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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.1421/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1421/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(P.I: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Concetta Sorrentino e Francesco Maria Lino;
appellante-appellata incidentale
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv. ti Maria Lorusso e Anna Muraca;
appellata
e
(P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Francesco
Ventrice; appellata-appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1038/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 12.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle note di PC depositate nel primo dei termini concessi ai sensi del novellato art. 189 cpc, insistendo, altresì, per la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Il sottoscritto procuratore impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, eventualmente proposte tardivamente”.
Per l : “precisano le conclusioni riportandosi alla comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata insistendo in tutte le eccezioni e richieste con la stessa formulate e nel rigetto dell'appello”.
Per la “ Chiede che la Corte d'appello di Catanzaro voglia Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: A) Dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo nel merito, in quanto: - Vi è carenza di contratto e di azione contrattuale;
- l'azione della struttura sanitaria è prescritta;
- La decisione del TAR
n. 1564/2006 non spiega efficacia di giudicato in favore della controparte;
si aggiunga che il Consiglio di Stato, come nel caso della decisione n. 5375/2008, ha respinto il ricorso avverso la delibera 460; dunque, in altri casi l'azione demolitoria
è stata respinta;
- La controparte appellante non è titolare di un diritto pieno e incondizionato alla remunerazione delle prestazioni erogate oltre il budget assegnato, ma un interesse legittimo condizionato alla circostanza che la CP_2
adotti un provvedimento di abbattimento delle tariffe stesse, da azionare avanti alla
Giustizia amministrativa;
- ll decreto legislativo n. 231/2002 sugli interessi commerciali di mora non è applicabile alle prestazioni dell'anno 2001; - la Regione difetta di legittimazione in relazione al credito azionato, sia in relazione alle
Cont domande della struttura privata che in relazione a quelle dell' . B) Condannare la controparte al rimborso delle spese di lite”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 26/2016 il Tribunale di Catanzaro, su istanza della ingiungeva Parte_1
2 all' di pagare la somma di €196.065,00, a Controparte_1
titolo di differenza su prestazioni sanitarie erogate nel 2001, in virtù della sentenza del TAR di Catanzaro n. 1564/2006, che aveva annullato taluni atti amministrativi regionali di fissazione di tetti massimi di spesa e di abbattimento tariffario in relazione alle prestazioni erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate.
Avverso detto decreto proponeva opposizione l' eccependo: 1) Controparte_3
la prescrizione del diritto;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per diverse ragioni - a)
Cont la carenza del titolo contrattuale a base del credito ingiunto;
b) la circostanza che l' non fosse stata parte del giudizio sfociato nella sentenza del TAR Calabria
1564/2006; c) l'incertezza del credito per l'assenza della propedeutica regolamentazione regionale e, quindi, il vuoto normativo scaturito dalla suddetta sentenza - 3) la non dovutezza degli interessi moratori. Chiedeva inoltre, previa sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della ex art. 106 c.p.c.. Controparte_2
Si costituiva in giudizio il Parte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione della quale chiedeva,
[...]
pertanto, il rigetto unitamente a quello della richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con consequenziale pronuncia sulle spese di lite.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , Controparte_2
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale con sentenza n. 1038/18 accoglieva
Cont l'opposizione e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell mentre le compensava nei riguardi della . Controparte_2
Il giudice di prime cure osservava che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto sulla base della fattura n. 13 del 22.12.2014 emessa dal Laboratorio
Analisi Cliniche Dott. Antonio Matozzo & Co. S.a.s. a seguito della sentenza del
TAR n. 1564 del 9.06.2006; che con tale sentenza era stata annullata la CP_2
deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 28.05.2002 la quale disponeva l'abbattimento tariffario differenziato per prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale relative all'esercizio 2001 al fine di contenere la spesa sanitaria nel tetto massimo programmato dalla;
che, in particolare, la Controparte_2
delibera annullata dal TAR riportava tutti i relativi pagamenti in acconto e in saldo per
3 singola ASL e per singola struttura accreditata, compreso il , con Parte_1
l'indicazione dell'abbattimento sulla produzione accertata e validata per ogni struttura;
che essendo stato invalidato il meccanismo di abbattimento di cui alla suddetta delibera, la società opposta emetteva la sopra menzionata fattura per €196.065,00 pari alla
Cont differenza dovuta dall' rispetto alla somma inizialmente spettante al Parte_1
e non soggetta, quindi, ad abbattimento alcuno.
