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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 380/2021 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo e promossa con citazione in opposizione del 26 gennaio 2021 da
nato il [...] a [...], Parte_1 ivi residente in [...] (Cod.fisc.: C.F._1
), a titolo personale nonché in qualità di liquidatore e
[...] legale rappresentante di Controparte_1
, con sede in Udine, via Brenari n.13 (Cod.fisc.:
[...]
), rappresentato e difeso per separata procura P.IVA_1 alle liti dall'avvocato Roberto Cianci del Foro di Udine
(Cod.fisc.: , presso quest'ultimo CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Udine, via Crispi n.7,
- opponenti –
contro
non comparsa né Controparte_2 costituita;
-opposta contumace- contro
in persona del Vice Presidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione, Dott. con Controparte_4 sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA
, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. P.IVA_2
13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale – per atto del Notaio Avv. in data 28.12.2020, n. rep. 6360, registrato Persona_1 il 29.12.2020 al n. 96228 serie 1T (doc. 1) – di CP_5
società unipersonale, costituita ai sensi della legge
[...]
1 n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. , iscritta P.IVA_3 al n. 355362 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del
7 giugno 2017, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione anche ex art.111
c.op.c., dall'Avv. Renato Sardi (C.F. , fax C.F._3
030/2449493, pec: ) Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Diego Modesti (C.F.
, fax 0431/372086, pec: C.F._4
), elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio legale di quest'ultimo in Cervignano del
Friuli (UD), Piazzale del Porto n. 5,
- intervenuta ex art. 111
c.p.c. quale avente causa dell'opposta–
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.
1424/2020, emesso dal Tribunale di Udine
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni: per gli opponenti:
voglia il tribunale ill,mo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto,
− accertare in complessivi euro 674.601,73 il saldo debitore alla data dell'8 settembre 2020 della dedotta apertura di credito in conto corrente intervenuta in data 8 marzo 2006 fra e Controparte_1 Controparte_2 ;
[...]
− dichiarare che nulla è a tale titolo dovuto dall'ON a e/o a Parte_1 Controparte_2 [...]
ovvero a;
CP_5 Controparte_3
− porre a carico della convenuta in opposizione e/o delle intervenute, in via solidale fra loro, le spese di lite rispettivamente di e Controparte_1 di comprensive dell'esperito tentativo Parte_1 obbligatorio di mediazione, con distrazione in favore del
2 difensore ex art.96 cod.proc.civ.;
− porre definitivamente a carico della convenuta in opposizione e/o delle intervenute le spese di Ctu.
per l'intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ed assunto ogni opportuno provvedimento, rigettare l'avversa opposizione e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare gli opponenti al pagamento dell'importo accertato nel presente giudizio, oltre interessi ed accessori al dì del dovuto e sino al soddisfo.
Con Vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre evidenziare che la società CP_5
rappresentata dalla procuratrice speciale CP_5 [...]
è intervenuta nel presente giudizio ex art.111 CP_3
c.p.c. quale incontestato successore a titolo particolare della Credit Agricole Friuladria spa, parte opposta del presente giudizio, ancorchè rimasta contumace, già titolare dal lato attivo dei rapporti obbligatori dedotti nel presente giudizio.
Ciò premesso, occorre prendere le mosse dalle conclusioni assunte dalle parti, anche alla luce delle difese finali, da cui si desume che, relativamente al rapporto processuale tra l'ON Controparte_1
e l'intervenuta le parti
[...] CP_5
concordino sulle risultanze della CTU disposta in corso di causa per verificare la corretta o meno applicazione del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio nel corso del rapporto dedotto in giudizio.
In particolare, il CTU, eseguiti gli opportuni accertamenti, ha (ri)determinato, sulla base di un esauriente
3 indagine e in forza di condivisibili argomentazioni tecniche,
in complessivi Euro 674.601,73 il saldo debitore alla data dell'8 settembre 2020 dell'apertura di credito in conto corrente intervenuta in data 8 marzo 2006 fra
[...]
e . Controparte_1 Controparte_2
Sicchè, considerato che entrambe le parti concordano su tali conclusioni dell'ausiliario -che il Tribunale ritiene senz'altro corrette- previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per il maggior importo di Euro 1.342.112,47,
la società andrà Controparte_1
condannata al pagamento, in favore dell'intervenuta, di Euro
674.601,73, oltre agli interessi moratori convenzionali
(media trimestrale dell'Euribor.3M moltiplicato per il coefficiente 365/360 rilevato nel trimestre antecedente il giorno di decorrenza del tasso aumentato di 4,15 punti percentuali e -comunque- entro il tasso “soglia” legale) dal
8/9/2020 al saldo.
