alla Carta elettronica è riconosciuto dal sistema normativo;
pagina 11 di 15 - del pari, altro parametro orientativo utile ai fini del giudizio di comparabilità, seppur non in sé esaustivo alla luce della già citata sentenza di legittimità n. 29961 del 27 ottobre 2023, è il termine di durata superiore ai 180 giorni di attività lavorativa, cui fanno riferimento l'art. 11, comma 14, Legge n. 124/99 e l'art. 489 del D. Lgs. n.
297/94, ai fini dell'equiparazione rispetto alla supplenza annuale;
- sotto altro aspetto, non può ritenersi che il bonus accreditato sulla Carta elettronica sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La
tesi non persuade perché, in tal modo, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza,
l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, ha chiarito che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse
ordinariamente erogate”. Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della Carta elettronica per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso,
Tribunale di Torino, sentenza n. 1259 del 2022);
- infine, con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, l'assimilabilità di questo con quello docente è altresì confermata anche dalla contrattazione collettiva, il
CCNL del Comparto Scuola 2016-2018, lo include, infatti, nell'“area professionale
dei docenti”, come previsto dall'articolo 25 che ricomprende insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n.
4810), tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del pagina 12 di 15 comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33), come precisato in un'altra pronuncia della medesima Corte (Cass. Civ. sez. lav.
29.10.2024, n. 27872);
- Alla luce di una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione
all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav.
24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984);
- La Suprema Corte ha infine ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe
le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord.
12.04.2024, n. 9984).
- tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2025 (doc. ricorrente depositato il 4.9.2025), e ha comunque svolto, per gli aa.ss. oggetto della domanda, in modo continuo e in virtù di un unico contratto di lavoro per ciascun a.s., attività di supplenza di durata complessiva superiore a 180 giorni, e sempre fino al termine delle attività didattiche (doc. 1 ricorrente);
- pertanto, nel caso di specie, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015, la posizione di parte ricorrente è senz'altro comparabile a quella propria del docente di ruolo;
pagina 13 di 15 - la domanda è accolta;
- la domanda svolta dalla ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a tale titolo una somma liquida di denaro, poiché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa;
- conseguentemente, disapplicati l'art. 1 commi 121, 122, e 123 della Legge n.
107/1915, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della Carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, il beneficio della Carta elettronica unicamente in favore dei docenti con contratto di supplenza annuale, accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
il convenuto va condannato a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi CP_2
degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta elettronica della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, svolto a tempo determinato. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 comma 121 e ss. Legge n. 107/2015;
- la decisione sulle spese – liquidate in dispositivo secondo valori tendenti ai minimi considerato il carattere seriale delle questioni – segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata: pagina 14 di 15 - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 Legge n.
107/2015, per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024;
- condanna il convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli CP_2
artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta
Carta della somma pari a € 500,00 per ciascuno degli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_2
spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Padova, 16.9.2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 1896/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. ROSA DENIS, Controparte_1
per il nessuno Controparte_2
Cont L'avv. Rosa chiede la dichiarazione di contumacia del e l'accoglimento delle conclusioni prese in ricorso, rappresentando che la ricorrente risulta in servizio con contratto annuale.
Cont Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del e invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Rosa si riporta al ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza a norma dell'art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1896/2024 R.G. promossa da
, (C.F. Controparte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ROSA DENIS, GANCI FABIO;
; CP_4
; , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.9.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- parte ricorrente domanda:
- “In via principale: accertarsi e dichiararsi in forza in applicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, o per i diversi anni risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale docente assunto
Cont a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore
pagina 2 di 15 dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
Cont condannarsi il al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi,
anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
- Condannarsi l'Amministrazione convenuta a corrispondere, sulle somme risultanti
dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.
- Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei
sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore
dal 27.04.2018”
- parte convenuta è contumace;
atteso che:
- parte ricorrente ha svolto attività di docente ed educatore, attualmente titolare di incarico annuale presso l'ED SA TT di TA (PD) (doc. depositati in data 4.9.2025; doc. 1 allegato al ricorso) che ha precedentemente prestato servizio sia come docente che come educatore alle dipendenze dello stesso CP_2
pagina 3 di 15 dell'Istruzione, per gli AS 2021-2022 (dal 8.9.2021 al 30.6.2022), 2022-2023 (dal
12.9.2022 al 30.6.2023), 2023-2024 (dal 12.9.2023 al 30.6.2024);
- la ricorrente allega di non aver fruito, in alcuno di tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo di € 500,00;
- il è contumace;
CP_2
rilevato che:
- la domanda è accolta per le ragioni che si diranno nel proseguo;
- l'erogazione annuale della somma di € 500,00 mediante Carta elettronica è stata prevista dal comma 121 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea CP_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano
nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
pagina 4 di 15 - dal tenore della norma emerge in maniera chiara che la finalità di tale indennità sia la formazione del personale docente e che la stessa erogazione non costituisca retribuzione;
- il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121”. Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”;
- con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3 comma 1); “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3
comma 2); “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6 comma 6);
- dalla lettura di tali disposizioni emerge come la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente spetti ai soli docenti di ruolo, a prescindere dall'orario di lavoro osservato (tempo pieno o parziale) e dallo svolgimento effettivo della prestazione nell'anno scolastico di riferimento;
- ne sono esclusi, invece, i docenti con contratto a tempo determinato;
pagina 5 di 15 - occorre pertanto verificare se la diversità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, a danno di questi ultimi, trovi giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- le prescrizioni dell'art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE, cause riunite C-
444/09 e C-456/09, Gaviero: “La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da
dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”;
- di conseguenza i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione e a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (sentenza CGUE, C-177/10, Rosada
SAtana, punti da 46 a 56, cfr. Cass. del 9 giugno 2021, n. 16096);
- sulla questione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'esclusione dalla fruizione della Carta elettronica da parte del personale docente a tempo determinato è intervenuta la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
- la Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della
Legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato
quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto
dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati pagina 6 di 15 presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_2
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- sulla base di tale premessa la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_2 CP_2
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una Carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio
2022, n. 450);
- occorre, inoltre, precisare come la Corte di Giustizia riconosca al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio “allorché era alle dipendenze del
Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”;
- in astratto, non appare sussistere alcuna ragione obiettiva, nel significato elaborato dalla Corte di Giustizia, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine pagina 7 di 15 della prestazione di cui si discute, è allora necessario verificare se in concreto parte ricorrente non possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la Carta è riconosciuta dalla norma di legge;
- va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 2468 del 8 febbraio 2016) e sono vincolanti per i giudici nazionali;
- anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che
introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli
strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per
conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento
fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere pagina 8 di 15 diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema
"a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità
dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che
la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così,
non conseguire la stabilità del rapporto”. Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, comma 121 della Legge n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della Legge n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) pagina 9 di 15 essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato n. 1842 del 16 marzo 2022);
- dalla lettura dell'art. 1 comma 121 e ss. Legge n. 107/2015 emerge che la ratio legis è
quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di una figura chiave per la CP_2
collettività;
- la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti cosiddetti precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento rispetto al personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole ed in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe anche con il ledere il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, perché, in tal modo, si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
- ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della Carta elettronica, qualora sia stato assunto a termine nell'anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il CP_2
possa trarre un vantaggio;
pagina 10 di 15 - anche sulla scorta delle suddette pronunce, l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 – convertito con modificazioni in Legge n. 103/2023 – ha esteso, per l'anno 2023 e ai soli “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- la Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale, con sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023 ha sottolineato come alla luce della “connessione temporale” esistente tra il diritto alla Carta elettronica e la “didattica annuale” appare ingiustificata la limitazione del beneficio suddetto ai soli insegnanti di ruolo, con esclusione dei “docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale […] risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili”, ravvisando dunque la necessità di individuare dei criteri sulla base dei quali svolgere tale giudizio di comparazione;
- a tal fine sono molteplici i parametri di comparabilità in concreto che possono assumere rilevanza orientativa, quale ad esempio il termine di durata di almeno 5 mesi
(150 giorni) di prestazione lavorativa nell'anno scolastico, pari all'entità minima della prestazione di un docente di ruolo part-time ai sensi dell'art. 39 comma 4 CCNL e dell'art.