[...]
Tanto premesso, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla inidoneità della fattura a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e sulla necessità della stipulazione in forma scritta a pena di nullità dei contratti di cui è parte la Pubblica Amministrazione, rilevava l'assenza nel caso in esame del titolo contrattuale a base della pretesa creditoria della società opposta, non ritenendo a tal fine sufficiente la deliberazione di Giunta Regionale della 28.05.2002 n. 460 cui era allegata una tabella dove il CP_2 Parte_1
risultava inserito come struttura erogatrice privata accreditata.
[...]
1.2. Avverso detta sentenza la Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Antonio
Matozzo & Co. S.a.s proponeva appello, con citazione notificata il 20.07.2018, lamentando la erroneità della pronuncia laddove aveva ritenuto necessaria la stipulazione di un contratto scritto con l'azienda sanitaria. Osservava al riguardo che la pretesa creditoria fatta valere in giudizio si fondava sul rapporto di accreditamento provvisorio fra la struttura sanitaria appellante e l' , rapporto in Controparte_3 forza del quale le prestazioni sanitarie compiute nell'anno 2001 dovevano essere remunerate anche in difetto di apposita convenzione;
che infatti la necessità di un contratto scritto era previsa ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 per l'accreditamento istituzionale e non poteva essere affermata nella fattispecie in discussione in quanto la (soggetto cui la normativa nazionale demandava l'onere e Controparte_2
l'obbligo di predisporre gli schemi degli accordi contrattuali) aveva regolamentato la materia solo dopo il 2008; che nel regime dell'accreditamento provvisorio, ante stipula degli accordi secondo l'accreditamento istituzionale, il rapporto tra strutture accreditate ed era sempre stato di natura contrattuale, fondandosi lo Parte_2
stesso, ancorché in via temporanea, sulla accettazione da parte delle case di cura delle Parte tariffe a (diagnosi raggruppamento omogeneo) e dei corrispettivi in tal modo annualmente fissati dalle Regioni con le delibere di remunerazione delle prestazioni acquistate. Esclusa, quindi, la necessità del contratto scritto, deduceva l'infondatezza Cont dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed invocava l'efficacia di giudicato
4 della sentenza del n. 1564/06 che aveva annullato le D.G.R. n. Controparte_4
460/2002 e n. 512/2001.
Si costituiva con comparsa depositata in data 15.11.2018 la che Controparte_2
chiedeva di rigettare integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e, con appello incidentale, impugnava la sentenza nella parte in cui aveva implicitamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando in proposito che a seguito della sentenza n. 1564/06 del TAR di Catanzaro la Giunta
Regionale avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente, sicchè la posizione soggettiva del consisteva in un interesse legittimo pretensivo alla corretta adozione Parte_1
dei provvedimenti di abbattimento tariffario e comunque, anche se la posizione azionata fosse stata di diritto soggettivo, inquadrandosi il rapporto con la struttura sanitaria accreditata nello schema della concessione di pubblico servizio, sussisteva la giurisdizione esclusiva del G.A.. Quanto al merito dell'appello deduceva che il non aveva depositato il contratto per Parte_1
l'erogazione di prestazioni sanitarie, malgrado esso fosse richiesto e previsto sia dalla normativa regionale, che dalla norma nazionale di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e che in mancanza di accordo la struttura sanitaria accreditata non era titolare di azione contrattuale ma, in ipotesi, di altra e diversa azione, da inquadrare sotto il profilo dell'eventuale arricchimento senza causa;
che la pretesa era prescritta dovendo applicarsi il termine quinquennale;
che l'appellante, non essendo stato parte del giudizio definito con la sentenza del TAR, non poteva invocarne gli effetti a proprio favore, dovendo la delibera annullata qualificarsi come atto plurimo.