A questo punto, però, resta controversa la posizione relativa alla fidejussione prestata dall'ON
[...]
. Parte_1
In estrema sintesi, l'ON assume sotto diversi profili la nullità della fidejussione omnibus prestata in favore della banca opposta a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del predetto istituto di credito dalla predetta società Controparte_1
.
[...]
In particolare l'ON lamenta la nullita' della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 in relazione al provvedimento di Banca Italia n. 55/2005; in subordine, la nullità relativa della deroga all'art. 1957
4 (clausola 6 dello schema tipico) e comunque l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c..
Orbene, la tesi propugnata in via principale dall'ON, ossia la nullità totale della fidejussione prestata a valle delle intese anticoncorrenziali censurate dalla Banca d'Italia in relazione all'applicazione uniforme delle predette clausole, risulta smentita dal noto arresto delle SS.UU. della Suprema Corte che con la sentenza del
30/12/2021 n.41994 hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287
del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente
nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e
dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o
sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Riguardo alle convincenti motivazioni che sostengono tale conclusione il Tribunale non può che fare riferimento
per relationem all'autorevole arresto, da ritenersi qui richiamato ex art.118 disp. att. c.p.c..
Con tale pronuncia le SS.UU. hanno dato seguito all'orientamento -fatto già proprio dall'intestato Tribunale
in precedenti sentenze- espresso dalla sez.I della
Cassazione civile che con la sentenza del 26/09/2019 , n.
24044 aveva affermato che “Il provvedimento di Banca
d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della
concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard
5 predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale
nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla
base di tale modello, trovando applicazione la disciplina
generale di cui all' art. 1419 c.c. , in base al quale la
nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la
nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in
gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità
parziale”.
In particolare, occorre sottolineare che le SS.UU.
hanno evidenziato lo stretto collegamento tra normativa anticoncorrenziale ed interesse pubblico, che nel caso di specie si concretizza sotto forma di ordine pubblico economico;
ci si trova, cioè, al cospetto di un principio di ordine generale che, in quanto violato, dà luogo alla nullità
parziale, che si propaga in ragione del nesso economico funzionale tra l'intesa viziata e la stipulazione attuativa,
fatto salvo anche l'ulteriore principio generale della conservazione degli atti negoziali (art. 1419 c.c.).
In altri termini, la Corte rimette al soggetto interessato l'onere di fornire la prova che senza quella clausola i contraenti non avrebbero concluso il contratto,
senza possibilità che tale circostanza venga accertata d'ufficio dal Giudicante.
In esito alla proprie conclusioni, la Corte pone l'accento sulla necessità, ai fini della nullità, di un
“collegamento funzionale” tra l'intesa (l'abuso) a monte ed il contratto (le fideiussioni) a valle, individuando tale
fattispecie ogniqualvolta il contratto è interamente o
parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata
nulla ed adducendo ad ulteriore conferma della nullità
6 parziale che, nella maggior parte dei casi, solamente le clausole critiche dello schema dichiarato nullo dalla Banca
d'Italia vengono riprodotte, tale da risultare vieppiù logico che i contratti di fideiussione a valle siano nulli limitatamente a dette clausole.
Alla luce di ciò ritiene il Tribunale che, in relazione alla fidejussione oggetto di causa sia fondata la tesi della nullità parziale, posto che il modello contrattuale utilizzato dalla banca per la costituzione da parte dell'ON di tale garanzia personale riproduce le clausole 2,6 e 8 censurate dalla pronuncia n.55 del 2005
della Banca d'Italia, prodotta in giudizio dall'ON.
L'ON, pur essendone onerato, non ha, però,
provato che le predette clausole nulle rappresentassero un elemento essenziale della costituita fidejussione tale da determinare la nullità totale della stessa.
Del resto, militano a favore della non essenzialità
delle predette clausole nulle ulteriori considerazioni.
Nella fattispecie è presumibile, da un lato, che l'istituto bancario avrebbe accettato la garanzia personale anche senza le clausole censurate dalla Banca d'Italia per l'evidente motivo che la presenza di una garanzia a tutela dell'esatto adempimento del debitore principale è senz'altro preferibile all'assenza di garanzie;
dall'altro, l'ON
avrebbe presumibilmente prestato la fidejussione anche senza tali clausole perché, per un verso, era suo interesse che la debitrice principale fosse finanziata dall'istituto e, per l'altro, offrendo tali clausole una minore tutela al garante rispetto alla disciplina codicistica, la loro assenza non sarebbe certamente stata di ostacolo alla prestazione della
7 garanzia personale.