4.1 del O.M. n. 55/1998 (cioè il 50% dell'orario di docenza dell'insegnante full-time), a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena. Come ritenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, la situazione del docente di ruolo part-time non è tout court sovrapponibile alla situazione del docente a tempo determinato. Tale soglia può però rappresentare un elemento di valutazione che concorre, unitamente ad ogni altro, con la dovuta approssimazione, ad orientare il giudizio di effettiva comparabilità tra la prestazione lavorativa svolta a termine da un determinato docente in un determinato anno scolastico e la prestazione lavorativa a tempo indeterminato svolta da tutte le categorie di docenti cui il diritto alla Carta elettronica è riconosciuto dal sistema normativo;
pagina 11 di 15 - del pari, altro parametro orientativo utile ai fini del giudizio di comparabilità, seppur non in sé esaustivo alla luce della già citata sentenza di legittimità n. 29961 del 27 ottobre 2023, è il termine di durata superiore ai 180 giorni di attività lavorativa, cui fanno riferimento l'art. 11, comma 14, Legge n. 124/99 e l'art. 489 del D. Lgs. n.
297/94, ai fini dell'equiparazione rispetto alla supplenza annuale;
- sotto altro aspetto, non può ritenersi che il bonus accreditato sulla Carta elettronica sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La
tesi non persuade perché, in tal modo, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza,
l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, ha chiarito che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse
ordinariamente erogate”. Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della Carta elettronica per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso,
Tribunale di Torino, sentenza n. 1259 del 2022);
- infine, con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, l'assimilabilità di questo con quello docente è altresì confermata anche dalla contrattazione collettiva, il
CCNL del Comparto Scuola 2016-2018, lo include, infatti, nell'“area professionale
dei docenti”, come previsto dall'articolo 25 che ricomprende insegnanti di diverse scuole e istituzioni educative, come scuole primarie e secondarie, nonché il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili (Cass. Civ. sez. lav. 24.02.2025, n.
4810), tali disposizioni sono state confermate dal più recente CCNL del personale del pagina 12 di 15 comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021 del 18 gennaio 2024 (artt. 32 e 33), come precisato in un'altra pronuncia della medesima Corte (Cass. Civ. sez. lav.
29.10.2024, n. 27872);
- Alla luce di una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria, si può dunque concludere che “il personale educativo seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e all'istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione
all'interno dell'area professionale del personale docente” (Cass. Civ. sez. lav.
24.02.2025, n. 4810; Cass. Cass. Civ. sez. lav., ord. 12.04.2024, n. 9984);
- La Suprema Corte ha infine ribadito – nell'equiparare il personale educativo al personale docente, estendendo anche al primo il beneficio della c.d. Carta docente - quanto già espresso con la sentenza n. 32104 del 31 ottobre 2022, ossia che non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento tra le due figure “posto che entrambe
le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio” (Cass. Civ. sez. lav., ord.
12.04.2024, n. 9984).
- tanto premesso, nel caso di specie, parte ricorrente è attualmente in servizio in forza di un contratto a tempo determinato con decorrenza dall'1.9.2025 (doc. ricorrente depositato il 4.9.2025), e ha comunque svolto, per gli aa.ss. oggetto della domanda, in modo continuo e in virtù di un unico contratto di lavoro per ciascun a.s., attività di supplenza di durata complessiva superiore a 180 giorni, e sempre fino al termine delle attività didattiche (doc. 1 ricorrente);
- pertanto, nel caso di specie, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015, la posizione di parte ricorrente è senz'altro comparabile a quella propria del docente di ruolo;
pagina 13 di 15 - la domanda è accolta;
- la domanda svolta dalla ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a tale titolo una somma liquida di denaro, poiché il divieto di discriminazione che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa;
- conseguentemente, disapplicati l'art. 1 commi 121, 122, e 123 della Legge n.
107/1915, l'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui limitano l'assegnazione della Carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, il beneficio della Carta elettronica unicamente in favore dei docenti con contratto di supplenza annuale, accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
il convenuto va condannato a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi CP_2
degli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta elettronica della somma pari a € 500,00 per ciascun anno scolastico 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, svolto a tempo determinato. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 comma 121 e ss. Legge n. 107/2015;
- la decisione sulle spese – liquidate in dispositivo secondo valori tendenti ai minimi considerato il carattere seriale delle questioni – segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra istanza rigettata: pagina 14 di 15 - accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1 comma 121 Legge n.
107/2015, per gli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024;
- condanna il convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli CP_2
artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta
Carta della somma pari a € 500,00 per ciascuno degli aa.ss. 2021-2022, 2022-2023,
2023-2024;
- condanna il convenuto al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_2
spese di lite, che liquida in € 400,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.,
con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Padova, 16.9.2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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