In data 11.12.2018 si costituiva anche l' Controparte_5
che chiedeva il rigetto dell'appello attesa la correttezza della decisione
[...] impugnata;
reiterava comunque l'eccezione di prescrizione, di non estensione ultra partes degli effetti della sentenza TAR n. 1564/06 e di difetto di legittimazione passiva trattandosi di materia di competenza esclusivamente regionale.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
5 Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Va innanzitutto esaminata, per ragioni di priorità logico-giuridica, la questione di giurisdizione riproposta con appello incidentale dalla . Controparte_2
La Regione ribadisce che la giurisdizione della controversia appartiene al giudice amministrativo osservando che, nel caso in esame, la posizione soggettiva del creditore ingiungente ha natura di interesse legittimo pretensivo alla corretta adozione dei provvedimenti di abbattimento tariffario e che in ogni caso ricorre un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., inquadrandosi il rapporto con la struttura sanitaria accreditata nello schema della concessione di pubblico servizio.
Ritiene la Corte che la giurisdizione a decidere la controversia appartenga al giudice ordinario, come implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure.
La controversia ha ad oggetto la debenza o meno di corrispettivi in favore di una società che ha operato in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio
Sanitario Nazionale. In particolare, la società assume di avere diritto al corrispettivo per le prestazioni erogate senza gli abbattimenti fissati dalla delibera di Giunta
Regionale n. 460/02 in quanto annullata dal TAR.
Poiché la contestazione non impone la verifica di alcun profilo autoritativo, essa rientra nel concetto di corrispettivi, indennità e canoni in riferimento al quale, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 in poi, si riconosce la giurisdizione del giudice ordinario. Tale delimitazione è stata ribadita, proprio a proposito delle prestazioni sanitarie erogate da società private operanti in regime di accreditamento, da Cass. S.U. n. 28053 del 2018, la quale ha affermato che in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma
1, lett. c) c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria. La medesima sentenza ha peraltro precisato che, qualora la ASL opponga alla domanda
6 di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ASL;
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in termini, Cass.
S.U. n. 35953/21).
L'eccezione di difetto di giurisdizione va, dunque, respinta.
2.2. L'appellante censura la pronunzia di primo grado per aver ritenuto necessaria la stipulazione di un contratto scritto con l' . Controparte_1
Sostiene la società che in virtù del mero "accreditamento provvisorio" e della erogazione delle prestazioni sanitarie vanterebbe un titolo ex lege diretto a conseguire i corrispettivi di tali prestazioni, non occorrendo la stipula di alcuna ulteriore convenzione con l' . Richiama, al riguardo, la legislazione Controparte_1 nazionale e regionale succedutasi in materia dalla quale si ricaverebbe che l'obbligo di stipula del contratto sussiste solo nel caso di accreditamento istituzionale. Tale opzione ermeneutica troverebbe, ad avviso dell'appellante, un aggancio nella pronuncia della Suprema Corte (Cass n. 1740/2011) secondo cui l'istituto dell'accreditamento provvisorio "attua la prosecuzione, fino alla concessione dell'accreditamento definitivo ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali, dei rapporti tra l'amministrazione sanitaria ed i soggetti delle cui prestazioni essa già si avvaleva".
La tesi dell'appellante è invero smentita dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da Cass. n. 23387/24 la quale ha affermato che “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto
7 dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie, in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della
Va quindi confermato il principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 3, CP_2
Ordinanza n. 17588 del 05/07/2018) di cui ha fatto buon governo la Corte territoriale secondo cui "L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta
e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa".
La sequenza strutturale che presuppone oltre all'accreditamento il conseguente contratto accessivo trova quindi applicazione anche al regime cd. di accreditamento
"transitorio" (art. 8 quater, comma 6 -definito "temporaneo"-) ed a quello
"provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione/contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico. In sintesi,
l'accreditamento definitivo, transitorio o provvisorio necessita comunque della sua fase attuativa costituita dalla stipulazione di appositi accordi recanti la disciplina
8 delle modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento.
Va, dunque, condivisa e ribadita l'affermazione contenuta nei precedenti della
Suprema Corte secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del
25/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015).
Nel sistema come sopra delineato non può configurarsi la sussistenza di un rapporto contrattuale senza la previa stipulazione in forma scritta di un contratto fra
Cont la struttura sanitaria e la territorialmente competente. È sufficiente rammentare come non sia ammissibile configurare il perfezionamento del contratto stipulato
"jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per "facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007; Id. Sez. 1, Sentenza n.
22537 del 26/10/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 8000 del 01/04/2010; id. Sez. 1,
Sentenza n. 6555 del 20/03/2014; id. Sez. 2, Sentenza n. 9219 del 23/04/2014; id.