Affermata, pertanto, la nullità parziale della fidejussione in questione, va evidenziato che, in relazione all'accertata nullità della deroga all'art.1957 cc (rectius della clausola 6 che così recita “I diritti derivanti alla
banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che
essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
termini previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod.civ.
che si intende derogato”), l'opposta non ha provato di aver tempestivamente proposto le sue azioni nei confronti della debitrice principale, ossia la società Controparte_1
nel termine semestrale di legge, posto che in forza
[...]
dell'atto aggiuntivo del 15 aprile 2010 n.172526, il termine finale di rimborso del finanziamento (scadenza dell'obbligazione principale) veniva definitivamente fissato all'8 marzo 2015 e che, pertanto, il giorno 8 settembre 2015
è decorso il termine semestrale di decadenza imposto al creditore dall'art.1957 c.c., considerato che la prima
“istanza” formulata dalla banca Credit Agricole Friuladria
spa contro la debitrice principale è costituita per l'appunto dal ricorso monitorio del 9 settembre 2020 da cui è originato il decreto ingiuntivo che ci occupa, ben al di là del termine semestrale di decadenza.
Né vale richiamare, come invece pretende l'intervenuta,
la perdurante efficacia della fideiussione “fino alla totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore” per esimersi dal rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. perché anche tale parte della clausola 6 è
8 affetta dalla nullità parziale di cui si discute, sicchè essa non giustifica la pretesa irrilevanza della decadenza semestrale in questione.
In definitiva, in relazione alla posizione del fideiussore risulta evidente che Parte_1
l'istituto di credito sia decaduto ex art.1957 c.c. e pertanto andrà dichiarato che nulla è dovuto dal fideiussore in favore dell'intervenuta.
Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, la reciproca parziale soccombenza riguardo al rapporto processuale tra la società ON, da un lato, e l'opposta e l'intervenuta, dall'altro, fa sì che sussistano giustificati motivi per compensarle tra le predette parti per la metà e per porre quelle restanti a carico della prima in ragione della sua prevalente soccombenza, in favore, però,
della sola intervenuta, in quanto l'opposta non si è
costituita.
Riguardo, invece, al rapporto processuale tra l'ON , da un lato, e l'opposta e Parte_1
l'intervenuta, dall'altro, le spese del giudizio seguono la soccombenza e andranno distratte in favore del procuratore antistatario dell'ON.
Le spese di CTU andranno infine poste a definitivo e solidale carico delle parti del processo, escluso l'ON
, con la precisazione che nei rapporti interni Parte_1
graveranno per la metà a carico della società ON e per il resto a carico dell'opposta e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
9 a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società ON al pagamento, in favore dell'intervenuta, di Euro 674.601,73, oltre agli interessi moratori convenzionali di cui in motivazione dal 8/9/2020 al saldo;
c) dichiara la nullità parziale della fidejussione prestata da in relazione alle Parte_1
clausole 2, 6 e 8;
d) dichiara che nulla è dovuto da in Parte_1
favore dell'intervenuta e dell'opposta per effetto dell'accertata decadenza ex art.1957 c.c.;
e) compensa per la metà le spese del giudizio tra la società ON, da un lato, e l'opposta e l'intervenuta, dall'altro, e condanna la società
ON al pagamento, in favore dell'intervenuta,
di quelle restanti che liquida in Euro 14.596,16 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
f) condanna l'opposta e l'intervenuta, in solido, al pagamento, in favore del procuratore antistatario di delle spese del giudizio che Parte_1
liquida in Euro 29.193,00 a titolo di compenso, Euro
843,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
g) pone le spese di CTU a definitivo e solidale carico delle parti del processo, escluso l'ON
, con la precisazione che nei rapporti Parte_1
interni gravano per la metà a carico della società
ON e per il resto a carico dell'opposta e dell'intervenuta.
10 Così deciso in Udine il 2/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 380/2021 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo e promossa con citazione in opposizione del 26 gennaio 2021 da
nato il [...] a [...], Parte_1 ivi residente in [...] (Cod.fisc.: C.F._1
), a titolo personale nonché in qualità di liquidatore e
[...] legale rappresentante di Controparte_1
, con sede in Udine, via Brenari n.13 (Cod.fisc.:
[...]
), rappresentato e difeso per separata procura P.IVA_1 alle liti dall'avvocato Roberto Cianci del Foro di Udine
(Cod.fisc.: , presso quest'ultimo CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Udine, via Crispi n.7,
- opponenti –
contro
non comparsa né Controparte_2 costituita;
-opposta contumace- contro
in persona del Vice Presidente del Controparte_3
Consiglio di Amministrazione, Dott. con Controparte_4 sede legale in Brescia, via Corfù 102, C.F. e P.IVA
, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. P.IVA_2
13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale – per atto del Notaio Avv. in data 28.12.2020, n. rep. 6360, registrato Persona_1 il 29.12.2020 al n. 96228 serie 1T (doc. 1) – di CP_5
società unipersonale, costituita ai sensi della legge
[...]
1 n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Milano, via San
Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi n. , iscritta P.IVA_3 al n. 355362 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione (SPV) istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del
7 giugno 2017, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata all'atto di costituzione anche ex art.111
c.op.c., dall'Avv. Renato Sardi (C.F. , fax C.F._3
030/2449493, pec: ) Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Diego Modesti (C.F.
, fax 0431/372086, pec: C.F._4
), elettivamente domiciliata Email_2 presso lo studio legale di quest'ultimo in Cervignano del
Friuli (UD), Piazzale del Porto n. 5,
- intervenuta ex art. 111
c.p.c. quale avente causa dell'opposta–
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.
1424/2020, emesso dal Tribunale di Udine
Causa ritenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle difese finali sulle seguenti conclusioni: per gli opponenti:
voglia il tribunale ill,mo previa revoca del decreto ingiuntivo opposto,
− accertare in complessivi euro 674.601,73 il saldo debitore alla data dell'8 settembre 2020 della dedotta apertura di credito in conto corrente intervenuta in data 8 marzo 2006 fra e Controparte_1 Controparte_2 ;
[...]
− dichiarare che nulla è a tale titolo dovuto dall'ON a e/o a Parte_1 Controparte_2 [...]
ovvero a;
CP_5 Controparte_3
− porre a carico della convenuta in opposizione e/o delle intervenute, in via solidale fra loro, le spese di lite rispettivamente di e Controparte_1 di comprensive dell'esperito tentativo Parte_1 obbligatorio di mediazione, con distrazione in favore del
2 difensore ex art.96 cod.proc.civ.;
− porre definitivamente a carico della convenuta in opposizione e/o delle intervenute le spese di Ctu.
per l'intervenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ed assunto ogni opportuno provvedimento, rigettare l'avversa opposizione e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e condannare gli opponenti al pagamento dell'importo accertato nel presente giudizio, oltre interessi ed accessori al dì del dovuto e sino al soddisfo.
Con Vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre evidenziare che la società CP_5
rappresentata dalla procuratrice speciale CP_5 [...]
è intervenuta nel presente giudizio ex art.111 CP_3
c.p.c. quale incontestato successore a titolo particolare della Credit Agricole Friuladria spa, parte opposta del presente giudizio, ancorchè rimasta contumace, già titolare dal lato attivo dei rapporti obbligatori dedotti nel presente giudizio.
Ciò premesso, occorre prendere le mosse dalle conclusioni assunte dalle parti, anche alla luce delle difese finali, da cui si desume che, relativamente al rapporto processuale tra l'ON Controparte_1
e l'intervenuta le parti
[...] CP_5
concordino sulle risultanze della CTU disposta in corso di causa per verificare la corretta o meno applicazione del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio nel corso del rapporto dedotto in giudizio.
In particolare, il CTU, eseguiti gli opportuni accertamenti, ha (ri)determinato, sulla base di un esauriente
3 indagine e in forza di condivisibili argomentazioni tecniche,
in complessivi Euro 674.601,73 il saldo debitore alla data dell'8 settembre 2020 dell'apertura di credito in conto corrente intervenuta in data 8 marzo 2006 fra
[...]
e . Controparte_1 Controparte_2
Sicchè, considerato che entrambe le parti concordano su tali conclusioni dell'ausiliario -che il Tribunale ritiene senz'altro corrette- previa revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per il maggior importo di Euro 1.342.112,47,
la società andrà Controparte_1
condannata al pagamento, in favore dell'intervenuta, di Euro
674.601,73, oltre agli interessi moratori convenzionali
(media trimestrale dell'Euribor.3M moltiplicato per il coefficiente 365/360 rilevato nel trimestre antecedente il giorno di decorrenza del tasso aumentato di 4,15 punti percentuali e -comunque- entro il tasso “soglia” legale) dal
8/9/2020 al saldo.