9 Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del
15/06/2015; id. Sez. 3 - , Sentenza n. 20391 del 11/10/2016, con specifico riferimento al rapporto intercorso tra ASL e struttura sanitaria preaccreditata).
Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte Sez. 1 -
Ordinanza n. 5682 del 04/03/2024 che ha stabilito il principio secondo cui
"Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della L. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e
17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.".
2.3. Ritiene, in ogni caso, la Corte che l'appellante non potrebbe utilmente invocare in proprio favore gli effetti della sentenza del TAR n. 1564/06 che ha annullato la DGR 460/02, non essendo stata parte del relativo giudizio.
Giova in proposito osservare che i casi di giudicato amministrativo che hanno effetti 'ultra partes' sono eccezionali e, per tale motivo, si giustificano in virtù dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto;
l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame indivisibile fra le posizioni dei destinatari, rendendo di conseguenza inconcepibile che l'atto annullato possa esistere per i soggetti destinatari che non l'hanno impugnato. Ne deriva che, nell'ipotesi di atto plurimo, e come tale divisibile, la relativa impugnazione ad opera di singoli interessati assuntisi lesi dall'atto plurimo medesimo investe soltanto la parte di interesse di ciascun ricorrente che ha proposto l'impugnativa; conseguentemente, l'eventuale giudicato di annullamento riconducibile alla sentenza del tribunale amministrativo non impugnata investe (gli eventuali atti conseguenti specificamente gravati e) quella
10 sola parte dell'atto plurimo concernente ciascun ricorrente, delimitata dall'interesse di quest'ultimo.
Orbene, ritiene la Corte che la delibera di Giunta Regionale n. 460/02 vada qualificata come atto plurimo. Ed invero, detta delibera riportava il calcolo della produzione accertata e validata e i pagamenti in acconto e a saldo per singola
Azienda sanitaria e singola struttura accreditata e sulla base di tali dati disponeva l'abbattimento tariffario proporzionale per ciascuna struttura. Dunque, anche se formalmente unica, era concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti erano i destinatari di essa.
D'altra parte nella stessa sentenza del TAR n. 1564/06 si afferma che la delibera in questione è stata considerata “un atto plurimo dal Consiglio di Stato con il parere
n. 2331 del 5 novembre 2003” (nello stesso senso Consiglio di Stato Ad plen. n. 8 del 02.05.2006 che ha escluso l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento del provvedimento della Regione Sicilia di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, qualificandolo come atto plurimo).
Ed ancora, la natura di atto plurimo della delibera de qua è confermata dal fatto che altri ricorsi avverso la medesima sono stati respinti (cfr. sentenza Consiglio di
Stato n. 682/13).
Deve conseguentemente escludersi l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento discendente dalla sentenza del TAR n. 1564/06.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante principale va condannata al pagamento in favore dell' delle spese del grado, Controparte_3 mentre vanno compensate le spese tra l'appellante principale e la , Controparte_2
attesa la reciproca soccombenza.
Il rigetto dell'impugnazione tanto principale quanto incidentale impone a ciascuno degli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_4
[...]
[...] con citazione notificata il 13.07.2018, nei confronti di
[...] [...]
e di , nonché sull'appello incidentale Controparte_1 Controparte_2
proposto dalla , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Controparte_2
1038/2018 pubblicata il 12.06.2018, così provvede:
a) rigetta gli appelli principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'
[...] [...]
che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali CP_3
nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
c) compensa le spese tra la Parte_1
e la .
[...] Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai signori:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1421/2018 R.G. vertente tra
Parte_1
(P.I: ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Concetta Sorrentino e Francesco Maria Lino;
appellante-appellata incidentale
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa dagli Avv. ti Maria Lorusso e Anna Muraca;
appellata
e
(P.I.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Francesco
Ventrice; appellata-appellante incidentale
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1038/2018 del Tribunale di Catanzaro, pubblicata il 12.06.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nelle note di PC depositate nel primo dei termini concessi ai sensi del novellato art. 189 cpc, insistendo, altresì, per la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Il sottoscritto procuratore impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, eventualmente proposte tardivamente”.
Per l : “precisano le conclusioni riportandosi alla comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata insistendo in tutte le eccezioni e richieste con la stessa formulate e nel rigetto dell'appello”.