A questo punto, però, resta controversa la posizione relativa alla fidejussione prestata dall'ON
[...]
. Parte_1
In estrema sintesi, l'ON assume sotto diversi profili la nullità della fidejussione omnibus prestata in favore della banca opposta a garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del predetto istituto di credito dalla predetta società Controparte_1
.
[...]
In particolare l'ON lamenta la nullita' della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 in relazione al provvedimento di Banca Italia n. 55/2005; in subordine, la nullità relativa della deroga all'art. 1957
4 (clausola 6 dello schema tipico) e comunque l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c..
Orbene, la tesi propugnata in via principale dall'ON, ossia la nullità totale della fidejussione prestata a valle delle intese anticoncorrenziali censurate dalla Banca d'Italia in relazione all'applicazione uniforme delle predette clausole, risulta smentita dal noto arresto delle SS.UU. della Suprema Corte che con la sentenza del
30/12/2021 n.41994 hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287
del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente
nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e
dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o
sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Riguardo alle convincenti motivazioni che sostengono tale conclusione il Tribunale non può che fare riferimento
per relationem all'autorevole arresto, da ritenersi qui richiamato ex art.118 disp. att. c.p.c..
Con tale pronuncia le SS.UU. hanno dato seguito all'orientamento -fatto già proprio dall'intestato Tribunale
in precedenti sentenze- espresso dalla sez.I della
Cassazione civile che con la sentenza del 26/09/2019 , n.
24044 aveva affermato che “Il provvedimento di Banca
d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della
concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard
5 predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale
nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla
base di tale modello, trovando applicazione la disciplina
generale di cui all' art. 1419 c.c. , in base al quale la
nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la
nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in
gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità
parziale”.
In particolare, occorre sottolineare che le SS.UU.
hanno evidenziato lo stretto collegamento tra normativa anticoncorrenziale ed interesse pubblico, che nel caso di specie si concretizza sotto forma di ordine pubblico economico;
ci si trova, cioè, al cospetto di un principio di ordine generale che, in quanto violato, dà luogo alla nullità
parziale, che si propaga in ragione del nesso economico funzionale tra l'intesa viziata e la stipulazione attuativa,
fatto salvo anche l'ulteriore principio generale della conservazione degli atti negoziali (art. 1419 c.c.).
In altri termini, la Corte rimette al soggetto interessato l'onere di fornire la prova che senza quella clausola i contraenti non avrebbero concluso il contratto,
senza possibilità che tale circostanza venga accertata d'ufficio dal Giudicante.
In esito alla proprie conclusioni, la Corte pone l'accento sulla necessità, ai fini della nullità, di un
“collegamento funzionale” tra l'intesa (l'abuso) a monte ed il contratto (le fideiussioni) a valle, individuando tale
fattispecie ogniqualvolta il contratto è interamente o
parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata
nulla ed adducendo ad ulteriore conferma della nullità
6 parziale che, nella maggior parte dei casi, solamente le clausole critiche dello schema dichiarato nullo dalla Banca
d'Italia vengono riprodotte, tale da risultare vieppiù logico che i contratti di fideiussione a valle siano nulli limitatamente a dette clausole.
Alla luce di ciò ritiene il Tribunale che, in relazione alla fidejussione oggetto di causa sia fondata la tesi della nullità parziale, posto che il modello contrattuale utilizzato dalla banca per la costituzione da parte dell'ON di tale garanzia personale riproduce le clausole 2,6 e 8 censurate dalla pronuncia n.55 del 2005
della Banca d'Italia, prodotta in giudizio dall'ON.
L'ON, pur essendone onerato, non ha, però,
provato che le predette clausole nulle rappresentassero un elemento essenziale della costituita fidejussione tale da determinare la nullità totale della stessa.
Del resto, militano a favore della non essenzialità
delle predette clausole nulle ulteriori considerazioni.
Nella fattispecie è presumibile, da un lato, che l'istituto bancario avrebbe accettato la garanzia personale anche senza le clausole censurate dalla Banca d'Italia per l'evidente motivo che la presenza di una garanzia a tutela dell'esatto adempimento del debitore principale è senz'altro preferibile all'assenza di garanzie;
dall'altro, l'ON
avrebbe presumibilmente prestato la fidejussione anche senza tali clausole perché, per un verso, era suo interesse che la debitrice principale fosse finanziata dall'istituto e, per l'altro, offrendo tali clausole una minore tutela al garante rispetto alla disciplina codicistica, la loro assenza non sarebbe certamente stata di ostacolo alla prestazione della
7 garanzia personale.
Affermata, pertanto, la nullità parziale della fidejussione in questione, va evidenziato che, in relazione all'accertata nullità della deroga all'art.1957 cc (rectius della clausola 6 che così recita “I diritti derivanti alla
banca dalla fideiussione restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che
essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
termini previsti, a seconda dei casi, dall'art.1957 cod.civ.
che si intende derogato”), l'opposta non ha provato di aver tempestivamente proposto le sue azioni nei confronti della debitrice principale, ossia la società Controparte_1
nel termine semestrale di legge, posto che in forza
[...]
dell'atto aggiuntivo del 15 aprile 2010 n.172526, il termine finale di rimborso del finanziamento (scadenza dell'obbligazione principale) veniva definitivamente fissato all'8 marzo 2015 e che, pertanto, il giorno 8 settembre 2015
è decorso il termine semestrale di decadenza imposto al creditore dall'art.1957 c.c., considerato che la prima
“istanza” formulata dalla banca Credit Agricole Friuladria
spa contro la debitrice principale è costituita per l'appunto dal ricorso monitorio del 9 settembre 2020 da cui è originato il decreto ingiuntivo che ci occupa, ben al di là del termine semestrale di decadenza.
Né vale richiamare, come invece pretende l'intervenuta,
la perdurante efficacia della fideiussione “fino alla totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore” per esimersi dal rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c. perché anche tale parte della clausola 6 è
8 affetta dalla nullità parziale di cui si discute, sicchè essa non giustifica la pretesa irrilevanza della decadenza semestrale in questione.
In definitiva, in relazione alla posizione del fideiussore risulta evidente che Parte_1
l'istituto di credito sia decaduto ex art.1957 c.c. e pertanto andrà dichiarato che nulla è dovuto dal fideiussore in favore dell'intervenuta.
Quanto alla regolazione delle spese del giudizio, la reciproca parziale soccombenza riguardo al rapporto processuale tra la società ON, da un lato, e l'opposta e l'intervenuta, dall'altro, fa sì che sussistano giustificati motivi per compensarle tra le predette parti per la metà e per porre quelle restanti a carico della prima in ragione della sua prevalente soccombenza, in favore, però,
della sola intervenuta, in quanto l'opposta non si è
costituita.
Riguardo, invece, al rapporto processuale tra l'ON , da un lato, e l'opposta e Parte_1
l'intervenuta, dall'altro, le spese del giudizio seguono la soccombenza e andranno distratte in favore del procuratore antistatario dell'ON.
Le spese di CTU andranno infine poste a definitivo e solidale carico delle parti del processo, escluso l'ON
, con la precisazione che nei rapporti interni Parte_1
graveranno per la metà a carico della società ON e per il resto a carico dell'opposta e dell'intervenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
9 a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la società ON al pagamento, in favore dell'intervenuta, di Euro 674.601,73, oltre agli interessi moratori convenzionali di cui in motivazione dal 8/9/2020 al saldo;
c) dichiara la nullità parziale della fidejussione prestata da in relazione alle Parte_1
clausole 2, 6 e 8;
d) dichiara che nulla è dovuto da in Parte_1
favore dell'intervenuta e dell'opposta per effetto dell'accertata decadenza ex art.1957 c.c.;
e) compensa per la metà le spese del giudizio tra la società ON, da un lato, e l'opposta e l'intervenuta, dall'altro, e condanna la società
ON al pagamento, in favore dell'intervenuta,
di quelle restanti che liquida in Euro 14.596,16 a titolo di compenso, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
f) condanna l'opposta e l'intervenuta, in solido, al pagamento, in favore del procuratore antistatario di delle spese del giudizio che Parte_1
liquida in Euro 29.193,00 a titolo di compenso, Euro
843,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge;
g) pone le spese di CTU a definitivo e solidale carico delle parti del processo, escluso l'ON
, con la precisazione che nei rapporti Parte_1
interni gravano per la metà a carico della società
ON e per il resto a carico dell'opposta e dell'intervenuta.
10 Così deciso in Udine il 2/1/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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