Per la “ Chiede che la Corte d'appello di Catanzaro voglia Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: A) Dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo nel merito, in quanto: - Vi è carenza di contratto e di azione contrattuale;
- l'azione della struttura sanitaria è prescritta;
- La decisione del TAR
n. 1564/2006 non spiega efficacia di giudicato in favore della controparte;
si aggiunga che il Consiglio di Stato, come nel caso della decisione n. 5375/2008, ha respinto il ricorso avverso la delibera 460; dunque, in altri casi l'azione demolitoria
è stata respinta;
- La controparte appellante non è titolare di un diritto pieno e incondizionato alla remunerazione delle prestazioni erogate oltre il budget assegnato, ma un interesse legittimo condizionato alla circostanza che la CP_2
adotti un provvedimento di abbattimento delle tariffe stesse, da azionare avanti alla
Giustizia amministrativa;
- ll decreto legislativo n. 231/2002 sugli interessi commerciali di mora non è applicabile alle prestazioni dell'anno 2001; - la Regione difetta di legittimazione in relazione al credito azionato, sia in relazione alle
Cont domande della struttura privata che in relazione a quelle dell' . B) Condannare la controparte al rimborso delle spese di lite”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 26/2016 il Tribunale di Catanzaro, su istanza della ingiungeva Parte_1
2 all' di pagare la somma di €196.065,00, a Controparte_1
titolo di differenza su prestazioni sanitarie erogate nel 2001, in virtù della sentenza del TAR di Catanzaro n. 1564/2006, che aveva annullato taluni atti amministrativi regionali di fissazione di tetti massimi di spesa e di abbattimento tariffario in relazione alle prestazioni erogabili dalle strutture sanitarie private accreditate.
Avverso detto decreto proponeva opposizione l' eccependo: 1) Controparte_3
la prescrizione del diritto;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per diverse ragioni - a)
Cont la carenza del titolo contrattuale a base del credito ingiunto;
b) la circostanza che l' non fosse stata parte del giudizio sfociato nella sentenza del TAR Calabria
1564/2006; c) l'incertezza del credito per l'assenza della propedeutica regolamentazione regionale e, quindi, il vuoto normativo scaturito dalla suddetta sentenza - 3) la non dovutezza degli interessi moratori. Chiedeva inoltre, previa sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della ex art. 106 c.p.c.. Controparte_2
Si costituiva in giudizio il Parte_1
eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione della quale chiedeva,
[...]
pertanto, il rigetto unitamente a quello della richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con consequenziale pronuncia sulle spese di lite.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , Controparte_2
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e l'inammissibilità ed infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale con sentenza n. 1038/18 accoglieva
Cont l'opposizione e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell mentre le compensava nei riguardi della . Controparte_2
Il giudice di prime cure osservava che il decreto ingiuntivo opposto era stato ottenuto sulla base della fattura n. 13 del 22.12.2014 emessa dal Laboratorio
Analisi Cliniche Dott. Antonio Matozzo & Co. S.a.s. a seguito della sentenza del
TAR n. 1564 del 9.06.2006; che con tale sentenza era stata annullata la CP_2
deliberazione di Giunta Regionale n. 460 del 28.05.2002 la quale disponeva l'abbattimento tariffario differenziato per prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale relative all'esercizio 2001 al fine di contenere la spesa sanitaria nel tetto massimo programmato dalla;
che, in particolare, la Controparte_2
delibera annullata dal TAR riportava tutti i relativi pagamenti in acconto e in saldo per
3 singola ASL e per singola struttura accreditata, compreso il , con Parte_1
l'indicazione dell'abbattimento sulla produzione accertata e validata per ogni struttura;
che essendo stato invalidato il meccanismo di abbattimento di cui alla suddetta delibera, la società opposta emetteva la sopra menzionata fattura per €196.065,00 pari alla
Cont differenza dovuta dall' rispetto alla somma inizialmente spettante al Parte_1
e non soggetta, quindi, ad abbattimento alcuno.
[...]
Tanto premesso, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla inidoneità della fattura a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e sulla necessità della stipulazione in forma scritta a pena di nullità dei contratti di cui è parte la Pubblica Amministrazione, rilevava l'assenza nel caso in esame del titolo contrattuale a base della pretesa creditoria della società opposta, non ritenendo a tal fine sufficiente la deliberazione di Giunta Regionale della 28.05.2002 n. 460 cui era allegata una tabella dove il CP_2 Parte_1
risultava inserito come struttura erogatrice privata accreditata.
[...]
1.2. Avverso detta sentenza la Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Antonio
Matozzo & Co. S.a.s proponeva appello, con citazione notificata il 20.07.2018, lamentando la erroneità della pronuncia laddove aveva ritenuto necessaria la stipulazione di un contratto scritto con l'azienda sanitaria. Osservava al riguardo che la pretesa creditoria fatta valere in giudizio si fondava sul rapporto di accreditamento provvisorio fra la struttura sanitaria appellante e l' , rapporto in Controparte_3 forza del quale le prestazioni sanitarie compiute nell'anno 2001 dovevano essere remunerate anche in difetto di apposita convenzione;
che infatti la necessità di un contratto scritto era previsa ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 per l'accreditamento istituzionale e non poteva essere affermata nella fattispecie in discussione in quanto la (soggetto cui la normativa nazionale demandava l'onere e Controparte_2
l'obbligo di predisporre gli schemi degli accordi contrattuali) aveva regolamentato la materia solo dopo il 2008; che nel regime dell'accreditamento provvisorio, ante stipula degli accordi secondo l'accreditamento istituzionale, il rapporto tra strutture accreditate ed era sempre stato di natura contrattuale, fondandosi lo Parte_2
stesso, ancorché in via temporanea, sulla accettazione da parte delle case di cura delle Parte tariffe a (diagnosi raggruppamento omogeneo) e dei corrispettivi in tal modo annualmente fissati dalle Regioni con le delibere di remunerazione delle prestazioni acquistate. Esclusa, quindi, la necessità del contratto scritto, deduceva l'infondatezza Cont dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed invocava l'efficacia di giudicato
4 della sentenza del n. 1564/06 che aveva annullato le D.G.R. n. Controparte_4
460/2002 e n. 512/2001.
Si costituiva con comparsa depositata in data 15.11.2018 la che Controparte_2
chiedeva di rigettare integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto e, con appello incidentale, impugnava la sentenza nella parte in cui aveva implicitamente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, rilevando in proposito che a seguito della sentenza n. 1564/06 del TAR di Catanzaro la Giunta
Regionale avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente, sicchè la posizione soggettiva del consisteva in un interesse legittimo pretensivo alla corretta adozione Parte_1
dei provvedimenti di abbattimento tariffario e comunque, anche se la posizione azionata fosse stata di diritto soggettivo, inquadrandosi il rapporto con la struttura sanitaria accreditata nello schema della concessione di pubblico servizio, sussisteva la giurisdizione esclusiva del G.A.. Quanto al merito dell'appello deduceva che il non aveva depositato il contratto per Parte_1
l'erogazione di prestazioni sanitarie, malgrado esso fosse richiesto e previsto sia dalla normativa regionale, che dalla norma nazionale di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e che in mancanza di accordo la struttura sanitaria accreditata non era titolare di azione contrattuale ma, in ipotesi, di altra e diversa azione, da inquadrare sotto il profilo dell'eventuale arricchimento senza causa;
che la pretesa era prescritta dovendo applicarsi il termine quinquennale;
che l'appellante, non essendo stato parte del giudizio definito con la sentenza del TAR, non poteva invocarne gli effetti a proprio favore, dovendo la delibera annullata qualificarsi come atto plurimo.
In data 11.12.2018 si costituiva anche l' Controparte_5
che chiedeva il rigetto dell'appello attesa la correttezza della decisione
[...] impugnata;
reiterava comunque l'eccezione di prescrizione, di non estensione ultra partes degli effetti della sentenza TAR n. 1564/06 e di difetto di legittimazione passiva trattandosi di materia di competenza esclusivamente regionale.
La causa subiva alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
5 Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 14.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Va innanzitutto esaminata, per ragioni di priorità logico-giuridica, la questione di giurisdizione riproposta con appello incidentale dalla . Controparte_2
La Regione ribadisce che la giurisdizione della controversia appartiene al giudice amministrativo osservando che, nel caso in esame, la posizione soggettiva del creditore ingiungente ha natura di interesse legittimo pretensivo alla corretta adozione dei provvedimenti di abbattimento tariffario e che in ogni caso ricorre un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A., inquadrandosi il rapporto con la struttura sanitaria accreditata nello schema della concessione di pubblico servizio.
Ritiene la Corte che la giurisdizione a decidere la controversia appartenga al giudice ordinario, come implicitamente ritenuto dal giudice di prime cure.
La controversia ha ad oggetto la debenza o meno di corrispettivi in favore di una società che ha operato in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio
Sanitario Nazionale. In particolare, la società assume di avere diritto al corrispettivo per le prestazioni erogate senza gli abbattimenti fissati dalla delibera di Giunta
Regionale n. 460/02 in quanto annullata dal TAR.
Poiché la contestazione non impone la verifica di alcun profilo autoritativo, essa rientra nel concetto di corrispettivi, indennità e canoni in riferimento al quale, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 in poi, si riconosce la giurisdizione del giudice ordinario. Tale delimitazione è stata ribadita, proprio a proposito delle prestazioni sanitarie erogate da società private operanti in regime di accreditamento, da Cass. S.U. n. 28053 del 2018, la quale ha affermato che in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma
1, lett. c) c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la ASL e la struttura privata concessionaria. La medesima sentenza ha peraltro precisato che, qualora la ASL opponga alla domanda
6 di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ASL;
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (in termini, Cass.
S.U. n. 35953/21).
L'eccezione di difetto di giurisdizione va, dunque, respinta.
2.2. L'appellante censura la pronunzia di primo grado per aver ritenuto necessaria la stipulazione di un contratto scritto con l' . Controparte_1
Sostiene la società che in virtù del mero "accreditamento provvisorio" e della erogazione delle prestazioni sanitarie vanterebbe un titolo ex lege diretto a conseguire i corrispettivi di tali prestazioni, non occorrendo la stipula di alcuna ulteriore convenzione con l' . Richiama, al riguardo, la legislazione Controparte_1 nazionale e regionale succedutasi in materia dalla quale si ricaverebbe che l'obbligo di stipula del contratto sussiste solo nel caso di accreditamento istituzionale. Tale opzione ermeneutica troverebbe, ad avviso dell'appellante, un aggancio nella pronuncia della Suprema Corte (Cass n. 1740/2011) secondo cui l'istituto dell'accreditamento provvisorio "attua la prosecuzione, fino alla concessione dell'accreditamento definitivo ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali, dei rapporti tra l'amministrazione sanitaria ed i soggetti delle cui prestazioni essa già si avvaleva".
La tesi dell'appellante è invero smentita dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da Cass. n. 23387/24 la quale ha affermato che “Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto
7 dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie, in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della
Va quindi confermato il principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 3, CP_2
Ordinanza n. 17588 del 05/07/2018) di cui ha fatto buon governo la Corte territoriale secondo cui "L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio;
con esso, per un verso, la struttura accetta
e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa".
La sequenza strutturale che presuppone oltre all'accreditamento il conseguente contratto accessivo trova quindi applicazione anche al regime cd. di accreditamento
"transitorio" (art. 8 quater, comma 6 -definito "temporaneo"-) ed a quello
"provvisorio" (cfr. art. 8 quater, comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell'accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch'esso secondo lo schema della concessione/contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico. In sintesi,
l'accreditamento definitivo, transitorio o provvisorio necessita comunque della sua fase attuativa costituita dalla stipulazione di appositi accordi recanti la disciplina
8 delle modalità di erogazione, inerenti tanto i limiti quantitativi, quanto i livelli tariffari e le modalità di pagamento.
Va, dunque, condivisa e ribadita l'affermazione contenuta nei precedenti della
Suprema Corte secondo cui "L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di blindare la spesa pubblica nel settore sanitario, che è alla base delle perduranti rigidità del sistema, trova peraltro un'ulteriore conferma nel disposto del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37, art. 2, comma 7, a tenor del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di cui al D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, art. 8, commi 5 e 7 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito. Di talché, in definitiva, nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli, specifici rapporti contrattuali" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del
25/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015).
Nel sistema come sopra delineato non può configurarsi la sussistenza di un rapporto contrattuale senza la previa stipulazione in forma scritta di un contratto fra
Cont la struttura sanitaria e la territorialmente competente. È sufficiente rammentare come non sia ammissibile configurare il perfezionamento del contratto stipulato
"jure privatorum", in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per "facta concludentia" mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza della attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (ex pluribus: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007; Id. Sez. 1, Sentenza n.
22537 del 26/10/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 8000 del 01/04/2010; id. Sez. 1,
Sentenza n. 6555 del 20/03/2014; id. Sez. 2, Sentenza n. 9219 del 23/04/2014; id.
9 Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 12316 del
15/06/2015; id. Sez. 3 - , Sentenza n. 20391 del 11/10/2016, con specifico riferimento al rapporto intercorso tra ASL e struttura sanitaria preaccreditata).
Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte Sez. 1 -
Ordinanza n. 5682 del 04/03/2024 che ha stabilito il principio secondo cui
"Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della L. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e
17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.".
2.3. Ritiene, in ogni caso, la Corte che l'appellante non potrebbe utilmente invocare in proprio favore gli effetti della sentenza del TAR n. 1564/06 che ha annullato la DGR 460/02, non essendo stata parte del relativo giudizio.
Giova in proposito osservare che i casi di giudicato amministrativo che hanno effetti 'ultra partes' sono eccezionali e, per tale motivo, si giustificano in virtù dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto;
l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame indivisibile fra le posizioni dei destinatari, rendendo di conseguenza inconcepibile che l'atto annullato possa esistere per i soggetti destinatari che non l'hanno impugnato. Ne deriva che, nell'ipotesi di atto plurimo, e come tale divisibile, la relativa impugnazione ad opera di singoli interessati assuntisi lesi dall'atto plurimo medesimo investe soltanto la parte di interesse di ciascun ricorrente che ha proposto l'impugnativa; conseguentemente, l'eventuale giudicato di annullamento riconducibile alla sentenza del tribunale amministrativo non impugnata investe (gli eventuali atti conseguenti specificamente gravati e) quella
10 sola parte dell'atto plurimo concernente ciascun ricorrente, delimitata dall'interesse di quest'ultimo.
Orbene, ritiene la Corte che la delibera di Giunta Regionale n. 460/02 vada qualificata come atto plurimo. Ed invero, detta delibera riportava il calcolo della produzione accertata e validata e i pagamenti in acconto e a saldo per singola
Azienda sanitaria e singola struttura accreditata e sulla base di tali dati disponeva l'abbattimento tariffario proporzionale per ciascuna struttura. Dunque, anche se formalmente unica, era concettualmente scindibile in tanti distinti provvedimenti quanti erano i destinatari di essa.
D'altra parte nella stessa sentenza del TAR n. 1564/06 si afferma che la delibera in questione è stata considerata “un atto plurimo dal Consiglio di Stato con il parere
n. 2331 del 5 novembre 2003” (nello stesso senso Consiglio di Stato Ad plen. n. 8 del 02.05.2006 che ha escluso l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento del provvedimento della Regione Sicilia di fissazione del tetto di spesa per le strutture sanitarie specialistiche ex-convenzionate ed in regime di accreditamento provvisorio, qualificandolo come atto plurimo).
Ed ancora, la natura di atto plurimo della delibera de qua è confermata dal fatto che altri ricorsi avverso la medesima sono stati respinti (cfr. sentenza Consiglio di
Stato n. 682/13).
Deve conseguentemente escludersi l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento discendente dalla sentenza del TAR n. 1564/06.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, integralmente confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante principale va condannata al pagamento in favore dell' delle spese del grado, Controparte_3 mentre vanno compensate le spese tra l'appellante principale e la , Controparte_2
attesa la reciproca soccombenza.
Il rigetto dell'impugnazione tanto principale quanto incidentale impone a ciascuno degli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_4
[...]
[...] con citazione notificata il 13.07.2018, nei confronti di
[...] [...]
e di , nonché sull'appello incidentale Controparte_1 Controparte_2
proposto dalla , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. Controparte_2
1038/2018 pubblicata il 12.06.2018, così provvede:
a) rigetta gli appelli principale e incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna la Parte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'
[...] [...]
che liquida in €4.997,00 per compensi, oltre rimborso spese generali CP_3
nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge;
c) compensa le spese tra la Parte_1
e la .
[...] Controparte_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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